Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Disposizioni fiscali - Imposizioni interne - Imposta speciale di consumo e tassa speciale addizionale unica sulle autovetture - Calcolo della base imponibile e aliquota d'imposizione che sfavorisce le autovetture usate importate rispetto a quelle previamente immatricolate e acquistate sul mercato nazionale - Inammissibilità
(Trattato CE, art. 95)
Massima
E' incompatibile con l'art. 95 del Trattato una normativa nazionale che determina, per l'applicazione di un'imposta speciale di consumo e di una tassa speciale addizionale unica, il valore imponibile delle autovetture usate d'importazione diminuendo il prezzo delle autovetture nuove corrispondenti del 5% per anno di vetustà degli autoveicoli di cui trattasi, con una diminuzione massima di regola non superiore al 20%. Infatti, dato che la diminuzione annua del valore delle autovetture di solito è di gran lunga superiore al 5%, che tale deprezzamento non è lineare, in particolare durante i primi anni in cui risulta molto più elevato che in seguito, e, infine, che questo fenomeno continua al di là del quarto anno di immissione in circolazione degli autoveicoli, il valore imponibile che deriva da queste modalità di tassazione non corrisponde a quello che risulta dall'usura effettiva subita dalle autovetture usate, il che comporta che l'imposta speciale di consumo e la tassa speciale addizionale unica che colpiscono le autovetture usate d'importazione sono generalmente superiori alla parte residua di detti tributi che rimane incorporata nel valore delle autovetture usate previamente immatricolate e acquistate sul mercato nazionale.
Inoltre è incompatibile con l'art. 95 del Trattato una normativa nazionale che esclude le autovetture usate d'importazione dotate di dispositivi antinquinamento dal beneficio delle aliquote ridotte dell'imposta speciale di consumo che si applicano a questo tipo di autovetture.
Parti
Nella causa C-375/95,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dal signor Panagiotis Mylonopoulos, collaboratore giuridico di prima classe presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Anna Rokofyllou, consigliere speciale del ministro aggiunto per gli Affari esteri, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda intesa a far dichiarare, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, che la Repubblica ellenica, adottando e mantenendo in vigore, in materia di tassazione delle autovetture usate, disposizioni che, in primo luogo, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta speciale di consumo, consentono di dedurre dal prezzo di vendita delle corrispondenti autovetture nuove solo una percentuale del 5% per anno di utilizzo, percentuale che non può superare il 20% del valore delle corrispondenti autovetture nuove, che, in secondo luogo, disciplinano la riscossione della tassa speciale addizionale unica senza prevedere alcuna riduzione per le autovetture usate e che, in terzo luogo, prevedono benefici fiscali (riduzione dell'imposta speciale di consumo) unicamente per le autovetture nuove dotate di dispositivi antinquinamento e non per le autovetture usate d'importazione dotate di dispositivi antinquinamento, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell'art. 95 del Trattato CE,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward e J.-P. Puissochet (relatore), giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 29 maggio 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 giugno 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato in cancelleria il 30 novembre 1995, la Commissione delle Comunità europee ha presentato alla Corte, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso inteso a far dichiarare che, adottando e mantenendo in vigore, in materia di tassazione delle autovetture usate d'importazione, le disposizioni
- dell'art. 1 della legge n. 363/1976 (modificato dalla legge n. 1676/1986), che, per determinare la base imponibile dell'imposta speciale di consumo, consente di dedurre dal prezzo di vendita delle corrispondenti autovetture nuove solo una percentuale del 5% per anno di utilizzo, percentuale che non può superare il 20% del valore delle corrispondenti autovetture nuove,
- dell'art. 3, n. 1, della legge n. 363/1976 (sostituito, da ultimo, dalle disposizioni dell'art. 2, n. 7, della legge n. 2187/1994), che disciplina la riscossione della tassa speciale addizionale unica senza prevedere alcuna riduzione per le autovetture usate, e
- dell'art. 1 della legge n. 1858/1989 [modificato successivamente dalle leggi nn. 1882/1990 (artt. 37, n. 2, e 42, n. 1), e 2093/1992 (art. 10), nella versione di cui all'art. 2, n. 1, della legge n. 2187/1994], che concede benefici fiscali (riduzione dell'imposta speciale di consumo) unicamente alle autovetture nuove dotate di dispositivi antinquinamento e non alle autovetture usate d'importazione dotate degli stessi dispositivi,
la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell'art. 95 del Trattato CE.
2 La legge ellenica n. 363/1976, modificata dalla legge n. 1676/1986, ha istituito, per le autovetture private importate o assemblate in Grecia, un'imposta speciale di consumo ed una tassa speciale addizionale unica.
3 L'imposta speciale di consumo è dovuta in occasione della prima operazione di acquisto o all'atto dell'importazione dell'autovettura. La sua aliquota varia in funzione della cilindrata del motore. L'importo dell'imposta è pari ad una certa percentuale del prezzo di vendita dell'autovettura al netto delle imposte. Per quanto riguarda le autovetture usate d'importazione, il valore imponibile è determinato riducendo il prezzo delle corrispondenti autovetture nuove del 5% per anno di vetustà delle autovetture di cui trattasi, e la diminuzione massima in via di principio è del 20% (del 25% se l'autovettura è danneggiata o presenta un'usura superiore a quella dovuta ad un uso normale).
4 La tassa speciale addizionale unica è dovuta in occasione della prima immatricolazione in Grecia di un'autovettura, nuova o usata. Fino al 1994, l'importo di tale tassa era espresso in dracme e variava in funzione della sola cilindrata dell'autoveicolo. Le autovetture usate d'importazione erano assoggettate alla tassa allo stesso modo delle autovetture nuove, senza beneficiare di alcuna riduzione. Dopo l'adozione della legge n. 2187/1994, l'importo della tassa speciale addizionale unica è ormai pari ad una certa percentuale del prezzo di vendita dell'autovettura al netto delle imposte e la sua aliquota varia a seconda della cilindrata del motore. Il valore imponibile degli autoveicoli usati d'importazione è determinato allo stesso modo dell'imposta speciale di consumo.
5 La legge n. 1858/1989 ha previsto una riduzione delle aliquote dell'imposta speciale di consumo per le cosiddette autovetture dotate di «nuova tecnologia» o di «tecnologia antinquinamento» che rispondono a taluni criteri fissati con decreto. Queste aliquote hanno costituito oggetto di nuove riduzioni in forza delle leggi nn. 1882/1990, 2093/1992 e 2187/1994. Esse ammontano, per esempio, per le autovetture di 1 000 cm3, 1 600 cm3 e 2 000 cm3, rispettivamente, al 20%, al 25% e al 45% contro le aliquote normali dell'80%, del 166% e del 304%. Le autovetture usate d'importazione che rientrano nella categoria delle cosiddette autovetture munite di «nuova tecnologia» o di «tecnologia antinquinamento» non beneficiano delle aliquote ridotte.
6 Con lettera di diffida 31 dicembre 1991 la Commissione ha comunicato alla Repubblica ellenica che riteneva il sistema greco di tassazione delle autovetture private incompatibile con l'art. 95 del Trattato in quanto comportava discriminazioni nei confronti delle autovetture usate importate dagli altri Stati membri rispetto alle autovetture usate acquistate in Grecia.
7 In primo luogo, la Commissione ha contestato le modalità di calcolo della base imponibile dell'imposta speciale di consumo per le autovetture usate d'importazione. Essa ha sostenuto che, in tale sistema, la base imponibile dell'imposta per questa categoria di autoveicoli era sempre superiore al valore netto attuale di un autoveicolo nazionale corrispondente che è stato assoggettato all'imposta quando era nuovo. Ne conseguirebbe che l'imposta speciale di consumo che colpisce le autovetture usate d'importazione sarebbe manifestamente superiore alla parte residua dell'imposta incorporata nel valore delle autovetture usate acquistate in Grecia.
8 In secondo luogo, la Commissione ha rilevato che le autovetture usate d'importazione in Grecia erano assoggettate all'intera tassa speciale addizionale unica come se fossero nuove. L'eccessiva tassazione di questa categoria di autovetture rispetto alle autovetture greche usate, che sono state tassate al momento della loro prima immatricolazione, sarebbe nella fattispecie aggravata dal fatto che nessun deprezzamento del valore delle autovetture d'importazione viene preso in considerazione per il calcolo della tassa.
9 In terzo luogo, la Commissione ha sostenuto che le autovetture usate d'importazione dotate di tecnologia antinquinamento non beneficiavano delle aliquote ridotte dell'imposta speciale di consumo. Queste autovetture sarebbero così discriminate rispetto alle analoghe autovetture greche usate, le quali hanno beneficiato, al momento del loro acquisto allo stato nuovo, di dette aliquote ridotte ed il cui valore continua ad incorporare una parte residua dell'imposta ridotta in proporzione.
10 La Repubblica ellenica ha contestato, in una lettera in data 6 marzo 1992, le censure della Commissione. Essa ha innanzi tutto sostenuto che le autovetture prodotte in Grecia e quelle importate erano tassate allo stesso modo. Essa ha giustificato la limitazione al 5% per anno e al 20% al massimo della riduzione del valore imponibile delle autovetture usate d'importazione (al 25% se l'autovettura è danneggiata o presenta un'usura superiore a quella dovuta ad un uso normale) con l'intento di scoraggiare l'immissione in circolazione di autoveicoli vecchi, inquinanti e pericolosi. Essa ha aggiunto che questo sistema corrispondeva al deprezzamento effettivo degli autoveicoli se si teneva conto del fatto che la durata di utilizzazione delle autovetture in Grecia era più lunga che altrove e che il prezzo dell'autovettura nuova corrispondente preso in considerazione per il calcolo dell'imposta era quello dell'anno di costruzione dell'autoveicolo usato d'importazione e non quello in vigore l'anno della sua importazione.
11 La Repubblica ellenica ha sostenuto anche che l'applicazione delle aliquote ridotte dell'imposta speciale di consumo alle autovetture usate d'importazione dotate di dispositivi antinquinamento implicherebbe l'istituzione di un sistema di controllo per ciascun autoveicolo, a differenza degli autoveicoli nuovi che potevano costituire oggetto di un controllo a campione. Orbene, l'introduzione di siffatto sistema incontrerebbe difficoltà pratiche insormontabili.
12 Il 7 settembre 1993 la Commissione ha inviato alla Repubblica ellenica un parere motivato nel quale ribadiva tutte le sue censure.
13 Nella sua risposta 22 novembre 1993 la Repubblica ellenica ha tenuto ferme le sue posizioni. Essa ha peraltro sostenuto che la tassa speciale addizionale unica si applicava uniformemente a tutte le autovetture, nazionali o importate, nuove o usate. Infatti, questa tassa colpirebbe le autovetture al momento della loro prima immatricolazione in Grecia e sarebbe indipendente dal valore dell'autoveicolo. In seguito a questa risposta della Repubblica ellenica, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.
Per quanto riguarda la prima censura
14 Con la prima censura la Commissione contesta la compatibilità con l'art. 95 del Trattato delle modalità di calcolo della base imponibile dell'imposta speciale di consumo per gli autoveicoli usati d'importazione in quanto esse determinano il valore imponibile di questi autoveicoli diminuendo il prezzo delle corrispondenti autovetture nuove del 5% per anno di vetustà degli autoveicoli di cui trattasi, e la diminuzione massima autorizzata in via di principio è del 20%.
15 In via principale, il governo ellenico nega ogni rilevanza al confronto operato dalla Commissione tra il trattamento delle autovetture usate d'importazione e quello delle autovetture usate acquistate in Grecia poiché queste ultime sono già state assoggettate all'imposta speciale di consumo quando erano nuove.
16 Occorre innanzi tutto rilevare che l'imposta speciale di consumo non si applica alle operazioni interne relative alle autovetture usate in quanto essa viene riscossa una volta sola, all'atto del primo acquisto dell'autoveicolo nel territorio nazionale, e una parte di questa imposta rimane incorporata nel valore di dette autovetture (v., per un tributo analogo, sentenza 9 marzo 1995, causa C-345/93, Nunes Tadeu, Racc. pag. I-479, punto 10).
17 Inoltre è pacifico che le autovetture usate importate e quelle acquistate in loco costituiscono prodotti similari o concorrenti e che il disposto dell'art. 95 del Trattato si applica quindi all'imposta speciale di consumo quando essa viene riscossa all'atto dell'importazione delle autovetture usate (v., in tal senso, sentenza 11 dicembre 1990, causa C-47/88, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I-4509, punto 17).
18 Ne deriva che giustamente la Commissione, per verificare il rispetto dell'art. 95 del Trattato, ha proceduto ad un confronto tra l'importo dell'imposta speciale di consumo cui sono state assoggettate le autovetture usate d'importazione e la parte residua dell'imposta che rimane incorporata nelle autovetture messe in circolazione in Grecia allo stato nuovo prima di esservi rivendute.
19 A tale riguardo, occorre ricordare che, ai fini dell'applicazione dell'art. 95 del Trattato, è necessario prendere in considerazione non solo l'aliquota del tributo interno gravante direttamente o indirettamente sui prodotti nazionali e su quelli importati, ma anche la base imponibile e le modalità di riscossione del tributo stesso (sentenza 11 dicembre 1990, Commissione/Danimarca, già citata, punto 18; v., del pari, sentenza 12 maggio 1992, causa C-327/90, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3033, punto 11).
20 Inoltre, la Corte ha più volte dichiarato che sussiste violazione dell'art. 95, primo comma, quando il tributo gravante sul prodotto importato e quello gravante sull'analogo prodotto nazionale sono calcolati secondo criteri e modalità differenti, con la conseguenza che il prodotto importato viene assoggettato, almeno in determinati casi, ad un onere più gravoso (v., in particolare, sentenze 17 febbraio 1976, causa 45/75, Rewe-Zentrale, Racc. pag. 181, punto 15, e 12 maggio 1992, Commissione/Grecia, già citata, punto 12).
21 Nella fattispecie, è pacifico che le modalità di determinazione del valore imponibile degli autoveicoli usati d'importazione comportano, per questi autoveicoli, indipendentemente dal loro stato di utilizzo, una diminuzione dell'imposta speciale di consumo per anno di vetustà che è solo del 5% del totale dell'imposta riscossa su un'autovettura nuova, e questa diminuzione non può di regola superare il 20% del totale di quest'ultima imposta, indipendentemente dalla vetustà dell'autoveicolo di cui trattasi. Al tempo stesso, la parte residua dell'imposta speciale di consumo incorporata nel valore di un'autovettura usata acquistata nel territorio nazionale diminuisce in proporzione al deprezzamento dell'autoveicolo.
22 Orbene, come ha osservato la Commissione, occorre rilevare al riguardo che la diminuzione annua del valore delle autovetture di solito è di gran lunga superiore al 5%, che tale deprezzamento non è lineare, in particolare durante i primi anni in cui risulta molto più elevato che in seguito, e, infine, che questo fenomeno continua al di là del quarto anno di immissione in circolazione degli autoveicoli.
23 Ne consegue che l'imposta speciale di consumo che colpisce le autovetture usate importate è in genere superiore alla parte residua dell'imposta che rimane incorporata nel valore delle autovetture usate previamente immatricolate e acquistate sul mercato greco (v., nello stesso senso, sentenza Nunes Tadeu, già citata, punto 14).
24 Il governo ellenico ha tuttavia sostenuto che le aliquote di riduzione del valore imponibile delle autovetture usate d'importazione corrispondono al deprezzamento effettivo di questi autoveicoli se si tiene conto del fatto che la durata di utilizzazione delle autovetture in Grecia è più lunga che altrove e che il prezzo della corrispondente autovettura nuova preso in considerazione per il calcolo dell'imposta è quello dell'anno di costruzione dell'autoveicolo usato importato e non quello in vigore l'anno della sua importazione.
25 Sul primo punto, è sufficiente rilevare che il governo ellenico non ha presentato alcun dato preciso relativo alla specifica longevità delle autovetture in Grecia, che sia tale da mettere in discussione le considerazioni della Commissione sul normale deprezzamento degli autoveicoli.
26 La presa in considerazione del prezzo delle corrispondenti autovetture nuove che era in vigore l'anno di costruzione degli autoveicoli usati d'importazione potrebbe dal canto suo compensare gli effetti discriminatori delle modalità di calcolo del valore imponibile di questi autoveicoli solo nell'ipotesi in cui i costruttori procedessero regolarmente ad aumenti di prezzo particolarmente rilevanti. Orbene, tale elemento non consente in ogni caso, a causa della sua aleatorietà, di garantire che il prodotto importato non sia in alcun caso assoggettato ad una pressione fiscale superiore all'imposizione del corrispondente prodotto nazionale.
27 Di conseguenza, occorre constatare che le modalità di determinazione del valore imponibile delle autovetture usate d'importazione ai fini dell'applicazione dell'imposta speciale di consumo comportano una tassazione discriminatoria di queste autovetture.
28 Il governo ellenico ha sostenuto inoltre che i limiti posti alla riduzione del valore imponibile degli autoveicoli usati d'importazione erano giustificati dall'intento di scoraggiare l'immissione in circolazione di autoveicoli vecchi, pericolosi e inquinanti.
29 Tuttavia, il perseguimento di tale obiettivo non esonera uno Stato membro dal rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 95 del Trattato. Infatti, in conformità di una giurisprudenza costante, un sistema di imposizione può essere considerato compatibile con detto articolo solo qualora venga provato che esso è congegnato in modo da escludere in ogni caso che i prodotti importati siano tassati maggiormente dei prodotti nazionali e, pertanto, che esso non comporta, in nessun caso, effetti discriminatori (v., in particolare, sentenza 17 luglio 1997, causa C-90/94, Haahr Petroleum, Racc. pag. I-4085, punto 34).
30 Di conseguenza, la prima censura della Commissione deve essere accolta.
Per quanto riguarda la seconda censura
31 Con la seconda censura la Commissione contesta la compatibilità con l'art. 95 del Trattato delle modalità di calcolo della tassa speciale addizionale unica sulle autovetture usate d'importazione.
32 Occorre innanzi tutto accertare la ricevibilità di questa censura anche se essa non è stata contestata dal governo ellenico (sentenze 31 marzo 1992, causa C-362/90, Commissione/Italia, Racc. pag. I-2353, punto 8, e 12 giugno 1997, causa C-151/96, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-3327, punto 10).
33 Dal punto 4 della presente sentenza risulta che la tassa speciale addizionale unica è stata modificata nel corso del periodo trascorso tra l'adozione del parere motivato e la proposizione del ricorso di cui trattasi da parte della Commissione. In un primo momento detta tassa variava solo in base alla cilindrata dell'automobile e le autovetture usate d'importazione erano assoggettate ad essa allo stesso modo delle autovetture nuove, senza beneficiare di alcuna riduzione. Dopo l'adozione della legge n. 2187/1994, che ha modificato l'art. 3, n. 1, della legge n. 363/1976, la tassa è ormai basata sul prezzo di vendita dell'autovettura, al netto delle imposte, e la sua aliquota varia a seconda della cilindrata del motore. Il valore imponibile degli autoveicoli usati importati è determinato allo stesso modo dell'imposta speciale di consumo.
34 In queste circostanze, le critiche della Commissione nel corso della fase precontenziosa del procedimento riguardavano solo la tassa speciale addizionale unica come era stata fissata prima dell'entrata in vigore della legge n. 2187/1994. Nella motivazione del suo ricorso la Commissione ha ripreso queste critiche unicamente sotto forma di un semplice rinvio alle considerazioni che figuravano nel suo parere motivato. Per contro, essa ha indicato i motivi per cui la tassa speciale addizionale unica, nella sua nuova versione, le sembrasse incorrere nelle stesse censure dell'imposta speciale di consumo, e ha quindi concluso che la Corte dichiari incompatibile con il Trattato tale tassa così come essa vigeva prima e dopo il 1994.
35 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la Commissione è tenuta ad indicare, in ogni ricorso proposto ai sensi dell'art. 169 del Trattato, i motivi esatti sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi, nonché, quanto meno sommariamente, gli elementi di diritto e di fatto sui quali detti motivi si fondano (v., in particolare, sentenza 31 marzo 1992, causa C-52/90, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I-2187, punto 17). Tale obbligo non è soddisfatto qualora i motivi dedotti dalla Commissione siano espressi nel ricorso solamente sotto forma di un mero rinvio ai motivi indicati nella lettera di diffida e nel parere motivato (sentenza 13 marzo 1992, causa C-43/90, Commissione/Germania, Racc. pag. I-1909, punti 7 e 8).
36 Ne consegue che il ricorso, nella parte in cui riguarda la tassa speciale addizionale unica quale era congegnata prima del 1994, è irricevibile.
37 Occorre poi ricordare che, per giurisprudenza costante, un ricorso proposto a norma dell'art. 169 del Trattato è definito dal procedimento precontenzioso contemplato da questa norma e che, di conseguenza, il parere motivato della Commissione e il ricorso devono basarsi sugli stessi motivi e mezzi (v., in particolare, sentenza 14 luglio 1988, causa 298/86, Commissione/Belgio, Racc. pag. 4343, punto 10).
38 La Corte ha tuttavia precisato che siffatto obbligo non può tuttavia arrivare al punto di imporre in ogni caso una perfetta coincidenza tra le disposizioni nazionali che sono citate nel parere motivato e quelle menzionate nel ricorso. Quando è sopravvenuto un cambiamento normativo fra queste due fasi del procedimento, è sufficiente infatti che il sistema istituito dalla normativa criticata nella fase precontenziosa sia stato nel suo complesso confermato dai nuovi provvedimenti emanati dallo Stato membro successivamente al parere motivato e che sono oggetto del ricorso (sentenza 17 novembre 1992, causa C-105/91, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-5871, punto 13).
39 Orbene, ciò vale appunto, per i motivi indicati dall'avvocato generale al paragrafo 10 delle sue conclusioni, nel caso della normativa greca relativa alla tassa speciale addizionale unica dopo le modifiche subite nel 1994. Ne consegue che la seconda censura della Commissione, nella parte in cui riguarda la nuova versione di questa tassa, deve essere dichiarata ricevibile.
40 Nel merito è sufficiente ricordare che, dopo l'adozione della legge n. 2187/1994, le modalità di determinazione del valore imponibile delle autovetture usate d'importazione ai fini dell'applicazione della tassa speciale addizionale unica sono analoghe a quelle in vigore per l'imposta speciale di consumo. Esse comportano pertanto del pari, per i motivi che figurano ai punti 14-29 della presente sentenza, una tassazione discriminatoria di tali autovetture.
41 Di conseguenza, la seconda censura formulata dalla Commissione deve essere accolta nella parte in cui essa riguarda le modalità di calcolo della tassa speciale addizionale unica sulle autovetture usate d'importazione, quale è congegnata dal 1994.
Per quanto riguarda la terza censura
42 Con la terza censura la Commissione addebita alla Repubblica ellenica di escludere, in ogni caso, le autovetture usate d'importazione dal beneficio delle aliquote ridotte dell'imposta speciale di consumo che si applicano alle autovetture dotate di dispositivi antinquinamento.
43 E' pacifico che uno Stato membro non può, senza violare il principio di non discriminazione di cui all'art. 95 del Trattato, conferire benefici fiscali alle autovetture meno inquinanti, pur negando questi benefici ad autovetture provenienti dagli altri Stati membri che rispondono tuttavia agli stessi criteri delle autovetture nazionali beneficiarie.
44 Il governo ellenico si è tuttavia avvalso di una dichiarazione figurante nel verbale di una riunione del Consiglio dei ministri dell'Ambiente 20 e 21 dicembre 1990, nella quale la Commissione avrebbe riconosciuto i problemi particolari di inquinamento ai quali la Repubblica ellenica deve far fronte e avrebbe ammesso i provvedimenti fiscali controversi destinati a favorire l'acquisto di autoveicoli nuovi e meno inquinanti.
45 A tale riguardo occorre sottolineare che siffatta dichiarazione non è tale da incidere sulla portata di una disposizione del Trattato e che la Commissione non può fornire ad uno Stato membro garanzie concernenti la compatibilità con il Trattato di una normativa fiscale nazionale. Del resto, nella dichiarazione di cui trattasi la Commissione ha esplicitamente subordinato la sua approvazione dei provvedimenti nazionali di cui trattasi alla condizione che essi rispettino i principi del Trattato, in particolare il divieto di qualsiasi discriminazione tra autoveicoli nazionali e autoveicoli importati.
46 Il governo ellenico ha anche sostenuto che l'applicazione alle autovetture usate importate delle aliquote ridotte dell'imposta speciale di consumo comporterebbe la necessità di procedere ad un controllo tecnico di ciascuna di queste autovetture all'atto della loro importazione e che l'istituzione di tale controllo incontra, per il momento, serie difficoltà di ordine pratico.
47 Occorre tuttavia sottolineare che, anche ammesso che la loro esistenza sia dimostrata, siffatte difficoltà non sarebbero tali da giustificare l'applicazione di tributi interni di natura discriminatoria, incompatibili con l'art. 95 del Trattato, ai prodotti originari di altri Stati membri (v., in tal senso, sentenze già citate 12 maggio 1992, Commissione/Grecia, punto 24, e Nunes Tadeu, punto 19).
48 Alla luce di queste considerazioni, la terza censura della Commissione deve essere accolta.
49 Da tutte le precedenti considerazioni risulta che, determinando, per l'applicazione dell'imposta speciale di consumo e della tassa speciale addizionale unica, il valore imponibile delle autovetture usate d'imposizione mediante la diminuzione del prezzo delle corrispondenti autovetture nuove del 5% per anno di vetustà dell'autoveicolo, entro un limite massimo di principio del 20%, ed escludendo le autovetture usate d'importazione dotate di dispositivi antinquinamento dal beneficio delle aliquote ridotte dell'imposta speciale di consumo che si applicano a questo tipo di autovetture, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell'art. 95 del Trattato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
50 Ai sensi dell'art. 69, n. 3, del regolamento di procedura, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se esse soccombono rispettivamente su uno o più capi. La Repubblica ellenica è tuttavia risultata essenzialmente soccombente e va pertanto condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Determinando, per l'applicazione dell'imposta speciale di consumo e della tassa speciale addizionale unica, il valore imponibile delle autovetture usate d'importazione mediante la diminuzione del prezzo delle corrispondenti autovetture nuove del 5% per anno di vetustà dell'autoveicolo, entro un limite massimo di principio del 20%, ed escludendo le autovetture usate d'importazione dotate di dispositivi antinquinamento dal beneficio delle aliquote ridotte dell'imposta speciale di consumo che si applicano a questo tipo di autovetture, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell'art. 95 del Trattato CE.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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