Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-314/95,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall'avv. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, avendo omesso di adottare entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alle direttive del Consiglio 92/45/CEE (GU L 268, pag. 35), 92/46/CEE (GU L 268, pag. 1), 92/65/CEE (GU L 268, pag. 54), 92/88/CEE (GU L 321, pag. 24), 92/116/CEE (GU 1993, L 62, pag. 1), 92/117/CEE (GU 1993, L 62, pag. 38) e 92/118/CEE (GU 1993, L 62, pag. 49), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle dette direttive e del Trattato CE,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L. Murray, C.N. Kakouris (relatore), G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 settembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 3 ottobre 1995, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo omesso di adottare entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:
- alla direttiva del Consiglio 16 giugno 1992, 92/45/CEE, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (GU L 268, pag. 35),
- alla direttiva del Consiglio 16 giugno 1992, 92/46/CEE, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU L 268, pag. 1),
- alla direttiva del Consiglio 13 luglio 1992, 92/65/CEE, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268, pag. 54),
- alla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1992, 92/88/CEE, che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 321, pag. 24),
- alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/116/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU 1993, L 62, pag. 1),
- alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/117/CEE, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (GU 1993, L 62, pag. 38), e
- alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/118/CEE, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU 1993, L 62, pag. 49),
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali direttive e del Trattato.
2 Risulta dagli articoli 23, 32, 29, 3, 17 e 20, rispettivamente, delle direttive 92/45, 92/46, 92/65, 92/116, 92/117 e 92/118 che gli Stati membri dovevano, in via di principio, mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive medesime entro il 1_ gennaio 1994, e informarne immediatamente la Commissione. Quanto alla direttiva 92/88, il suo art. 2 aveva fissato tale termine al 31 dicembre 1993.
3 Non avendo ricevuto alcuna informazione relativa alla trasposizione nel diritto italiano delle direttive in oggetto allo scadere dei termini previsti, la Commissione avviò, con lettera di diffida del 10 febbraio 1994, il procedimento di cui all'art. 169 del Trattato, invitando il governo italiano a presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi.
4 Con lettera 24 marzo 1994 le autorità italiane trasmisero alla Commissione il testo della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, rispondendo che erano in preparazione i provvedimenti necessari a conformarsi alle direttive di cui trattasi.
5 Non avendo ricevuto alcun'altra comunicazione successiva, il 22 settembre 1994 la Commissione inviò un parere motivato al governo italiano, invitandolo ad adottare le disposizioni necessarie a conformarsi alle direttive controverse entro un termine di due mesi.
6 Con lettera 28 ottobre 1994 le autorità italiane risposero che le direttive venivano menzionate nella citata legge n. 146. L'omessa trasposizione delle stesse sarebbe stata in parte dovuta a un ritardo nella promulgazione e nella pubblicazione di tale legge. Tuttavia, i provvedimenti di attuazione sarebbero stati adottati quanto prima.
7 Non avendo ricevuto alcuna informazione ulteriore in merito alla trasposizione delle direttive in questione, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
8 Nel ricorso, la Commissione ricorda che, conformemente agli artt. 5 e 189 del Trattato CE, la Repubblica italiana aveva l'obbligo di trasporre integralmente le direttive di cui trattasi entro i termini prescritti. Tale obbligo sarebbe espressamente ribadito nelle citate disposizioni specifiche di ciascuna direttiva. Peraltro, secondo una costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni proprie del suo ordinamento interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dalle direttive comunitarie.
9 La Repubblica italiana non contesta tale obbligo, e dichiara di impegnarsi ad accelerare l'iter di adozione dei provvedimenti di attuazione delle direttive di cui trattasi, in modo da potersi conformare a queste ultime in tempi brevi.
10 Poiché la trasposizione delle direttive 92/45, 92/46, 92/65, 92/88, 92/116, 92/117 e 92/118 non è stata realizzata entro i termini prescritti, deve ritenersi fondato il ricorso proposto al riguardo dalla Commissione.
11 Si deve pertanto dichiarare che, avendo omesso di adottare entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 92/45, 92/46, 92/65, 92/88, 92/116, 92/117 e 92/118, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, degli artt. 23, 32, 29, 2, 3, 17 e 20 delle medesime.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica italiana è rimasta soccombente e dev'essere quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Avendo omesso di adottare entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi:
- alla direttiva del Consiglio 16 giugno 1992, 92/45/CEE, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni,
- alla direttiva del Consiglio 16 giugno 1992, 92/46/CEE, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte,
- alla direttiva del Consiglio 13 luglio 1992, 92/65/CEE, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE,
- alla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1992, 92/88/CEE, che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali,
- alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/116/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile,
- alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/117/CEE, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari, e
- alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/118/CEE, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE,
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, degli artt. 23, 32, 29, 2, 3, 17 e 20 di tali direttive.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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