Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-380/95,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Condou-Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalle signore Aikaterini Samoni-Rantou, consigliere giuridico speciale aggiunto presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, e Nana Dafniou, segretaria presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all' immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CE e dalla suddetta direttiva,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G. Hirsch (relatore), G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn e H. Regnemalm, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 27 giugno 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 5 dicembre 1995, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all' immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1; in prosieguo: la "direttiva"), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CE e dalla suddetta direttiva.
2 Risulta dall' art. 23, n. 1, della direttiva che gli Stati membri dovevano mettere in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi a questa entro due anni a decorrere dalla data della notifica, ossia il 26 luglio 1993.
3 La Repubblica ellenica non contesta che la direttiva non è stata recepita entro il termine impartito. Essa fa cionondimeno presente che un progetto di decreto presidenziale è stato elaborato dal ministero dell' Agricoltura e, dopo la sua definitiva messa a punto, sarà sottoposto al Consiglio di Stato e, successivamente, alla firma del presidente della Repubblica.
4 Dato che il recepimento della direttiva non ha avuto luogo entro il termine fissato dall' art. 23 della stessa, si deve considerare fondato il ricorso proposto in proposito dalla Commissione.
5 Si deve quindi dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 23 della stessa direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
6 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica ellenica è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all' immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 23 della stessa direttiva.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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