Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti produttivi di effetti giuridici vincolanti - Interpretazione da parte della Commissione di disposizioni regolamentari applicabili nell'ambito di progetti cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale - Esclusione
[Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE); regolamento (CEE) del Consiglio n. 4254/88, artt. 9 e 12]
Massima
$$Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento, ai sensi dell'art. 173 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna.
Ciò non si verifica nel caso di una lettera inviata dalla Commissione alle autorità di uno Stato membro, nella quale quest'ultima si limita a ricordare l'interpretazione da essa data a disposizioni regolamentari che prevedevano, rispettivamente, il principio del partenariato regionale ed il disimpegno automatico, in mancanza di una richiesta di pagamento definitivo entro i termini, delle somme impegnate a titolo di concessione di contributi per taluni progetti cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, in quanto tale lettera ha soltanto avuto un carattere strettamente informativo e non ha prodotto alcun effetto giuridico vincolante per quanto riguarda i progetti considerati dal ricorso.
Parti
Nella causa C-308/95,
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai signori J.S. van den Oosterkamp e M.A. Fierstra, consiglieri giuridici aggiunti presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata dei Paesi Bassi, 5, rue C.M. Spoo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori E. Mennens, consigliere giuridico principale, e P. Oliver, consigliere giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della lettera della Commissione 28 luglio 1995, relativa alla chiusura di progetti cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di Sezione, G. Hirsch, J.L. Murray (relatore), H. Ragnemalm e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 3 dicembre 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 febbraio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato in cancelleria il 27 settembre 1995, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto a questa Corte, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, primo comma, CE), l'annullamento della lettera della Commissione 28 luglio 1995, relativa alla chiusura di progetti cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (in prosieguo: la «lettera controversa»).
2 L'art. 15 del regolamento (CEE) 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081 (GU L 193, pag. 5), dispone:
«Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento delle azioni pluriennali, compreso l'adeguamento dei quadri comunitari di sostegno e delle forme d'intervento, approvate dal Consiglio o dalla Commissione sulla base della normativa dei Fondi strutturali applicabile anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le richieste di contributi dei Fondi strutturali a favore di azioni presentate ai sensi della normativa applicabile anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento vengono esaminate e approvate dalla Commissione sulla base di detta normativa.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 precisano le disposizioni transitorie specifiche relative all'applicazione di questo articolo, comprese disposizioni che consentano di non interrompere l'aiuto agli Stati membri in attesa della stesura dei piani e programmi operativi secondo il nuovo sistema, e di concludere definitivamente entro il 30 settembre 1995 le procedure di concessione di contributi relative ai progetti per i quali tale concessione è stata decisa anteriormente al 1° gennaio 1989».
3 L'art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4254, recante disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 374, pag. 15), come modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2083 (GU L 193, pag. 34, in prosieguo: il «regolamento n. 4254/88»), dispone:
«Disposizioni transitorie
Le parti delle somme impegnate a titolo di concessione di contributo per i progetti decisi dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1989 nel quadro del FESR e che non hanno formato oggetto di una richiesta di pagamento definitivo alla Commissione entro il 31 marzo 1995, sono da quest'ultima disimpegnate automaticamente entro il 30 settembre 1995, fatti salvi i progetti oggetto di sospensione per motivi giudiziari».
L'art. 32, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1984, n. 1787, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 169, pag. 1), dispone:
«Se un'azione beneficiaria di un contributo del FESR non è stata realizzata nel modo previsto, oppure se le condizioni prescritte negli atti che disciplinano detta azione non sono soddisfatte, il contributo del FESR può essere ridotto o soppresso con decisione della Commissione, previa consultazione del comitato del FESR.
Gli Stati membri rimborsano alla Commissione l'importo del contributo versato dal FESR in tutti i casi in cui l'investitore abbia rimborsato allo Stato membro una sovvenzione nazionale che è servita di base al calcolo del contributo del FESR».
4 Antecedentemente al 1° gennaio 1989 il Regno dei Paesi Bassi presentava un certo numero di richieste dirette ad ottenere il contributo del FESR al finanziamento di alcuni progetti infrastrutturali.
5 Con più decisioni separate la Commissione accoglieva tali richieste, purché fossero soddisfatte alcune condizioni, in particolare in merito all'aggiudicazione dei progetti.
6 Essendo state soddisfatte le condizioni fissate dalla Commissione, il contributo del FESR veniva, in un primo momento, accordato.
7 Con lettera del 23 febbraio 1995, a firma del signor Garcia-Lombardero, funzionario presso la Direzione generale XVI «politica regionale», la Commissione informava il Regno dei Paesi Bassi che era ancora dovuto un saldo per 18 progetti. L'attenzione delle autorità olandesi veniva inoltre attirata sull'art. 12 del regolamento n. 4254/88.
8 Con lettera del 21 marzo 1995, il Ministero degli Affari economici olandese rispondeva precisando che dieci progetti avrebbero formato oggetto di una dichiarazione finale entro il 30 settembre 1995. Relativamente ai rimanenti progetti, esso sosteneva che non era possibile in quel momento, per vari motivi, presentare alcuna dichiarazione finale.
9 Con lettera del 7 aprile 1995, a firma del signor Garcia-Lombardero, la Commissione informava il Ministero degli Affari economici olandese che non era possibile modificare la data del 31 marzo 1995 prevista all'art. 12 del regolamento n. 4254/88 per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni finali. Essa precisava altresì che le pratiche in sospeso sarebbero state chiuse sulla base dei documenti pervenuti alla Commissione entro il 1° aprile 1995.
10 Con lettera del 28 aprile 1995 la Commissione, facendo riferimento alla propria lettera del 7 aprile 1995, elencava otto progetti per i quali l'importo del contributo del FESR precedentemente versato avrebbe dovuto essere rimborsato. Si trattava dei progetti FESR nn. 76.07.04.001, 84.07.03.003, 85.07.04.005, 87.07.03.001, 87.07.04.001, 87.07.04.004, 88.07.04.002 e 88.07.04.004. Tale lettera veniva modificata con telecopia del 4 maggio 1995.
11 Alcune note di addebito venivano inviate in seguito al Ministero degli Affari economici olandese, che le riceveva il 29 giugno 1995.
12 Con lettere del 19 maggio e dell'11 luglio 1995, il Ministero degli Affari economici esponeva la posizione del governo olandese, in particolare in merito all'interpretazione dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88. Il punto di vista del governo olandese su tale disposizione veniva altresì discusso durante un colloquio svoltosi il 26 giugno 1995 tra il Segretario di Stato agli Affari economici ed il commissario incaricato della politica regionale, nonché in occasione di un colloquio, avvenuto il 10 luglio 1995, tra i funzionari del Ministero degli Affari economici, da un lato, e quelli della Commissione, dall'altro.
13 D'altro canto, con lettere in data 7 e 19 luglio 1995, il Ministero degli Affari economici olandese forniva anche alcune informazioni supplementari in merito ai progetti FESR nn. 76 07 04 001, 87 07 03 001 e 88 07 04 004.
14 Infine, con lettera del 20 luglio 1995, il Ministero degli Affari economici olandese ricordava alla Commissione il principio della compartecipazione regionale sancito all'art. 9 del regolamento n. 4254/88.
15 Nella lettera controversa, firmata dalla signora Wulf-Mathies, commissario incaricato della politica regionale, la Commissione informava il sottosegretario di Stato agli Affari economici di aver nuovamente esaminato il problema esposto nella lettera del 19 maggio 1995 e di aver tenuto conto delle informazioni supplementari fornite.
16 Essa tuttavia precisava che, per tutti i casi ai quali non si applica la deroga dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88, relativa alla sospensione per motivi giudiziari, ovvero per i quali non era stata ammessa dalla Commissione, prima dell'entrata in vigore dell'art. 12, una scadenza diversa dal 31 marzo 1995, essa si trovava costretta a concludere nel senso che la prosecuzione del proprio esame confermava che tali progetti dovevano essere chiusi sulla base delle ultime richieste di pagamento in possesso della Commissione al 31 marzo 1995, non avendo la Commissione stessa il potere di chiudere tali progetti sulla base delle richieste di pagamento ricevute dopo tale data. La Commissione riteneva altresì che l'art. 9 del regolamento n. 4254/88 non potesse essere applicato.
17 Essa precisava infine che quattro progetti avrebbero potuto beneficiare di una proroga del termine vuoi in quanto formavano l'oggetto di sospensioni per motivi giudiziari, vuoi in quanto la Commissione aveva concesso una scadenza successiva prima dell'entrata in vigore dell'art. 12, cioè:
- FESR n. 76.07.04.001: S23 a Kerkrade;
- FESR n. 87.07.03.001: Zuiderburg Venlo;
- FESR n. 88.07.04.004: A2-Maastricht Airport;
- FESR n. 86.07.03.002: Maastricht Airport.
18 Il 31 luglio 1995 il governo olandese scriveva alla Commissione per ricordarle che una proroga del termine era stata concessa anche per il progetto FESR n. 88.07.03.001. Quest'ultima confermava telefonicamente l'esattezza di tale informazione.
19 Il ricorso proposto dal governo olandese è diretto contro la lettera controversa, in quanto vi si rifiuta di concedere una sospensione o una proroga dei termini per i progetti:
- FESR n. 80.07.03.002: Veendam-Musselkanaal (Oost-Groningen);
- FESR n. 84.07.03.001: Rijksweg 7 (Groningen);
- FESR n. 84.07.03.003: Wegproject S13 (Zuid-West Drenthe);
- FESR n. 84.07.03.004: Weg Veendam (Groningen);
- FESR n. 85.07.04.005: 5 gegroepeerde Drenste projecten;
- FESR n. 87.07.04.001: Wegproject Zwart 6 Zuid (Limburg);
- FESR n. 87.07.04.004: Rondweg Sneek (Zuid-West Friesland);
- FESR n. 88.07.04.002: Project Gelpenberg (Zuid-Oost Drenthe).
20 A sostegno del proprio ricorso, il governo olandese fa valere cinque motivi. Innanzitutto, esso contesta alla Commissione il fatto di non aver correttamente interpretato l'art. 12 del regolamento n. 4254/88, avendo essa ritenuto che il termine del 31 marzo 1995 costituisse un termine ultimo, non prorogabile, per il deposito delle dichiarazioni finali. Esso contesta poi alla Commissione il fatto di non aver indicato in modo adeguato le ragioni per cui essa non poteva tener conto delle richieste di pagamento definitivo presentate dopo il 31 marzo 1995, tanto più che essa aveva proceduto alla chiusura dei progetti solo il 15 e il 16 gennaio 1996. Esso ritiene inoltre che l'applicazione dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88 operata dalla Commissione violi taluni principi generali di diritto comunitario, vale a dire quelli di fedeltà comunitaria e di partenariato regionale, del legittimo affidamento o anche di proporzionalità. In via subordinata, il governo olandese ritiene che, tenuto conto del principio di leale cooperazione sancito all'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), la Commissione avrebbe dovuto, in ogni caso, considerare la lettera del Ministero degli Affari economici olandese del 21 marzo 1995 come una richiesta di pagamento definitivo. Esso fa altresì valere che la Commissione ha violato l'art. 32, n. 1, del regolamento n. 1787/84.
Sulla ricevibilità
21 Con atto separato, depositato nella cancelleria della Corte il 23 ottobre 1995, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 91, n. 1, del regolamento di procedura, in quanto la lettera controversa costituisce in realtà la mera conferma di una lettera inviata dalla Commissione alle autorità olandesi il 7 aprile 1995.
22 Nel controricorso la Commissione ha sostenuto, in via principale, che il ricorso è irricevibile, poiché la lettera controversa si limita ad informare le autorità olandesi dell'interpretazione da essa operata dell'art. 12 del regolamento n. 4254/88 e ad indicare le conseguenze pratiche inevitabilmente derivanti da tale interpretazione. Secondo la Commissione, quindi, questa lettera non costituirebbe un atto distinto, produttivo di effetti giuridici nuovi o diversi rispetto a quelli derivanti dall'art. 12.
23 In via subordinata, la Commissione ribadisce tuttavia che la lettera del 28 luglio 1995 costituisce un atto puramente confermativo nei confronti del quale, di conseguenza, ogni ricorso è irricevibile.
24 Il governo olandese ritiene, al contrario, che la lettera controversa costituisca, così come quella del 7 aprile 1995, una decisione produttiva di effetti giuridici, tale da poter essere impugnata. A suo parere, infatti, tali due lettere vincolano la Commissione relativamente alla chiusura dei progetti, poiché essa vi precisa che non potrà tener conto degli elementi portati a sua conoscenza dopo il 1° aprile 1995.
25 Per quanto riguarda il preteso carattere confermativo della lettera del 28 luglio 1995, il governo olandese ritiene che dal suo tenore letterale risulti chiaramente che la Commissione ha riesaminato la sua posizione tenendo conto dell'interpretazione da esso data all'art. 12 del regolamento n. 4254/88 nonché di informazioni integrative trasmesse a quest'ultima. Esso ritiene quindi che la lettera controversa non costituisca un atto confermativo.
26 Si deve anzitutto ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento, ai sensi dell'art. 173 del Trattato, solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna (v., in particolare, ordinanze 8 marzo 1991, cause riunite C-66/91 e C-66/91 R, Emerald Meats/Commissione, Racc. pag. I-1143, punto 26, e 13 giugno 1991, causa C-50/90, Sunzest/Commissione, Racc. pag. I-2917, punto 12).
27 E' d'altra parte pacifico che una semplice manifestazione per iscritto di un'opinione non può costituire una decisione tale da formare oggetto di ricorso di annullamento, dal momento che non è atta a produrre effetti giuridici e neppure è intesa a spiegare tali effetti (v., in particolare, sentenza 27 marzo 1980, causa 133/79, Sucrimex e Westzucker/Commissione, Racc. pag. 1299, e ordinanza 17 maggio 1989, causa 151/88, Italia/Commissione, Racc. pag. 1255, punto 22).
28 Nel caso di specie occorre rilevare che nella prima parte della lettera controversa la Commissione si è limitata a ricordare l'interpretazione da essa data agli artt. 9 e 12 del regolamento n. 4254/88. Nella seconda parte di tale lettera essa ha constatato, da un lato, che, prima dell'entrata in vigore dell'art. 12, essa aveva ammesso, per i progetti FESR nn. 86.07.03.002 e 88.07..04.004, una scadenza successiva al 31 marzo 1995, e, dall'altro, che i progetti FESR nn. 87.07.03.001 e 76.07.04.001 potevano beneficiare della sospensione per motivi giudiziari di cui all'art. 12 del regolamento n. 4254/88.
29 Di conseguenza, è giocoforza constatare che la lettera controversa non ha in alcun modo modificato la situazione giuridica del Regno dei Paesi Bassi per quanto riguarda i progetti FESR nn. 80.07.03.002, 84.07.03.001, 84.07.03.004, 85.07.04.005, 87.07.04.001, 87.07.04.004 e 88.07.04.002 e che essa in realtà ha soltanto avuto un carattere strettamente informativo sul modo in cui la Commissione interpretava gli artt. 9 e 12 del regolamento n. 4254/88.
30 Non avendo prodotto alcun effetto giuridico obbligatorio per quanto riguarda i progetti sopra citati, la lettera controversa non può costituire un atto giuridico impugnabile ai sensi della giurisprudenza citata al punto 26 della presente sentenza.
31 Ne consegue che il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
32 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna alle spese del Regno dei Paesi Bassi, il quale è rimasto soccombente, le spese devono essere poste a carico di quest'ultimo.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy