Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza del ricorso da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato
(Trattato CE, art. 169)
Massima
Nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 169 del Trattato, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi.
Parti
Nella causa C-302/95,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle signore Dominique Maidani, consigliere giuridico, e Laura Pignataro, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo emanato o, comunque, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della stessa direttiva e del Trattato CE,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, L. Sevón (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 novembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 settembre 1995, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo emanato o, comunque, non avendole comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della stessa direttiva e del Trattato CE.
2 A norma dell'art. 19, n. 1, della direttiva 91/271, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 30 giugno 1993 ed informarne immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione circa i provvedimenti di trasposizione della direttiva 91/271 nell'ordinamento giuridico italiano e non disponendo di altre informazioni che consentissero di ritenere che la Repubblica italiana avesse adempiuto i suoi obblighi, la Commissione, con lettera 9 agosto 1993, ha invitato la Repubblica italiana a presentare le sue osservazioni entro due mesi. Nella stessa lettera si precisava che, anche se il governo italiano avesse ritenuto che le norme nazionali vigenti fossero già conformi alla direttiva 91/271, avrebbe dovuto tuttavia comunicarle alla Commissione.
4 Poiché la lettera di diffida è rimasta senza risposta, il 27 dicembre 1994 la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 169 del Trattato, un parere motivato con il quale l'ha invitata ad emanare i provvedimenti necessari per adempiere gli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271 entro due mesi dalla notifica del parere stesso.
5 Siccome il governo italiano non ha risposto a tale parere motivato, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.
6 Nel controricorso il governo italiano fa presente che la materia trattata nella direttiva 91/271 è disciplinata in Italia dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento (in prosieguo: la «legge 319/76»). Le principali misure previste dalla direttiva per evitare danni all'ambiente, e in particolare alle risorse idriche, sarebbero già contemplate dalla detta legge. Le disposizioni di questa sarebbero attuate mediante normative delle Regioni che, in materia di acque, hanno competenza legislativa e amministrativa.
7 Tuttavia il governo italiano ammette che il completo recepimento della direttiva 91/271 richiede ancora un adattamento di tali norme interne, soprattutto per quanto concerne i requisiti prescritti negli allegati della stessa. Comunque a ciò si dovrebbe provvedere molto rapidamente con l'emanazione di un decreto legislativo.
8 Il governo italiano aggiunge che, in attesa della definitiva attuazione della direttiva 91/271, esso ha disposto, con decreto legge 17 marzo 1995, n. 79 (GURI n. 132 dell'8 giugno 1995), che le Regioni si conformino ai principi e ai criteri della detta direttiva nel formulare le discipline di dettaglio degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature. In considerazione di tali elementi, il governo italiano ritiene di avere adempiuto, almeno parzialmente, l'obbligo di recepimento e si impegna a perfezionare in tempi brevi l'attuazione della direttiva 91/271.
9 Nella replica la Commissione sostiene che la legge 319/76 e il decreto legge menzionati dal governo italiano non costituiscono misure di recepimento della direttiva 91/271. Infatti, la legge 319/76, come modificata, si limiterebbe a stabilire norme di principio in materia di scarichi, lasciando alle Regioni e alle Province il compito di attuare sia la normativa integrativa sia i criteri e i principi generali fissati dalla legge. La Commissione sottolinea inoltre che le normative regionali di attuazione della detta legge non le sono state comunicate, per cui essa non dispone di alcun elemento per verificare che la Repubblica italiana si sia conformata alla direttiva.
10 Si deve rilevare in proposito che la Repubblica italiana non nega di non aver emanato, allo scadere del termine fissato dalla direttiva 91/271, i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla stessa.
11 Per quanto riguarda gli adeguamenti della legge 319/76 ad opera del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79, il quale dispone che le Regioni devono conformarsi ai principi e ai criteri della direttiva 91/271, il governo italiano ammette che per il completo recepimento di questa sono ancora necessari altri provvedimenti.
12 Comunque, tali adeguamenti, apportati nel 1995, non possono essere presi in considerazione nell'accertare se sussista inadempimento. Infatti, il decreto legge 17 marzo 1995, n. 79, è stato emanato dopo la scadenza del termine di due mesi fissato nel parere motivato, che, come risulta dagli atti di causa, è stato notificato al più tardi l'11 gennaio 1995.
13 Orbene, risulta da una costante giurisprudenza che l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (sentenza 17 settembre 1996, causa C-289/94, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4405, punto 20).
14 Di conseguenza, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 91/271, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 19 della stessa direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
15 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana alle spese. Essendo rimasta soccombente, la Repubblica italiana dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 19 della stessa direttiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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