Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Trasferimento di imprese - Conservazione dei diritti dei lavoratori - Direttiva 77/187 - Applicazione nel tempo - Trasferimento di un'impresa prima che la direttiva producesse effetti giuridici nello Stato membro interessato - Esclusione
(Direttiva del Consiglio 77/187)
Massima
Le disposizioni della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, non possono venire invocate relativamente a trasferimenti di imprese operati a una data in cui la direttiva non aveva ancora cominciato a produrre effetti giuridici nello Stato membro interessato.
Parti
Nel procedimento C-336/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Juzgado de lo Social n. 16 di Barcellona (Spagna), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Pedro Burdalo Trevejo e altri
e
Fondo de Garantía Salarial,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, n. 1, e dell'art. 3, n. 3, secondo comma, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26),
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, C. Gulmann e J.-P. Puissochet (relatore), giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il governo spagnolo, dai signori Alberto José Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e Miguel Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado, del servizio giuridico dello Stato, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore Maria Patakia e Isabel Martínez del Peral, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 febbraio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 1_ settembre 1995, pervenuta in cancelleria il 25 ottobre successivo, il Juzgado de lo Social n. 16 di Barcellona ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 1, n. 1, e dell'art. 3, n. 3, secondo comma, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Detta questione è sorta nell'ambito di una controversia fra i signori Burdalo Trevejo, Soriano Marco, Casa Alonso e Pérez de la Cruz e il Fondo de Garantía Salarial (Fondo di garanzia delle retribuzioni) circa la presa in conto dell'anzianità degli interessati per il calcolo delle indennità previste in caso di licenziamento o di scioglimento del contratto di lavoro.
3 L'art. 1, n. 1, della direttiva recita:
«La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione».
4 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, della stessa direttiva:
«I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario».
5 Infine, l'art. 3, n. 3, ha il seguente tenore:
«I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai diritti dei lavoratori a prestazioni di vecchiaia, d'invalidità o per i superstiti dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, esistenti al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale degli Stati membri.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori e di coloro che hanno già lasciato lo stabilimento del cedente al momento del trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, per quanto riguarda i diritti, da essi maturati o in corso di maturazione, a prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, dei regimi complementari citati al primo comma».
6 I ricorrenti hanno lavorato per diversi anni (tra 24 e 42 anni) presso un'impresa tessile costituita dal signor Enrique Capellà e che in seguito ha ripetutamente cambiato di proprietario. Detta impresa si è trasformata poi nella società «Hijos de Enrique Capellà» il 19 maggio 1978, nella società «Ennoblecimiento Textil» il 29 giugno 1981 e nella società «Hiades» il 7 gennaio 1986, ma tutti questi cambiamenti non hanno avuto alcun effetto sul rapporto di lavoro degli interessati.
7 I rapporti tra questi ultimi e l'impresa Hiades sono stati dichiarati sciolti il 10 maggio 1993 dal ministero del lavoro della Generalitat de Catalunya (governo autonomo catalano), sicché il Fondo de Garantía Salarial è stato incaricato di corrispondere le indennità previste dalla normativa spagnola in caso di scioglimento del contratto di lavoro per cause economiche, tecnologiche o di forza maggiore nelle imprese con un organico inferiore ai 25 dipendenti.
8 Il Fondo de Garantía Salarial rifiutava di tener conto, per il calcolo di dette indennità, dei periodi di lavoro anteriori al 19 maggio 1978, data del primo trasferimento dell'impresa, motivo per cui gli interessati hanno presentato un ricorso che è stato assegnato al Juzgado de lo Social n. 16 di Barcellona.
9 Tale giudice, ritenendo che la soluzione della controversia richiedesse l'interpretazione della direttiva, ha deciso di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la normativa o la giurisprudenza di uno Stato membro possano comportare, senza incorrere nella violazione degli artt. 1, n. 1, e 3, n. 3, secondo comma, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, la riduzione delle indennità che vanno erogate dal Fondo de Garantía Salarial per il fatto che l'anzianità di servizio dei lavoratori non venga contabilizzata integralmente e che alcuni di questi periodi restino esclusi, ancorché prestati senza interruzioni presso un'impresa che ha subito un trasferimento».
10 Emerge dall'ordinanza di rinvio che, se il Fondo de Garantía Salarial è un organismo di garanzia ai sensi della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), il giudice nazionale ritiene che le indennità in questione non ricadono sotto la predetta direttiva. Esso si chiede invece quale sia la portata di talune disposizioni della direttiva 77/187 e più precisamente se, alla luce di queste ultime, l'ente di garanzia possa escludere dall'anzianità di cui si deve tener conto per il calcolo delle indennità di licenziamento il periodo anteriore al primo trasferimento dell'impresa, avvenuto il 19 maggio 1978.
11 Il governo spagnolo sostiene anzitutto che, poiché la data controversa del 19 maggio 1978 è precedente all'adesione alla Comunità del Regno di Spagna e addirittura alla scadenza del termine di due anni previsto per l'attuazione della direttiva, questa non può venire invocata nella fattispecie dinanzi al giudice del merito. Osserva poi che l'art. 3, n. 3, della direttiva, che riguarda esclusivamente le prestazioni di vecchiaia o di invalidità dei regimi complementari, non si applica alle indennità in questione. Infine, quanto alla norma generale di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo, il Regno di Spagna si richiama alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale la direttiva mira soltanto a garantire che i rapporti tra i lavoratori interessati e il cessionario siano disciplinati nello stesso modo in cui lo erano i rapporti con il cedente, in virtù delle norme di diritto dello Stato in questione.
12 La Commissione ritiene che, sebbene la direttiva, che disciplina gli obblighi del cessionario, non sia direttamente applicabile a un ente di garanzia come il Fondo de Garantía Salarial, la normativa vertente su questo tipo di istituto non deve limitare l'effetto utile della direttiva. A questo proposito fa osservare in particolare che la presa in considerazione dell'anzianità del lavoratore per il calcolo dell'indennità di licenziamento non deve venire pregiudicata da eventuali trasferimenti di cui ha potuto costituire oggetto l'impresa nella quale il lavoratore prestava la propria opera. Quanto all'art. 3, n. 3, della direttiva, la Commissione osserva, come il governo spagnolo, che questa disposizione non è applicabile alle indennità che costituiscono oggetto della causa principale.
13 Rispondendo ad una domanda della Corte, il governo spagnolo ha precisato che la giurisprudenza del Tribunal Supremo distingue tra la nozione di anzianità, che comprende tutto il periodo di esercizio di una professione determinata e quella di periodo di servizio, che si riferisce al tempo trascorso presso una determinata impresa. Nella causa principale, l'attività precedente al 1978 non ha potuto venir presa in considerazione data la costituzione a questa data di una nuova impresa che ha assunto e dichiarato all'ente previdenziale i lavoratori che avevano già svolto la loro attività professionale in un'altra impresa con la quale il loro rapporto di lavoro era venuto meno. Diversa era invece la situazione per i trasferimenti operati nel 1981 e nel 1986, per i quali vi è stata surrogazione dei diritti ed obblighi delle imprese in virtù della legge.
14 Come ha osservato l'avvocato generale nei paragrafi 23-26 delle conclusioni, risulta da questi elementi di fatto che, indipendentemente dalla sua portata materiale in circostanze simili a quelle descritte dal giudice proponente, la direttiva non può essere utilmente invocata dai lavoratori interessati dal momento che il trasferimento di impresa contestato è stato operato prima della data in cui la direttiva ha cominciato a produrre effetti giuridici nello Stato membro in questione.
15 Infatti, la data del 19 maggio 1978 è antecedente all'adesione del Regno di Spagna alla Comunità, atto che ha cominciato a produrre effetti giuridici solo dal 1_ gennaio 1986 (art. 2 del Trattato d'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, GU 1985, L 302, pag. 9). Come ha sottolineato il governo spagnolo, questa data è addirittura anteriore alla scadenza del termine di due anni contemplato per l'attuazione della direttiva da parte degli Stati membri (art. 8, n. 1, della direttiva). Le disposizioni di questa direttiva non possono quindi, in alcun caso, essere invocate relativamente a un trasferimento di impresa avvenuto a questa data (v. ad esempio sentenza 3 dicembre 1992, Suffritti e a., C-140/91, C-141/91, C-278/91 e C-279/91, Racc. pag. I-6337, punti 11-13, e 3 marzo 1994, causa C-316/93, Vaneetveld, Racc. pag. I-763, punto 16).
16 Si deve pertanto risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che le disposizioni della direttiva non possono venire invocate relativamente a un trasferimento di impresa operato a una data in cui la direttiva non aveva ancora cominciato a produrre effetti giuridici nello Stato membro interessato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 Le spese sostenute dal governo spagnolo e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Terza Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Juzgado de lo Social n. 16 di Barcellona con ordinanza 1_ settembre 1995, dichiara:
Le disposizioni della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti non possono venire invocate relativamente a trasferimenti di imprese operati a una data in cui la direttiva non aveva ancora cominciato a produrre effetti giuridici nello Stato membro interessato.
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