Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Accordi internazionali - Quarta convenzione ACP-CEE di Lomé - Disposizioni relative alla cooperazione commerciale - Regime generale degli scambi - Diversità di trattamento tra le importazioni tradizionali e quelle non tradizionali di banane ACP - Legittimità
[Quarta convenzione ACP-CEE di Lomé del 15 dicembre 1989, art. 168 e protocollo n. 5; regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93]
2 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Banane - Regime delle importazioni - Necessità di ottenere un certificato d'importazione e di costituire una cauzione - Violazione del principio di proporzionalità - Insussistenza - Modalità di applicazione - Compatibilità con la quarta convenzione ACP-CEE di Lomé e con il regolamento di base
[Quarta convenzione ACP-CEE di Lomé del 15 dicembre 1989; regolamento del Consiglio n. 404/93, art. 17; regolamento (CEE) della Commissione n. 1442/93, art. 14, n. 2]
Massima
3 Alla luce dell'istituzione di un contingente tariffario, l'importazione nella Comunità di banane provenienti dagli Stati ACP rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 168, n. 2, lett. a), sub ii), della quarta convenzione ACP-CEE di Lomé, del protocollo n. 5 relativo alle banane allegato alla convenzione nonché degli allegati LXXIV e LXXV relativi a tale protocollo. In forza di tali disposizioni e, in particolare, della clausola di standstill prevista dall'art. 1 del protocollo, la Comunità ha il solo obbligo di mantenere, per quanto riguarda l'accesso sul mercato comunitario delle banane ACP, i vantaggi degli Stati ACP anteriori alla convenzione stessa, di guisa che il regolamento n. 404/93 ha potuto, senza violare la convenzione o il protocollo, limitare la libertà di accesso al mercato comunitario prevedendo un trattamento differenziato delle importazioni ACP tradizionali e di quelle non tradizionali.
4 L'art. 17 del regolamento n. 404/93, che subordina tutte le importazioni di banane nella Comunità alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato dagli Stati membri previa costituzione di una cauzione a garanzia dell'osservanza dell'impegno assunto dall'operatore, non viola il principio di proporzionalità. Infatti, tale enunciazione dev'essere considerata come una misura di organizzazione dei contingenti tariffari indispensabile per la gestione delle importazioni nell'ambito di un sistema comprendente regimi d'importazione differenti e non eccede quanto è necessario per raggiungere lo scopo perseguito.
Quanto alle modalità di applicazione di tale normativa, stabilite dall'art. 14, n. 2, del regolamento n. 1442/93 che prevede, per quanto riguarda la periodicità del rilascio dei certificati, il frazionamento in quattro trimestri della procedura relativa all'importazione delle banane, senza che ne derivi alcuna perdita definitiva di diritti per gli operatori, esse non hanno istituito un regime troppo restrittivo rispetto alla quarta convenzione ACP-CEE di Lomé e al regolamento di base, poiché tale frazionamento rientra nel potere della Commissione di modulare le condizioni di accesso delle banane originarie dei paesi terzi nella Comunità, senza con ciò restringerle.
Parti
Nel procedimento C-369/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunale di Salerno nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Somalfruit SpA,
Camar SpA
e
Ministero delle Finanze,
Ministero del Commercio con l'Estero,
domanda vertente sulla validità del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1), del regolamento (CEE) della Commissione 10 giugno 1993, n. 1442, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 142, pag. 6), e del regolamento (CEE) della Commissione 10 giugno 1993, n. 1443, relativo a misure transitorie per l' applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità nel 1993 (GU L 142, pag. 16),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, R. Schintgen (relatore), G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Somalfruit SpA e la Camar SpA, dagli avv.ti A. Miele e W. Viscardini Donà, del foro di Padova, e G.M. Roberti e A. Tizzano, del foro di Napoli;
- per il governo italiano, dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità d'agente, assistito dall'avvocato dello Stato P.G. Ferri;
- per il governo francese, dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e dal signor F. Pascal, addetto di amministrazione centrale presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per il Consiglio dell'Unione europea, dai signori J. Huber e A. Tanca, consiglieri presso il servizio giuridico, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori E. de March, consigliere giuridico, e T. Christoforou, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Somalfruit SpA e della Camar SpA, del governo italiano, del governo francese, del Consiglio e della Commissione all'udienza del 15 maggio 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 giugno 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 12 ottobre 1995, pervenuta in cancelleria il 28 novembre successivo, il Tribunale di Salerno ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sulla validità del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento del Consiglio»), del regolamento (CEE) della Commissione 10 giugno 1993, n. 1442, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 142, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento della Commissione» o il «regolamento n. 1442/93»), e del regolamento (CEE) della Commissione 10 giugno 1993, n. 1443, relativo a misure transitorie per l' applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità nel 1993 (GU L 142, pag. 16).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra la Somalfruit SpA e la Camar SpA (in prosieguo: la «Somalfruit» e la «Camar»), da un lato, e il Ministero delle Finanze e il Ministero del Commercio con l'Estero, dall'altro, in ordine all'importazione in Italia di una partita di 533 520 chili di banane originarie della Somalia.
Il contesto normativo
3 La quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 e approvata con decisione del Consiglio e della Commissione 25 febbraio 1991, 91/400/CECA,CEE (GU L 229, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Lomé»), così dispone all'art. 168:
«1. I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente.
2. a) I prodotti originari degli Stati ACP:
- enumerati nell'elenco dell'allegato II del Trattato, che sono oggetto di un'organizzazione comune di mercato a norma dell'articolo 40 del Trattato o che sono
- soggetti, all'atto dell'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune
sono importati nella Comunità, in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi, alle condizioni seguenti:
i) sono ammessi in esenzione da dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell'importazione non prevedono, oltre alla riscossione dei dazi doganali, l'applicazione di altre misure relative alla loro importazione;
ii) per i prodotti diversi da quelli di cui al punto i), la Comunità prende le misure necessarie ad assicurare un trattamento più favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione più favorita.
(...)».
4 Il protocollo n. 5 relativo alle banane, allegato alla Convenzione di Lomé (in prosieguo: il «protocollo n. 5»), recita all'art. 1:
«Per le esportazioni di banane nei mercati della Comunità, nessuno Stato ACP è posto in una situazione meno favorevole di quella passata o presente per quanto concerne l'accesso ai suoi mercati tradizionali ed i vantaggi di cui fruisce sui medesimi».
Ai sensi dell'art. 2 del protocollo n. 5:
«Ciascuno Stato ACP interessato e la Comunità si concertano al fine di determinare le azioni da attuare per migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione delle banane. Questo scopo è perseguito con tutti i mezzi previsti nell'ambito delle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione finanziaria, tecnica, agricola, industriale e regionale. Dette azioni sono concepite in modo da consentire agli Stati ACP, ed in particolare alla Somalia, tenuto conto delle loro situazioni speciali, di essere maggiormente competitivi, tanto sui loro mercati tradizionali quanto sugli altri mercati della Comunità (...)».
5 La dichiarazione comune sul protocollo n. 5, che forma oggetto dell'allegato LXXIV, stabilisce:
«(...) l'articolo 1 del protocollo n. 5 non osta a che la Comunità stabilisca norme comuni per le banane, di concerto con gli Stati ACP, purché nessuno Stato ACP fornitore tradizionale della Comunità sia posto, per quanto riguarda l'accesso alla Comunità e i suoi vantaggi nella Comunità, in una situazione meno favorevole di quella in cui si trovava in precedenza o in cui si trova attualmente.
(...)».
6 In una dichiarazione specifica sul protocollo n. 5, che forma oggetto dell'allegato LXXV, la Comunità ha sancito i diritti particolari degli Stati ACP fornitori tradizionali.
7 Ai sensi dell'art. 360 della Convenzione di Lomé,
«1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonché dell'atto di notifica della conclusione della presente convenzione da parte della Comunità.
2. Lo Stato ACP che non ha espletato le procedure di cui all'articolo 359 alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione come previsto al paragrafo 1, può procedervi soltanto entro i dodici mesi successivi a detta data e può proseguire tali procedure soltanto durante i dodici mesi successivi a questa stessa data, a meno che, prima della scadenza di tale termine, detto Stato porti a conoscenza del Consiglio dei ministri l'intenzione di espletare le procedure di cui sopra al più tardi entro sei mesi da tale termine e purché proceda, in questo stesso periodo, al deposito dello strumento di ratifica.
(...)».
8 Da un'informazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dalla segreteria generale del Consiglio emerge che la Convenzione di Lomé è entrata in vigore il 1_ settembre 1991 (GU L 229, pag. 287).
9 La Repubblica democratica di Somalia, che aveva firmato la Convenzione di Lomé il 15 dicembre 1989, non ha depositato alcuno strumento di ratifica entro il termine stabilito.
10 Tale Stato non ha neppure preso parte all'accordo recante modifica della detta Convenzione, firmato a Maurizio il 4 novembre 1995 (GU 1997 C 20, pag. 134). L'art. 364 bis di tale accordo prevede espressamente la futura adesione della Repubblica democratica di Somalia alla Convenzione di Lomé.
11 Il 28 giugno 1996 il Consiglio dei ministri ACP-CE ha adottato le seguenti conclusioni per quanto concerne la Repubblica democratica di Somalia:
«Il Consiglio dei ministri ACP-CE
1. conferma l'adesione politica della Somalia alla convenzione di Lomé, anche se, per circostanze indipendenti dalla sua volontà, questo paese non è stato in grado di firmare la convenzione;
(...)».
12 Il regolamento del Consiglio ha sostituito, al titolo IV, un regime comune degli scambi con i paesi terzi ai differenti regimi nazionali preesistenti.
13 Per quanto riguarda le importazioni di banane provenienti dagli Stati ACP, il regolamento del Consiglio stabilisce una distinzione all'art. 15 - divenuto art. 15 bis dopo l'adozione del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3290, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 105) - tra le «importazioni tradizionali dai paesi ACP», che corrispondono ai quantitativi, specificati nell'allegato, esportati da ciascun fornitore ACP tradizionale della Comunità, e le «importazioni non tradizionali dai paesi ACP», che corrispondono ai quantitativi esportati da ciascuno dei paesi ACP in eccedenza rispetto al quantitativo di cui all'allegato stesso.
14 L'allegato del regolamento del Consiglio prevede, per la Somalia, un quantitativo tradizionale pari a 60 000 tonnellate (peso netto).
15 L'art. 18, n. 1, di tale regolamento, nella versione modificata dal regolamento n. 3290/94, istituisce un contingente tariffario di 2,1 milioni di tonnellate/peso netto per l'anno 1994 e di 2,2 milioni di tonnellate/peso netto per gli anni successivi con riguardo alle importazioni di «banane di paesi terzi» e di «banane ACP non tradizionali».
16 Nell'ambito di tale contingente tariffario, le importazioni di banane ACP non tradizionali sono esenti da dazio, mentre quelle importate al di fuori del contingente sono assoggettate a un dazio di 750 ECU la tonnellata.
17 L'art. 17 del regolamento del Consiglio, nella versione risultante dal regolamento n. 3290/94, subordina l'importazione di banane nella Comunità alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato dagli Stati membri. Il rilascio del titolo avviene, salvo deroghe, previa costituzione di una cauzione a garanzia dell'osservanza dell'impegno assunto dall'operatore.
18 L'art. 19, n. 1, del regolamento del Consiglio effettua una ripartizione del contingente tariffario istituito nella misura del 66,5% per la categoria degli operatori che hanno smerciato banane di paesi terzi o banane ACP non tradizionali, del 30% per la categoria degli operatori che hanno smerciato banane comunitarie o banane ACP tradizionali e del 3,5% per la categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che hanno iniziato, a decorrere dal 1992, a smerciare banane diverse dalle banane comunitarie o dalle banane ACP tradizionali.
19 Ai sensi dell'art. 19, n. 2, di tale regolamento, il rilascio dei titoli d'importazione agli operatori avviene in funzione dei quantitativi medi di banane che ciascuno di essi ha venduto negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici.
20 All'art. 20, il Consiglio conferisce alla Commissione il potere di adottare le modalità di applicazione del regolamento che possono avere ad oggetto, in particolare, il rilascio dei titoli.
21 Per dare attuazione al regolamento del Consiglio, la Commissione ha emanato, in particolare, il regolamento n. 1442/93, che riprende negli artt. 2 e 3 la distinzione fra le tre categorie di operatori economici di cui all'art. 19, n. 1, del regolamento del Consiglio, definendole categorie A, B e C.
22 Ai sensi dell'art. 10 del regolamento della Commissione, le autorità nazionali devono comunicare alla Commissione i quantitativi di banane per i quali è stata presentata domanda di titolo d'importazione nell'ambito di ciascuna categoria, nonché i quantitativi non utilizzati.
23 L'art. 10, n. 3, così dispone:
«I quantitativi non utilizzati vengono riassegnati, su richiesta, al medesimo operatore nel trimestre successivo».
24 L'art. 14, n. 2, del regolamento della Commissione stabilisce quanto segue:
«Le domande di titolo d'importazione devono essere presentate alle autorità competenti dello Stato membro durante la prima settimana dell'ultimo mese di ogni trimestre».
25 L'art. 17 del regolamento della Commissione fissa le modalità per il rilascio dei titoli di importazione da parte delle autorità nazionali e impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i quantitativi relativi al titolo di importazione non utilizzati o utilizzati parzialmente.
26 Ai sensi dell'art. 17, n. 4,
«I quantitativi non utilizzati vengono riassegnati, su richiesta, allo stesso operatore nel trimestre successivo».
27 Con il regolamento n. 1443/93, la Commissione ha fissato le misure transitorie per l'applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità nel 1993.
28 Il regolamento (CE) della Commissione 2 settembre 1994, n. 2161, relativo alla fissazione di quantitativi per l'importazione di banane nella Comunità per il quarto trimestre del 1994 (GU L 230, pag. 1), stabilisce i quantitativi per l'importazione di banane nella Comunità per il quarto trimestre del 1994. A termini dell'allegato al regolamento, il quantitativo di banane tradizionali disponibile per l'importazione nel corso di tale trimestre, per la Somalia, è pari a 60 000 tonnellate.
29 Il regolamento (CE) del Consiglio 31 ottobre 1994, n. 2686, che istituisce un sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane (GU L 286, pag. 1), fa menzione della Somalia nel suo allegato.
I fatti della causa a qua
30 La Somalfruit e la Camar sono società operanti nell'esportazione, la prima, e nell'importazione, la seconda, di banane somale in Italia.
31 In data 20 settembre 1994 la Camar ha richiesto alle autorità italiane il rilascio di un certificato per l'importazione di una partita di 533 520 chili di banane originarie della Somalia, il cui arrivo negli scali italiani era previsto per l'ultimo trimestre del 1994.
32 Il Ministero italiano del Commercio con l'Estero, pur rilevando nella sua comunicazione alla Commissione come la domanda fosse stata presentata fuori dai termini stabiliti dall'art. 14, n. 2, del regolamento della Commissione, ha suggerito alla Commissione di accoglierla, tenuto conto della situazione politica in Somalia e dell'esiguità del quantitativo importato.
33 Il 3 ottobre 1994 la Commissione ha formulato un parere negativo in quanto la domanda era stata presentata dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al riguardo.
34 Alla luce di quanto sopra, le autorità italiane hanno respinto la domanda.
35 Il Tribunale di Salerno, adito dalla Somalfruit e dalla Camar con domanda di provvedimenti urgenti, ha ordinato lo sdoganamento e l'immissione in libera pratica delle banane previo versamento di una cauzione a garanzia del pagamento del dazio doganale pari a 750 ECU la tonnellata, previsto per le importazioni fuori contingente di banane ACP non tradizionali.
Le questioni pregiudiziali
36 Di conseguenza, il Tribunale di Salerno ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se debba considerarsi valido o meno il regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93 nella parte in cui questo limita il diritto di importare le banane somale, cd. diritto di accesso, come riconosciuto dalla Convenzione di Lomé del 15 dicembre 1989, nel relativo V protocollo e nella dichiarazione comune costituente allegato LXXIV della Convenzione, in particolare:
a) stabilendo un diverso regime di importazione tra banane tradizionali, non tradizionali ed eccedenti il contingente all'uopo fissato, con conseguenti limitazioni quantitative;
b) prevedendo la necessità di un documento di importazione, con connessa imposizione di cauzione, documento non avente finalità soltanto statistica e subordinato a condizioni gravose e di difficile osservanza;
c) imponendo un diritto doganale di 750 ECU/tonnellata per le banane eccedenti il contingente tariffario;
2) Se debbano considerarsi validi o meno i regolamenti (CEE) della Commissione nn. 1442/93 e 1443/93, come modificati ed integrati dai regolamenti successivi, nella parte in cui questi limitano, comprimono o restringono senza necessità ed in modo esorbitante rispetto allo scopo, il diritto di accesso delle banane somale, come garantito dalla fonte pattizia di cui al precedente n. 1 e dallo stesso regolamento n. 404/93 del Consiglio, in particolare:
a) fissando la data di scadenza per la presentazione della domanda di certificato di importazione fino a tre mesi e tre settimane prima dell'operazione economica e limitando il periodo di presentazione della domanda a quello di una settimana (lorda) per sole quattro volte in un anno;
b) prevedendo, in caso di inosservanza del termine, sempre la decadenza dal diritto di importare per un intero trimestre, senza contemplare una disciplina specifica o deroghe per situazioni di forza maggiore, caso fortuito ed equiparate;
c) subordinando il rilascio del certificato al previo deposito di una cauzione».
Sulla prima questione
37 Con la prima questione il giudice a quo si interroga sulla compatibilità del regolamento del Consiglio con la Convenzione di Lomé e con il protocollo n. 5, in quanto limita la libertà di accesso delle banane nel mercato comunitario stabilendo una distinzione fra tre diverse categorie d'importazione assoggettate ad un trattamento doganale separato, imponendo un dazio di 750 ECU la tonnellata per le banane eccedenti il contingente tariffario e la presentazione di un titolo d'importazione, il cui rilascio è subordinato al deposito di una cauzione.
38 Il governo francese, il Consiglio e la Commissione sostengono che le ricorrenti nella causa a qua non possono contestare la legittimità del regolamento del Consiglio invocando la Convenzione di Lomé, giacché la Somalia non ha ratificato tale Convenzione. Essi ne inferiscono che la Corte dovrebbe dichiararsi incompetente a risolvere tale questione.
39 Le ricorrenti nella causa a qua, pur riconoscendo l'assenza di una formale ratifica dovuta alle difficoltà interne di tale Paese, sottolineano peraltro come la Repubblica democratica di Somalia sia considerata dalla Comunità alla stregua di uno Stato ACP.
40 Si deve rilevare a questo proposito che, nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'art. 177 del Trattato, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 59).
41 Tuttavia, la Corte non può statuire su una questione pregiudiziale posta da un giudice nazionale, qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione o l'esame della validità di una norma comunitaria, richiesti dal giudice nazionale, non hanno alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della lite nella causa a qua, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica e la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenze 12 dicembre 1996, cause riunite C-320/94, C-328/94, C-329/94, C-337/94, C-338/94 e C-339/94, RTI e a., Racc. pag. I-6471, punto 23, e 16 gennaio 1997, causa C-134/95, USSL n. 47 di Biella, Racc. pag. I-195, punto 12). Infatti, lo spirito di collaborazione che deve presiedere al funzionamento del rinvio pregiudiziale implica che, dal canto suo, il giudice nazionale tenga conto della funzione attribuita alla Corte, che è quella di contribuire all'amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche (v., in particolare, sentenza 16 luglio 1992, causa C-83/91, Meilicke, Racc. pag. I-4871, punto 25, e Bosman, già citata, punto 60).
42 Nel caso di specie, tuttavia, le questioni pregiudiziali non riguardano il problema della ratifica della Convenzione di Lomé da parte della Repubblica democratica di Somalia né la portata delle dichiarazioni politiche concernenti la Convenzione stessa, bensì la validità del regolamento del Consiglio. Occorre constatare, in proposito, che l'allegato di tale regolamento, che stabilisce i quantitativi tradizionali di banane per gli Stati ACP, prevede per la Somalia un quantitativo tradizionale pari a 60 000 tonnellate.
43 Di conseguenza, non si può ritenere che la questione della compatibilità del regolamento del Consiglio con la Convenzione di Lomé sia di natura manifestamente ipotetica rispetto alla controversia sottoposta all'esame del giudice nazionale e la Corte è pertanto competente a risolverla.
44 Quanto alla validità del regolamento del Consiglio, si deve ricordare che, nella sentenza 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio (Racc. pag. I-4973, punto 102), la Corte ha respinto il motivo di annullamento fondato sull'incompatibilità del regolamento del Consiglio con la Convenzione di Lomé e con il protocollo n. 5.
45 Ora, i punti a) e c) della prima questione riguardano, in sostanza, la diversità di trattamento tra le importazioni tradizionali e quelle non tradizionali di banane ACP, già contestata dalla Germania nella causa C-280/93, sopra citata. A questo proposito la Corte ha constatato che, data l'istituzione di un contingente tariffario, l'importazione di banane provenienti dagli Stati ACP rientra nelle previsioni dell'art. 168, n. 2, lett. a), sub ii), della Convenzione di Lomé. La Corte ha rilevato come, ai sensi del protocollo n. 5, la Comunità sia tenuta ad ammettere l'accesso in franchigia doganale dei soli quantitativi di banane effettivamente importati «a dazio zero» in provenienza da ciascuno Stato ACP, fornitore tradizionale, nella migliore annata anteriore al 1991 e come gli allegati LXXIV e LXXV relativi a tale protocollo confermino del resto che la Comunità ha il solo obbligo di mantenere, per quanto riguarda l'accesso al mercato comunitario delle banane ACP, i vantaggi degli Stati ACP anteriori alla Convenzione di Lomé (sentenza Germania/Consiglio, già citata, punto 101).
46 Si deve inoltre osservare, conformemente alla sentenza 12 dicembre 1995, causa C-469/93, Chiquita Italia (Racc. pag. I-4533, punto 59), che l'art. 1 del protocollo n. 5 relativo alle banane assume la forma di una clausola di standstill e, in altre parole, mira a garantire l'accesso delle banane provenienti dagli Stati ACP ai loro mercati tradizionali a condizioni e secondo modalità che non siano meno favorevoli di quelle vigenti al momento della sua entrata in vigore. Questa garanzia d'accesso giova tuttavia alle banane provenienti dagli Stati ACP soltanto fino a concorrenza dei quantitativi importati al momento dell'entrata in vigore della disposizione.
47 Le limitazioni alle importazioni, come risultanti dal regolamento del Consiglio, non sono quindi atte a comportarne l'invalidità.
48 Quanto al punto b) della prima questione, riguardante la validità del requisito relativo alla presentazione di un titolo d'importazione il cui rilascio è subordinato al deposito di una cauzione, il giudice nazionale ritiene che il documento non abbia finalità soltanto statistiche e che il suo rilascio sia subordinato a condizioni difficili da rispettare. Esso si interroga quindi sulla compatibilità dell'art. 17 del regolamento del Consiglio con il principio della proporzionalità.
49 Secondo la giurisprudenza costante della Corte, al fine di stabilire se una norma di diritto comunitario sia conforme al principio di proporzionalità, si deve accertare se i mezzi da essa contemplati siano idonei a conseguire lo scopo perseguito e non eccedano quanto è necessario per raggiungere detto scopo (v., in particolare, sentenza 9 novembre 1995, causa C-426/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-3723, punto 42).
50 La Corte ha inoltre più volte precisato che, trattandosi della valutazione di una situazione complessa, le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale. Nel controllare la legittimità dell'esercizio di una tale competenza, il sindacato giurisdizionale deve limitarsi all'esame se essa non sia inficiata da errore manifesto o sviamento di potere o se tale istituzione non abbia manifestamente ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale (v. sentenza 17 luglio 1997, causa C-354/95, National Farmers' Union e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 50).
51 Si deve osservare, in proposito, che a termini del diciassettesimo `considerando' del regolamento del Consiglio la gestione delle importazioni, in particolare nell'ambito del contingente tariffario, richiede un regime basato sul rilascio di certificati d'importazione e sul deposito di una cauzione.
52 Questa enunciazione, volta a garantire il rispetto dell'impegno d'importare alle condizioni poste dal regolamento del Consiglio, per la durata della validità del titolo, dev'essere considerata come una misura di organizzazione dei contingenti tariffari indispensabile per la gestione delle importazioni nell'ambito di un sistema comprendente regimi d'importazione differenti.
53 Alla luce delle considerazioni sopra svolte, non risulta che il requisito relativo ai titoli d'importazione, il cui rilascio è subordinato alla costituzione di una cauzione prescritta dal regolamento, eccedano quanto è necessario per raggiungere lo scopo perseguito da quest'ultimo.
54 Di conseguenza, la prima questione dev'essere risolta dichiarando che l'esame del regolamento del Consiglio, alla luce della Convenzione di Lomé, del suo protocollo n. 5 e della dichiarazione comune costituente l'allegato LXXIV della detta Convenzione, non ha posto in evidenza alcun elemento atto ad inficiarne la validità.
Sulla seconda questione
55 Con la seconda questione, il giudice nazionale s'interroga sulla validità dei regolamenti della Commissione nn. 1442/93 e 1443/93, come modificati e integrati da regolamenti successivi, alla luce del regolamento del Consiglio e della Convenzione di Lomé.
56 Occorre anzitutto osservare che il regolamento n. 1443/93 non era più in vigore quando è stata effettuata la controversa importazione di banane di origine somala. Infatti, tale regolamento, ai sensi del suo art. 1, n. 1, riguardava esclusivamente le importazioni di banane effettuate nel 1993. L'esame della validità delle disposizioni del regolamento n. 1443/93 alla luce del regolamento del Consiglio è pertanto manifestamente privo di interesse per la soluzione della causa a qua.
57 Peraltro, mancando ulteriori precisazioni in ordine ai regolamenti modificativi o integrativi della Commissione cui fa riferimento il giudice nazionale, l'esame della Corte deve limitarsi al regolamento n. 1442/93.
58 Al punto c) della seconda questione, il Tribunale di Salerno si interroga sulla validità della condizione che subordina il rilascio dei titoli d'importazione alla costituzione di una cauzione.
59 Si deve rilevare in proposito che il versamento di una cauzione è prescritto dall'art. 17, secondo comma, del regolamento del Consiglio. Poiché il rilascio dei certificati d'importazione, previa costituzione di una cauzione, è imposto dal regolamento del Consiglio e non dal regolamento della Commissione, la questione della validità di quest'ultimo alla luce del regolamento del Consiglio, con riguardo al detto requisito, è anch'essa priva di oggetto.
60 Occorre quindi limitarsi all'analisi della validità, alla luce del regolamento del Consiglio, delle disposizioni del regolamento della Commissione che stabiliscono periodi e termini di presentazione dei titoli d'importazione di banane, oggetto delle lettere a) e b) della seconda questione.
61 Con tale questione, il giudice nazionale chiede se il regolamento della Commissione non abbia istituito, con riguardo alla Convenzione di Lomé e al regolamento del Consiglio, un regime troppo restrittivo per l'accesso delle banane somale al mercato comunitario.
62 Si deve ricordare in proposito che, per giurisprudenza costante della Corte, nell'ambito della politica agricola comune, il Consiglio può essere indotto ad attribuire alla Commissione poteri di attuazione molto ampi poiché solo quest'ultima è in grado di seguire costantemente e attentamente l'andamento dei mercati agricoli e di agire con la necessaria tempestività (v., in particolare, sentenze 30 ottobre 1975, causa 23/75, Rey Soda, Racc. pag. 1279, punto 11, e 25 giugno 1997, causa C-285/94, Italia/Commissione, Racc. pag. I-3519, punto 22). I limiti di tali poteri devono essere definiti in particolare con riferimento agli obiettivi generali essenziali dell'organizzazione del mercato (v. sentenze 29 giugno 1989, causa 22/88, Vreugdenhil e a., Racc. pag. 2049, punto 16, e 17 ottobre 1995, causa C-478/93, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-3081, punto 30).
63 L'art. 20 del regolamento del Consiglio autorizza la Commissione ad adottare, secondo la procedura del comitato di gestione delle banane, le modalità di applicazione del regime degli scambi con i paesi terzi. Esso prevede esplicitamente che tali modalità possono riguardare, in particolare, misure complementari relative al rilascio delle licenze, alla durata della loro validità nonché alla periodicità del rilascio stesso. Il regolamento della Commissione ha quindi per oggetto la determinazione delle modalità d'applicazione del regime di importazione delle banane fresche di cui al Titolo IV del regolamento del Consiglio.
64 Per effetto delle disposizioni dell'art. 14, n. 2, del regolamento della Commissione, il termine per la presentazione delle domande di titolo d'importazione scade tre settimane prima del trimestre cui si riferisce il titolo d'importazione richiesto. L'operatore che, per un trimestre, presenti fuori termine la domanda di rilascio del titolo all'autorità competente perde la possibilità d'importare le banane nell'ambito del contingente tariffario durante il trimestre considerato, fermo restando che, tenuto conto della durata di validità dei titoli stabilita dall'art. 11, n. 2, del detto regolamento, egli può continuare a smerciare banane fino al settimo giorno successivo al trimestre per il quale gli è stato rilasciato un titolo d'importazione.
65 Ciònondimeno, in un'ipotesi del genere, l'operatore rimane titolare di un riferimento quantitativo annuo e può chiedere che i quantitativi non utilizzati gli siano riassegnati per il trimestre successivo. Egli può così smerciare, nel corso dei trimestri successivi, quantitativi di banane commisurati al suo volume di riferimento individuale, fermo restando che, in forza dell'art. 1, n. 3, del regolamento del Consiglio, il quale dispone che la campagna di commercializzazione va dal 1_ gennaio al 31 dicembre, l'inosservanza del termine stabilito per la presentazione di una domanda di titolo d'importazione, in relazione all'ultimo trimestre, priva l'operatore di ogni possibilità di commercializzare, dopo il 31 dicembre, la quota rimanente del suo quantitativo di riferimento annuo.
66 Allo stesso modo, l'operatore che non abbia utilizzato nell'ultimo trimestre determinati quantitativi di banane per i quali è stato rilasciato un titolo d'importazione non può più smerciare la quota non utilizzata del suo quantitativo di riferimento.
67 Si deve tuttavia osservare che, come emerge dalla descrizione delle modalità di rilascio dei titoli d'importazione, il frazionamento in quattro trimestri della procedura relativa all'importazione delle banane, senza che ne derivi alcuna perdita definitiva di diritti per gli operatori, rientra nel potere della Commissione di modulare le condizioni di accesso delle banane originarie dei paesi terzi nella Comunità, senza con ciò restringerle. Infatti, l'inosservanza di talune date per presentare una domanda di certificati o per effettuare importazioni connesse ai titoli rilasciati non comporta la perdita assoluta delle possibilità di smerciare il quantitativo di banane assegnato annualmente a ciascun operatore.
68 Non vi sono pertanto elementi che consentano di concludere che il rilascio dei titoli d'importazione a scadenza trimestrale e per periodi ristretti, al fine di consentire un adeguato smaltimento delle banane nella Comunità nel corso della campagna di commercializzazione, sia in contrasto con la Convenzione di Lomé o con il regolamento del Consiglio.
69 Di conseguenza, la seconda questione dev'essere risolta dichiarando che l'esame del regolamento della Commissione non ha posto in evidenza, alla luce della Convenzione di Lomé e del regolamento del Consiglio, alcun elemento atto ad inficiarne la validità.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
70 Le spese sostenute dai governi francese e italiano nonché dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale di Salerno con ordinanza 12 ottobre 1995, dichiara:
1) L'esame del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, alla luce della quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 e approvata con decisione del Consiglio e della Commissione 25 febbraio 1991, 91/400/CECA, CEE, non ha posto in evidenza alcun elemento atto ad inficiarne la validità.
2) L'esame del regolamento (CEE) della Commissione 10 giugno 1993, n. 1442, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità, non ha posto in evidenza, alla luce della quarta convenzione di Lomé ACP-CEE e del regolamento n. 404/93, alcun elemento atto ad inficiarne la validità.
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