Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-304/95,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Condou-Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalle signore Aikaterini Samoni-Rantou, consigliere giuridico speciale aggiunto presso il servizio del contenzioso comunitario del ministero per gli Affari esteri, e Nana Dafniou, segretario presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata ellenica, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda diretta a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato né comunicato alla Commissione nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 10 febbraio 1992, 92/5/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE (GU L 57, pag. 1), è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato e della direttiva 92/5,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm (relatore), giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 23 maggio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 25 settembre 1995, la Commissione delle Comunità europee ha presentato un ricorso ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato né comunicato alla Commissione nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 10 febbraio 1992, 92/5/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE (GU L 57, pag. 1), è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato e della direttiva 92/5.
2 La direttiva 92/5 dispone, all' art. 3, che gli Stati membri dovevano mettere in vigore entro il 1º gennaio 1993 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi e che dovevano informarne immediatamente la Commissione.
3 Il 12 marzo 1993 la Commissione, non avendo ricevuto dalla Repubblica ellenica alcuna notifica di misure di trasposizione della direttiva 92/5 e non disponendo di alcun altro elemento che le consentisse di ritenere che detto Stato aveva ottemperato a tale obbligo, ha inviato al governo ellenico una lettera di diffida.
4 In mancanza di una risposta a tale lettera, la Commissione ha notificato il 3 giugno 1994 un parere motivato al governo ellenico, invitandolo ad adottare entro il termine di due mesi i provvedimenti necessari per conformarvisi.
5 Non avendo ricevuto la comunicazione dei provvedimenti di trasposizione della direttiva 92/5 nel termine accordato, la Commissione ha presentato questo ricorso.
6 Nell' atto introduttivo la Commissione sostiene che, a norma degli artt. 5 e 189 del Trattato, nonché dell' art. 3 della direttiva 92/5, la Repubblica ellenica aveva l' obbligo di trasporre integralmente quest' ultima nel termine prescritto e di informarne la Commissione.
7 La Repubblica ellenica non contesta che la direttiva 92/5 non è stata trasposta nel termine prescritto. Essa fa valere solo che il progetto di decreto presidenziale approntato a tal fine è stato presentato al Consiglio di Stato per l' esame finale, per essere poi portato alla firma e pubblicato.
8 Poiché la direttiva 92/5 non è stata trasposta nel termine prescritto, occorre dichiarare fondato il ricorso che la Commissione ha presentato al riguardo.
9 Occorre quindi dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 92/5, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del suo art. 3.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
10 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha concluso per la condanna della Repubblica ellenica alle spese. Poiché questa è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 10 febbraio 1992, 92/5/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art. 3 della direttiva 92/5.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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