Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Concorrenza - Norme comunitarie - Impresa - Nozione - Ente di diritto privato incaricato dalla pubblica autorità di svolgere un'attività di sorveglianza antinquinamento in un porto petrolifero marittimo - Esclusione
(Trattato CE, art. 86)
Massima
L'art. 86 del Trattato va interpretato nel senso che un'attività di sorveglianza antinquinamento che un ente di diritto privato è stato incaricato di svolgere da parte dei pubblici poteri in un porto petrolifero di uno Stato membro non rientra nella sfera d'applicazione di detto articolo, nemmeno nel caso in cui gli utenti del porto debbano versare un contributo destinato a finanziare detta attività.
Infatti, siffatta attività, per la sua natura, per il suo oggetto e per la disciplina alla quale è assoggettata, si ricollega all'esercizio di prerogative inerenti alla tutela dell'ambiente, che sono tipiche prerogative dei pubblici poteri, e non presenta un carattere economico che giustifichi l'applicazione delle regole di concorrenza previste dal Trattato.
Parti
Nel procedimento C-343/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunale di Genova (Italia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Diego Calì & Figli Srl
e
Servizi ecologici porto di Genova SpA (SEPG),
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 86 del Trattato CE,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, G.F. Mancini, J.L. Murray e L. Sevón, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn (relatore), C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, H. Ragnemalm e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Diego Calì & Figli Srl, dall'avv. F. Bruno, del foro di Genova;
- per la Servizi ecologici porto di Genova SpA (SEPG), dagli avv.ti V. Afferni, M. Bucello, E. Cavallari e G. Schiano di Pepe, del foro di Genova;
- per il governo italiano, dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità d'agente, assistito dall'avvocato dello Stato P.G. Ferri;
- per il governo tedesco, dal signor E. Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, in qualità d'agente;
- per il governo francese, dalla signora C. de Salins, direttore aggiunto presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dalla signora R. Loosli-Surrans, incaricato ad hoc presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;
- per il governo del Regno Unito, dal signor S. Braviner, del Treasury Solicitor's Department, in qualità d'agente, assistito dal signor N. Paines, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor G. Marenco, consigliere giuridico, e dalla signora F. Mascardi, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Diego Calì & Figli Srl, rappresentata dall'avv. F. Bruno, della Servizi ecologici porto di Genova SpA (SEPG), rappresentata dall'avv. G. Schiano di Pepe, del governo italiano, rappresentato dal signor P.G. Ferri, del governo francese, rappresentato dalle signore C. de Salins e R. Loosli-Surrans, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor J.E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor N. Paines, e della Commissione, rappresentata dal signor G. Marenco, all'udienza del 15 ottobre 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 dicembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza del 12 ottobre 1995, giunta alla Corte il 30 ottobre successivo, il Tribunale di Genova ha posto, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 86 del Trattato stesso.
2 Dette questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra la Diego Calì & Figli Srl (in prosieguo: «Calì») e i Servizi ecologici porto di Genova SpA (in prosieguo: la «SEPG») circa la retribuzione da parte della Calì di servizi antinquinamento prestati dalla SEPG nel porto petrolifero di Genova.
3 All'epoca dei fatti della causa principale il porto di Genova era gestito dal Consorzio autonomo del porto (in prosieguo: il «CAP»), sostituito nel 1994 dall'Autorità portuale. Il CAP era un ente pubblico al quale la legge aveva conferito compiti sia amministrativi sia economici inerenti alla gestione del porto.
4 Con ordinanza n. 14 del 1_ luglio 1986 il presidente del CAP, in veste di delegato del governo, approvava il regolamento di polizia portuale e di sicurezza del porto petrolifero di Genova-Multedo.
5 Con ordinanza n. 32 del 23 agosto 1991 il presidente del CAP modificava detto regolamento costituendo un servizio obbligatorio di sorveglianza e di intervento rapido destinato a tutelare il settore marittimo contro eventuali inquinamenti conseguenti a spargimenti accidentali di idrocarburi nelle acque del porto.
6 Questo servizio è definito all'art. 1 dell'ordinanza n. 32 in questi termini:
«Il servizio dovrà curare lo svolgimento delle seguenti funzioni e procedure d'intervento:
a. l'esercizio di una costante vigilanza sugli specchi acquei di cui al primo comma del presente articolo, con particolare riferimento a quelli resisi operativi per la presenza di navi cisterna all'ormeggio, al fine di individuare immediatamente eventuali rischi di sversamento o sversamenti di idrocarburi od altro materiale inquinante, siano essi dolosi o colposi;
b. nel caso di sversamenti sia da bordo delle navi che da terra, che dovessero verificarsi durante le operazioni di caricamento, scaricamento, zavorramento e in ogni altra possibile circostanza:
1) l'immediata denuncia del fatto alle autorità competenti con il corredo di ogni informazione utile alla valutazione del fenomeno;
2) la tempestiva ed efficace attuazione, salvo l'addebito dei relativi oneri ai responsabili dell'inquinamento, di tutti gli interventi necessari od opportuni al fine di contenere lo sversamento e i correlativi rischi e di provvedere alla rimozione e/o innocuizzazione dei materiali sversati, nonché alla completa bonifica dello specchio acqueo interessato».
7 Con decreto 30 agosto 1991, n. 1186, il presidente del CAP affidava questo servizio in forma di concessione esclusiva alla SEPG.
8 Con decreto 30 agosto 1991, n. 1191, il presidente del CAP approvava la tariffa che la SEPG era autorizzata ad applicare per il servizio in questione alle navi che si servivano degli impianti del terminale petrolifero. Detta tariffa era stata concordata in funzione del tonnellaggio delle navi e dei quantitativi trasportati nonché della durata degli interventi.
9 La Calì, che effettua trasporti marittimi di prodotti petrolchimici per conto terzi tramite navi cisterna, si avvaleva ripetutamente, tra il 1992 e il 1994, del porto petrolifero di Genova-Multedo per operazioni di carico e scarico di prodotti tra i quali derivati dell'acetone.
10 Le operazioni materiali venivano effettuate non già dalla Calì, bensì, contro compenso, dall'impresa portuale Porto petroli di Genova SpA. Le navi impiegate erano dotate di strumenti e di sistemi antinquinamento.
11 La SEPG inviava alla Calì fatture per complessivi 8 708 928 LIT per i servizi di sorveglianza antinquinamento prestati a favore della Calì stessa. Quest'ultima si rifiutava di pagare obiettando di non aver mai né richiesto né fruito di questo tipo di servizi per le sue operazioni effettuate nel porto petrolifero di Genova.
12 Il 22 dicembre 1994 la SEPG otteneva dal Tribunale di Genova un'ordinanza che ingiungeva alla Calì il pagamento delle fatture contestate.
13 Nell'ambito del procedimento d'opposizione al decreto ingiuntivo, il Tribunale di Genova ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se sia configurabile una "posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di esso" nel caso in cui una società per azioni, costituita per iniziativa di un'autorità portuale nazionale, riceva l'incarico di svolgere, ed effettivamente svolga in base a una concessione amministrativa ricevuta da quell'autorità, il compito di gestire in esclusiva, nell'ambito di un settore operativo portuale specializzato nel carico e scarico di prodotti petroliferi, un servizio di "presidio antinquinamento", riscuotendo dagli utenti del servizio medesimo, individuati nelle navi che attraccano alle banchine per le suddette operazioni, la relativa tariffa, determinata unilateralmente dall'autorità portuale sulla base della stazza della nave e della quantità di prodotto sbarcato o imbarcato.
2) Se, avuto riguardo alla situazione sub 1) e in presenza di una situazione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di esso, costituisca sfruttamento abusivo di detta "posizione dominante", ai sensi dell'art. 86 del Trattato e in particolare delle ipotesi di cui ai punti a), c), d) e relative "pratiche", l'imposizione da parte di un'impresa concessionaria esclusiva del servizio (anche se in base a determinazione dell'ente concedente) di tariffe:
- obbligatorie e indipendenti dalla resa di un servizio effettivo di vigilanza e/o intervento, per il solo fatto di accostare a un ormeggio del porto petroli e di effettuarvi operazioni di carico/scarico di prodotti sia petroliferi che chimici e petrolchimici secondo lo schema del contratto imposto;
- commisurate nel loro importo, esclusivamente, alla stazza delle navi, ai quantitativi del prodotto, nonché, per gli interventi veri e propri, alla durata dei medesimi, ma non alla natura, qualità e capacità inquinante del prodotto;
- che, per il loro gravare esclusivamente sulla nave (soggetto passivo della caricazione e scaricazione), colpiscano un soggetto diverso da quelli cui spetta eseguire le operazioni tecniche necessarie (nella specie, la SpA Porto petroli di Genova e i caricatori-ricevitori del prodotto), con una conseguente, inevitabile divaricazione tra la responsabilità per l'eventuale inquinamento e l'assunzione del costo del servizio antinquinamento;
- che corrispondano a un servizio inutile per la nave, in relazione alla natura di un prodotto e/o al suo essere dotata di propri strumenti e sistemi antinquinamento, adeguati al tipo di prodotto da caricare o scaricare;
- che pongano a carico della nave una prestazione patrimoniale e un relativo costo supplementare rispetto a quelli previsti dal contratto di approdo concluso tra il vettore e la società che gestisce il molo, e non aventi alcun nesso funzionale con l'oggetto del contratto stesso.
3) Se, ravvisata nelle ipotesi di cui sub 1) e 2) una o più pratiche configuranti lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante ex art. 86 del Trattato da parte di un'impresa, derivi da tale situazione un possibile pregiudizio per il commercio tra Stati membri dell'Unione».
14 Per risolvere la prima questione relativa all'esistenza di una posizione dominante, si deve stabilire se un'attività come quella svolta dalla SEPG e sulla quale verte la causa a qua rientri nella sfera d'applicazione dell'art. 86 del Trattato.
15 A questo proposito si deve ricordare che dette attività sono svolte in base ad una concessione esclusiva conferita alla SEPG da un ente pubblico.
16 Orbene, per quel che riguarda l'eventuale applicazione delle norme del Trattato in materia di concorrenza, è d'uopo distinguere tra l'ipotesi in cui lo Stato agisca esercitando il potere d'imperio e quella in cui svolga attività economiche di natura industriale o commerciale consistenti nell'offrire beni o servizi sul mercato (v., in questo senso, sentenza 16 giugno 1987, causa 118/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 2599, punto 7).
17 A questo proposito non ha rilevanza il fatto che lo Stato agisca direttamente tramite un organo che fa parte della pubblica amministrazione o tramite un ente cui ha conferito diritti speciali o esclusivi (v., in questo senso, sentenza Commissione/Italia, già ricordata, punto 8).
18 Per distinguere tra le due ipotesi prospettate al punto 16 della presente sentenza, si deve esaminare l'indole delle attività svolte dalla pubblica impresa o dall'ente al quale lo Stato ha conferito diritti speciali o esclusivi (v., in questo senso, sentenza Commissione/Italia, già ricordata, punto 7).
19 Su questo punto, emerge dall'ordinanza di rinvio e dalla formulazione della prima questione che la controversia nella causa a qua riguarda la retribuzione da parte della Calì delle attività di sorveglianza antinquinamento svolte dalla SEPG in relazione ad operazioni di carico e scarico di prodotti di acetone trasportati dalla Calì nel porto petrolifero di Genova.
20 E' inoltre pacifico che la controversia nella causa a qua non attiene alla fatturazione di interventi della SEPG resi necessari da un inquinamento che si sia effettivamente prodotto nel corso delle operazioni di carico o scarico.
21 L'art. 1 dell'ordinanza n. 32 del presidente del CAP, già ricordata, distingue peraltro espressamente tra l'attività di sorveglianza destinata ad evitare un inquinamento e quella d'intervento nel caso in cui detto inquinamento si sia verificato e prevede alla lett. b), n. 2, l'imputazione al responsabile dell'inquinamento delle spese relative a qualsiasi intervento necessario od opportuno.
22 Orbene, la sorveglianza antinquinamento che la SEPG è stata incaricata di svolgere nel porto petrolifero di Genova costituisce una missione di interesse generale che rientra nei compiti essenziali dello Stato in materia di tutela dell'ambiente del settore marittimo.
23 Siffatta attività di sorveglianza, per la sua natura, per il suo oggetto e per le norme alle quali è assoggettata, si ricollega quindi all'esercizio di prerogative inerenti alla tutela dell'ambiente che sono tipiche prerogative dei pubblici poteri. Essa non presenta carattere economico che giustifichi l'applicazione delle regole di concorrenza previste dal Trattato (v. sentenza 19 gennaio 1994, causa C-364/92, SAT Fluggesellschaft, Racc. pag. I-43, punto 30).
24 Il fatto che la SEPG provveda alla riscossione di quanto dovuto per la sorveglianza preventiva antinquinamento fa parte integrante della sua attività di sorveglianza del settore marittimo del porto e non è tale da modificare la qualificazione giuridica di quest'attività di sorveglianza (v., in questo senso, la sentenza SAT Fluggesellschaft, già ricordata, punto 28). D'altro canto, come emerge dal punto 8 della presente sentenza, le tariffe applicate dalla SEPG sono approvate dalla pubblica autorità.
25 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 86 del Trattato va interpretato nel senso che un'attività di sorveglianza antinquinamento che un ente di diritto privato è stato incaricato di svolgere dai pubblici poteri in un porto petrolifero di uno Stato membro non rientra nella sfera d'applicazione di detto articolo, nemmeno nel caso in cui gli utenti del porto debbano versare un contributo destinato a finanziare detta attività.
26 Tenuto conto della soluzione fornita per la prima questione, non vi è motivo di risolvere la seconda e la terza.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
27 Le spese sostenute dai governi italiano, tedesco, francese e del Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale di Genova con ordinanza 12 ottobre 1995, dichiara:
L'art. 86 del Trattato CE va interpretato nel senso che un'attività di sorveglianza antinquinamento che un ente di diritto privato è stato incaricato di svolgere da parte dei pubblici poteri in un porto petrolifero di uno Stato membro non rientra nella sfera d'applicazione di detto articolo, nemmeno nel caso in cui gli utenti del porto debbano versare un contributo destinato a finanziare detta attività.
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