Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Accordi internazionali - Accordo di associazione CEE-Turchia - Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Diritto dei cittadini turchi, dopo un anno di attività lavorativa regolare, alla proroga del permesso di soggiorno - Presupposti - Svolgimento di un'attività lavorativa regolare, per un periodo ininterrotto di un anno, alle dipendenze di un unico e medesimo datore di lavoro
(Decisione n. 1/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia, art. 6, n. 1, primo trattino)
Massima
L'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia va interpretato nel senso che subordina la proroga del permesso di soggiorno di un lavoratore turco nello Stato membro ospitante alla condizione che il detto lavoratore abbia svolto, per un periodo ininterrotto di un anno, una regolare attività lavorativa alle dipendenze di un unico e medesimo datore di lavoro.
Infatti, la citata disposizione, la quale esige un periodo di lavoro continuativo della durata di un anno perché possa sorgere il diritto al rinnovo del permesso di lavoro presso il medesimo datore di lavoro, e che implica l'esistenza di un diritto di soggiorno in capo all'interessato che gli consenta di svolgere effettivamente la sua attività lavorativa, si basa sul presupposto che soltanto un vincolo contrattuale che duri per un periodo di un anno si traduce in un consolidamento del rapporto di lavoro sufficiente a garantire al lavoratore turco la continuità della sua occupazione alle dipendenze del medesimo datore di lavoro.
D'altra parte, la coerenza del sistema di graduale integrazione del lavoratore turco nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, posto in essere dai tre trattini dell'art. 6, n. 1, verrebbe sconvolta se l'interessato avesse il diritto di entrare alle dipendenze di un altro datore di lavoro prima ancora di aver soddisfatto la condizione di una regolare attività lavorativa della durata di un anno prevista dal primo trattino del n. 1, mentre, conformemente al secondo trattino di questo stesso numero, solo al termine di tre anni di regolare attività lavorativa nello Stato membro considerato il lavoratore turco fruisce della facoltà di entrare alle dipendenze di un altro datore di lavoro, sempreché quest'ultimo operi nello stesso ramo di attività del precedente datore di lavoro e rispetti la precedenza che spetta ai lavoratori degli Stati membri.
Parti
Nel procedimento C-386/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Süleyman Eker
e
Land Baden-Württemberg,
con l'intervento di
1. Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht
2. Vetreter des öffentlichen Interesses bei den Gerichten der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit in Baden-Württemberg,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal consiglio di associazione istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L. Murray, P.J.G. Kapteyn, H. Ragnemalm e R. Schintgen (relatore), giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Eker, dall'avv. Renate Becker, del foro di Titisee-Neustadt;
- per il Land Baden-Württemberg, dal signor Walter Scheifele, Oberregierungsrat (Landratsamt Waldshut), in qualità di agente;
- per il Vertreter des öffentlichen Interesses bei den Gerichten der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit in Baden-Württemberg, dal signor Harald Fliegauf, leitender Oberlandesanwalt, in qualità di agente;
- per il governo tedesco, dal signor Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agente;
- per il governo ellenico, dalla signora Aikaterini Samoni-Rantou, consigliere giuridico speciale aggiunto presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistita dalla signora Lydia Pnevmatikou e dal signor Georgios Karipsiadis, collaboratori scientifici specializzati presso il medesimo servizio;
- per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Claude Chavance, segretario agli affari esteri presso la medesima direzione, in qualità di agenti;
- per il governo austriaco, dal signor Wolf Okresek, Ministerialrat presso il Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Jörn Sack, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Eker, del Vertreter des öffentlichen Interesses bei den Gerichten der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit in Baden-Württemberg, del governo tedesco, del governo francese e della Commissione all'udienza del 30 gennaio 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 marzo 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 29 settembre 1995, pervenuta alla Corte l'11 dicembre successivo, il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»). Il consiglio di associazione è stato istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e la Comunità, dall'altro, e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con decisione del Consiglio 28 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta tra il signor Eker, cittadino turco, e il Land Baden-Württemberg, in ordine al diniego di proroga del suo permesso di soggiorno in Germania.
3 Risulta dagli atti del procedimento nazionale a quo che il signor Eker è entrato illegalmente in Germania il 1_ dicembre 1988 e che è stato espulso da tale paese il 13 febbraio 1989.
4 Il 17 gennaio 1991 il signor Eker ha sposato in Turchia una cittadina tedesca ed è ritornato in Germania munito di visto d'ingresso il 6 aprile successivo.
5 Il 17 aprile 1991 ha ottenuto un permesso di lavoro senza limitazione geografica per tutte le attività lavorative. Successivamente, il 24 luglio 1991, ha ottenuto un permesso di soggiorno con scadenza 24 luglio 1992.
6 Dal 15 giugno al 30 settembre 1991 il signor Eker ha svolto attività lavorativa subordinata presso un albergo in Schluchsee (Germania).
7 Successivamente, ha lavorato presso una casa di cura e di riabilitazione in Höchenschwand (Germania), dal 1_ ottobre 1991 al 15 novembre 1992. Il 1_ febbraio 1993 ha ripreso quest'ultima attività.
8 Stando alle indicazioni del signor Eker, i coniugi si sono separati il 24 luglio 1991. Egli ha confermato che nell'aprile del 1992 è stato dato inizio a un procedimento di divorzio.
9 Il 22 luglio 1992 il signor Eker ha presentato domanda di proroga del proprio permesso di soggiorno in Germania.
10 Il Landratsamt Waldshut gli ha quindi rilasciato un'attestazione valida fino all'11 agosto 1992, segnalandogli che intendeva respingere la sua domanda. Con decisione 12 agosto 1992 il Landratsamt ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno al signor Eker e gli ha intimato di lasciare il territorio tedesco, pena l'espulsione.
11 Il ricorso proposto dal signor Eker avverso la detta decisione è stato accolto in primo grado, ma respinto in appello dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, con sentenza 30 novembre 1994. Quest'ultimo giudice ha, in primo luogo, ritenuto che il diritto tedesco non poteva creare un autonomo diritto di soggiorno a favore di un cittadino turco separato dal coniuge tedesco. Il signor Eker, inoltre, non potrebbe avvalersi dell'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80, perché tale disposizione richiede che il lavoratore turco abbia svolto per un anno una regolare attività lavorativa alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, condizione che l'interessato non soddisfaceva alla data di scadenza del suo permesso di soggiorno.
12 Il signor Eker ha quindi proposto al Bundesverwaltungsgericht un ricorso per cassazione («Revision») nell'ambito del quale ha dedotto che l'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 si limita a esigere che il rinnovo dei permessi di lavoro e di soggiorno siano richiesti per poter svolgere un'attività lavorativa alle dipendenze dello stesso datore di lavoro e che egli soddisfaceva tale condizione al momento della presentazione della sua domanda.
13 Pur constatando che il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno non era censurabile sotto il profilo del diritto tedesco, il Bundesverwaltungsgericht si è domandato se non potesse discendere una soluzione più favorevole per il signor Eker dall'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80.
14 L'art. 6, n. 1, figurante sotto il capitolo II (Disposizioni sociali), sezione 1 (Problemi relativi all'occupazione e alla libera circolazione dei lavoratori), della decisione n. 1/80, è così formulato:
«Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari al lavoro, il lavoratore turco integrato nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:
- rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;
- candidatura in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;
- libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego».
15 Al riguardo il Bundesverwaltungsgericht si chiede se il lavoratore turco abbia il diritto di chiedere la proroga dei suoi permessi di lavoro e di soggiorno ai sensi dell'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 solo se abbia svolto una regolare attività lavorativa per un periodo ininterrotto di un anno alle dipendenze del medesimo datore di lavoro o se, al contrario, sia sufficiente, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, che il lavoratore abbia esercitato, per un periodo ininterrotto di un anno e munito di validi permessi di lavoro e di soggiorno, attività lavorative subordinate alle dipendenze di più datori di lavoro e intenda continuare a lavorare presso il suo ultimo datore di lavoro.
16 Ritenendo quindi che la soluzione della controversia presupponesse un'interpretazione di tale disposizione, il Bundesverwaltungsgericht ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se un lavoratore turco soddisfi i requisiti di cui all'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia anche nel caso in cui, durante il primo anno di attività lavorativa, abbia sì lavorato ininterrottamente, con il permesso delle autorità nazionali, ma presso più datori di lavoro, ed intenda proseguire l'attività lavorativa presso l'ultimo datore di lavoro».
17 Con tale questione, il giudice nazionale intende in sostanza sapere se l'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che assoggetta la proroga del permesso di soggiorno di un lavoratore turco nello Stato membro ospitante allo svolgimento, per un periodo ininterrotto di un anno, di una regolare attività lavorativa alle dipendenze di un unico e medesimo datore di lavoro, o se tale disposizione si limiti ad esigere lo svolgimento ininterrotto di un'attività lavorativa per un anno e con regolari permessi di lavoro e di soggiorno, sia pure presso più datori di lavoro, sempreché l'interessato chieda la proroga del suo permesso di soggiorno allo scopo di continuare a lavorare alle dipendenze del datore di lavoro presso il quale è occupato.
18 Al fine di risolvere tale questione, occorre anzitutto sottolineare che, sin dalla sentenza 20 settembre 1990, causa C-192/89, Sevince (Racc. pag. I-3461), la Corte ha costantemente dichiarato che l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 è direttamente efficace negli Stati membri e pertanto i cittadini turchi che rispondano ai requisiti ivi indicati possono invocare direttamente i diritti loro attribuiti dai singoli capoversi di tale disposizione (v., da ultimo, sentenza 23 gennaio 1997, causa C-171/95, Tetik, Racc. pag. I-329, punto 22).
19 In secondo luogo, occorre ricordare la costante giurisprudenza secondo cui i diritti conferiti al lavoratore turco dai tre capoversi dell'art. 6, n. 1, per quanto riguarda l'occupazione, implicano necessariamente, a meno di non rendere totalmente ineffettivo il diritto di accesso al mercato del lavoro e di espletamento di un lavoro, l'esistenza di un diritto di soggiorno in capo all'interessato (v., da ultimo, sentenza Tetik, citata, punto 24).
20 In terzo luogo si deve rilevare che l'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 richiede, perché sussista un diritto al rinnovo del permesso di lavoro del lavoratore turco, il previo svolgimento di una regolare attività lavorativa per un anno, senza tuttavia precisare se deve trattarsi di un periodo di occupazione alle dipendenze del datore di lavoro per il quale il rinnovo del permesso di soggiorno viene domandato o se può trattarsi di un periodo cumulativo di attività lavorative svolte presso datori di lavoro diversi.
21 A questo proposito si deve constatare che i tre capoversi dell'art. 6, n. 1, conferiscono al lavoratore turco diritti che variano e sono soggetti a condizioni differenti a seconda della durata del periodo in cui il lavoratore ha svolto regolare attività lavorativa nello Stato membro interessato (v., da ultimo, sentenza Tetik, citata, punto 23).
22 Si deve, da un lato, considerare che l'art. 6, n. 1, primo trattino, richiedendo un periodo di lavoro continuativo della durata di un anno perché possa attribuirsi il diritto al rinnovo del permesso di lavoro presso il medesimo datore di lavoro, si basa sul presupposto secondo cui soltanto un vincolo contrattuale che duri per un periodo di un anno si traduce in un consolidamento del rapporto di lavoro sufficiente a garantire al lavoratore turco la continuità della sua occupazione alle dipendenze del medesimo datore di lavoro.
23 D'altra parte, la coerenza del sistema di graduale integrazione del lavoratore turco nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, posto in essere dai tre trattini dell'art. 6, n. 1, verrebbe sconvolta se l'interessato avesse il diritto di entrare alle dipendenze di un altro datore di lavoro prima ancora di aver soddisfatto la condizione di una regolare attività lavorativa della durata di un anno prevista dal primo trattino del n. 1. Infatti, conformemente al secondo trattino di questo stesso numero, solo al termine di tre anni di regolare attività lavorativa nello Stato membro considerato il lavoratore turco fruisce della facoltà di entrare alle dipendenze di un altro datore di lavoro, sempreché quest'ultimo operi nello stesso ramo di attività del precedente datore di lavoro e rispetti la precedenza che deve essere accordata ai lavoratori degli Stati membri della Comunità.
24 Ciò posto, il primo trattino dell'art. 6, n. 1, il quale non prevede né il diritto dell'interessato di scegliere un altro datore di lavoro, né le riserve figuranti nel secondo trattino di tale disposizione, non può essere inteso nel senso che il lavoratore turco possa soddisfarne le condizioni e avvalersi pertanto dei diritti da esso conferiti qualora, prima della scadenza del primo anno di regolare attività lavorativa svolta alle dipendenze di un determinato datore di lavoro, acceda a un posto di lavoro presso un nuovo datore di lavoro.
25 Ne consegue che in un caso quale quello oggetto della causa a qua, in cui le autorità nazionali competenti hanno autorizzato il lavoratore turco a cambiare datore di lavoro prima di un anno di regolare attività lavorativa presso il primo datore di lavoro, per il quale sono stati rilasciati i permessi di lavoro e di soggiorno, il diritto al rinnovo di tali permessi, previsto dall'art. 6, n. 1, primo trattino, matura solo dopo la scadenza di un nuovo periodo di un anno di regolare occupazione.
26 Questa interpretazione trova conferma nella giurisprudenza della Corte.
27 Infatti, nella sentenza 5 ottobre 1994, causa C-355/93, Eroglu (Racc. pag. I-5113), la Corte ha già interpretato l'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 nel senso che esso non attribuisce il diritto al rinnovo del permesso di lavoro presso il primo datore di lavoro a un cittadino turco che abbia svolto attività lavorativa per oltre un anno alle dipendenze di tale datore di lavoro e successivamente, per una durata di dieci mesi, alle dipendenze di un altro datore di lavoro.
28 Nella medesima sentenza, la Corte ha sottolineato che la detta disposizione mira unicamente a garantire la continuità dell'impiego presso lo stesso datore di lavoro e trova quindi applicazione solamente laddove il lavoratore turco chieda la proroga del permesso di lavoro al fine di poter continuare a svolgere attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro oltre il periodo iniziale di un anno di regolare attività lavorativa (punto 13).
29 La Corte ha aggiunto che estendere l'applicabilità di tale disposizione ad un lavoratore turco che, al termine di un anno di regolare attività lavorativa, abbia lavorato alle dipendenze di altro datore di lavoro e chieda la proroga del proprio permesso di lavoro al fine di svolgere nuovamente attività lavorativa presso l'impresa del primo datore consentirebbe, da un lato, a tale lavoratore di cambiare datore di lavoro avvalendosi di tale disposizione prima del termine di tre anni previsto al secondo capoverso e, dall'altro, farebbe venir meno la priorità che il medesimo capoverso riconosce ai lavoratori degli Stati membri nell'ipotesi in cui il lavoratore turco cambi datore di lavoro (punto 14).
30 Ora, se è vero che i fatti della suddetta causa si distinguevano da quelli del presente procedimento a quo, in quanto la signora Eroglu aveva cambiato datore di lavoro al termine di un anno di regolare attività lavorativa nello Stato membro ospitante e chiesto il rinnovo del suo permesso di lavoro per svolgere un nuovo lavoro presso il suo primo datore di lavoro, l'interpretazione fornita dalla Corte in tale sentenza dell'art. 6, n. 1, primo trattino, deve a maggior ragione valere in un caso come quello del signor Eker, in cui il lavoratore turco ha cambiato datore di lavoro prima della scadenza del primo anno di lavoro nello Stato membro considerato e domanda la proroga del suo permesso di soggiorno per continuare a lavorare alle dipendenze del suo nuovo datore di lavoro, prima ancora di aver compiuto, presso quest'ultimo, un periodo di regolare attività lavorativa di un anno.
31 Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, la questione pregiudiziale dev'essere risolta dichiarando che l'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 va interpretato nel senso che esso assoggetta la proroga del permesso di soggiorno di un lavoratore turco nello Stato membro ospitante alla condizione che il detto lavoratore abbia esercitato, per un periodo ininterrotto di un anno, una regolare attività lavorativa alle dipendenze di un unico e medesimo datore di lavoro.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
32 Le spese sostenute dai governi tedesco, ellenico, francese e austriaco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesverwaltungsgericht con sentenza 29 settembre 1995, dichiara:
L'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal consiglio di associazione istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, va interpretato nel senso che esso assoggetta la proroga del permesso di soggiorno di un lavoratore turco nello Stato membro ospitante alla condizione che il detto lavoratore abbia esercitato, per un periodo ininterrotto di un anno, una regolare attività lavorativa alle dipendenze di un unico e medesimo datore di lavoro.
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