Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Condizioni economiche, fissate dalla pubblica autorità, del contributo versato, per la raccolta delle giocate, dall'ente gestore delle scommesse sulle corse di cavalli in uno Stato membro all'ente corrispondente in un altro Stato membro - Mancanza di vantaggi per il beneficiario - Esclusione
(Trattato CE, art. 92, n. 1)
Massima
Un provvedimento non può essere qualificato come aiuto concesso da uno Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, quando non procuri alcun vantaggio al preteso beneficiario.
Atteso che le scommesse sulle corse belghe non sono identiche a quelle sulle corse francesi, l'esistenza di un vantaggio ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato non può essere automaticamente dedotta dalla differenza di trattamento che esse subiscono.
In proposito, le scommesse al totalizzatore sono caratterizzate dal fatto che le giocate costituiscono una massa comune la quale, detratti vari prelievi, viene distribuita ai vincitori in maniera uguale, qualunque sia l'origine delle scommesse, il che implica che la quota delle giocate riservata ai vincitori non può variare a seconda degli Stati in cui vengono effettuate le scommesse. Il corretto funzionamento di un sistema del genere può quindi essere garantito soltanto qualora l'aliquota dei prelievi cui può essere sottoposto l'importo delle scommesse su una determinata corsa ippica sia quella dello Stato in cui si svolge la corsa.
Inoltre, atteso che il sistema di trattenute di legge e fiscali per le scommesse sulle corse organizzate in uno Stato membro è stato adottato alla luce delle peculiarità normative ed economiche della corsa ippica e delle scommesse al totalizzatore nel detto Stato, non si può pretendere che tale sistema sia trasposto alle scommesse al totalizzatore sulle corse che si svolgono in un altro Stato membro, che sono organizzate in un ambito normativo ed economico diverso.
Parti
Nel procedimento C-353/95 P,
Tiercé Ladbroke SA, società di diritto belga, con i signori Jeremy Lever, QC, Christopher Vajda, barrister, e Stephen Kon, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Winandy e Err, 60, avenue Gaston Diderich,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione ampliata) il 18 settembre 1995 nella causa T-471/93, Tiercé Ladbroke/Commissione (Racc. pag. II-2537), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eric White, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
sostenuta da
Repubblica francese, rappresentata dal signor Jean-François Dobelle, direttore aggiunto presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la stessa direzione, e dal signor Jean-Marc Belorgey, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,
interveniente,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm e R. Schintgen, presidenti di sezione, G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn (relatore), J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali delle parti all'udienza del 21 gennaio 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 maggio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 17 novembre 1995, la Tiercé Ladbroke SA (in prosieguo: la «Ladbroke») ha impugnato, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado 18 settembre 1995, causa T-471/93, Tiercé Ladbroke/Commissione (Racc. pag. II-2537, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso della Ladbroke volto all'annullamento della decisione della Commissione contenuta nella lettera 18 gennaio 1993, che aveva respinto una denuncia (IV/34.013) depositata dalla Ladbroke ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato CEE (in prosieguo: la «decisione controversa»).
2 Come risulta dalla sentenza impugnata, il 18 marzo 1991 il Pari mutuel urbain français (in prosieguo: il «PMU francese») - consorzio d'interesse economico costituito dalle principali società di corse in Francia, cui sono stati attribuiti diritti esclusivi per l'organizzazione in Francia delle scommesse sulle corse ippiche ricevute fuori ippodromo, per l'accettazione di scommesse all'estero sulle corse organizzate in Francia e per le scommesse accettate in Francia sulle corse organizzate all'estero - e il Pari mutuel unifié belge, associazione senza fini di lucro, nonché la SC auxiliaire PMU belge, società cooperativa che ne è l'ausiliaria (in prosieguo denominati insieme: il «PMU belga»), costituiti dalle undici società di corse ippiche belghe, hanno stipulato un accordo in forza del quale il PMU francese è autorizzato a ricevere in Francia, a nome del PMU belga, scommesse sulle corse ippiche belghe (in prosieguo: l'«accordo controverso») (punti 1-3 della sentenza impugnata).
3 L'accordo controverso è stato concluso nell'ambito della normativa francese, in particolare della legge finanziaria 23 dicembre 1964, n. 64-1279, per l'anno 1965 (in prosieguo: la «legge n. 64-1279»). L'art. 15, n. 3, della detta legge stabilisce che le società di corse ippiche autorizzate ad organizzare le scommesse al totalizzatore al di fuori degli ippodromi possono essere abilitate a ricevere scommesse effettuate in Francia su corse straniere, nei limiti in cui le scommesse registrate sono centralizzate e inserite nella ripartizione in collegamento diretto con l'organismo o con gli organismi incaricati di gestire le scommesse al totalizzatore nel paese considerato. Secondo la stessa disposizione, le scommesse così raccolte sono assoggettate ai prelievi di legge e fiscali in vigore nel paese in cui la corsa è organizzata e l'introito di tali prelievi è ripartito tra il paese in cui le scommesse sono raccolte e quello in cui la corsa è disputata. La ripartizione così operata può comprendere una quota speciale riservata alle spese di gestione (punto 4 della sentenza impugnata).
4 Inoltre, il decreto 31 gennaio 1991, n. 91-118, relativo alla raccolta di scommesse da parte del PMU francese sulle corse ippiche organizzate in Belgio (in prosieguo: il «decreto n. 91-118»), dispone che, sulla quota inferiore a 50 milioni di FF di giocate raccolte annualmente sulle corse organizzate in Belgio, il PMU francese verserà mensilmente il gettito del diritto di bollo al bilancio generale e lo 0,876% dell'importo delle giocate al Fonds national des haras et des activités hippiques (Fondo nazionale delle stazioni di monta equina e delle attività ippiche). Secondo lo stesso decreto, sulla parte compresa tra i 50 e i 75 milioni di FF di giocate raccolte annualmente si aggiungono ai menzionati versamenti il terzo del gettito di un prelievo supplementare progressivo (in prosieguo: il «PSP») sulle vincite a beneficio del bilancio generale, nonché lo 0,181% dell'importo delle giocate a beneficio del Fonds national des haras et des activités hippiques. Sulla quota compresa tra i 75 e i 100 milioni di FF di giocate raccolte annualmente si aggiungono ai suddetti versamenti i due terzi del PSP sulle vincite a beneficio del bilancio generale e lo 0,362% dell'importo delle giocate a beneficio del Fonds national des haras et des activités hippiques. Infine, sulla quota superiore ai 100 milioni di FF raccolti annualmente si aggiungono a tali versamenti la totalità del gettito del PSP sulle vincite a beneficio del bilancio generale e lo 0,543% dell'importo delle giocate a beneficio del Fonds national des haras et des activités hippiques (punto 5 della sentenza impugnata).
5 In Francia l'aliquota complessiva dei vari prelievi di legge e fiscali cui può essere sottoposto l'importo delle scommesse raccolte sulle corse ippiche non può eccedere il 30%, mentre in Belgio tali prelievi possono raggiungere, ai sensi dell'art. 44-2_, lett. d), del regio decreto 8 luglio 1970, relativo alla regolamentazione generale dei tributi equiparati alle imposte sul reddito, un massimo del 35% (punti 6 e 7 della sentenza impugnata).
6 Nell'ambito di tale disciplina di legge, l'accordo controverso ha previsto che il prelievo sul volume delle scommesse ricevute in Francia sulle corse ippiche belghe, all'aliquota del 35% secondo il combinato disposto delle citate normative francese e belga, è ripartito secondo un sistema che tiene conto del fatturato realizzato. A tal fine, l'accordo controverso prevede quattro scaglioni. Il primo scaglione è costituito da un fatturato inferiore a 50 milioni di FF; i destinatari pubblici francesi ricevono il 6,386% del prelievo e la parte belga il 23,114%. Il secondo scaglione è costituito dal fatturato compreso tra i 50 e i 75 milioni di FF; la quota francese ammonta al 10,817% e la quota belga scende al 16,183%. Il terzo scaglione è costituito da un fatturato compreso tra i 75 e i 100 milioni di FF; la quota francese raggiunge il 15,238% e la quota belga il 9,762%. Infine, per un fatturato superiore ai 100 milioni di FF, la quota belga scende al 5,602%, mentre la quota francese ammonta al 19,169% (punto 8 della sentenza impugnata).
7 Il 12 luglio 1991 la Ladbroke, la cui attività consiste nel ricevere in Belgio scommesse a quota fissa sulle corse ippiche disputate all'estero, ha presentato alla Commissione una denuncia contro il PMU francese, il PMU belga e la Repubblica francese in forza, in particolare, degli artt. 92 e 93 del Trattato. Nella denuncia essa invitava la Commissione a dichiarare che l'accordo controverso aveva come effetto la concessione, da parte della Repubblica francese al PMU belga, di un aiuto statale illecito, che non era stato notificato (punto 9 della sentenza impugnata).
8 Nella denuncia la Ladbroke sottolineava che le scommesse ricevute in Francia, conformemente all'accordo controverso, sono raccolte e gestite allo stesso modo delle scommesse sulle corse francesi, poiché fanno parte del sistema francese e sono centralizzate secondo il sistema di totalizzazione del PMU francese con i mezzi e la tecnologia di quest'ultimo. Trasferite successivamente dal sistema francese al sistema belga di totalizzazione, le giocate delle scommesse sulle corse belghe ricevute in Francia sarebbero assoggettate a un prelievo del 35%, conformemente alla normativa belga. Di tale prelievo del 35%, un importo pari al 26% sarebbe attribuito al PMU belga, mentre il rimanente 9% sarebbe reso al sistema francese, per il 4% circa alla Repubblica francese e per il 5% circa alle società di corse francesi. Invece, per quanto riguarda le giocate sulle corse francesi ricevute in Francia, il prelievo del 30% circa andrebbe per il 18% alla Repubblica francese e per il 10% alle società di corse (punto 10 della sentenza impugnata).
9 La Ladbroke sosteneva pertanto che il fatto che la Repubblica francese, il PMU francese e le società di corse trattenessero solo il 9% del prelievo sulle giocate delle scommesse sulle corse belghe e non il 28%, come avviene per il prelievo sulle giocate delle scommesse sulle corse francesi, era un trattamento fiscale che, comportando un onere per la Repubblica francese e un vantaggio per il suo beneficiario - il PMU belga - si traduceva in un aiuto di Stato illegittimo a vantaggio di quest'ultimo (punto 11 della sentenza impugnata).
10 Con la decisione controversa, la Commissione ha respinto la denuncia della Ladbroke vertente sull'asserita concessione di un aiuto di Stato illegittimo, per i seguenti motivi:
- il prelievo sul gettito delle scommesse sulle corse belghe non potrebbe essere qualificato come tributo, in quanto a sua volta è soggetto a trattenute pubbliche di natura fiscale e in quanto, in Francia come in Belgio, varia in relazione a diversi fattori (punto 14 della sentenza impugnata);
- a seguito della detrazione dei contributi «esclusivamente francesi», pari al 5% circa, la trattenuta pubblica francese, all'aliquota del 18%, applicabile al prelievo del 30% gravante sulle giocate delle scommesse sulle corse francesi, cadrebbe a meno del 13% e, in tal modo, si avvicinerebbe alla trattenuta pubblica francese del 6,4% gravante attualmente sul prelievo del 35% applicato sull'introito delle scommesse ricevute in Francia sulle corse belghe (punto 15 della sentenza impugnata);
- la quota del prelievo spettante al PMU belga sarebbe, in percentuale, quasi la stessa, che il luogo di raccolta della scommessa sia situato in Francia o in Belgio (punto 16 della sentenza impugnata);
- l'accordo controverso, considerato nel suo insieme, sembrerebbe vantaggioso per il PMU belga solo nella sua fase iniziale, a causa della diminuzione della quota di quest'ultimo sul prelievo gravante sugli scaglioni di fatturato di importo più elevato (punto 17 della sentenza impugnata).
11 Tuttavia, al fine di poter prendere in considerazione qualsiasi fatto nuovo e l'eventualità che l'accordo, negli anni futuri, riceva applicazione al di là della fase iniziale, la Commissione si è riservata il diritto di riesaminare l'accordo dopo un periodo di quattro anni e ha invitato le autorità francesi a sottoporle una relazione annuale sull'applicazione dell'accordo controverso (punto 18 della sentenza impugnata).
12 Con la sentenza impugnata il Tribunale, ai punti 58-63, ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione controversa ritenendo, in sostanza, che la Commissione, nel concludere che non vi era alcun vantaggio che integrasse gli estremi di un aiuto di Stato in favore del PMU belga, legittimamente si fosse fondata sul raffronto tra l'aliquota degli introiti ottenuti dal PMU belga in Francia e in Belgio.
13 Il Tribunale ha dichiarato tuttavia, al punto 68, che la motivazione della decisione controversa non era tale da dissipare, nei confronti della Ladbroke, ogni equivoco quanto alla fondatezza del rifiuto della Commissione di ammettere l'esistenza di un vantaggio economico a beneficio del PMU belga e alla fondatezza del rigetto della sua denuncia, cosicché si doveva ritenere che la Commissione avesse, in parte, contribuito alla proposizione del ricorso in primo grado. Di conseguenza ciascuna delle parti, ivi compresa la Repubblica francese, parte interveniente, è stata condannata a sopportare le proprie spese.
14 In udienza il governo francese ha informato la Corte che l'accordo controverso non era più applicato dal 1_ ottobre 1996, essenzialmente a causa di giocate insufficienti.
15 Per una più ampia illustrazione dei fatti di causa, si rinvia ai punti 1-18 della sentenza impugnata.
16 Nel ricorso proposto contro la detta sentenza la Ladbroke chiede alla Corte:
1) di accogliere il ricorso e di annullare la sentenza impugnata;
2) di annullare la decisione controversa, e
3) di condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
17 La Commissione conclude che la Corte voglia respingere il ricorso e condannare la Ladbroke alle spese.
18 La Repubblica francese conclude che la Corte voglia respingere il ricorso.
19 A sostegno del ricorso la Ladbroke deduce un errore di diritto consistente nel fatto che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare espressamente l'argomento da essa sviluppato - relativo alle ragioni per cui l'accordo controverso configurerebbe un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato - ritenendo, a torto, che tale accordo non concedesse alcun vantaggio al PMU belga.
20 Le quattro parti di tale motivo vertono sul ragionamento del Tribunale sviluppato, in ordine successivo, ai punti 58, 59, 60 e 62 della sentenza impugnata.
21 La Ladbroke contesta anzitutto il ragionamento illustrato al punto 58 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che l'apertura del mercato francese dell'accettazione di scommesse sulle corse ippiche, che consente al PMU belga di accedere, attraverso il PMU francese, agli scommettitori francesi, costituisce una scelta operata dal legislatore francese, scelta che, di per sé, non può essere messa in discussione alla luce dell'art. 92, n. 1, del Trattato per il solo motivo che l'applicazione dell'accordo di cui trattasi può avere l'effetto di aumentare le entrate del PMU belga.
22 La Ladbroke, pur riconoscendo che l'autorizzazione, data da uno Stato membro all'impresa di un altro Stato membro, ad accedere al suo mercato nazionale non configura di per sé un aiuto statale, ritiene che diverso sia il caso in cui le entrate che tale impresa trae dall'apertura del mercato provengano direttamente da tale Stato membro, ovvero risultino da un trasferimento di fondi disposto dallo Stato stesso. In casi del genere si dovrebbe presumere che tali entrate costituiscano aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali, ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, salvo che si dimostri che esse rappresentano il normale pagamento di servizi resi dall'impresa straniera vuoi allo Stato, vuoi al soggetto che ha ceduto i fondi.
23 Secondo la Ladbroke, il Tribunale avrebbe dovuto quindi esaminare se le entrate francesi del PMU belga provenissero, come essa sostiene, dallo Stato o da risorse statali mediante un prelievo obbligatorio previsto da norme di diritto pubblico francese nonché da un sistema di trasferimento di fondi disposto dalla Repubblica francese. In caso affermativo, il Tribunale avrebbe dovuto quindi accertare quale frazione di tali entrate potesse eventualmente essere qualificata come ragionevole corrispettivo dei servizi resi dal PMU belga al PMU francese.
24 Occorre rammentare in proposito che, ai sensi dell'art. 92 del Trattato, «salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
25 Affinché sia configurabile un aiuto concesso da uno Stato ai sensi della citata norma occorre quindi che sussista un aiuto atto a favorire talune imprese o talune produzioni e, inoltre, che tale vantaggio provenga dallo Stato o da risorse statali.
26 Ne consegue che, ove la motivazione della decisione controversa in ordine all'insussistenza di un vantaggio a favore del PMU belga sia corretta, giustamente il Tribunale ha dichiarato che tale motivo era di per sé sufficiente a fondare il rigetto della denuncia, senza che occorresse esaminare l'argomento della Ladbroke secondo il quale le entrate francesi del PMU belga provenivano da un prelievo obbligatorio previsto dalle norme di diritto pubblico francese.
27 Si deve pertanto accertare se legittimamente il Tribunale abbia confermato la motivazione della decisione controversa attinente all'insussistenza di un trattamento di favore nei confronti del PMU belga.
28 In proposito, la Ladbroke contesta l'iter logico seguito ai punti 59-63 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale non ha censurato la motivazione della decisione controversa secondo la quale il PMU belga non è stato favorito in quanto le entrate che esso percepisce, in attuazione dell'accordo controverso, sulle scommesse accettate in Francia sono di entità equivalente a quella delle entrate che otterrebbe qualora le scommesse sulle corse belghe fossero accettate dall'ente stesso direttamente in Belgio.
29 In particolare, il Tribunale ha affermato, ai punti 60 e 62 della sentenza impugnata, che il raffronto tra le entrate percepite dal PMU belga in Francia e in Belgio sulle scommesse sulle corse belghe costituiva il criterio appropriato per accertare se il PMU belga avesse o meno goduto di un vantaggio ai sensi dell'art. 92, giacché le disposizioni dell'art. 15, n. 3, della legge n. 64-1279 hanno stabilito in via generale che le scommesse sulle corse ippiche all'estero sono soggette ai prelievi di legge e fiscali vigenti nel paese in cui tali corse sono organizzate. Secondo il Tribunale, il trattamento in Francia del prelievo sulle scommesse sulle corse belghe, che ha il risultato di attribuire al PMU belga una quota di tale prelievo paragonabile a quella che gli spetterebbe in applicazione delle trattenute di legge e fiscali belghe, non costituisce pertanto una deroga rispetto all'economia del sistema generale ma, al contrario, è conforme a tale sistema.
30 La Ladbroke asserisce invece che il raffronto avrebbe dovuto essere operato tra i prelievi sulle scommesse accettate in Francia sulle corse non francesi e quelli effettuati sulle scommesse accettate in Francia sulle corse francesi. Infatti, qualora uno Stato membro rivendichi la propria autorità rispetto a un'attività economica particolare (vuoi in forma fiscale, vuoi mediante l'istituzione di prelievi), dovrebbe riservare lo stesso trattamento all'insieme di tale attività economica. Il sistema generale delle trattenute di legge e fiscali per l'accettazione di scommesse in Francia dovrebbe dunque essere, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, quello istituito per le scommesse accettate in Francia e non quello instaurato dalle disposizioni dell'art. 15, n. 3, della legge n. 64-1279 di cui, tra l'altro, il PMU belga è l'unico destinatario.
31 Vero è che il solo raffronto tra le entrate del PMU belga in Francia e quelle che esso avrebbe percepito se le stesse scommesse fossero state accettate in Belgio non può essere considerato sufficiente per concludere nel senso dell'insussistenza di un trattamento di favore nei confronti del PMU belga.
32 Il Tribunale, ai punti 61-63 della sentenza impugnata, ha tuttavia preso in esame anche l'argomento della Ladbroke secondo cui il prelievo sulle corse belghe avrebbe dovuto essere trattato allo stesso modo di quello sull'importo delle scommesse sulle corse francesi spettante al PMU francese.
33 Orbene, il ragionamento della Ladbroke trascura la specificità delle scommesse sulle corse belghe, nonché quanto le differenzia dalle scommesse sulle corse francesi. Giacché le due categorie di scommesse non sono identiche, l'esistenza di un vantaggio ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato non può essere automaticamente dedotta dalla differenza di trattamento che esse subiscono.
34 In proposito, occorre osservare anzitutto che le scommesse al totalizzatore sono caratterizzate dal fatto che le giocate costituiscono una massa comune la quale, detratti vari prelievi, viene distribuita ai vincitori in maniera uguale, qualunque sia l'origine delle scommesse, il che implica che la quota delle giocate riservata ai vincitori non può variare a seconda degli Stati in cui vengono effettuate le scommesse. Il corretto funzionamento di un sistema del genere può quindi essere garantito soltanto qualora l'aliquota dei prelievi cui può essere sottoposto l'importo delle scommesse su una determinata corsa ippica sia quella dello Stato in cui si svolge la corsa.
35 Si deve inoltre rilevare che il sistema di trattenute di legge e fiscali per le scommesse sulle corse francesi è stato adottato alla luce delle peculiarità normative ed economiche della corsa ippica e delle scommesse al totalizzatore in Francia. Non si può pretendere che tale sistema sia trasposto alle scommesse al totalizzatore sulle corse belghe, che sono organizzate in un ambito normativo ed economico diverso. Peraltro, dato che le aliquote di prelievo in Francia e in Belgio sono diverse, e che l'applicazione delle aliquote belghe alle scommesse effettuate in Francia è giustificata dalle ragioni, attinenti alla logica del sistema delle scommesse al totalizzatore, menzionate al punto 34 della presente sentenza, la ripartizione di tale prelievo tra i diversi destinatari non può, comunque, avvenire esattamente sulla stessa base in entrambe le ipotesi.
36 Alla luce di quanto sopra, non si può contestare al legislatore francese - allorché ha previsto, mediante l'art. 15, n. 3, della legge n. 64-1279, che le scommesse sulle corse ippiche all'estero siano soggette alle trattenute di legge e fiscali vigenti nel paese in cui le corse sono organizzate - di avere trattato in modo diverso in Francia le scommesse sulle corse francesi e quelle sulle corse straniere.
37 Correttamente, pertanto, il Tribunale, al punto 63 della sentenza impugnata, ha respinto la tesi della Ladbroke secondo la quale il trattamento riservato alle giocate sulle corse belghe, che starebbe all'origine del denunciato vantaggio in favore del PMU belga, dovrebbe essere allineato sul trattamento applicato al prelievo spettante al PMU francese.
38 Tale conclusione non è, peraltro, inficiata dal fatto che, finora, il sistema generale relativo alle scommesse sulle corse ippiche all'estero sia stato applicato soltanto alle scommesse sulle corse ippiche organizzate in Belgio. Si deve rilevare in proposito che l'art. 15, n. 3, della legge n. 64-1279, che ammette la possibilità, per le società di corse ippiche autorizzate a organizzare scommesse al totalizzatore fuori ippodromo, di essere abilitate a ricevere scommesse effettuate in Francia su corse straniere, esisteva molto prima dell'adozione del decreto n. 91-118 e della stipulazione dell'accordo controverso, e che questi ultimi sono conformi al sistema generale istituito da tale disposizione.
39 Alla luce di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
40 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Ladbroke è rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.
41 Ai sensi dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. La Repubblica francese sopporterà quindi le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Tiercé Ladbroke SA è condannata alle spese.
3) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.
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