Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Associazione dei paesi e territori d'oltremare - Importazione nella Comunità di prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare - Art. 133, n. 1, del Trattato - Ambito d'applicazione - Importazione di prodotti originari di paesi terzi messi in libera pratica in paesi e territori associati - Esclusione
(Trattato CE, art. 133, n. 1)
2 Associazione dei paesi e territori d'oltremare - Attuazione da parte del Consiglio - Adozione delle disposizioni che disciplinano le modalità e la procedura dell'associazione - Adozione di varie decisioni consecutive - Potere discrezionale del Consiglio
(Trattato CE, art. 136, secondo comma)
3 Associazione dei paesi e territori d'oltremare - Esenzione doganale per i prodotti originari di paesi terzi messi in libera pratica in paesi e territori d'oltremare ai sensi della decisione del Consiglio 91/482 - Presupposti
(Trattato CE, art. 136, secondo comma; decisione del Consiglio 91/482/CEE, art. 101, n. 2)
Massima
4 L'art. 133, n. 1, del Trattato dev'essere interpretato nel senso che non si riferisce alle importazioni di merci che si trovano in libera pratica nei paesi e territori d'oltremare (PTOM), ma non ne sono originarie. Interpretarlo come riferentesi alle importazioni di siffatte merci significherebbe far fruire i PTOM di un regime analogo a quello che, in forza del Trattato, gli Stati membri si accordano tra loro e a includerli nella zona doganale comune, il che va molto oltre quanto previsto dal Trattato.
5 L'art. 136, secondo comma, del Trattato dev'essere interpretato non già nel senso ch'esso non preveda che un solo «nuovo periodo» che consegue al periodo iniziale di cinque anni contemplato dal primo comma di tale articolo, per il quale il Consiglio può adottare le disposizioni necessarie per realizzare gli scopi dell'associazione dei paesi e territori d'oltremare, ma nel senso che esso istituisce un regime in cui possono succedersi, in base alle realizzazioni acquisite, diversi periodi costituenti ciascuno oggetto di disposizioni specifiche adottate dal Consiglio. Il fatto che si faccia riferimento ad un «nuovo periodo» senza che ne sia fissata la durata attesta, di per sé, l'esistenza di un potere discrezionale del Consiglio per realizzare gradualmente gli scopi enunciati all'art. 132 del Trattato.
6 A decorrere dal 1_ marzo 1991, ai sensi dell'art. 101, n. 2, della decisione 91/482, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), adottata dal Consiglio nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'art. 136, secondo comma, del Trattato, potevano essere riscossi dazi doganali all'atto dell'importazione nella Comunità di merci originarie di paesi terzi, ma trovantisi in libera pratica in un PTOM, qualora i dazi versati all'atto dell'importazione in quest'ultimo fossero inferiori a quelli che sarebbero stati applicati all'atto dell'importazione nella Comunità.
La predetta disposizione subordina, infatti, l'esenzione dai dazi doganali che essa prevede per un certo numero di prodotti originari di paesi terzi, ma in libera pratica in un PTOM, alla condizione che siano stati pagati in quest'ultimo i dazi doganali o le tasse d'effetto equivalente, non successivamente restituiti, ad un livello pari o superiore ai dazi doganali applicabili nella Comunità all'importazione degli stessi prodotti.
Questa applicazione retroattiva di una decisione entrata in vigore il 20 settembre 1991 è ammissibile qualora gli interessati fruiscano grazie ad essa di un regime più favorevole di quello anteriormente in vigore e il loro legittimo affidamento sia debitamente rispettato.
Parti
Nel procedimento C-310/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Tariefcommissie (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Road Air BV
e
Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen,
domanda vertente sull'interpretazione delle disposizioni della parte quarta del Trattato CEE, nonché sulla validità e sull'interpretazione della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 175, pag. 1; in prosieguo: la «quinta decisione»), e della decisione del Consiglio 27 febbraio 1991, 91/110/CEE, che proroga la decisione 86/283/CEE (GU L 58, pag. 27),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray e L. Sevón, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Road Air BV, ricorrente nella causa principale, dagli avv.ti P.V.F. Bos e M. Slotboom, del foro di Rotterdam;
- per il governo dei Paesi Bassi, dal signor J.G. Lammers, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per il governo francese, dalle signore C. de Salins, vice direttore presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e A. de Bourgoing, incaricata ad hoc presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per il Consiglio dell'Unione europea, dai signori J. Huber e G. Houttuin, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor H. van Lier, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, e dall'avv. J. Stuyck, del foro di Bruxelles,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Road Air BV, rappresentata dagli avv.ti P.V.F. Bos e M.M. Slotboom, del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal signor M.A. Fierstra, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del Consiglio, rappresentato dai signori J. Huber e G. Houttuin, della Commissione, rappresentata dal signor H. van Lier e dall' J. Stuyck, all'udienza del 26 novembre 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 gennaio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 21 settembre 1995, pervenuta in cancelleria il 29 settembre successivo, la Tariefcommissie ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione delle disposizioni della parte quarta del Trattato CEE, divenuto Trattato CE, riguardante l'associazione dei paesi e territori d'oltremare (in prosieguo: i «PTOM») alla Comunità, nonché sulla validità e sull'interpretazione della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 175, pag. 1; in prosieguo: la «quinta decisione»), e della decisione del Consiglio 27 febbraio 1991, 91/110/CEE, che proroga la decisione 86/283/CEE (GU L 58, pag. 27).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un ricorso proposto dalla società Road Air contro la decisione dell'Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen (ispettore per le imposte e le accise) di Hoofddorp che le impone il pagamento di un dazio doganale di 54,40 HFL sull'importazione dalle Antille olandesi di 7 kg di caffè in polvere originario della Colombia.
3 L'art. 227 del Trattato CEE definisce l'ambito d'applicazione territoriale di questo. Nel n. 3, esso lo estende ai PTOM, il cui elenco figura all'allegato IV, e precisa che tali paesi e territori «costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella parte quarta del Trattato».
4 La parte quarta del Trattato reca il titolo «Associazione dei paesi e territori d'oltremare».
5 A termini dell'art. 131, primo comma, del Trattato CEE, «gli Stati membri convengono di associare alla Comunità i paesi e territori non europei che mantengono con il Belgio, la Danimarca, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari». Secondo la stessa disposizione, tali paesi e territori sono elencati nell'allegato IV del Trattato.
6 In origine, le Antille olandesi non figuravano in tale elenco; esse vi sono state inserite, in conformità all'art. 227, n. 3, del Trattato, con la Convenzione 13 novembre 1962, 64/533/CEE, relativa alla revisione del Trattato che istituisce la Comunità economica europea per rendere applicabile alle Antille olandesi il regime speciale di associazione definito nella parte quarta di tale Trattato (GU 1964, n. 150, pag. 2414), entrata in vigore il 1_ ottobre 1964.
7 L'art. 132 del Trattato dispone:
«L'associazione persegue gli obiettivi seguenti:
1. Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano fra di loro, in virtù del presente Trattato.
(...)».
8 L'art. 133 aggiunge:
«1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, dell'eliminazione totale dei dazi doganali che interviene progressivamente fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del presente Trattato.
2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori sono progressivamente soppressi conformemente alle disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 17».
9 A tenore dell'art. 134 del Trattato,
«se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 133, paragrafo 1, è tale da provocare deviazione di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione».
10 Infine, l'art. 136 del Trattato dispone:
«Per un primo periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, una convenzione d'applicazione, allegata a tale Trattato, stabilisce le modalità e la procedura dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunità.
Prima dello scadere della convenzione prevista dal comma precedente, il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite e basandosi sui principi iscritti nel presente Trattato, le disposizioni che dovranno essere previste per un nuovo periodo».
11 In base all'art. 136, secondo comma, del Trattato, il Consiglio ha adottato, il 25 febbraio 1964, la decisione 64/349/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU 1964, n. 93, pag. 1472). Questa mirava a sostituire, a decorrere dal 1_ giugno 1964, data di entrata in vigore dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 20 luglio 1963, la convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità, allegata al Trattato e conclusa per la durata di cinque anni.
12 In seguito, sono state adottate dal Consiglio le decisioni 29 settembre 1970, 70/549/CEE (GU L 282, pag. 83), 29 giugno 1976, 76/568/CEE (GU L 176, pag. 8), e 16 dicembre 1980, 80/1186/CEE (GU L 361, pag. 1), relative all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea.
13 Infine, il 30 giugno 1986, il Consiglio ha adottato la quinta decisione che, ai sensi dell'art. 183, era applicabile fino al 28 febbraio 1990. Essa è stata tuttavia prorogata al 30 giugno 1991 con l'art. 1 della decisione 91/110.
14 L'art. 70, n. 1, della quinta decisione è così redatto:
«I prodotti originari dei paesi e territori sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente».
15 I «prodotti originari dei paesi e territori» sono definiti all'art. 1, n. 1, lett. b), dell'allegato II della quinta decisione nei termini seguenti:
«1) i prodotti interamente ottenuti in uno o più paesi o territori;
2) i prodotti ottenuti in uno o più paesi o territori e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli interamente ottenuti nei paesi e territori, purché detti prodotti abbiano formato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 3».
16 Il 25 luglio 1991, il Consiglio ha adottato la decisione 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 263, pag. 1; in prosieguo: la «sesta decisione»), la quale è entrata in vigore il 20 settembre 1991. Secondo il suo art. 240, n. 1, essa si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1_ marzo 1990.
17 L'art. 101 di tale decisione dispone:
«1. I prodotti originari degli PTOM sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente.
2. I prodotti non originari degli PTOM che si trovano in libera pratica in uno PTOM e sono riesportati tal quali verso la Comunità sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente a condizione che:
- abbiano pagato nello PTOM interessato i dazi doganali o la tassa d'effetto equivalente ad un livello pari o superiore ai dazi doganali applicabili nella Comunità all'importazione degli stessi prodotti, originali di paesi terzi che fruiscono della clausola della nazione più favorita;
- non abbiano formato oggetto di esonero o restituzione, parziale o totale, dei dazi doganali o delle tasse d'effetto equivalente;
- siano corredati di un certificato d'esportazione. (...)».
18 Il 24 giugno 1991 la Road Air ha dichiarato alle autorità doganali dei Paesi Bassi l'importazione di 7 kg di estratto di caffè in polvere originario della Colombia, che era stato messo in libera pratica nelle Antille olandesi.
19 Il 25 giugno 1991 la merce veniva classificata nella sottovoce 2101 10 11 della tariffa doganale comune, cui si applicava un dazio doganale pari al 18% del valore in dogana. L'importo era quindi pari a 54,40 HFL.
20 La Road Air contestava detta imposizione in quanto, in forza dell'art. 132, n. 1, del Trattato, gli Stati membri non possono prelevare dazi doganali su merci che, pur essendo originarie di un paese terzo, sono state regolarmente messe in libera pratica nei PTOM.
21 L'ispettore per le imposte e le accise di Hoofddorp respingeva tale opposizione, ritenendo da parte sua che le merci che godono della soppressione dei dazi doganali sono esclusivamente quelle che soddisfano le condizioni relative all'origine.
22 Ritenendo che la soluzione della controversia richiedesse l'interpretazione della parte quarta del Trattato, la Tariefcommissie ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la parte quarta del Trattato CEE e, in particolare, gli artt. 132, n. 1, 133, n. 1, e 134 debbano essere interpretati nel senso che il 25 giugno 1991 non dovevano essere riscossi dazi doganali all'atto dell'importazione di merci che si trovavano in libera pratica in un paese facente parte dei paesi e territori d'oltremare, indipendentemente dal se tali merci fossero originarie di paesi e territori d'oltremare o di paesi terzi e perciò in deroga alle decisioni del Consiglio 86/283/CEE e 91/110/CEE».
23 Al fine di fornire una soluzione utile al giudice a quo, si deve esaminare, in primo luogo, l'applicabilità all'estratto di caffè originario della Colombia del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1990, n. 3835, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90 e (CEE) n. 3833/90 per quanto riguarda il regime di preferenze tariffarie generalizzate applicato a taluni prodotti originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù (GU L 370, pag. 126), in secondo luogo, l'art. 133, n. 1, del Trattato, in terzo luogo, l'art. 136 del Trattato e, da ultimo, l'applicabilità della quinta e della sesta decisione del Consiglio.
Sull'applicabilità del regolamento n. 3835/90
24 Nelle osservazioni scritte il governo francese fa presente che la causa principale rientra nel regolamento n. 3835/90.
25 Tale regolamento prevede, nell'art. 3, n. 1, che i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi, nel periodo tra il 1_ gennaio e il 31 dicembre 1991, per i prodotti originari dei quattro Stati di cui trattasi che sono elencati nell'allegato dello stesso regolamento.
26 Orbene, in tale allegato figurano le preparazioni alimentari diverse classificate nell'ex capitolo 21 del codice NC, esclusi gli sciroppi di zucchero che rientrano nei numeri di codice 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 e 2106 90 59.
27 Ne risulta che, in forza di tale regolamento, nessun dazio doganale poteva essere prelevato all'importazione, il 25 giugno 1991, nei Paesi Bassi di caffè in polvere originario della Colombia.
28 Spetta al giudice a quo accertare, nell'ambito delle norme processuali nazionali, se la causa principale possa essere decisa mediante l'applicazione del regolamento n. 3835/90.
Sull'interpretazione dell'art. 133, n. 1, del Trattato
29 La Road Air ritiene che l'art. 133, n. 1, del Trattato non riguardi soltanto i prodotti originari dei PTOM, ma pure i prodotti dei paesi terzi ivi messi in libera pratica.
30 La Road Air si basa, anzitutto, sull'art. 132, n. 1, del Trattato, il quale impone agli Stati membri l'obbligo di applicare ai loro scambi commerciali con i PTOM il regime ch'essi si accordano fra di loro in virtù del Trattato. Essa si richiama poi alla versione tedesca dell'art. 133, n. 1, del Trattato che usa i termini «Waren aus den Ländern und Hoheitsgebieten (...)» (merci provenienti dai PTOM) e, infine, invoca la ratio dell'art. 134, il quale non avrebbe senso se i soli prodotti originari dei PTOM potessero fruire del trattamento preferenziale negli Stati membri.
31 A questo proposito, occorre rilevare che le versioni olandese, inglese, danese, gaelica, greca, spagnola, finlandese e svedese usano termini che si riferiscono espressamente ai «prodotti» o alle «merci»: «goederen van oorsprong uit (...)», «goods originating in (...)», «varer med oprindelse i (...), «earraí de thionscnamh na (...)», «ôùí êáôáãïìÝíùí åìðïñåõìÜôùí áðü (...)», «mercancías originarias de (...)», «peräisin (...) tavaroiden (...)», «varor med ursprung i (...)». Ne consegue che, secondo tali versioni, l'art. 133, n. 1, può applicarsi solo ai prodotti che hanno origine in un PTOM.
32 Altre versioni linguistiche (le versioni francese, italiana e portoghese) usano termini più vaghi: «importations originaires des (...)», «importazioni originarie dei (...)», «importações originárias dos (...)». Tali versioni possono manifestamente prestarsi ad un'interpretazione compatibile con l'interpretazione precedente. Infine, la versione tedesca «Waren aus (...)» richiama le «merci», proprio come le versioni linguistiche di cui si parla al paragrafo precedente, senza però usare un termine che esprima direttamente l'idea d'origine. Anche se comportasse un'ambiguità in proposito, essa deve interpretarsi in un senso conforme alle altre versioni linguistiche.
33 E', d'altronde, in base a questa interpretazione che, nelle sei decisioni adottate dal Consiglio in forza dell'art. 136 del Trattato, soltanto i prodotti originari dei PTOM sono stati esentati dai dazi doganali e dalle tasse d'effetto equivalente. Analogamente, la Convenzione 64/533, che ha reso applicabile alle Antille olandesi il regime speciale d'associazione dei PTOM, ha allegato il protocollo 64/534/CEE sulle importazioni nella Comunità economica europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi (GU 1964, n. 150, pag. 2416), secondo il quale il regime speciale previsto per tali prodotti differisce sempre dal regime applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi.
34 Si deve infine rilevare che l'interpretazione prospettata dalla Road Air obbligherebbe a riconoscere ai PTOM un regime analogo a quello che gli Stati membri si accordano gradualmente tra loro, in forza del Trattato, non soltanto quanto alle importazioni di prodotti originari dei PTOM, ma anche quanto ai prodotti che sono ivi importati, di guisa che i PTOM farebbero parte della zona doganale comune, il che va molto oltre quanto è stato previsto dal Trattato.
35 Ne consegue che l'art. 133, n. 1, non si riferisce alle importazioni di merci che non sono originarie dei PTOM, ma che vi si trovano in libera pratica e che, inoltre, la parte quarta del Trattato non ha previsto un regime specifico per prodotti del genere.
36 Contrariamente a quanto asserisce la Road Air, questa interpretazione non ha l'effetto di privare l'art. 134 del Trattato di ogni significato. E' sufficiente, in proposito, rilevare che, dopo l'entrata in vigore del Trattato e fino alla realizzazione della zona doganale comune, taluni prodotti originari di paesi terzi potevano essere assoggettati a dazi doganali ridotti o esentati dai dazi in un PTOM, indi nello Stato membro con il quale tale PTOM intratteneva rapporti particolari. Questa situazione poteva dar luogo a sviamenti di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, che in tal caso avrebbe potuto adire la Commissione ai sensi dell'art. 134.
Sull'interpretazione dell'art. 136 del Trattato
37 L'art. 136 del Trattato prevede, nel primo comma, «un primo periodo di cinque anni» per il quale una convenzione d'applicazione allegata al Trattato stabilisce le modalità e la procedura dell'associazione dei PTOM e, al secondo comma, «un nuovo periodo» per il quale il Consiglio stabilisce nuove disposizioni a partire dalle realizzazioni acquisite e basandosi sui principi iscritti nel Trattato.
38 La Road Air sostiene che l'art. 136, secondo comma, conferiva al Consiglio di adottare una sola decisione relativa all'associazione con i PTOM a seguito della citata convenzione d'applicazione allegata al Trattato. La prassi del Consiglio consistente nell'adottare, oltre il termine della decisione presa alla scadenza di tale convenzione d'applicazione, più decisioni consecutive sarebbe quindi contraria al Trattato.
39 Va rilevato che, se l'art. 136, secondo comma, non precisa la durata del nuovo periodo per il quale il Consiglio può adottare le disposizioni necessarie alla realizzazione delle finalità dell'associazione, esso dota il Consiglio stesso di un ampio potere discrezionale in proposito.
40 L'associazione dei PTOM dev'essere realizzata secondo un processo dinamico e graduale che può richiedere l'adozione di più disposizioni per realizzare l'insieme degli scopi enunciati all'art. 132 del Trattato, tenendo conto delle realizzazioni acquisite grazie alle precedenti decisioni del Consiglio.
41 Tenuto conto di tali scopi, si deve interpretare l'art. 136, secondo comma, nel senso che prevede non già un solo «nuovo periodo» per il quale il Consiglio ha il potere di adottare disposizioni necessarie per realizzare le finalità dell'associazione, ma l'istituzione di un regime secondo il quale il Consiglio può adottare diverse decisioni consecutive contenenti ciascuna disposizioni «per un nuovo periodo».
42 Dato che le varie decisioni adottate dal Consiglio ai sensi di tale disposizione sono di conseguenza valide, occorre determinare quale fosse la decisione applicabile all'epoca dei fatti della causa principale, i quali si sono svolti il 25 giugno 1991, e quale fosse il regime previsto per le merci originarie dei paesi terzi che si trovavano in libera pratica nei PTOM.
Sull'applicabilità della quinta e della sesta decisione
43 Il periodo di 16 mesi compreso fra il 1_ marzo 1990 e il 30 giugno 1991 è stato, a decorrere dal 20 settembre 1991, soggetto alla disciplina tanto della quinta decisione quanto della sesta, ciascuna delle quali prevede un regime diverso per quanto riguarda le merci originarie dei paesi terzi che si trovano in libera pratica nei PTOM.
44 Infatti, la quinta decisione, che era stata prorogata al 30 giugno 1991 con l'art. 1 della decisione 91/110, prevedeva l'esenzione dai dazi doganali e tasse all'importazione nella Comunità solo per i prodotti originari dei PTOM (art. 70), definiti nell'allegato II della stessa decisione come i prodotti che vi sono stati ivi interamente ottenuti o che sono stati ivi sufficientemente trasformati, esclusi i prodotti originari di paesi terzi.
45 Quanto alla sesta decisione, entrata in vigore il 20 settembre 1991, essa si applica, in forza dell'art. 240, per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1_ marzo 1990. Orbene, essa contiene un regime più favorevole di quello previsto dalla quinta decisione per i prodotti originari dei paesi terzi che si trovano in libera pratica in un PTOM. Infatti, l'art. 101, n. 2, prevede un'esenzione dai dazi doganali per un certo numero di tali prodotti a condizione, in particolare, che siano stati pagati nei PTOM in questione i dazi doganali o le tasse d'effetto equivalente ad un livello pari o superiore ai dazi doganali applicabili nella Comunità all'importazione degli stessi prodotti e non abbiano costituito oggetto di esonero o di restituzione totale o parziale.
46 Ne risulta che le importazioni di cui trattasi, effettuate il 25 giugno 1991, sono state assoggettate, a partire dal 20 settembre 1991, alla sesta decisione, la quale era applicabile retroattivamente alle operazioni effettuate dal 1_ marzo 1990 in poi.
47 Come l'avvocato generale ha osservato nei paragrafi 24-43 delle sue conclusioni, una siffatta applicazione retroattiva può essere ammessa qualora sia atta a comportare, per l'interessato, una situazione giuridica più favorevole e il legittimo affidamento di questo sia stato debitamente rispettato.
48 Si deve considerare in proposito che gli Stati membri devono imputare sui dazi doganali da versare nella Comunità i dazi doganali e le tasse d'effetto equivalente già pagati nei PTOM.
49 La questione posta dal giudice di rinvio va quindi risolta nel senso che le disposizioni della parte quarta del Trattato, e, in particolare, gli artt. 132, n. 1, 133, n. 1, e 134 devono essere interpretati nel senso che il 25 giugno 1991 potevano essere riscossi dazi doganali all'atto dell'importazione nella Comunità di merci originarie di paesi terzi che si trovavano in libera pratica in un PTOM, qualora, in conformità all'art. 101 della sesta decisione, i dazi versati nel PTOM in questione fossero inferiori ai dazi applicabili nella Comunità.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
50 Le spese sostenute dai governi olandese e francese nonché dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Tariefcommissie con ordinanza 21 settembre 1995, dichiara:
Le disposizioni della parte quarta del Trattato CEE e, più in particolare, gli artt. 132, n. 1, 133, n. 1, e 134 devono essere interpretati nel senso che il 25 giugno 1991 potevano essere riscossi dazi doganali all'atto dell'importazione nella Comunità di merci originarie di paesi terzi che si trovavano in libera pratica in un paese facente parte dei paesi e territori d'oltremare, qualora, in conformità all'art. 101 della decisione del Consiglio 25 luglio 1991, 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla CEE, i dazi versati nel paese e territorio d'oltremare in questione fossero inferiori ai dazi applicabili nella Comunità.
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