Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parti
Nella causa C-361/95,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, e dalla signora Blanca Vilá Costa, funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dal signor Alberto José Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo emanato né posto in vigore entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228, pag. 1), ovvero, in subordine, non avendo informato la Commissione in merito a tali disposizioni, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato CE,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 15 maggio 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 giugno 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 novembre 1995, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo emanato né posto in vigore entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), ovvero, in subordine, non avendo informato la Commissione in merito a tali disposizioni, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato CE.
2 L'art. 57 della direttiva prevede che gli Stati membri adottino entro il 31 dicembre 1993 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva dandone immediata informazione alla Commissione.
3 Non avendo ricevuto comunicazione delle disposizioni emanate dal Regno di Spagna per conformarsi alla direttiva, la Commissione, con lettera 10 febbraio 1994, intimava al Regno di Spagna di presentare osservazioni entro un termine di due mesi.
4 La Commissione, non avendo ricevuto alcuna informazione che le consentisse di ritenere che il Regno di Spagna si fosse conformato agli obblighi dettati dalla direttiva, inviava al medesimo, in data 24 ottobre 1994, un parere motivato, invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro un termine di due mesi.
5 Con lettera 18 gennaio 1995, le autorità spagnole facevano presente che le misure necessarie per conformarsi alla direttiva erano in fase di preparazione.
6 Non avendo ricevuto, a seguito di tale lettera, alcuna comunicazione che le consentisse di concludere che il Regno di Spagna si fosse conformato agli obblighi dettati dalla direttiva, la Commissione proponeva il presente ricorso.
7 Si deve anzitutto rilevare che il presente ricorso, come emerge dall'atto introduttivo e dalle osservazioni orali della Commissione, verte sull'omessa trasposizione della direttiva entro i termini fissati ovvero, in subordine, sull'omessa comunicazione delle misure di trasposizione.
8 Si deve osservare, inoltre, che il Regno di Spagna contesta l'esistenza dell'inadempimento imputatogli e sostiene che, per determinare se vi sia o meno trasposizione della direttiva, occorra esaminare non solo la legge 8 novembre 1995, n. 30/1995, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (legge relativa all'organizzazione e al controllo dell'assicurazione privata, BOE 9 novembre 1995, n. 268, pag. 32480, in prosieguo: la «legge n. 30/1995»), legge di trasposizione nell'ordinamento giuridico spagnolo del contenuto della direttiva, bensì anche il Reglamento de Ordenación del Seguro Privado (regolamento relativo all'organizzazione dell'assicurazione privata) approvato con regio decreto 1_ agosto 1985, n. 1348/85 (BOE 3 agosto 1985, n. 185), nonché la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (26 novembre 1992, n. 30/1992 (legge recante il regime giuridico delle amministrazioni pubbliche e della procedura amministrativa di diritto comune, BOE 27 novembre 1992, n. 285), cui rinvia la legge n. 30/1995, così come la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 27 dicembre 1956 (legge sulla giurisdizione del contenzioso amministrativo, BOE 28 dicembre 1956, n. 363).
9 Il Regno di Spagna fa inoltre valere che per quanto attiene agli artt. 17, 21 e 22 della direttiva relativi all'obbligo generale di costituire riserve tecniche, alle attività destinabili alla copertura di tali riserve e a talune norme relative alla diversificazione di tali attività, la Commissione non terrebbe conto del regime transitorio previsto dall'art. 50 della direttiva che così recita:
«La Spagna sino al 31 dicembre 1996 e la Grecia e il Portogallo sino al 31 dicembre 1998 beneficiano del regime transitorio seguente per i contratti relativi a rischi situati esclusivamente in uno di detti Stati membri e diversi da quelli definiti all'articolo 5, lettera d) della direttiva 73/239/CEE:
a) (...);
b) l'importo delle riserve tecniche inerenti a detti contratti di cui al presente articolo è determinato sotto il controllo dello Stato membro interessato secondo le regole da esso fissate o, in mancanza di regole, secondo la prassi vigente nel suo territorio conformemente alla presente direttiva. La copertura di dette riserve mediante attivi equivalenti e congrui e la localizzazione di tali attivi avvengono sotto il controllo di tale Stato membro secondo la sua normativa o prassi adottate conformemente alla presente direttiva».
10 Il Regno di Spagna ne deduce che, in materia, non esiste sino al 31 dicembre 1996 obbligo di trasposizione e che l'obbligo di adottare o applicare regole o prassi conformemente alla direttiva attiene unicamente alla copertura delle riserve tecniche con attività equivalenti ed alla collocazione di tali attività.
11 Il Regno di Spagna ritiene, peraltro, che, considerato che la materia degli artt. 18 e 23 della direttiva riguarda le riserve tecniche, si applichi nei loro confronti anche il regime transitorio di cui all'art. 50 della direttiva medesima.
12 La Commissione sostiene che la legge n. 30/1995 costituisca trasposizione tardiva e parziale della direttiva. In particolare, essa ritiene che gli artt. 6, 7, 17, 18, 21-24 e 56 della direttiva non siano stati oggetto delle necessarie misure di trasposizione.
13 Per quanto attiene, in primo luogo, alle disposizioni della direttiva che, secondo il Regno di Spagna, sarebbero state oggetto di trasposizione per mezzo della legge n. 30/1995, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, la sentenza 17 settembre 1996, causa C-289/94, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4405, punto 20).
14 Orbene, nella specie, la legge n. 30/1995 è stata emanata successivamente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, ragion per cui non può essere presa in considerazione dalla Corte. Si deve inoltre rilevare che gli articoli dell'accordo che, secondo il Regno di Spagna, sarebbero stati trasposti per mezzo della legge n. 30/1995 non sono stati in realtà oggetto di tale trasposizione.
15 Per quanto attiene, in secondo luogo, alle disposizioni della direttiva che il Regno di Spagna ritiene essere state trasposte per mezzo delle norme in vigore anteriormente al termine fissato dalla Commissione, si deve rilevare che, come è stato giustamente osservato dalla Commissione stessa, è necessario nella specie emanare un atto positivo di trasposizione, atteso che l'art. 57, n. 1, secondo comma, della direttiva prevede espressamente l'obbligo per gli Stati membri di garantire che le disposizioni dirette alla sua trasposizione contengano un riferimento alla direttiva medesima o siano corredate da tale riferimento (v., al riguardo, sentenza 27 novembre 1997, causa C-137/96, Commissione/Germania, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 8). Orbene, le norme richiamate dal Regno di Spagna, menzionate al punto 8 della presente sentenza, non rispondono a tale requisito.
16 Per quanto riguarda, in ultimo luogo, le disposizioni della direttiva che, secondo il Regno di Spagna, rientrerebbero nella sfera di applicazione del regime transitorio di cui all'art. 50 della direttiva, si deve rilevare che, come giustamente osservato dalla Commissione, tale regime può trovare applicazione solamente nell'ambito di una trasposizione totale della direttiva e ad essa conforme.
17 Si deve pertanto dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo emanato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha chiesto la condanna del Regno di Spagna alle spese. Poiché quest'ultimo è rimasto sostanzialmente soccombente, esso va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Regno di Spagna, non avendo emanato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita»), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
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