Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Risorse proprie delle Comunità europee - Aiuti comunitari indebitamente versati - Ripetizione - Applicazione del diritto nazionale - Norma che consente di tenere conto di determinati criteri per escludere la ripetizione - Ammissibilità - Presupposti
Massima
Il diritto comunitario non osta, in via di principio, a una normativa nazionale che consenta di escludere la ripetizione di aiuti comunitari indebitamente versati prendendo in considerazione, purché sia dimostrata la buona fede del destinatario, criteri come il comportamento negligente delle autorità nazionali e il rilevante lasso di tempo trascorso dal versamento degli aiuti di cui trattasi, a condizione, tuttavia, che i presupposti siano gli stessi del recupero di prestazioni finanziarie esclusivamente nazionali e che l'interesse della Comunità sia pienamente preso in considerazione. Invece, la colpa di un terzo con cui il titolare dell'aiuto intrattiene rapporti contrattuali costituisce un rischio commerciale abituale e rientra più nella sfera d'azione di questo soggetto che non in quella della Comunità.
Per quanto riguarda, più in particolare, il presupposto della buona fede del beneficiario dell'aiuto, e nell'ipotesi in cui un esportatore rediga e depositi una dichiarazione al fine di ottenere restituzioni all'esportazione che si riveli inesatta, il solo fatto di averla redatta non lo priva della facoltà di invocare la buona fede quando la dichiarazione si fonda esclusivamente su informazioni fornite da un contraente, delle quali non è stato in grado di verificare la veridicità. Del pari, in circostanze nelle quali l'esercizio di un controllo del procedimento di produzione o delle materie prime utilizzate da un terzo fornitore, per verificare la qualità della detta merce, costituirebbe un obbligo sproporzionato rispetto al fine perseguito, il diritto comunitario non può subordinare la possibilità, per l'esportatore, di eccepire la sua buona fede quanto alla conformità della merce alla descrizione fattane nella dichiarazione depositata, all'esercizio di un controllo del genere, a meno che non vi siano motivi particolari di dubitare che il contenuto della dichiarazione corrisponda alla realtà o circostanze particolari, quali il prezzo anormalmente basso o l'entità del margine di profitto delle imprese esportatrici.
Parti
Nel procedimento C-366/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dallo Højesteret (Danimarca) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Landbrugsministeriet - EF-Direktoratet
e
Steff-Houlberg Export I/S,
Nowaco A/S et Nowaco Holding A/S,
SMC af 31/12-1989 A/S,
domanda vertente sull'interpretazione di principi di diritto comunitario applicabili nell'ambito di azioni giudiziarie promosse da autorità nazionali e dirette alla ripetizione di restituzioni all'esportazione indebitamente versate,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate :
- per il Landbrugsministeriet - EF-Direktoratet, dagli avv.ti Karsten Hagel-Sørensen e Gregers Larsen, del foro di Copenaghen;
- per la Steff-Houlberg Export I/S, la Nowaco A/S, la Nowaco Holding A/S, e per la SMC af 31/12-1989 A/S, dagli avv.ti Martin Beck, del foro di Vejle, Jon Stokholm e Henrik Christrup, del foro di Copenaghen;
- per il governo tedesco, dal signor Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agente;
- per il governo francese, dai signori Claude Chavance, segretario agli affari esteri presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e Frédéric Pascal, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Hans Peter Hartvig, consigliere giuridico, e James Macdonald Flett, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del Landbrugsministeriet - EF-Direktoratet, rappresentato dall'avv. Karsten Hagel-Sørensen, della Steff-Houlberg Export I/S, con l'avv. Martin Beck, della Nowaco A/S e della Nowaco Holding A/S, con l'avv. Jon Stokholm, della SMC af 31/12-1989 A/S, con gli avv.ti Henrik Christrup e Lotte Kelstrup, del foro di Copenaghen, del governo tedesco, rappresentato dal signor Bernd Kloke, Oberregierungsrat presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor Hans Peter Hartvig, all'udienza del 20 marzo 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 aprile 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 22 novembre 1995, pervenuta in cancelleria il 28 novembre successivo, lo Højesteret ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali sull'interpretazione dei principi di diritto comunitario applicabili nell'ambito di azioni giudiziarie promosse da autorità nazionali e dirette alla ripetizione di restituzioni all'esportazione indebitamente versate.
2 Tali questioni sono state sollevate nel corso di una controversia tra il Landbrugsministeriet - EF Direktoratet (in prosieguo: il «ministero») e le società di diritto danese Steff-Houlberg Export I/S, Nowaco A/S, Nowaco Holding A/S e SMC af 31/12-1989 A/S (in prosieguo: le «imprese esportatrici») in merito a un'ingiunzione di rimborso di restituzioni all'esportazione indebitamente versate.
3 Le imprese esportatrici hanno acquistato, per alcuni anni e fino al 1989, rilevanti quantitativi di «ground beef» dallo stabilimento di macellazione Slagtergården Bindslev A/S (in prosieguo: la «Slagtergården») per l'esportazione nei paesi arabi.
4 In forza della normativa comunitaria, in particolare dell'art. 18 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), dell'art. 6 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 885, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi (GU L 156, pag. 2), nonché del regolamento (CEE) della Commissione 11 maggio 1984, n. 1315, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 125, pag. 38), alle imprese esportatrici è stata versata una somma pari a circa 100 milioni di DKR. Secondo la normativa in vigore, l'importo delle restituzioni dipendeva dalla percentuale di carne bovina contenuta nel prodotto, vale a dire, nel caso di specie, il 60%.
5 Nel 1989 il ministero veniva informato del fatto che, secondo analisi effettuate in Medio Oriente, alcuni prodotti di carne bovina originari della Danimarca e destinati a paesi musulmani contenevano carni suine. L'amministrazione doganale danese procedeva allora a controlli sul luogo di produzione della Slagtergården. Gli esami rivelavano che la composizione dei prodotti fabbricati dalla Slagtergården divergeva in maniera considerevole da quella dichiarata agli acquirenti e alle autorità. Una parte della carne che dava diritto alle restituzioni era stata sostituita da altri ingredienti che non vi davano diritto. Infatti, il tenore di carne bovina del prodotto per il quale le imprese esportatrici avevano chiesto e ottenuto le restituzioni all'esportazione ammontava in realtà soltanto al 28%, in luogo del 60% prescritto.
6 Il ministero procedeva, di conseguenza, al recupero delle restituzioni. Parallelamente veniva avviato un procedimento penale nei confronti dell'amministratore delegato della Slagtergården.
7 Le imprese esportatrici si opponevano al rimborso richiesto dal ministero, facendo valere che il comportamento riprovevole della Slagtergården non poteva essere loro imputato. In quanto imprese commerciali, esse non avrebbero alcun contatto con il prodotto e, di conseguenza, alcuna possibilità di controllo su di esso. I controlli sarebbero sempre stati effettuati unicamente dalle autorità competenti. Nel caso di specie, sarebbero risultate gravi lacune nel sistema di controllo del ministero dell'Agricoltura e dell'amministrazione doganale.
8 Dall'ordinanza di rinvio emerge che le diverse autorità nazionali coinvolte nel processo a quo, malgrado l'accertamento di alcune irregolarità nelle pratiche della Slagtergården, non hanno rafforzato i controlli nei confronti di quest'ultima. L'inadeguatezza di determinati controlli da parte delle autorità statali, tra l'altro in Danimarca, è stata peraltro posta in risalto nella relazione speciale della Corte dei conti 5 aprile 1990, n. 2, sulla gestione e il controllo delle restituzioni all'esportazione (GU C 133, pag. 1), in seguito alla quale i controlli sembrano essere stati rafforzati.
9 Con sentenza 25 giugno 1992 l'Østre Landsret, adito in prima istanza, ha accolto le domande delle imprese esportatrici e ha quindi deciso che esse non potevano essere tenute, secondo le norme interne, al rimborso degli importi riscossi. Questo giudice ha ammesso la buona fede delle imprese esportatrici, l'eccezionalità delle circostanze particolari all'origine delle restituzioni indebite, nonché il fatto che, considerati gli elementi emersi nel corso del procedimento relativamente all'organizzazione del sistema di controllo delle autorità e all'esecuzione pratica di tale controllo, l'autorità preposta al versamento delle restituzioni era la più indicata a sopportare i rischi connessi.
10 Il ministero ha interposto appello contro quella pronuncia dinanzi allo Højesteret. Quest'ultimo, considerati i principi affermati dalla Corte nella sentenza 21 settembre 1983, cause riunite 205/82-215/82, Deutsche Milchkontor e a. (Racc. pag. 2633; in prosieguo: la «sentenza Deutsche Milchkontor»), ha espresso dubbi sulla portata, nella causa sottopostagli, dei requisiti di diritto comunitario in materia di ripetizione di aiuti comunitari indebitamente versati.
11 Lo Højesteret ha quindi deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) a) Se i principi di diritto comunitario che emergono dalla giurisprudenza della Corte sulla ripetizione degli aiuti indebitamente versati e secondo cui gli interessi della Comunità debbono essere tenuti in piena considerazione ostino a che nel diritto nazionale si tenga conto, come criteri che escludono la ripetizione di aiuti indebitamente versati,
- della buona fede dei destinatari degli aiuti e, quindi, della tutela del legittimo affidamento,
- della circostanza che sono trascorsi 5-10 anni dal pagamento degli aiuti, per cui sarebbe estremamente oneroso per i destinatari degli aiuti dover ora rimborsarne l'importo,
- della causa a cui risale l'indebito pagamento degli aiuti, dovuto a condotta inusitata che riveste gli estremi di grave frode, di rilevanza penale, da parte di terzi,
- del fatto che le autorità preposte al controllo - circostanza di cui le ditte esportatrici erano a conoscenza - avevano espletato controlli quotidiani presso i luoghi di produzione, senza scoprire tale frode e/o intervenire,
- del fatto che alle autorità erogatrici durante tutto il periodo in cui effettuavano i pagamenti era noto che l'attendibilità del sistema di controllo dipendeva dall'esattezza delle dichiarazioni rese dallo stesso soggetto controllato, e hanno ciò nonostante omesso di chiedere visione delle ricevute o di controllare la contabilità del produttore relativa all'acquisto di materie prime,
fermo restando che gli stessi criteri si applicano alla ripetizione di aiuti prettamente nazionali.
b) Se la soluzione non muti qualora nel diritto nazionale possa anche tenersi conto del fatto che per il resto non ricorrevano elementi che avrebbero dovuto indurre le imprese esportatrici a dubitare che il prodotto desse diritto a restituzioni.
2) Se i principi di diritto comunitario che emergono dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui gli interessi della Comunità debbono essere tenuti in piena considerazione, ostino a che le imprese esportatrici possano considerarsi in buona fede e quindi esonerate dall'obbligo di rimborsare gli importi di detti aiuti, alla luce della considerazione che non si sono contrattualmente riservate nei confronti del produttore il diritto di espletare propri controlli sulla produzione nei luoghi di produzione al fine di assicurarsi che gli ingredienti dei prodotti sono conformi alle dichiarazioni che gli esportatori hanno sottoscritto, fermo restando che
- i produttori erano autorizzati a esportare dalle autorità incaricate del pagamento,
- le ditte esportatrici erano imprese commerciali che non avevano la concreta disponibilità delle merci,
- le ditte esportatrici sapevano che le autorità preposte al controllo svolgevano controlli quotidiani nei luoghi di produzione, e
- i prezzi praticati per prodotti finiti di natura o qualità simile erano analoghi presso i produttori danesi e esteri.
3) Se un terzo, quale un destinatario di aiuti, possa invocare l'eventuale negligenza dell'autorità preposta al controllo, con la conseguenza che venga esclusa, sulla base di una valutazione complessiva del caso, la ripetizione di restituzioni già versate».
12 Nell'ordinanza di rinvio, lo Højesteret chiede che venga chiarito in quali circostanze la presa in considerazione degli interessi della Comunità, che costituisce uno degli elementi essenziali della sentenza Deutsche Milchkontor, osti a che una normativa nazionale che prevede, in via di principio, il rimborso di importi indebitamente versati, consenta di respingere un'azione di ripetizione di restituzioni all'esportazione, qualora le imprese esportatrici abbiano in buona fede effettuato dichiarazioni inesatte relative alla composizione del prodotto. Il giudice a quo domanda inoltre se anche altri fattori, oltre alla buona fede delle imprese esportatrici quale presupposto del legittimo affidamento, possano essere presi in considerazione a tal fine. Più in particolare, il giudice nazionale domanda quale sia l'incidenza di un'eventuale frode da parte di terzi e di negligenze nel comportamento delle autorità nazionali preposte ai necessari controlli, nonché di considerazioni di equità, in particolare il considerevole lasso di tempo trascorso dal versamento delle restituzioni di cui si tratta e le conseguenze della ripetizione sulla situazione finanziaria del destinatario della restituzione.
13 Secondo lo Højesteret, i principi di diritto danese in materia, da un lato, non rendono praticamente impossibile la ripetizione di aiuti indebitamente versati e, dall'altro, sono applicabili per la ripetizione sia di fondi comunitari, sia di fondi nazionali.
Sul requisito della buona fede come presupposto del legittimo affidamento
14 Occorre rammentare, in via preliminare, che spetta agli Stati membri, in forza dell'art. 5 del Trattato CE, garantire sul loro territorio l'attuazione della normativa comunitaria, soprattutto nell'ambito della politica agricola comune (sentenza Deutsche Milchkontor, punto 17). Risulta ugualmente dall'art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), che gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per ricuperare le somme perse in seguito ad irregolarità o a negligenze (sentenza Deutsche Milchkontor, punto 18). L'esercizio di un potere discrezionale circa l'opportunità di pretendere o meno la restituzione di fondi comunitari indebitamente o irregolarmente concessi sarebbe incompatibile con tale obbligo (sentenza Deutsche Milchkontor, punto 22).
15 Risulta dalla giurisprudenza della Corte che le controversie relative alla restituzione degli importi indebitamente concessi in forza del diritto comunitario vanno risolte, ove il diritto comunitario non abbia disposto in materia, dai giudici nazionali a norma del loro diritto interno, fatti salvi i limiti posti dal diritto comunitario nel senso che le formalità stabilite dal diritto nazionale non devono risolversi nel rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'attuazione della normativa comunitaria e che l'applicazione delle norme interne deve avvenire in modo non discriminatorio rispetto ai procedimenti intesi alla definizione di controversie nazionali dello stesso tipo (v., in particolare, sentenza Deutsche Milchkontor, punto 19, nonché, in relazione al diritto processuale nazionale, sentenze 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroek, Racc. pag. I-4599, punto 12, e cause riunite C-430/93 e C-431/93, Van Schijndel e Van Veen, Racc. pag. I-4705, punto 17). Se il diritto nazionale subordina la revoca dell'atto amministrativo illegittimo alla valutazione degli interessi contrapposti, cioè l'interesse generale alla revoca dell'atto e la tutela dell'affidamento del suo destinatario, l'interesse della Comunità deve essere preso pienamente in considerazione (sentenza Deutsche Milchkontor, punto 32).
16 In quella sentenza, tenuto conto di tali elementi, la Corte ha dichiarato che il diritto comunitario non osta a che una legislazione nazionale prenda in considerazione, per escludere la ripetizione di aiuti indebitamente versati, la tutela del legittimo affidamento (sentenza Deutsche Milchkontor, punto 33).
17 Il giudice a quo domanda se, in circostanze come quelle del caso di specie, il diritto comunitario precluda alle imprese esportatrici di far valere la loro buona fede dinanzi a una richiesta di rimborso delle restituzioni. Risulta a questo proposito dall'ordinanza di rinvio che, nella sentenza impugnata dinanzi al giudice a quo, lo Østre Landsret aveva giudicato che le stesse imprese, fornendo dichiarazioni inesatte sulla base delle informazioni della Slagtergården, erano in buona fede, poiché, in quanto imprese commerciali, non partecipano in alcun modo al ciclo produttivo e non procedono esse stesse al controllo dei prodotti di cui si tratta; da un lato, infatti, esse non avevano accesso agli uffici della Slagtergården, alla contabilità e ai locali di produzione e, dall'altro, i controlli erano avvenuti ad opera di diverse autorità statali.
18 Secondo il ministero dell'Agricoltura danese, le imprese esportatrici non potevano eccepire la loro buona fede, dal momento che avevano redatto esse stesse le dichiarazioni controverse. Ai sensi dell'art. 3, n. 5, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), l'esportatore professionale avrebbe infatti l'obbligo di consegnare una dichiarazione scritta recante tutti i dati relativi alla natura e alla composizione delle carni e necessari per il calcolo dell'importo della restituzione all'esportazione. Esso sarebbe quindi responsabile, indipendentemente dagli errori commessi dall'autorità nazionale competente o da atti fraudolenti di terzi, del contenuto delle sue dichiarazioni, su una base prossima alla responsabilità oggettiva.
19 La Commissione condivide questa analisi e sostiene che la Corte ha già affermato, in situazioni analoghe, l'esistenza di un regime di responsabilità oggettiva. Essa invoca, in proposito, la sentenza 5 febbraio 1987, causa 288/85, Plange (Racc. pag. 611), dalla quale risulterebbe che, quando un operatore economico si impegna a esportare prodotti che devono rispondere a determinati requisiti e tali prodotti non vi rispondono, l'operatore deve automaticamente rimborsare le restituzioni all'esportazione riscosse. Peraltro l'art. 11, n. 3, del regolamento n. 3665/87, nella versione risultante dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945 (GU L 310, pag. 57), prevedrebbe espressamente l'obbligo di restituire aiuti che siano stati indebitamente versati, come quelli su cui verte il processo a quo.
20 Il governo tedesco considera, per contro, al pari delle imprese esportatrici, che non esista un regime di responsabilità oggettiva per le ripetizioni dell'indebito a livello comunitario; tale regime escluderebbe infatti l'applicabilità del diritto nazionale e rovescerebbe così i principi affermati nella sentenza Deutsche Milchkontor. In particolare, un regime siffatto non potrebbe essere dedotto dal regolamento n. 2945/94, che non troverebbe applicazione ratione temporis ai fatti dedotti in lite.
21 A questo proposito occorre rilevare, in via preliminare, che solo a condizione della buona fede quanto alla conformità del prodotto alla dichiarazione depositata al fine di ricevere la restituzione di cui trattasi le imprese esportatrici sono in grado di contestarne la ripetizione. Per appurare il verificarsi di tale condizione occorre esaminare se le imprese esportatrici che, al fine di ottenere le restituzioni, hanno esse stesse redatto la dichiarazione comportante una descrizione della merce possano far valere la loro buona fede nonostante questa circostanza, e se sarebbero state tenute a procedere a ispezioni della merce o del procedimento di produzione.
22 Occorre ricordare che, nel caso di specie, diversamente dalla citata causa Plange (v., in particolare, il punto 10), non esiste una disposizione di diritto comunitario che disciplini il recupero delle restituzioni nel caso in cui queste siano state versate in forza di documenti poi rivelatisi non conformi alla realtà. Si deve rilevare, in proposito, che il regolamento n. 2945/94, invocato dalla Commissione a sostegno della sua tesi, non è applicabile ratione temporis alle restituzioni controverse. Ciò considerato, se un esportatore redige e deposita una dichiarazione al fine di ottenere restituzioni all'esportazione, il solo fatto di averla redatta non lo priva della facoltà di invocare la buona fede quando la dichiarazione si fonda esclusivamente su informazioni fornite da un contraente, delle quali non è in grado di verificare la veridicità.
23 Si deve poi esaminare se, secondo il diritto comunitario, un esportatore che fruisce di una restituzione all'esportazione possa eccepire la sua buona fede solo quando, al fine di verificare la conformità della merce alla descrizione che ne è stata fatta nella dichiarazione depositata presso gli organi nazionali di sorveglianza, abbia ispezionato la composizione delle merci, il procedimento di produzione e le materie prime utilizzate.
24 Le imprese esportatrici hanno fatto osservare in proposito che esse non dispongono di mezzi pratici che consentano di individuare la composizione fraudolenta delle carni loro fornite dallo stabilimento di macellazione, salvo esercitare una sorveglianza sulle operazioni di produzione. Questo controllo dell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del loro contraente non sarebbe stato tuttavia ipotizzabile, sia per la difficoltà tecnica di attuarlo, sia perché un simile procedimento di controllo, molto costoso, non è consueto nel settore interessato.
25 Nell'ipotesi in cui tali circostanze dovessero risultare accertate, l'attuazione di un controllo di questo tipo sarebbe onerosa e tecnicamente difficile da praticare e costituirebbe perciò un obbligo sproporzionato rispetto al fine perseguito. Pertanto, ciò considerato, il diritto comunitario non può subordinare la possibilità, per un esportatore, di eccepire la sua buona fede quanto alla conformità della merce alla descrizione fattane nella dichiarazione depositata al fine di ottenere una restituzione all'esportazione, all'esercizio di un controllo del procedimento di produzione o delle materie prime utilizzate da un terzo fornitore, per verificare la qualità della detta merce, a meno che non vi siano motivi particolari di dubitare che il contenuto della dichiarazione corrisponda alla realtà o circostanze particolari, quali il prezzo anormalmente basso o l'entità del margine di profitto delle imprese esportatrici.
Sulla colpa del terzo
26 Secondo il giudice a quo le dichiarazioni consegnate dalle imprese esportatrici, relative alla percentuale di carne delle merci esportate che dava diritto alle restituzioni, sono risultate inesatte, in particolare a motivo di gravi comportamenti, di rilevanza penale, messi in opera da un terzo, e cioè il produttore, e aventi per oggetto e per effetto l'elusione delle norme stabilite dal ministero. Il giudice a quo domanda se questo elemento possa essere tenuto in considerazione e, in caso di risposta affermativa, in quale misura.
27 Il ministero e la Commissione fanno valere che, conformemente alla sentenza 9 agosto 1994, causa C-347/93, Boterlux (Racc. pag. I-3933), il comportamento fraudolento di un terzo dovrebbe essere considerato come un rischio commerciale abituale per il soggetto che fruisce dell'aiuto, con la conseguenza che il rimborso non potrebbe essere escluso per questo motivo.
28 In effetti la Corte ha dichiarato, nella citata sentenza Boterlux (punto 35) che, nell'ambito di una domanda di restituzione all'esportazione, disciplinata dal diritto comunitario, la frode di un terzo non costituisce un caso di forza maggiore, bensì un rischio commerciale abituale. Sebbene questa sentenza non sia stata pronunciata, come nel presente caso, in relazione a un rimborso disciplinato dal diritto nazionale, resta nondimeno il fatto che, quando si tratta di operare un contemperamento tra gli interessi della Comunità e quelli dell'operatore economico, il giudice nazionale deve tenere conto del fatto che la colpa di un terzo con cui il titolare dell'aiuto intrattiene rapporti contrattuali rientra più nella sfera d'azione di questo soggetto che non in quella della Comunità.
Sulle negligenze delle autorità nazionali
29 Secondo le indicazioni del giudice a quo, le autorità nazionali incaricate dei controlli si sarebbero astenute dal procedere a un adeguato controllo sulla base delle informazioni contenute nelle ricevute o nella contabilità del produttore relativamente all'acquisto delle materie prime, e dall'adozione di provvedimenti concreti nei confronti della Slagtergården, nonostante l'esistenza di alcuni sospetti.
30 Sembra che, ai sensi del diritto danese, in circostanze come quelle di specie, l'imprudenza e/o la passività delle diverse autorità nazionali incaricate dei controlli siano prese in considerazione quale criterio escludente una ripetizione da parte del destinatario. Il giudice a quo domanda se il diritto comunitario osti a tale presa in considerazione.
31 In proposito la Corte ha già dichiarato, al punto 31 della sentenza Deutsche Milchkontor, che il diritto comunitario non osta, in un'azione di ripetizione di somme indebitamente versate, a che sia tenuto conto di cause d'esclusione della ripetizione connesse al comportamento dell'amministrazione stessa e che questa può pertanto evitare.
32 Risulta infatti già dal principio di cooperazione enunciato all'art. 5 del Trattato, ma anche da disposizioni come l'art. 8 del regolamento n. 729/70, che le autorità nazionali sono tenute ad accertarsi, con controlli adeguati, della conformità dei prodotti per i quali sono stati domandati aiuti comunitari onde garantire che non vengano versati per prodotti che non devono fruirne (sentenza Deutsche Milchkontor, punto 43). Spetta al giudice nazionale valutare quali fossero, tenuto conto delle circostanze del caso e dei metodi tecnici disponibili all'epoca dei fatti per i prodotti di cui si tratta, i controlli necessari a tale scopo e, pertanto, le eventuali negligenze nonché la gravità di queste. Nel caso in cui le circostanze rappresentate dal giudice a quo dovessero risultare dimostrate, nulla sembra, prima facie, opporsi a una qualificazione del comportamento delle autorità nazionali come negligenza che può escludere un rimborso. Del pari, l'evidenziazione di un comportamento negligente delle autorità nazionali ad opera di un organo comunitario come la Corte dei conti è un indizio qualificato in tal senso.
Sul motivo di equità
33 Il giudice a quo domanda infine se la circostanza che sia trascorso un periodo da cinque a dieci anni dal versamento degli importi riscossi a titolo di aiuti, di modo che un eventuale rimborso dei detti importi dev'essere considerato un provvedimento particolarmente rigoroso per i destinatari dell'aiuto, possa essere tenuta in considerazione ai fini del rimborso.
34 A questo proposito la Corte ha dichiarato nella sentenza Deutsche Milchkontor, al punto 33, che il diritto comunitario non osta a che una legislazione nazionale prenda in considerazione, per escludere la ripetizione di aiuti indebitamente versati, un criterio del tipo della prescrizione. Quella causa verteva su una normativa nazionale che prevedeva che il ritiro di un atto amministrativo irregolare andasse effettuato entro un anno dal momento in cui l'amministrazione aveva avuto conoscenza di determinate circostanze, elemento che, ai sensi del diritto nazionale applicabile, era costitutivo di un legittimo affidamento in capo al destinatario.
35 Nella fattispecie della causa principale, risulta dalle indicazioni del giudice a quo che, nell'ordinamento giuridico danese, le autorità nazionali hanno la possibilità di rifiutare o ammettere la ripetizione di un aiuto indebitamente concesso prendendo in considerazione il lasso di tempo trascorso dal versamento delle restituzioni. Il diritto comunitario non osta a che venga tenuto conto di questo motivo di equità, a condizione, tuttavia, che esso soddisfi le condizioni precisate nella sentenza Deutsche Milchkontor.
36 Considerato quanto precede, si deve risolvere la questione nel senso che il diritto comunitario non osta, in via di principio, alla normativa nazionale che consenta di escludere la ripetizione di aiuti comunitari indebitamente versati prendendo in considerazione, purché sia dimostrata la buona fede del destinatario, criteri come il comportamento negligente delle autorità nazionali e il rilevante lasso di tempo trascorso dal versamento degli aiuti di cui trattasi, a condizione, tuttavia, che i presupposti siano gli stessi del recupero di prestazioni finanziarie esclusivamente nazionali e che l'interesse della Comunità sia pienamente preso in considerazione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
37 Le spese sostenute dai governi tedesco e francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Højesteret con ordinanza 22 novembre 1995, dichiara:
Il diritto comunitario non osta, in via di principio, alla normativa nazionale che consenta di escludere la ripetizione di aiuti comunitari indebitamente versati prendendo in considerazione, purché sia dimostrata la buona fede del destinatario, criteri come il comportamento negligente delle autorità nazionali e un rilevante lasso di tempo trascorso dal versamento degli aiuti di cui trattasi, a condizione, tuttavia, che i presupposti siano gli stessi del recupero di prestazioni finanziarie esclusivamente nazionali e che l'interesse della Comunità sia pienamente preso in considerazione.
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