Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione d'invalidità - Presupposti per la concessione di prestazioni - Legislazione di uno Stato membro che stabilisce un periodo di riferimento per la determinazione del requisito minimo di assicurazione - Obbligo di prolungare il periodo di riferimento sommandovi i periodi di disoccupazione compiuti secondo la legislazione di un altro Stato membro - Insussistenza - Legislazione di un altro Stato membro che consente, a differenza della normativa del primo Stato membro, il prolungamento in caso di periodi di disoccupazione compiuti sul territorio nazionale
[Trattato CE, artt. 48-51; regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 9 bis, e n. 574/72, art. 15, n. 1, lett. f), ii)]
2 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Parità di trattamento - Legislazione di un altro Stato membro che tiene conto, per il riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità, dei soli periodi di assicurazione contro la disoccupazione compiuti sul territorio nazionale - Legislazione che si risolve in uno svantaggio per il lavoratore che ha svolto attività in vari Stati membri - Inammissibilità - Legislazione di uno Stato membro che non tiene conto, per il calcolo del requisito minimo di assicurazione, dei periodi di assicurazione contro la disoccupazione compiuti sotto il regime di un altro Stato membro oltre a quelli presi in considerazione dalla propria legislazione - Ammissibilità
(Trattato CEE, artt. 48-51)
Massima
3 Gli artt. 48-51 del Trattato, l'art. 9 bis del regolamento n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e l'art. 15, n. 1, lett. f), punto ii), del regolamento n. 574/72, che fissa le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, devono essere interpretati nel senso che non obbligano uno Stato membro a prolungare il periodo di riferimento previsto dalla sua normativa per la determinazione del requisito minimo di assicurazione, ai fini dell'attribuzione di una prestazione d'invalidità, nella misura di un periodo equivalente ai periodi di disoccupazione compiuti dall'interessato ai sensi della normativa di un altro Stato membro, che, a differenza di quella del primo Stato membro, consente tale prolungamento allorché i periodi di disoccupazione sono compiuti nel territorio nazionale.
4 Gli artt. 48-51 del Trattato non ammettono che una normativa nazionale conferisca diritto all'assegno d'invalidità solo in base ai periodi assicurativi contro la disoccupazione compiuti nel territorio nazionale, escludendo quelli compiuti in altri Stati membri. Tale condizione, che comporta una disparità di trattamento tra i lavoratori che non hanno esercitato il loro diritto di libera circolazione e i lavoratori migranti a scapito di questi ultimi, va infatti ritenuta discriminatoria se non è obiettivamente giustificata e risulta quindi in contrasto con le norme fondamentali del Trattato che mirano ad instaurare la libera circolazione dei lavoratori.
Invece gli artt. 48-51 del Trattato non ostano a che la normativa di uno Stato membro neghi la presa in considerazione, ai fini della determinazione del requisito minimo di assicurazione connesso all'attribuzione di una prestazione d'invalidità, dei periodi di assicurazione contro la disoccupazione compiuti durante un determinato periodo precedente il verificarsi dell'evento oggetto di assicurazione in base alla normativa di un altro Stato membro, oltre a quelli che sono presi in considerazione dalla normativa del primo Stato membro durante lo stesso periodo.
Parti
Nel procedimento C-322/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Pretura circondariale di Roma, nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Emanuele Iurlaro
e
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 9 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), in seguito modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 luglio 1989, n. 2332 (GU L 224, pag. 1), e dell'art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1), nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 2001/83, summenzionato,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente di sezione, L. Sevón, D.A.O. Edward, P. Jann e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Iurlaro, dagli avv.ti Rosa Maffei e Paolo Boer, del foro di Roma;
- per l'INPS, dagli avv.ti Maddalena Pittelli, del foro di Roma, e Patrizia Ciacci, del foro di Milano;
- per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Danilo Del Gaizo, avvocato dello Stato;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Antonio Aresu e dalla signora Maria Patakia, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Iurlaro, rappresentato dall'avv. Paolo Boer, dell'INPS, rappresentato dagli avv.ti Maddalena Pittelli e Patrizia Ciacci, e della Commissione, rappresentata dalla signora Maria Patakia e dal signor Paolo Stancanelli, membro del servizio giuridico, all'udienza del 22 gennaio 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 marzo 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 3 ottobre 1995, pervenuta in cancelleria il 16 ottobre successivo, la Pretura circondariale di Roma ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 9 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), in seguito modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 luglio 1989, n. 2332 (GU L 224, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), e dell'art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1), nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 2001/83 (in prosieguo: il «regolamento n. 574/72»).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il signor Iurlaro, cittadino italiano, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (in prosieguo: l'«INPS»), circa il rifiuto di quest'ultimo di tener conto, per l'acquisto del diritto a un assegno di invalidità ai sensi della legge italiana, dei periodi di disoccupazione che il signor Iurlaro ha compiuto in Germania.
3 Risulta dal fascicolo che, tra il gennaio 1954 e il marzo 1956, il signor Iurlaro è stato assicurato in Italia ed ha versato per questo motivo 110 contributi settimanali di previdenza sociale in questo Stato. Si è poi stabilito in Germania, ove ha lavorato e versato contributi previdenziali a partire dal 1959. E' pacifico che, tra il 18 ottobre 1984 e il 18 ottobre 1989, il signor Iurlaro ha riscosso indennità di disoccupazione in base alla legge tedesca, salvo per il periodo 15 agosto 1989 - 1_ ottobre 1989, nel quale ha fruito di prestazioni di malattia.
4 Colpito da un'infermità che riduceva di oltre i due terzi la sua capacità lavorativa nei posti corrispondenti alle sue attitudini, il 18 ottobre 1989 il signor Iurlaro ha presentato all'INPS una domanda per ottenere un assegno d'invalidità in Italia ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, recante revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile (GURI n. 165 del 16 giugno 1984; in prosieguo: la «legge n. 222»).
5 Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 222, l'acquisizione del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità presuppone il possesso dei requisiti assicurativi e contributivi di cui all'art. 9, n. 2, del decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272. Questa disposizione, che è stata sostituita dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (GURI n. 89 del 15 aprile 1952, Supplemento ordinario), come modificata dalla legge n. 222, prescrive a questo scopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e siano stati versati o accreditati a favore dell'interessato almeno 260 contributi settimanali (cinque annualità), dei quali almeno 156 (tre annualità) durante i cinque anni precedenti la sua domanda di prestazione.
6 L'art. 4 della citata legge n. 218 dispone che «i periodi per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa».
7 Risulta inoltre dall'ordinanza di rinvio che, secondo l'art. 43 del Sozialgesetzbuch (BGBl. III 860), nella versione modificata dal Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung, del 28 dicembre 1989 (BGBl. IS.2261), agli assicurati spetta, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, una pensione d'invalidità se non sono idonei all'esercizio della loro professione, se hanno maturato tre anni di contribuzione obbligatoria durante gli ultimi cinque anni precedenti il verificarsi dell'invalidità e se hanno maturato i periodi contributivi generali prima del sopraggiungere dell'invalidità.
8 Ai sensi della stessa disposizione, il periodo di riferimento di cinque anni precedente il verificarsi dell'invalidità è prolungato dei periodi equiparati a periodi contributivi (Anrechnungszeiten), tra i quali rientrano, conformemente all'art. 58 del Sozialgesetzbuch, i periodi durante i quali il lavoratore è stato iscritto nelle liste di disoccupazione in Germania ed ha riscosso una prestazione da enti di diritto pubblico. I detti periodi, che vengono così presi in considerazione per determinare il periodo di riferimento, ma non come periodi contributivi per l'acquisto del diritto a pensione in Germania, danno luogo peraltro al versamento di contributi fittizi ai fini del calcolo dell'importo della pensione.
9 La domanda del signor Iurlaro è stata respinta dall'INPS in quanto non era soddisfatto il requisito del minimo contributivo previsto dalla legge n. 222. Secondo il detto ente, dal 1954 il signor Iurlaro aveva, sì, versato 110 contributi settimanali in Italia e 854 contributi settimanali in Germania, ma durante il periodo di riferimento di cui all'art. 4 della legge n. 222, che nella fattispecie va dal 18 ottobre 1984 al 18 ottobre 1989, aveva riscosso indennità di disoccupazione in Germania senza versare alcun contributo previdenziale.
10 Poiché il ricorso amministrativo da lui presentato avverso detta decisione è stato respinto, il signor Iurlaro, il 24 giugno 1994, ha adito la Pretura circondariale di Roma sostenendo che era soddisfatto il requisito contributivo di cui alla legge n. 222, in quanto, in particolare, il prolungamento del periodo di riferimento previsto dalla legge tedesca per quel che riguarda i periodi di disoccupazione avrebbe fatto sì che il periodo di riferimento di cui si doveva tener conto per l'applicazione della normativa italiana iniziasse il 18 ottobre 1978.
11 Richiamandosi all'art. 48 del Trattato CE, il Pretore di Roma si chiede se non debba disapplicare la norma di cui all'art. 4 della legge n. 222 in quanto contrastante con l'art. 15, n. 1, lett. f), del regolamento n. 574/72, il quale dispone:
«Nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 45, paragrafi da 1 a 3, all'articolo 64 e all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento, la totalizzazione dei periodi si effettua in conformità alle seguenti regole:
(...)
f) nel caso in cui, secondo la legislazione di uno Stato membro, taluni periodi di assicurazione o di residenza siano presi in conto solamente se sono stati compiuti entro un termine determinato, l'istituzione che applica tale legislazione:
(...)
ii) prolunga il termine per la durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti in tutto o in parte entro detto termine sotto la legislazione di un altro Stato membro quando si tratta di periodi di assicurazione o di residenza che comportano unicamente, in base alla legislazione del secondo Stato membro, la sospensione del termine entro il quale i periodi di assicurazione o di residenza debbono essere compiuti».
12 Il giudice a quo osserva che questa norma non è chiara, dato che pare d'altro canto risultare dall'art. 9 bis del regolamento n. 1408/71 che la sua applicazione è subordinata alla condizione che entrambe le legislazioni prevedano la «neutralizzazione» di determinati periodi, sicché essa rimarrebbe estranea all'ipotesi nella quale detta possibilità sia prevista soltanto in uno dei due Stati membri (nella fattispecie la Germania, contrariamente all'Italia).
13 Ai sensi dell'art. 9 bis del regolamento n. 1408/71, «se la legislazione di uno Stato membro subordina il riconoscimento del diritto ad una prestazione al compimento di un periodo assicurativo minimo durante un periodo determinato, precedente il verificarsi del rischio assicurativo (periodo di riferimento) e dispone che i periodi durante i quali sono state erogate prestazioni a norma della legislazione di questo Stato membro o i periodi dedicati all'educazione dei figli nel territorio di questo Stato membro prolungano detto periodo di riferimento, quest'ultimo è parimenti prolungato dai periodi durante i quali sono state corrisposte pensioni di invalidità o di vecchiaia o prestazioni di malattia, di disoccupazione o di infortunio sul lavoro (eccetto le rendite) in virtù della legislazione di un altro Stato membro, nonché dei periodi dedicati all'educazione dei figli nel territorio di un altro Stato membro».
14 Tenuto conto di queste incertezze, il Pretore di Roma ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte una «questione relativa all'interpretazione degli artt. 15, n. 1, lett. f), del regolamento n. 574/72 e 9 bis del regolamento n. 1408/71 alla luce dell'art. 48 del Trattato istitutivo della CEE, al fine di chiarire se l'art. 4 della legge n. 222/1984 debba essere applicato estendendo il periodo di riferimento per il riconoscimento della pensione d'invalidità allorché il lavoratore abbia goduto dell'indennità di disoccupazione in un altro Stato membro (nel caso in esame la Germania), nel quale tale estensione è prevista, e, in caso positivo, se tale estensione sia eventualmente subordinata a delle condizioni».
15 Con tale questione il giudice nazionale chiede in sostanza se gli artt. 48-51 del Trattato, l'art. 9 bis del regolamento n. 1408/71 e l'art. 15, n. 1, lett. f), punto ii), del regolamento n. 574/72 vadano interpretati nel senso che obbligano uno Stato membro a prolungare il periodo di riferimento previsto dalla sua normativa per la determinazione del requisito minimo di assicurazione, ai fini dell'attribuzione di una prestazione d'invalidità, nella misura di un periodo equivalente ai periodi di disoccupazione compiuti dall'interessato ai sensi della normativa di un altro Stato membro, che, a differenza di quella del primo Stato membro, consente tale prolungamento allorché i periodi di disoccupazione sono compiuti nel territorio nazionale.
16 Per risolvere la detta questione occorre ricordare che, mentre la normativa italiana, applicabile nella fattispecie, tiene conto dei periodi di disoccupazione indennizzati come periodi contributivi tanto per l'acquisto del diritto alla pensione quanto ai fini del calcolo dell'importo di quest'ultima, in diritto tedesco il periodo durante il quale un lavoratore fruisce di prestazioni di disoccupazione in Germania, oltre a dar luogo a una contribuzione fittizia per la fissazione dell'entità della pensione, serve a prolungare il periodo di riferimento di cinque anni per la determinazione del requisito minimo di contribuzione al quale è subordinato il riconoscimento del diritto a pensione.
17 Pertanto, si deve constatare subito che i presupposti per l'applicazione dell'art. 9 bis del regolamento n. 1408/71, al quale si riferisce la questione pregiudiziale, non sussistono. Infatti, come ha sottolineato l'avvocato generale nel paragrafo 51 delle sue conclusioni, emerge dallo stesso tenore di questa disposizione che essa si riferisce solo all'ipotesi nella quale la normativa dello Stato membro che subordina il diritto ad una prestazione alla maturazione di un periodo assicurativo minimo durante un periodo di riferimento ammetta essa stessa il prolungamento di detto periodo nella misura dei periodi durante i quali talune prestazioni, in particolare prestazioni di disoccupazione, sono state erogate in un altro Stato membro. Orbene, ciò non si verifica nel caso di una normativa, come la normativa italiana applicabile nella fattispecie, secondo la quale i periodi di disoccupazione non prolungano il detto periodo di riferimento.
18 Si deve rilevare inoltre che il signor Iurlaro è stato soggetto soltanto a normative in materia di prestazioni di invalidità dette di «tipo B», ossia a normative secondo le quali l'importo delle prestazioni è stabilito in funzione della durata dei periodi assicurativi maturati. In tal caso l'art. 40, n. 1, del regolamento n. 1408/71 dispone che il lavoratore interessato fruisce delle prestazioni conformemente alle disposizioni del capitolo 3 (artt. 44-51), relativo alle pensioni di vecchiaia e ai superstiti, che sono applicabili per analogia.
19 Ai sensi dell'art. 45, n. 1, dello stesso regolamento, l'ente di uno Stato membro la cui normativa subordina l'acquisto del diritto alle prestazioni di vecchiaia alla maturazione di periodi assicurativi deve tener conto dei periodi maturati in forza della normativa di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi maturati in base alla normativa che esso applica.
20 A questo proposito l'art. 15, n. 1, lett. f, punto ii), del regolamento n. 574/72, che si applica «nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 45, paragrafi da 1 a 3, all'articolo 64 e all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento», precisa che l'ente di uno Stato membro la cui normativa tiene conto di taluni periodi assicurativi solo qualora siano stati maturati entro un termine determinato deve prolungare tale termine della durata dei periodi assicurativi maturati entro detto termine ai sensi della legislazione di un altro Stato membro allorché i detti periodi comportano unicamente, secondo la normativa di quest'ultimo Stato, la sospensione del termine nel quale devono essere maturati periodi assicurativi.
21 Orbene, in un'ipotesi come quella ricorrente nella fattispecie, i periodi di disoccupazione compiuti secondo la normativa tedesca durante il periodo di riferimento di cui si deve tener conto ai sensi della normativa italiana non comportano solo, secondo la normativa del primo Stato, la sospensione del termine entro il quale devono essere maturati periodi assicurativi. Emerge infatti dal punto 16 della presente sentenza che, secondo la normativa tedesca applicabile nella causa a qua, i periodi di disoccupazione indennizzata sono presi in considerazione anche per il calcolo dell'importo della prestazione di invalidità.
22 Alla luce di quanto precede si deve constatare che l'art. 15 del regolamento n. 574/72 non può venire utilmente invocato nella fattispecie, senza che occorra esaminare se detta disposizione riguardi casi nei quali, come nella fattispecie, l'art. 45 del regolamento n. 1408/71 non si applica direttamente ma, a norma dell'art. 40 dello stesso regolamento, per analogia.
23 Infine, si deve osservare che, secondo la giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza 20 settembre 1994, causa C-12/93, Drake, Racc. pag. I-4337, punto 26), l'art. 51 del Trattato CE e il regolamento n. 1408/71 non disciplinano i presupposti per la costituzione dei periodi assicurativi, sicché spetta a ciascuno Stato membro determinare le condizioni del diritto o dell'obbligo di iscriversi ad un regime di previdenza sociale, purché non venga operata a questo proposito una discriminazione palese o dissimulata tra cittadini dello Stato ospitante e cittadini degli altri Stati membri.
24 Nella fattispecie la normativa italiana, in quanto impedisce di prendere in considerazione, per prolungare il periodo di riferimento di cinque anni che essa prevede per la determinazione del requisito minimo di assicurazione ai fini dell'attribuzione di una prestazione d'invalidità, i periodi durante i quali l'interessato ha compiuto periodi di disoccupazione secondo la legislazione italiana o quella di un altro Stato membro, ricorre a criteri obiettivi e si applica indistintamente ai lavoratori nazionali e a quelli degli altri Stati membri.
25 Pertanto, occorre concludere che gli artt. 48-51 del Trattato, l'art. 9 bis del regolamento n. 1408/71 e l'art. 15, n. 1, lett. f), punto ii), del regolamento n. 574/72 devono essere interpretati nel senso che non obbligano uno Stato membro a prolungare il periodo di riferimento previsto dalla sua normativa per la determinazione del requisito minimo di assicurazione, ai fini dell'attribuzione di una prestazione d'invalidità, nella misura di un periodo equivalente ai periodi di disoccupazione compiuti dall'interessato ai sensi della normativa di un altro Stato membro, che, a differenza di quella del primo Stato membro, consente tale prolungamento allorché i periodi di disoccupazione sono compiuti nel territorio nazionale.
26 Il signor Iurlaro e la Commissione sostengono d'altro canto che l'ente italiano, applicando le norme sul cumulo di cui all'art. 45, n. 1, del regolamento n. 1408/71, deve tener conto non solo dei periodi di disoccupazione compiuti in Italia durante il periodo di riferimento controverso, ma anche dei periodi analoghi compiuti in Germania, pur se, secondo la normativa di quest'ultimo Stato, i periodi di assicurazione non sono presi in considerazione per l'acquisto del diritto alla prestazione di invalidità. Orbene, il signor Iurlaro avrebbe compiuto in Germania periodi di disoccupazione di durata superiore a tre anni durante il quinquennio precedente la sua domanda di prestazione d'invalidità in Italia. Di conseguenza, sarebbe soddisfatta la condizione di cui all'art. 4 della legge n. 222, secondo la quale devono essere stati versati o accreditati a favore dell'interessato 156 contributi settimanali (tre annualità) durante il quinquennio precedente la sua domanda di prestazione.
27 A questo proposito si deve ricordare che l'espressione «periodi di assicurazione» è definita nell'art. 1, lett. r), del regolamento n. 1408/71 come riferentesi ai «periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione».
28 Ne consegue che i «periodi di assicurazione» designano, in particolare ai fini dell'applicazione dell'art. 45 del regolamento n. 1408/71, i periodi definiti o riconosciuti come tali dalla normativa ai sensi della quale sono stati compiuti (v., in particolare, per quanto riguarda i periodi assimilati, sentenza 7 febbraio 1990, causa C-324/88, Vella e a., Racc. pag. I-257), salva restando comunque l'osservanza degli artt. 48-51 del Trattato (v., in questo senso, in particolare, sentenza 15 ottobre 1991, causa C-302/90, Faux, Racc. pag. I-4875, punti 25-28).
29 Orbene, una normativa nazionale che per il riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità prende in considerazione i soli periodi assicurativi contro la disoccupazione compiuti nel territorio nazionale, escludendo i periodi analoghi compiuti nel territorio di altri Stati membri, contrasta con le dette disposizioni del Trattato.
30 Infatti, tale disciplina, per la quale non è stata fornita alcuna giustificazione oggettiva e che pone in essere una disparità di trattamento tra i lavoratori che non hanno esercitato il loro diritto di libera circolazione e i lavoratori migranti a danno di questi ultimi, deve definirsi discriminatoria e, quindi, viola le norme fondamentali del Trattato dirette a garantire la libera circolazione dei lavoratori.
31 Si deve precisare tuttavia che, all'udienza dinanzi alla Corte, l'INPS e il governo italiano hanno affermato, senza essere contraddetti su questo punto, che il regime italiano equipara i periodi di disoccupazione a periodi contributivi ai fini dell'acquisto del diritto a una prestazione di invalidità solo per una durata massima di sei mesi.
32 Tenuto conto di questa affermazione, la cui veridicità dovrà essere accertata dal giudice nazionale, si deve concludere che gli artt. 48-51 del Trattato non ostano a che la normativa di uno Stato membro, come la normativa italiana, limiti ad un periodo di sei mesi la presa in considerazione, ai fini dell'attribuzione di una prestazione di invalidità, dei periodi di disoccupazione compiuti in un altro Stato membro, allorché tale limitazione si applica anche nel caso in cui i detti periodi vengono compiuti nello Stato membro dell'ente competente.
33 Occorre quindi risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che gli artt. 48-51 del Trattato, l'art. 9 bis del regolamento n. 1408/71 e l'art. 15, n. 1, lett. f), punto ii), del regolamento n. 574/72 devono essere interpretati nel senso che non obbligano uno Stato membro a prolungare il periodo di riferimento previsto dalla sua normativa per la determinazione del requisito minimo di assicurazione, ai fini dell'attribuzione di una prestazione d'invalidità, nella misura di un periodo equivalente ai periodi di disoccupazione compiuti dall'interessato ai sensi della normativa di un altro Stato membro, che, a differenza di quella del primo Stato membro, consente tale prolungamento allorché i periodi di disoccupazione sono compiuti nel territorio nazionale. Inoltre, gli artt. 48-51 del Trattato non ostano a che la normativa di uno Stato membro neghi la presa in considerazione, ai fini della determinazione del requisito minimo di assicurazione connesso all'attribuzione di una prestazione d'invalidità, dei periodi di assicurazione contro la disoccupazione compiuti durante un determinato periodo precedente il verificarsi dell'evento oggetto di assicurazione in base alla normativa di un altro Stato membro, oltre a quelli che sono presi in considerazione dalla normativa del primo Stato membro durante lo stesso periodo.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
34 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Pretura circondariale di Roma con ordinanza 3 ottobre 1995, dichiara:
Gli artt. 48-51 del Trattato CE, l'art. 9 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, in seguito modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 luglio 1989, n. 2332, e l'art. 15, n. 1, lett. f), punto ii), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 2001/83, devono essere interpretati nel senso che non obbligano uno Stato membro a prolungare il periodo di riferimento previsto dalla sua normativa per la determinazione del requisito minimo di assicurazione, ai fini dell'attribuzione di una prestazione d'invalidità, nella misura di un periodo equivalente ai periodi di disoccupazione compiuti dall'interessato ai sensi della normativa di un altro Stato membro, che, a differenza di quella del primo Stato membro, consente tale prolungamento allorché i periodi di disoccupazione sono compiuti nel territorio nazionale. Inoltre, gli artt. 48-51 del Trattato non ostano a che la normativa di uno Stato membro neghi la presa in considerazione, ai fini della determinazione del requisito minimo di assicurazione connesso all'attribuzione di una prestazione d'invalidità, dei periodi di assicurazione contro la disoccupazione compiuti durante un determinato periodo precedente il verificarsi dell'evento oggetto di assicurazione in base alla normativa di un altro Stato membro, oltre a quelli che sono presi in considerazione dalla normativa del primo Stato membro durante lo stesso periodo.
Full & Egal Universal Law Academy