Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Tariffa doganale comune - Voci doganali - Camicia da notte ai sensi della voce 60.04 della Tariffa doganale comune - Nozione - Indumenti intimi destinati ad essere esclusivamente o essenzialmente indossati a letto - Inclusione
Massima
La sottovoce 60.04 B. IV. b) 2. bb) della Tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento n. 3400/84, che modifica il regolamento n. 950/68 relativo alla Tariffa doganale comune, va interpretata nel senso che ricomprende gli indumenti intimi i quali, alla luce delle loro caratteristiche oggettive, sono destinati ad essere esclusivamente o essenzialmente indossati a letto. Spetta al giudice nazionale valutare se, tenuto conto del taglio degli indumenti, della loro composizione, della loro presentazione e dei mutamenti di moda nello Stato membro considerato, i detti indumenti abbiano siffatte caratteristiche oggettive o se invece possano essere indossati indifferentemente a letto e in taluni altri luoghi.
Parti
Nel procedimento C-338/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Wiener S.I. GmbH
e
Hauptzollamt Emmerich,
domanda vertente sull'interpretazione della sottovoce 60.04 B. IV. b) 2. bb) della Tariffa doganale comune, nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1984, n. 3400, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla Tariffa doganale comune (GU L 320, pag. 1)
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori M. Wathelet (relatore), presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Wiener S.I. GmbH, dall'avv. G. Kroemer II, del foro di Düsseldorf,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor F. de Sousa Fialho, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. H.-J. Rabe, del foro di Bruxelles,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Wiener S.I. GmbH e della Commissione, all'udienza del 17 aprile 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 luglio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 12 settembre 1995, giunta alla Corte il 26 ottobre seguente, il Bundesfinanzhof (Germania) ha sollevato, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione della sottovoce 60.04 B. IV. b) 2. bb) della Tariffa doganale comune, nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1984, n. 3400, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla Tariffa doganale comune (GU L 320, pag. 1; in prosieguo: la «TDC»).
2 La questione è sorta nell'ambito di una controversia tra la Wiener S.I. GmbH (in prosieguo: la «Wiener») e lo Hauptzollamt Emmerich (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») in ordine al recupero di dazi doganali sull'importazione nella Comunità di capi d'abbigliamento provenienti dalla Tailandia.
3 Nel 1985 la Wiener importava dalla Tailandia indumenti da essa dichiarati come «camicie da notte per donna» ai sensi della sottovoce 60.04 B. IV. b) 2. bb) della TDC. Dopo un'ispezione parziale, i capi venivano immessi in libera pratica e dedotti dal contingente doganale per le «camicie da notte».
4 In esito ad un controllo supplementare, l'amministrazione doganale tedesca riteneva tuttavia che i detti indumenti costituissero «abiti interi da donna di fibre tessili sintetiche» ai sensi della sottovoce 60.05 A. II. b) 4. cc) 22 della TDC ed ha pertanto proceduto al ricupero dei dazi doganali applicando un'aliquota più elevata.
5 Le sottovoci 60.04 B. IV. b) 2. bb) e 60.05 A. II. b) 4. cc) 22) sono del seguente tenore:
«60.04 Sottovesti a maglia non elastica né gommata: (...) B.
IV. altre (...) b) di fibre tessili sintetiche (...) 2. per donna, per ragazza e per bambini: aa) pigiami bb) camicie da notte (...) (...)
60.05 Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:
A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento (...) II. altri (...) b) altri (...) 4. altri indumenti esterni (...) cc. Abiti interi da donna (...) 22. di fibre tessili sintetiche (...)»
6 Il 10 aprile 1989 la Wiener ha impugnato la rettifica dello Hauptzollamt dinanzi al Finanzgericht di Düsseldorf, che ha respinto il ricorso con sentenza 15 dicembre 1994.
7 Dall'ordinanza di rinvio emerge che in quella pronuncia il Finanzgericht di Düsseldorf ha descritto le merci di cui trattasi come indumenti leggeri a maglia (tessuto misto cotone; 65% poliestere e 35% cotone; cotone) destinati a coprire la parte superiore del corpo, di taglio ampio, con scollatura a barchetta, con maniche corte o senza maniche, che arrivano fino al ginocchio o a mezza coscia, stampati, muniti di cintura, valutati dalle perizie di parte, per quanto riguarda la natura o l'uso, come camicie da notte.
8 Ritenendo che il taglio e la presentazione degli indumenti deponessero a favore del fatto che potevano essere indossati anche come abiti per il tempo libero, il Finanzgericht di Düsseldorf ne ha concluso che, dal punto di vista doganale, le merci non costituissero camicie da notte, cioè indumenti che possono essere indossati esclusivamente a letto, bensì abiti da donna. Il Finanzgericht di Düsseldorf si è richiamato in proposito a una sentenza del Bundesfinanzhof del 21 agosto 1990 (VII K 16-26/89, BFH/NV 1991, 422), nella quale quest'ultimo aveva dichiarato che le «camicie da notte» ai sensi della voce 6108 della nomenclatura combinata in vigore dal 1989, quale risulta dal regolamento (CEE) 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 298, pag. 1), erano esclusivamente destinate ad essere indossate come indumenti da notte.
9 Con ricorso 30 gennaio 1995, la Wiener ha impugnato la sentenza del Finanzgericht di Düsseldorf per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesfinanzhof, il quale ha deciso di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la nozione di "camicia da notte" di cui alla voce 60.04 della Tariffa doganale comune (del 1985), in particolare alla sottovoce 60.04. B. IV. b) 2. bb), vada interpretata nel senso che essa include esclusivamente "altri" indumenti intimi che, a causa della loro natura, siano chiaramente destinati ad essere indossati soltanto come indumenti da notte, ovvero possa comprendere anche prodotti che, per la loro presentazione, sono destinati essenzialmente, anche se non esclusivamente, ad essere indossati a letto».
10 Secondo una giurisprudenza costante, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in linea di principio nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della TDC e delle note delle sezioni o dei capitoli (sentenze 1_ luglio 1982, causa 145/81, Wünsche, Racc. pag. 2493, punto 12; 25 maggio 1989, causa 40/88, Weber, Racc. pag. 1395, punto 13, e 9 agosto 1994, causa C-395/93, Neckermann Versand, Racc. pag. I-4027, punto 5).
11 Allo stesso modo, è giurisprudenza costante che, ai fini dell'interpretazione della Tariffa doganale comune, tanto le note che precedono i capitoli della TDC quanto le note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale costituiscono mezzi importanti per garantire l'applicazione uniforme di tale Tariffa e come tali possono essere considerate strumenti validi per l'interpretazione della stessa (sentenze 10 ottobre 1985, causa 200/84, Daiber, Racc. pag. 3363, punto 14, e Neckermann Versand, già citata, punto 5).
12 Nel caso di specie occorre rilevare che il testo della sottovoce 60.04 B. IV. b) 2. bb) della TDC, «camicie da notte» per donna o per ragazza, non contiene una definizione di tali prodotti. Una definizione del genere non è neppure contenuta nella nota esplicativa della TDC né in quella della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale.
13 Nella citata sentenza Neckermann Versand, punto 7, la Corte ha dichiarato che, in mancanza di una definizione di «pigiami» nella nomenclatura combinata in vigore nel 1988 e nel 1989, nelle versioni risultanti dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), e dal regolamento n. 3174/88, nonché nelle note esplicative della nomenclatura combinata e del sistema armonizzato, la caratteristica oggettiva di un pigiama, atta a distinguerlo rispetto ad altri insiemi, può essere cercata solo nell'uso a cui un pigiama è destinato, ossia quello di essere indossato a letto come indumento da notte.
14 Pertanto la Corte ha dichiarato che occorreva considerare come «pigiami» ai sensi della voce doganale 6108 della nomenclatura combinata in vigore in quel momento non solo gli assortimenti di due indumenti a maglia che per il loro aspetto esteriore sono destinati ad essere indossati esclusivamente a letto, ma anche gli assortimenti essenzialmente utilizzati a tal fine (sentenza Neckermann Versand, punto 14).
15 Siffatto ragionamento vale anche in un caso come quello su cui verte il processo a quo. Atteso che le merci di cui è causa sono destinate ad essere indossate essenzialmente a letto, esse vanno qualificate come «camicie da notte» ai sensi della sottovoce 60.04 B. IV. b) 2. bb) della TDC anche se possono essere utilizzate per altri fini.
16 Questa conclusione non può essere modificata in seguito all'emanazione da parte della Commissione, in data 28 febbraio 1989, del regolamento di classificazione n. 548/89 (GU L 60, pag. 31), il cui allegato prevede che gli indumenti a maglia, leggeri, destinati a coprire la parte superiore del corpo, che scendono sino a metà coscia, con scollatura rotonda e ampia, maniche corte e ampie, nonché una cintura a maglia fissata al punto vita nella cucitura laterale sinistra, non possono essere classificati come «camicie da notte» ma costituiscono «abiti interi» ai sensi della voce 6104 della nomenclatura combinata quale risulta dal regolamento n. 2658/87, modificato da ultimo con regolamento CEE della Commissione 4 gennaio 1989, n. 20 (GU L 4, pag. 19), in quanto non possono essere considerati come articoli destinati ad essere indossati esclusivamente come indumenti da notte.
17 L'interpretazione accolta non può neppure essere rimessa in discussione con riferimento al regolamento (CEE) della Commissione 21 marzo 1989, n. 812, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 86, pag. 25) che esclude la classificazione come «camicie da notte» di vari indumenti a maglia (100% cotone), leggeri, destinati a coprire la parte superiore del corpo, che scendono sino a metà coscia, con scollatura rotonda e ampia, maniche corte non aderenti, senza cintura fissata al punto vita.
18 Infatti, senza che occorra stabilire se la Commissione, adottando un'interpretazione restrittiva della nozione di camicia da notte nei citati regolamenti di classificazione, sia rimasta entro i limiti dei poteri conferitile per precisare il contenuto delle voci o sottovoci della Tariffa doganale comune senza tuttavia modificarne il testo, come si esprime il secondo `considerando' del regolamento (CEE) del Consiglio 16 gennaio 1969, n. 97, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della Tariffa doganale comune (GU L 14, pag. 1), si deve osservare che comunque i detti regolamenti di classificazione sono stati emanati dopo i fatti di cui al processo a quo. Le loro disposizioni non possono di conseguenza essere applicate per analogia al fine di interpretare discipline doganali precedenti nemmeno qualora, come sostiene la Commissione, tali regolamenti abbiano solo uno scopo chiarificatore e non abbiano modificato il testo delle voci o sottovoci di cui trattasi.
19 Occorre poi rammentare che, per giurisprudenza consolidata, il principio della certezza del diritto costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario (sentenza 21 settembre 1983, cause riunite 205/82-215/82, Deutsche Milchkontor, Racc. pag. 2633, punto 30), il quale esige in particolare che la normativa che impone oneri al contribuente sia chiara e precisa, affinché esso possa conoscere con certezza i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (v. sentenze 9 luglio 1981, causa 169/80, Gondrand Frères e Garancini, Racc. pag. 1931, punto 17, e 22 febbraio 1989, cause riunite 92/87 e 93/87, Commissione/Francia e Regno Unito, Racc. pag. 405, punto 22).
20 Nel caso di specie si deve osservare che prima dell'emanazione dei citati regolamenti di classificazione da parte della Commissione al fine di interpretare restrittivamente la nozione di camicia da notte, era perfettamente conforme al principio della certezza del diritto che tale nozione potesse essere comunemente intesa nel senso che comprendeva non solo gli indumenti intimi esclusivamente destinati ad essere indossati a letto ma anche quelli essenzialmente destinati ad un uso del genere.
21 Infine, va comunque precisato che spetta al giudice nazionale, nell'ambito della controversia sottopostagli, valutare se, tenuto conto del taglio degli indumenti, della loro composizione, della loro presentazione e dei mutamenti di moda nello Stato membro considerato, i detti indumenti abbiano siffatte caratteristiche oggettive o se invece possano essere indossati indifferentemente a letto e in taluni altri luoghi.
22 Si deve pertanto risolvere la questione sollevata dichiarando che la sottovoce 60.04 B. IV. b) 2. bb) della TDC va interpretata nel senso che ricomprende gli indumenti intimi i quali, alla luce delle loro caratteristiche oggettive, sono destinati ad essere esclusivamente o essenzialmente indossati a letto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof con ordinanza 12 settembre 1995, dichiara:
La sottovoce 60.04 B. IV. b) 2. xbb) della Tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1984, n. 3400, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla Tariffa doganale comune, va interpretata nel senso che ricomprende gli indumenti intimi, i quali, alla luce delle loro caratteristiche oggettive, sono destinati ad essere esclusivamente o essenzialmente indossati a letto.
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