Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Diritto di soggiornare per cercare un'occupazione - Durata del soggiorno - Normativa nazionale che obbliga i cittadini degli Stati membri alla ricerca di un'occupazione a lasciare automaticamente il territorio nazionale allo scadere di un termine di tre mesi - Inammissibilità
(Trattato CE, art. 48; direttiva del Consiglio 68/360)
2 Libera circolazione delle persone - Diritto d'ingresso e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri - Lavoratori occupati in un rapporto di lavoro di durata superiore a un anno - Normativa nazionale che prevede, per i primi sei mesi di soggiorno, il rilascio e, successivamente, dietro versamento di un tributo, il rinnovo di un certificato di immatricolazione - Inammissibilità
(Trattato CE, art. 48; direttiva del Consiglio 68/360, artt. 1, 4 e 9, n. 1)
3 Libera circolazione delle persone - Diritto d'ingresso e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri - Lavoratori subordinati e stagionali occupati in un rapporto di lavoro di durata non superiore ai tre mesi - Normativa nazionale che prevede il rilascio, dietro versamento di un tributo, di un documento di soggiorno - Inammissibilità
[Trattato CE, art. 48; direttiva del Consiglio 68/360, art. 8, n. 1, lett. a) e c), e n. 2]
Massima
4 Il principio della libera circolazione dei lavoratori, sancito dall'art. 48, nn. 1-3 del Trattato, che deve essere interpretato estensivamente, implica il diritto dei cittadini degli Stati membri di circolare liberamente sul territorio degli altri Stati membri e di prendervi dimora al fine di cercarvi un lavoro.
L'effetto utile dell'art. 48 è garantito se la normativa comunitaria, o, in mancanza di essa, la normativa di uno Stato membro, attribuisce agli interessati un termine ragionevole che consenta loro di prendere conoscenza, nel territorio dello Stato membro considerato, delle offerte di lavoro corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di adottare, se del caso, le misure necessarie al fine di essere assunti.
In mancanza di una disposizione comunitaria che fissi un termine per il soggiorno dei cittadini comunitari in cerca di occupazione, gli Stati membri hanno il diritto di fissare un termine ragionevole a tal fine. Qualora, trascorso il termine di cui trattasi, l'interessato provi che continua a cercare lavoro e ha effettive possibilità di essere assunto, non può tuttavia essere obbligato a lasciare il territorio dello Stato membro ospitante.
Ne consegue che uno Stato membro viene meno agli obblighi che gli incombono in virtù dell'art. 48 del Trattato in quanto obbliga i cittadini degli altri Stati membri che cercano un lavoro sul suo territorio a lasciare automaticamente il detto territorio dopo la scadenza di un termine di tre mesi.
5 Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 48 del Trattato CE e della direttiva del Consiglio 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità, lo Stato membro che, durante i primi sei mesi del loro soggiorno, rilascia ai lavoratori subordinati che esercitano un'attività lavorativa di una durata almeno annuale due certificati d'immatricolazione consecutivi, invece della carta di soggiorno prevista dalla direttiva, e che assoggetta il rilascio di ognuno dei detti documenti alla riscossione di un tributo di importo pari a quello preteso dai propri connazionali in occasione del rilascio di una carta d'identità.
Infatti, l'art. 4 della detta direttiva implica, per gli Stati membri, l'obbligo di rilasciare il documento di soggiorno a qualsiasi lavoratore che dimostri, mediante gli appositi documenti, cioè il documento in forza del quale è entrato nel loro territorio, nonché una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro, di appartenere ad una delle categorie contemplate dall'art. 1 della stessa direttiva. Orbene, un siffatto regime di certificati di immatricolazione non si preoccupa di sapere se il lavoratore di un altro Stato membro presenti già, all'atto della prima domanda di rilascio di un documento di soggiorno, tutti i documenti richiesti dalla direttiva. Inoltre, siffatta organizzazione del procedimento e la sua durata, dato che possono trascorrere sei mesi fino al rilascio della carta di soggiorno, implicano oneri eccessivi e costituiscono, di conseguenza, un effettivo ostacolo frapposto alla libera circolazione dei lavoratori, in contrasto con l'art. 48 del Trattato.
Del resto, dall'art. 9, n. 1, della direttiva emerge chiaramente che i documenti di soggiorno concessi ai cittadini di un altro Stato membro vengono rilasciati e rinnovati a titolo gratuito o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e tasse richiesti per il rilascio delle carte di identità ai cittadini dello Stato ospitante. Visto come è organizzato il sistema dei certificati di immatricolazione, il cittadino di uno Stato membro deve passare attraverso varie fasi amministrative prima di ottenere un documento definitivo ed è soggetto, in ciascuna fase, al pagamento di un tributo. Anche se ciascun tributo, singolarmente considerato, non eccede l'importo dovuto per il rilascio di una carta d'identità ai cittadini dello Stato ospitante, il loro totale è superiore al suddetto importo, con conseguente violazione dell'art. 9, n. 1, della direttiva.
6 Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 48 del Trattato CE e della direttiva del Consiglio 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità, lo Stato membro che rilascia ai lavoratori subordinati e ai lavoratori stagionali impegnati in attività che si prevedono durare non più di tre mesi un documento relativo al loro soggiorno e richiede il pagamento di un tributo per tale documento.
Infatti, l'art. 8, n. 1, della direttiva, il quale, alla lett. a), dispone che gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno al lavoratore che esercita un'attività subordinata di una durata prevista non superiore ai tre mesi senza che sia necessaria una carta di soggiorno poiché l'autorizzazione di soggiorno di tale lavoratore risulta dal documento in forza del quale egli è entrato sul territorio e da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto di impiego e, alla lett. c), che il soggiorno del lavoratore stagionale è regolare quando costui è titolare di un contratto di lavoro vistato dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio egli viene a prestare la sua attività, implica che tutto quanto eccede la dichiarazione prevista dall'art. 8, n. 2, della detta direttiva, e che le autorità competenti dello Stato ospitante possono imporre al lavoratore perché segnali la propria presenza, e assume il carattere di un'autorizzazione o di una carta di soggiorno non è compatibile con la direttiva. Inoltre, il fatto di esigere il pagamento di un tributo all'atto di una siffatta dichiarazione costituisce un ostacolo pecuniario alla circolazione di tali lavoratori, in contrasto con le disposizioni comunitarie.
Parti
Nella causa C-344/95,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Pieter van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal signor Jan Devadder, consigliere generale presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins, Résidence Champagne,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda intesa a far dichiarare che:
- obbligando i cittadini di altri Stati membri che cercano lavoro in Belgio a lasciare il territorio dopo tre mesi;
- rilasciando, durante i primi sei mesi del loro soggiorno, ai lavoratori subordinati che esercitano un'attività lavorativa di una durata almeno annuale, invece della carta di soggiorno spettante ai cittadini di uno Stato membro, due certificati d'immatricolazione consecutivi, per cui viene richiesto il pagamento di una somma di denaro;
- rilasciando ai lavoratori subordinati e ai lavoratori stagionali impegnati in attività che si prevedono durare non più di tre mesi un documento relativo al loro soggiorno e richiedendo il pagamento di una somma di denaro per tale documento,
il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 48 del Trattato CE e della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 13),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione (relatore), C.N. Kakouris, G. Hirsch, H. Ragnemalm e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 novembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato in cancelleria il 30 ottobre 1995, la Commissione delle Comunità europee ha proposto alla Corte, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso inteso a far constatare che:
- obbligando i cittadini di altri Stati membri che cercano lavoro in Belgio a lasciare il territorio dopo tre mesi;
- rilasciando, durante i primi sei mesi del loro soggiorno, ai lavoratori subordinati che esercitano un'attività lavorativa di una durata almeno annuale, invece della carta di soggiorno spettante ai cittadini di uno Stato membro, due certificati d'immatricolazione consecutivi, per cui viene richiesto il pagamento di una somma di denaro;
- rilasciando ai lavoratori subordinati e ai lavoratori stagionali impegnati in attività che si prevedono durare non più di tre mesi un documento relativo al loro soggiorno e richiedendo il pagamento di una somma di denaro per tale documento,
il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 48 del Trattato CE e della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 13; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Il soggiorno dei cittadini comunitari e dei membri delle loro famiglie che si recano in Belgio per esercitarvi un'attività lavorativa subordinata è disciplinato dalla legge 15 dicembre 1980 (come modificata con legge 6 maggio 1993, Moniteur belge del 21 maggio 1993), alla quale è stata data attuazione con regio decreto 8 ottobre 1981 (Moniteur belge del 27 ottobre 1981), concernente l'accesso al territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l'allontanamento degli stranieri (in prosieguo: il «regio decreto»).
3 L'art. 45 di tale regio decreto disciplina la procedura per il rilascio delle carte di soggiorno ai cittadini degli altri Stati membri che intendano esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma in Belgio almeno un anno. Il n. 1 di tale articolo dispone:
«Il cittadino di un altro Stato comunitario che viene in Belgio al fine di esercitarvi un'attività subordinata o autonoma della durata di almeno un anno è iscritto, sulla base dei documenti richiesti per l'ingresso, nel registro degli stranieri e viene munito di un certificato di immatricolazione (...) valido tre mesi dalla data del rilascio.
All'atto dell'iscrizione, egli è tenuto a presentare domanda di stabilimento (...).
Entro il terzo mese dalla presentazione della domanda, il cittadino di un altro Stato comunitario deve produrre o una dichiarazione del datore di lavoro (...) se esercita o intende esercitare un'attività lavorativa subordinata, o i documenti richiesti per l'esercizio della professione, se esercita o intende esercitare un'attività autonoma. Se necessario, l'amministrazione comunale controlla che il cittadino di un altro Stato comunitario eserciti effettivamente l'attività lucrativa, redige di tale controllo un verbale e ne trasmette un esemplare al ministero competente per l'accesso al territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l'allontanamento degli stranieri.
Se i documenti di cui al terzo comma sono stati prodotti prima che scadesse il termine previsto, l'amministrazione comunale proroga il certificato di immatricolazione per altri tre mesi. In caso negativo, trasmette allo straniero un documento (...)».
4 L'art. 45, n. 2, del regio decreto dispone:
«Il ministro (...) o il suo delegato decide, nel più breve termine possibile e comunque entro i sei mesi successivi alla domanda di stabilimento, se concedere oppure negare il titolo di stabilimento e impartisce le necessarie istruzioni all'amministrazione comunale.
Se il ministro (...) o il suo delegato concede il titolo di stabilimento o se nessuna istruzione viene impartita entro la fine del sesto mese, l'amministrazione comunale iscrive il cittadino di un altro Stato comunitario nel registro della popolazione e gli rilascia la carta di soggiorno a titolo di cittadino di uno degli Stati membri delle Comunità europee.
Il ministro (...) o il suo delegato, se rifiuta lo stabilimento, può intimare al cittadino di un altro Stato comunitario di lasciare il territorio nazionale. La decisione è notificata all'interessato (...)».
5 L'art. 47 del regio decreto disciplina la situazione dei cittadini di altri Stati membri che intendono svolgere in Belgio un'attività subordinata o autonoma di durata non superiore a tre mesi, compresi i lavoratori stagionali. Esso dispone:
«Il cittadino di un altro Stato comunitario che viene in Belgio per esercitarvi un'attività subordinata o autonoma di durata non superiore a tre mesi, nonché il lavoratore stagionale CE, occupato per un periodo massimo di tre mesi, riceve dall'amministrazione comunale, sulla base dei documenti richiesti per l'ingresso e su produzione di una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o di un attestato di lavoro ovvero dei documenti necessari per l'esercizio della sua professione, un documento (...)».
6 Ai sensi dell'art. 49 del regio decreto, i relativi artt. 45-47 sono applicabili ai membri della famiglia dei cittadini degli Stati membri.
7 L'art. 2 della legge 14 marzo 1968, che abroga le leggi relative alle imposte di soggiorno degli stranieri, coordinate il 12 ottobre 1953 (Moniteur belge del 5 aprile 1968), autorizza peraltro i comuni a percepire i corrispettivi destinati a coprire le spese amministrative derivanti dal rilascio, dal rinnovo, dalla sostituzione o dalla proroga dei documenti di soggiorno. Tale disposizione prevede espressamente che tali corrispettivi siano di ammontare pari a quello versato dai cittadini belgi all'atto del rilascio delle carte di identità.
8 Infine una circolare ministeriale del 24 aprile 1989, relativa all'imposta sul rilascio di documenti amministrativi agli stranieri (Moniteur belge del 23 maggio 1989) ricorda alle amministrazioni comunali il principio di non discriminazione in materia.
9 Con lettera 3 agosto 1993 la Commissione intimava al governo belga di presentare, conformemente all'art. 169 del Trattato, le sue osservazioni circa la compatibilità della citata normativa con il diritto comunitario.
10 Poiché tale lettera restava senza risposta, la Commissione, il 4 agosto 1994, indirizzava al governo belga un parere motivato con il quale lo invitava ad adottare le misure necessarie per conformarsi al diritto comunitario entro due mesi a decorrere dalla notifica.
11 Con comunicazione 12 agosto 1994 il governo belga riconosceva che, per quanto riguardava le persone in cerca di lavoro, la normativa non era conforme agli obblighi comunitari, e annunciava la propria intenzione di modificarla. Con riferimento al secondo e terzo motivo, tale governo contestava invece, dapprima, il punto di vista della Commissione, ma riconosceva in seguito, con due lettere datate rispettivamente 9 novembre 1994 e 18 aprile 1995, che un adattamento della normativa appariva necessario anche a questo riguardo. Non veniva però adottato alcun provvedimento, cosicché la Commissione ha proposto il presente ricorso.
Sulla prima censura, relativa all'obbligo di lasciare il territorio dopo un periodo di tre mesi
12 Con questa prima censura la Commissione sostiene che l'art. 45 del regio decreto, disponendo che al cittadino di un altro Stato membro che non abbia trovato lavoro entro tre mesi dalla domanda di stabilimento e non abbia fornito all'autorità comunale un attestato da cui risulti l'esercizio di un'attività subordinata è automaticamente ingiunto lasciare il territorio nazionale, viola palesemente l'art. 48 del Trattato, come interpretato dalla Corte nella sentenza 26 febbraio 1991, causa C-292/89, Antonissen (Racc. pag. I-745).
13 Il governo belga non contesta tale censura e fa presente che è sua intenzione modificare il regio decreto per consentire che il soggiorno delle persone in cerca di lavoro sia prorogato alle condizioni stabilite dalla Corte nella citata sentenza Antonissen.
14 Si deve in primo luogo ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il principio della libera circolazione dei lavoratori, sancito dall'art. 48, nn. 1-3, del Trattato, fa parte dei fondamenti della Comunità e, pertanto, le disposizioni che sanciscono queste libertà debbono essere interpretate estensivamente (v., in particolare, sentenza Antonissen, già citata, punto 11).
15 Inoltre la Corte, nella citata sentenza Antonissen, al punto 13, ha precisato che la libera circolazione dei lavoratori implica il diritto dei cittadini degli Stati membri di circolare liberamente sul territorio degli altri Stati membri e di prendervi dimora al fine di cercarvi un lavoro.
16 Al riguardo si deve ancora rilevare che l'effetto utile dell'art. 48 è garantito se la normativa comunitaria, o, in mancanza di essa, la normativa di uno Stato membro, attribuisce agli interessati un termine ragionevole che consenta loro di prendere conoscenza, sul territorio dello Stato membro considerato, delle offerte di lavoro corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di adottare, se del caso, le misure necessarie al fine di essere assunti (v. sentenza Antonissen, già citata, punto 16).
17 Si deve infine rilevare che, in mancanza di una disposizione comunitaria che fissi un termine per il soggiorno dei cittadini comunitari in cerca di occupazione in uno Stato membro, gli Stati membri hanno il diritto di fissare un termine ragionevole a tal fine. Qualora, trascorso il termine di cui trattasi, l'interessato provi che continua a cercare lavoro e ha effettive possibilità di essere assunto, non può tuttavia essere obbligato a lasciare il territorio dello Stato membro ospitante (v. sentenza Antonissen, già citata, punto 21).
18 In considerazione di quanto precede, è sufficiente constatare che la normativa belga viola il diritto comunitario, in quanto obbliga i cittadini degli altri Stati membri che cercano un lavoro a lasciare automaticamente il territorio nazionale dopo la scadenza del termine impartito.
19 Si deve pertanto ritenere fondato il motivo di ricorso dedotto a tal riguardo dalla Commissione.
Sulla seconda censura, relativa al regime del certificato di immatricolazione
20 Con questa seconda censura, la Commissione deduce che la direttiva non prevede il rilascio di un documento diverso dalla carta di soggiorno e che, in virtù dell'art. 4 della direttiva stessa, le autorità dello Stato membro ospitante sono obbligate a rilasciare una carta di soggiorno al lavoratore che presenti i documenti richiesti da tale disposizione. Ciò considerato, la Commissione ritiene che il regio decreto sia in contrasto con il diritto comunitario. Inoltre, siccome all'atto del rilascio e all'atto di ciascun rinnovo del certificato di immatricolazione può essere preteso il pagamento di una somma da un cittadino di un altro Stato membro, tale normativa non sarebbe conforme al principio di non discriminazione in materia di imposte di cui all'art. 9, n. 1, della direttiva.
21 Il governo belga fa anzitutto presente che intende modificare il regio decreto, al fine di prevedere il rilascio di un unico certificato di immatricolazione, ed aggiunge che è in corso di redazione una circolare destinata ai comuni, al fine di precisare loro che l'ammontare totale dei diritti e delle tasse relativi alla procedura di rilascio della carta di soggiorno non può eccedere quello preteso per il rilascio di una carta di identità al cittadino belga.
22 Conformemente alla giurisprudenza della Corte, l'art. 4 della direttiva implica, per gli Stati membri, l'obbligo di rilasciare il documento di soggiorno a chiunque dimostri, mediante gli appositi documenti, cioè il documento in forza del quale è entrato nel loro territorio, nonché una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro, di appartenere a una delle categorie contemplate dall'art. 1 della stessa direttiva (v. sentenza 8 aprile 1976, causa 48/75, Royer, Racc. pag. 497, punto 37).
23 Si deve a questo proposito rilevare che il regime belga del certificato di immatricolazione non si preoccupa di sapere se il lavoratore di un altro Stato membro presenti già, all'atto della prima domanda di rilascio di un documento di soggiorno, tutti i documenti richiesti dalla direttiva. Inoltre, in virtù di tale regime, può trascorrere un periodo di sei mesi prima che la carta di soggiorno venga rilasciata.
24 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 11 delle sue conclusioni, un procedimento così strutturato ed il fatto che esso duri fino al rilascio della carta di soggiorno implicano oneri eccessivi e costituiscono, di conseguenza, un effettivo ostacolo frapposto alla libera circolazione dei lavoratori, in contrasto con l'art. 48 del Trattato.
25 Per quanto riguarda la normativa sul pagamento dei diritti per il rilascio dei certificati, dall'art. 9, n. 1, della direttiva emerge chiaramente che i documenti di soggiorno concessi ai cittadini di un altro Stato membro vengono rilasciati e rinnovati a titolo gratuito o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e tasse richiesti per il rilascio delle carte di identità ai cittadini dello Stato ospitante.
26 Visto come è organizzato il sistema dei certificati di immatricolazione, il cittadino di uno Stato membro deve passare attraverso varie fasi amministrative prima di ottenere un documento definitivo ed è soggetto in ciascuna fase, al pagamento di una tassa. Anche se ciascuna tassa, singolarmente considerata, non eccede l'importo dovuto per il rilascio di una carta d'identità ai cittadini dello Stato ospitante, il loro totale è superiore al suddetto importo, con conseguente violazione dell'art. 9, n. 1, della direttiva.
27 Si deve quindi ritenere fondato il motivo di ricorso invocato a tal riguardo dalla Commissione.
Sulla terza censura, relativa agli attestati rilasciati ai lavoratori il cui soggiorno è inferiore ai tre mesi
28 Con tale censura la Commissione considera che il rilascio di un documento di soggiorno ad un lavoratore di un altro Stato membro che si reca in Belgio per esercitarvi un'attività lavorativa di durata non superiore a tre mesi così come ad un lavoratore stagionale costituisce un ostacolo amministrativo e pecuniario nei loro confronti, di modo che risulta in contrasto con l'art. 8, n. 1, della direttiva, che non prevede il rilascio di un siffatto documento.
29 Il governo belga dichiara di voler sopprimere l'obbligo per i lavoratori stagionali e i cittadini di altri Stati membri che intendono esercitare in Belgio un'attività subordinata, di durata non superiore a tre mesi, di produrre una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro.
30 Si deve a questo proposito ricordare che l'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva dispone che gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno al lavoratore che esercita un'attività subordinata di una durata prevista non superiore ai tre mesi senza che sia necessaria una carta di soggiorno. L'autorizzazione di soggiorno di tale lavoratore risulta, infatti, dal documento in forza del quale egli è entrato sul territorio e da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto di impiego. In virtù dell'art. 8, n. 1, lett. c), della direttiva, il soggiorno del lavoratore stagionale è regolare quando costui è titolare di un contratto di lavoro vistato dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio egli viene a prestare la sua attività.
31 Benché l'art. 8, n. 2, della direttiva preveda che le autorità competenti dello Stato d'impiego possono imporre al lavoratore di segnalare la propria presenza, risulta da quanto precede che tutto quanto eccede una siffatta dichiarazione e assume il carattere di un'autorizzazione o di una carta di soggiorno non è compatibile con la direttiva.
32 Inoltre, il fatto di esigere il pagamento di una tassa all'atto della dichiarazione costituisce un ostacolo pecuniario alla circolazione di tali lavoratori, il che è pure in contrasto con le disposizioni comunitarie.
33 Si deve di conseguenza ritenere fondato il motivo di ricorso dedotto a tal riguardo dalla Commissione.
34 Si deve pertanto concludere che:
- obbligando i cittadini di altri Stati membri che cercano lavoro in Belgio a lasciare il territorio dopo tre mesi;
- rilasciando, durante i primi sei mesi del loro soggiorno, ai lavoratori subordinati che esercitano un'attività lavorativa di una durata almeno annuale, invece della carta di soggiorno spettante ai cittadini di uno Stato membro, due certificati d'immatricolazione consecutivi, per cui viene richiesto il pagamento di una somma di denaro;
- rilasciando ai lavoratori subordinati e ai lavoratori stagionali impegnati in attività che si prevedono durare non più di tre mesi un documento relativo al loro soggiorno e richiedendo il pagamento di una somma di denaro per tale documento,
il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 48 del Trattato CE e della direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
35 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno del Belgio è rimasto soccombente e deve quindi essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Regno del Belgio,
- obbligando i cittadini di altri Stati membri che cercano lavoro in Belgio a lasciare il territorio dopo tre mesi;
- rilasciando, durante i primi sei mesi del loro soggiorno, ai lavoratori subordinati che esercitano un'attività lavorativa di una durata almeno annuale, invece della carta di soggiorno spettante ai cittadini di uno Stato membro, due certificati d'immatricolazione consecutivi, per cui viene richiesto il pagamento di una somma di denaro;
- rilasciando ai lavoratori subordinati e ai lavoratori stagionali impegnati in attività che si prevedono durare non più di tre mesi un documento relativo al loro soggiorno e richiedendo il pagamento di una somma di denaro per tale documento,
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 48 del Trattato CE e della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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