Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-315/95,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Ivo Braguglia, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi:
° alla direttiva della Commissione 23 giugno 1993, 93/48/CEE, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla direttiva 92/34/CEE del Consiglio (GU L 250, pag. 1),
° alla direttiva della Commissione 23 giugno 1993, 93/49/CEE, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio (GU L 250, pag. 9),
° alla direttiva del Consiglio 24 giugno 1993, 93/52/CEE, recante modifica della direttiva 89/556/CEE, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 175, pag. 21),
° alla direttiva della Commissione 2 luglio 1993, 93/61/CEE, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva del Consiglio 92/33/CEE (GU L 250, pag. 19), e
° alla direttiva del Consiglio 4 ottobre 1993, 93/85/CEE, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata (GU L 259, pag. 1),
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi delle suddette direttive e del Trattato CE,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L. Murray, C.N. Kakouris (relatore), P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 3 ottobre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 3 ottobre 1995, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi:
° alla direttiva della Commissione 23 giugno 1993, 93/48/CEE, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla direttiva 92/34/CEE del Consiglio (GU L 250, pag. 1),
° alla direttiva della Commissione 23 giugno 1993, 93/49/CEE, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio (GU L 250, pag. 9),
° alla direttiva del Consiglio 24 giugno 1993, 93/52/CEE, recante modifica della direttiva 89/556/CEE, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 175, pag. 21),
° alla direttiva della Commissione 2 luglio 1993, 93/61/CEE, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva del Consiglio 92/33/CEE (GU L 250, pag. 19), e
° alla direttiva del Consiglio 4 ottobre 1993, 93/85/CEE, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata (GU L 259, pag. 1),
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi delle suddette direttive e del Trattato CE.
2 Dagli artt. 10, 8 e, rispettivamente, 7 delle direttive 93/48, 93/49 e 93/61 risulta che gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tali direttive entro il 31 dicembre 1993 ed informarne immediatamente la Commissione.
3 Inoltre, secondo gli artt. 2 e, rispettivamente, 13 delle direttive 93/52 e 93/85, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tali direttive entro il 1 gennaio 1994 e, rispettivamente, il 15 novembre 1993 ed informarne immediatamente la Commissione.
4 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione dalla Repubblica italiana circa la trasposizione di tali cinque direttive, il 10 febbraio 1994 la Commissione ha inviato al governo italiano, in conformità dell' art. 169 del Trattato, una lettera di diffida in cui lo invitava a farle conoscere le sue osservazioni entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua ricezione.
5 Non avendo ricevuto risposta, il 22 settembre 1994 la Commissione ha inviato al governo italiano un parere motivato, invitandolo ad adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alle dette direttive entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica.
6 Poiché la lettera della Repubblica italiana 3 febbraio 1995 non ha soddisfatto la Commissione, questa ha proposto il ricorso per inadempimento in oggetto.
7 La Commissione ricorda che, ai sensi dell' art. 189 del Trattato CE, le direttive vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi. La Commissione aggiunge che, a norma dell' art. 5 del Trattato, gli Stati membri devono adottare tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l' esecuzione degli obblighi derivanti da tale Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Il carattere vincolante di tali disposizioni obbligherebbe gli Stati membri a rispettare i termini stabiliti nelle direttive.
8 Secondo la Commissione, quest' obbligo derivante dal Trattato è espressamente richiamato negli artt. 10 della direttiva 93/48, 8 della direttiva 93/49, 2 della direttiva 93/52, 7 della direttiva 93/61 e 13 della direttiva 93/85, che impongono agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle stesse direttive entro i termini ivi fissati e d' informarne immediatamente la Commissione.
9 La Repubblica italiana non contesta l' inadempimento addebitatole, ma precisa che le autorità nazionali si sono trovate di fronte a difficoltà d' ordine procedurale e giuridico.
10 Con lettera 27 febbraio 1996 la Repubblica italiana ha comunicato alla Commissione che la direttiva 93/85 era stata recepita con il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 1996) e le ha trasmesso copia di tale decreto.
11 Con lettera 2 aprile 1996 la Commissione ha rinunciato al ricorso per quanto riguarda la mancata trasposizione della direttiva 93/85.
12 Essa ha cionondimeno tenuto ferme le censure relative alla mancata trasposizione entro il termine prescritto delle direttive 93/48, 93/49, 93/52 e 93/61 ed ha chiesto alla Corte di condannare la Repubblica italiana alle spese.
13 Dall' insieme delle considerazioni che precedono risulta che la Repubblica italiana, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 93/48, 93/49, 93/52 e 93/61, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 10 della direttiva 93/48, 8 della direttiva 93/49, 2 della direttiva 93/52 e 7 della direttiva 93/61.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
14 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica italiana è rimasta soccombente e dev' essere quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi:
° alla direttiva della Commissione 23 giugno 1993, 93/48/CEE, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla direttiva 92/34/CEE del Consiglio,
° alla direttiva della Commissione 23 giugno 1993, 93/49/CEE, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio,
° alla direttiva del Consiglio 24 giugno 1993, 93/52/CEE, recante modifica della direttiva 89/556/CEE, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina, e
° alla direttiva della Commissione 2 luglio 1993, 93/61/CEE, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva del Consiglio 92/33/CEE,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 10 della direttiva 93/48, 8 della direttiva 93/49, 2 della direttiva 93/52 e 7 della direttiva 93/61.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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