Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Intervento - Mantenimento dinanzi alla Corte della qualità di interveniente acquisita nel procedimento dinanzi al Tribunale - Motivi che possono essere dedotti dall'interveniente in risposta al ricorso (Statuto CE della Corte di giustizia, art. 49, n. 2; regolamento di procedura della Corte, art. 115) 2 Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Decisione della Commissione indirizzata agli Stati membri che introduce una misura di salvaguardia (Trattato CE, art. 173, quarto comma) 3 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione dei fatti - Irricevibilità - Rigetto (Trattato CE, art. 168 A; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51) 4 Associazione dei paesi e territori d'oltremare - Attuazione da parte del Consiglio - Tutela degli interessi della Comunità mediante l'inserimento di una clausola di salvaguardia nel regime che istituisce il libero accesso al mercato comunitario dei prodotti agricoli originari dei paesi e territori associati - Legittimità [Trattato CE, artt. 3, lett. r), 131, 132, 133, n. 1, e 136, secondo comma] 5 Associazione dei paesi e territori d'oltremare - Misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni di prodotti agricoli originari dei paesi e territori associati - Presupposti per l'istituzione - Potere discrezionale della Commissione (Decisione del Consiglio 91/482/CEE, art. 109) 6 Associazione dei paesi e territori d'oltremare - Misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni dei prodotti agricoli originari dei paesi e territori associati - Prodotto originario delle Antille olandesi posto in una posizione concorrenziale sfavorevole rispetto al prodotto comunitario - Principio di proporzionalità - Violazione - Insussistenza (Decisione della Commissione 93/211/CEE) 7 Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Atto normativo che comporta scelte di politica economica - Violazione grave di una norma giuridica superiore che tutela i singoli - Atto avente la forma di una decisione e riguardante individualmente il ricorrente - Mancanza di incidenza sul carattere normativo dell'atto che costituisce oggetto del ricorso per risarcimento (Trattato CE, artt. 178 e 215, secondo comma)
Massima
1 Dall'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia deriva che gli intervenienti dinanzi al Tribunale sono considerati quali parti dinanzi al detto giudice. Pertanto, quando la sentenza del Tribunale costituisce oggetto di un'impugnazione, l'art. 115, n. 1, del regolamento di procedura della Corte trova applicazione nei loro confronti, con conseguente esonero dall'obbligo di presentazione di una nuova istanza di intervento dinanzi alla Corte ai sensi degli artt. 93 e 123 del regolamento di procedura. Dato che, in relazione ai motivi che esse possono presentare nell'ambito dell'impugnazione, non esiste alcuna distinzione tra le parti legittimate a presentare una comparsa di risposta, un interveniente che beneficia di tale diritto deve poter sollevare i motivi relativi a ogni punto di diritto che costituisce il fondamento della sentenza impugnata. Una tale parte può quindi eccepire dinanzi alla Corte l'irricevibilità del ricorso, nonostante il fatto che la parte che essa ha sostenuto dinanzi al Tribunale non abbia sollevato una tale eccezione nella sua comparsa di risposta all'impugnazione e l'avesse sollevata solo nelle sue conclusioni presentate in primo grado. 2 La tutela giurisdizionale di cui beneficia un singolo sotto l'egida dell'art. 173, quarto comma, del Trattato non può dipendere dal fatto che la decisione impugnata sia indirizzata ad un solo Stato membro o a diversi Stati membri, ma deve essere determinata sulla base della specificità della situazione di tale singolo rispetto a qualsiasi altro interessato. Per quanto riguarda più in particolare una decisione che introduce una misura di salvaguardia, ciò che importa per identificare coloro che sono riguardati individualmente da tale decisione è la tutela di cui fruiscono, in forza del diritto comunitario, il paese o territorio interessato nonché le imprese nei confronti dei quali la misura di salvaguardia viene adottata. 3 Il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare il fatto, salvo nel caso in cui una inesattezza materiale nei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo che ad esso sono stati corrisposti, e, dall'altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi. 4 L'adozione da parte della Comunità di una clausola di salvaguardia che autorizza restrizioni alla libera importazione dei prodotti agricoli originari dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) non è esclusa nel contesto dell'art. 136, secondo comma, del Trattato. Infatti, da un lato, i PTOM, benché siano paesi e territori associati che hanno legami particolari con la Comunità, non fanno tuttavia parte di quest'ultima e la libera circolazione delle merci tra i PTOM e la Comunità non esiste in tale fase senza limiti in forza dell'art. 132 del Trattato. D'altra parte, quando il Consiglio adotta decisioni relative ai PTOM ai sensi dell'art. 136, secondo comma, che l'autorizza ad adottare decisioni nell'ambito dell'associazione, sulla base dei principi insiti nel Trattato, deve tener conto non solo dei principi che figurano nella quarta parte del Trattato che disciplina i PTOM, ma anche degli altri principi del diritto comunitario, ivi compresi quelli che si ricollegano alla politica agricola comune. Del resto, la promozione da parte della Comunità dello sviluppo economico e sociale dei PTOM, previsto dagli artt. 3, lett. r), e 131 del Trattato, non comporta un obbligo di privilegiare questi paesi e territori, e l'eliminazione dei dazi doganali all'entrata nella Comunità dei prodotti originari di quest'ultima, cui si riferisce l'art. 133, n 1, del Trattato, non esclude la possibilità di adottare, sulla base dell'art. 136, secondo comma, una clausola di salvaguardia che limita l'importazione solo eccezionalmente, parzialmente e temporaneamente. 5 La Commissione dispone di un ampio potere di valutazione per l'applicazione dell'art. 109 della decisione 91/482 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare, che l'autorizza ad adottare o a consentire misure di salvaguardia qualora talune condizioni siano soddisfatte. In presenza di un tale potere, il Tribunale deve limitarsi ad accertare se l'esercizio di tale potere non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere oppure se la Commissione non abbia manifestamente travalicato i limiti del suo potere discrezionale. 6 La decisione 93/211 con la quale la Commissione ha portato il prezzo minimo per l'importazione del riso originario delle Antille olandesi, che essa aveva introdotto, a titolo di misure di salvaguardia, con la decisione 93/127, ad un livello tale che il riso di cui trattasi non è più posto in una posizione sfavorevole rispetto al riso proveniente da paesi terzi, ha come obiettivo di fissare un prezzo minimo per l'importazione di riso delle Antille che perturbi il meno possibile il funzionamento dell'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità, ponendo rimedio alle difficoltà che si sono manifestate sul mercato comunitario. In considerazione di tale obiettivo, la decisione di cui trattasi, in quanto pone il riso delle Antille in una posizione concorrenziale sfavorevole rispetto al riso comunitario, non è incompatibile col principio di proporzionalità, in quanto dall'essenza stessa di una misura di salvaguardia deriva che taluni prodotti importati sono assoggettati ad un regime sfavorevole rispetto ai prodotti comunitari. 7 In un contesto normativo caratterizzato dall'esercizio di un ampio potere discrezionale, una violazione del diritto comunitario da parte di un'istituzione non è sufficiente di per sé a comportare, ai sensi dell'art. 215, secondo comma, del Trattato, la responsabilità extracontrattuale della Comunità per il danno che i singoli hanno subìto. Una tale responsabilità potrebbe sorgere solo se l'istituzione di cui trattasi ha disconosciuto, in modo palese e grave, i limiti che si impongono all'esercizio dei suoi poteri. Per il resto, il carattere normativo dell'atto impugnato nell'ambito di un ricorso per risarcimento non è escluso né dal fatto che l'atto abbia la forma di una decisione e possa quindi in via di principio costituire oggetto di un ricorso d'annullamento, né dal fatto che il ricorrente sia individualmente interessato da tale atto, dato che il carattere normativo di un atto è collegato alla natura e non alla forma di quest'ultimo e il ricorso per risarcimento costituisce una via di ricorso autonoma.
Parti
Nel procedimento C-390/95 P,
Antillean Rice Mills NV, società di diritto delle Antille olandesi, con sede a Bonaire (Antille olandesi),
European Rice Brokers AVV, società costituita ai sensi del diritto di Aruba, con sede in Oranjestad (Aruba),
e
Guyana Investments AVV, società costituita ai sensi del diritto di Aruba, con sede in Oranjestad (Aruba),
con gli avv.ti Paul Glazener, del foro di Amsterdam, Winfred Knibbeler, del foro di Rotterdam, e J. Pel, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,
ricorrenti,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) del 14 settembre 1995, nelle cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills/Commissione (Racc. pag. II-2305), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Étienne Lasnet e Thomas van Rijn, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, convenuta in primo grado,
sostenuta da
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori J. Huber e G. Houttuin, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor A. Morbilli, direttore della direzione affari giuridici della Banca europea per gli Investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
Repubblica italiana, rappresentata dal signor D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie Adélaïde,
Repubblica francese
intervenienti in primo grado,
e
Trading & Shipping Co. Ter Beek BV, società di diritto olandese, con sede ad Amsterdam,
Alesie Curaçao NV, società ai sensi del diritto delle Antille olandesi, con sede in Willemstad, Curaçao (Antille olandesi),
ricorrenti in primo grado,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G.F. Mancini, J.L. Murray (relatore), H. Ragnemalm e K.M. Ioannou, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto,
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 5 marzo 1998, alle quali la Antillean Rice Mills N.V., la European Rice Brokers AVV e la Guyana Investments AVV, sono state rappresentate dagli avv.ti P. Glazener, W. Knibbeler e J. Pel, la Commissione dai signori E. Lasnet e Th. van Rijn, il Consiglio dai signori J. Huber e G. Houttuin, la Repubblica francese dal signor C. Chavance, consigliere per gli affari esteri presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e la Repubblica italiana dal signor D. Del Gaizo,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 aprile 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 13 dicembre 1995, la Antillean Rice Mills N.V., l'European Rice Brokers AVV e la Guyana Investments AVV (in prosieguo: le «ricorrenti») hanno presentato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 14 settembre 1995, cause riunite T-480/83 e T-483/83, Antillean Rice Mills e a./Commissione (Racc. pag. II-2305, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha annullato l'art. 1, n. 1, della decisione della Commissione 25 febbraio 1993, 93/127/CEE, che istituisce misure di salvaguardia nel settore del riso originario delle Antille olandesi (GU L 50, pag. 27, in prosieguo: la «decisione controversa») ed ha respinto per il resto i loro ricorsi.
2 Per quanto riguarda il contesto normativo dei ricorsi dinanzi al Tribunale, quest'ultimo ha constatato:
«1. Le Antille olandesi fanno parte dei paesi e territori d'oltremare (in prosieguo: i "PTOM") associati alla Comunità economica europea. L'associazione dei PTOM alla Comunità è disciplinata dalla Parte quarta del Trattato CEE (in prosieguo: il "Trattato"), nonché dalla decisione del Consiglio 25 luglio 1991, 91/482/CEE (GU L 263, pag. 1; in prosieguo: la "decisione PTOM"), adottata a norma dell'art. 136, secondo comma, del Trattato.
2. Secondo l'art. 133, n. 1, del Trattato, le importazioni originarie dei PTOM fruiscono, al loro ingresso negli Stati membri, della totale abolizione dei dazi doganali che interviene progressivamente fra gli Stati membri in conformità alle disposizioni dello stesso Trattato. A norma dell'art. 101, n. 1, della decisione PTOM, i prodotti originari dei PTOM sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente. Inoltre, ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, i prodotti non originari dei PTOM che si trovano in libera pratica in uno di tali paesi o territori e vengono riesportati, nello stato in cui si trovano, sul mercato comunitario sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, alla triplice condizione che per essi siano stati pagati, nel PTOM interessato, i dazi doganali o le tasse d'effetto equivalente ad un livello pari o superiore ai dazi doganali vigenti nella Comunità per l'importazione degli stessi prodotti, originari di paesi terzi che fruiscono della clausola della nazione più favorita; che tali prodotti non siano stati oggetto di esonero o restituzione, totale o parziale, dei dazi doganali o delle tasse d'effetto equivalente; e che siano corredati di un certificato d'esportazione.
3. L'art. 108, n. 1, primo trattino, della decisione PTOM fa rinvio all'allegato II della stessa (in prosieguo: l'"allegato II") per quanto riguarda la definizione della nozione di prodotti originari ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa.
4. A termini dell'art. 1 dell'allegato II, sono considerati prodotti originari dei PTOM, della Comunità e degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in prosieguo: gli "Stati ACP") i prodotti ivi interamente ottenuti o sufficientemente trasformati.
5. Secondo l'art. 2, n. 1, lett. b), dell'allegato II, sono considerati come interamente ottenuti nei PTOM, nella Comunità o negli Stati ACP "i prodotti del regno vegetale che vi sono raccolti".
6. Ai sensi dell'art. 3, n. 1, dell'allegato II, i materiali non originari sono considerati come sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce tariffaria diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione.
7. Infine, l'art. 6, n. 2, dell'allegato II stabilisce che, quando prodotti interamente ottenuti nella Comunità o negli Stati ACP sono oggetto di lavorazione o di trasformazioni nei PTOM, li si considera come interamente ottenuti nei PTOM.
8. Dal 1967 esiste un'organizzazione comune del mercato del riso, che è attualmente disciplinata dal regolamento (CEE) del Consiglio 21 giugno 1976, n. 1418, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (GU L 166, pag. 1), e che comprende un prezzo d'intervento per il risone, restituzioni all'esportazione e prelievi all'importazione. Questi prelievi variano in funzione del paese di origine. Nel caso degli Stati ACP viene percepito un prelievo in base ad un'aliquota ridotta entro il limite di un contingente tariffario di 125 000 tonnellate di riso sbramato e di 20 000 tonnellate di rotture di riso.
9. Inoltre, il regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1987, n. 3878, relativo all'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso (GU L 365, pag. 3; in prosieguo: il "regolamento n. 3878/87"), è inteso ad incentivare la coltivazione del riso Indica da parte dei produttori comunitari. Il regolamento (CEE) del Consiglio 16 dicembre 1991, n. 3763, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (GU L 356, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 3763/91"), mira a favorire la risicoltura nella Guyana francese ed a promuovere lo smercio e la commercializzazione del riso in Guadalupa e in Martinica, tre dipartimenti francesi d'oltremare (in prosieguo: i "DOM"). In proposito va ricordato che, in forza dell'art. 227, n. 2, del Trattato, le norme riguardanti la libera circolazione delle merci e quelle sulla politica agricola comune, escluso l'art. 40, n. 4, si applicano ai DOM, che - a questo titolo - fanno parte integrante della Comunità».
3 Dalla sentenza impugnata risulta che il 25 febbraio 1993, in seguito a denunce dei governi francesi ed italiano, la Commissione ha stabilito, con la decisione controversa, un prezzo minimo per l'importazione di riso originario delle Antille olandesi nella Comunità. Il 14 gennaio 1993, il ministero delle finanze delle Antille olandesi ha fissato un presso minimo per l'esportazione che corrispondeva al prezzo minimo relativo imposto dalla Commissione nella decisione controversa.
4 Con la decisione 13 aprile 1993, 93/211/CEE (GU L 90, pag. 36), che modifica la decisione 93/127 la Commissione tuttavia ha abbassato il prezzo minimo per tonnellata di riso per tener conto del miglioramento delle condizioni del mercato. Queste due decisioni erano basate sull'art. 109 della decisione PTOM, che è stata adottata in applicazione dell'art. 136, secondo comma, del Trattato. Infine, con decisione 16 giugno 1993, 93/356/CEE (GU L 147, pag. 28), la Commissione ha approvato le misure di salvaguardia.
5 Le ricorrenti sono tre imprese che esercitano nelle Antille olandesi attività nel settore della trasformazione e della commercializzazione del riso e che ivi trasformano riso semigreggio proveniente dal Surinam e dalla Guyana. Poiché la trasformazione nelle Antille olandesi conferisce al riso la sua origine dalle Antille, quest'ultimo poteva quindi essere importato nella Comunità in esenzione da prelievi in conformità all'art. 101, n. 1, della decisione PTOM.
6 Ritenendo che avessero subito un danno grave a causa delle misure di salvaguardia introdotte dalla Commissione, le ricorrenti hanno presentato ricorsi intesi all'annullamento di tali misure ed al risarcimento del danno che esse ritenevano di aver subito.
7 Le ricorrenti hanno dedotto sei motivi dinanzi al Tribunale. Il primo motivo era basato sull'illegittimità dell'art. 109 della decisione PTOM, sulla quale era basata la decisione controversa, poiché questa disposizione attribuirebbe alla Commissione il potere di adottare misure di salvaguardia e condizioni che non sarebbero state previste dal Trattato CE. Il secondo motivo è tratto da una violazione dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, in quanto la Commissione avrebbe adottato misure di salvaguardia, mentre non ricorrevano i presupposti per la loro adozione. Le ricorrenti facevano valere in terzo luogo la violazione dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM, in quanto le misure di salvaguardia adottate sarebbero andate al di là di quanto necessario per declinare la pretesa minaccia di perturbazione o alterazione di un settore di attività della Comunità o di una sua regione. In quarto luogo, esse facevano valere una violazione degli artt. 132, n. 1, e 133, n. 1, del Trattato e dell'art. 101, n. 1, della decisione PTOM, in quanto la subordinazione dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione al rispetto di prezzi minimi costituirebbe una tassa «condizionale» d'effetto equivalente. Il quinto motivo riguardava la violazione dell'art. 131 del Trattato, in quanto la Commissione non avrebbe tenuto conto, o non avrebbe sufficientemente tenuto conto, degli scopi dell'associazione dei PTOM. I ricorrenti facevano riferimento, in sesto luogo, alla violazione del principio della diligente preparazione degli atti comunitari nonché dell'art. 190 del Trattato, in quanto la Commissione non avrebbe esaminato, o non avrebbe sufficientemente esaminato, la situazione del mercato, né motivato le misure di salvaguardia instaurate.
La sentenza impugnata
8 Ai punti 63-78 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato anzitutto la questione di ricevibilità sollevata dalla Commissione ed ha ritenuto che una decisione di quest'ultima, adottata ai sensi dell'art. 109 della decisione PTOM, inviata agli Stati membri e che fissa, a titolo di misure di salvaguardia, un prezzo minimo all'importazione di un prodotto originario di uno dei detti territori, riguarda direttamente, ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato CE, le imprese che esportano detto prodotto a partire da tale territorio, se non lascia agli Stati membri alcun margine di discrezionalità quanto all'imposizione e al livello del prezzo minimo di cui trattasi. Nonostante la sua natura normativa, detta decisione riguarda altresì individualmente, ai sensi della stessa disposizione, quelle fra le dette imprese, note alla Commissione a causa di contatti instaurati prima dell'adozione della misura in esame, aventi, al momento in cui essa viene adottata, merci di cui trattasi già inoltrate.
9 Inoltre, al punto 95, il Tribunale ha ritenuto che il Consiglio aveva la facoltà, in base all'art. 136, secondo comma, del Trattato, al fine di conciliare i principi dell'associazione dei PTOM alla Comunità e della politica agricola comune, di inserire nella decisione PTOM una clausola di salvaguardia che autorizza, in particolare, restrizioni alla libera importazione di prodotti agricoli originari dei PTOM, qualora questa comporti turbative gravi in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero, ovvero sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore d'attività della Comunità o di una sua regione. Operando questa scelta, che limita solo eccezionalmente, parzialmente e temporaneamente la libera importazione nella Comunità dei prodotti provenienti dai PTOM, il Consiglio non ha superato i limiti del suo potere discrezionale derivante dall'art. 136, secondo comma, del Trattato.
10 Ai punti 119-135, il Tribunale ha dichiarato che l'art. 109, n. 1, della decisione PTOM conferisce alla Commissione un'ampio potere discrezionale, non solo quanto all'esistenza delle condizioni che giustificano l'adozione di una misura di salvaguardia, ma anche quanto al principio dell'adozione di una siffatta misura, di modo che il giudice comunitario deve, nell'ambito del suo controllo, limitarsi ad accertare se l'esercizio di detto potere non sia viziato da un errore manifesto o da uno sviamento di potere oppure se la Commissione non abbia palesemente travalicato i limiti del proprio potere discrezionale. Ciò non si è verificato in occasione dell'adozione della decisione controversa e della decisione 93/211. Infatti, la Commissione, tenuto conto dell'andamento verso il ribasso del prezzo del riso nella Comunità che aveva potuto constatare e del contemporaneo aumento delle importazioni provenienti da detto territorio d'oltremare, ha potuto considerare che erano sorte difficoltà che rischiavano di comportare un deterioramento nel settore della risicoltura nella Comunità e di mettere in pericolo l'applicazione del programma Poseidom destinato a favorire la commercializzazione in Guadalupa e in Martinica del riso prodotto nella Guyana francese e che erano pertanto soddisfatte le condizioni per l'adozione di misure di salvaguardia.
11 Il Tribunale ha poi ritenuto, ai punti 140-143, che le misure di salvaguardia contro importazioni di prodotti originari dei PTOM autorizzate dall'art. 109 della decisione PTOM possono mirare soltanto ad ovviare alle difficoltà incontrate da un settore di attività economica della Comunità o ad impedire che sorgano siffatte difficoltà, e devono, ai sensi del n. 2 di detto articolo, essere strettamente indispensabili. Per questo motivo deve essere annullato l'art. 1, n. 1, della decisione controversa, con la quale la Commissione ha stabilito, a titolo di misure di salvaguardia, un prezzo minimo all'importazione del riso originario delle Antille olandesi, poiché il livello al quale detto prezzo è stato fissato è tale che il riso di cui trattasi è reso più caro, sul mercato comunitario, non solo del riso comunitario, ma anche del riso proveniente da paesi terzi, tra cui i paesi ACP, in contrasto con l'ordine di preferenza di cui devono beneficiare i prodotti dei paesi e territori associati e col principio di proporzionalità espresso dall'art. 109, n. 2.
12 Ai punti 149-153 della sentenza impugnata, al Tribunale ha per contro ammesso la validità della decisione 93/211, che riporta, per quanto riguarda la stessa misura di salvaguardia, il prezzo minimo ad un livello tale che il riso di cui trattasi è posto in una situazione concorrenziale sfavorevole solo rispetto al riso comunitario, che la misura mira a tutelare.
13 Al punto 157, il Tribunale ha respinto l'argomento relativo all'asserita tassa di effetto equivalente «condizionale» dichiarando che un prelievo riscosso all'importazione di un prodotto originario dei PTOM, effettuata ad un prezzo inferiore al prezzo minimo fissato nell'ambito di una misura di salvaguardia istituita a norma dell'art. 109 della decisione PTOM, non può essere considerato una tassa di effetto equivalente vietata dall'art. 101 di detta decisione, poiché l'obbligo di pagamento ha origine non già nel fatto che la merce varca la frontiera della Comunità, bensì nell'inosservanza del prezzo minimo imposto.
14 Inoltre il Tribunale, ai punti 189-194, ha ritenuto che l'adozione, a norma dell'art. 109 della decisione PTOM, di misure di salvaguardia contro importazioni di prodotti originari dei PTOM costituisce un'attività normativa che implica scelte di politica economica, di modo che un'illegittimità commessa in tale occasione può far sorgere la responsabilità della Comunità solo se essa viene considerata come una violazione sufficientemente grave e manifesta di un principio giuridico superiore posto a tutela dei singoli. L'illecito commesso dalla Commissione quando ha adottato con la decisione controversa una misura di salvaguardia la quale non era, quanto alle sue modalità, indispensabile per salvaguardare gli interessi della Comunità, come prescritto dal citato art. 109, n. 2, costituisce una violazione di siffatto principio, nella specie il principio di proporzionalità. Questa violazione non fa sorgere tuttavia la responsabilità della Comunità, poiché non può essere considerata sufficientemente grave e manifesta, tenuto conto del fatto che la Commissione ha utilizzato, in piena buona fede, dati comunicati dalle autorità nazionali delle Antille olandesi, che si sono rivelati errati, senza che per questo gli interessati abbiano richiamato la sua attenzione su tale inesattezza che era loro nota.
15 Al punto 200 il Tribunale ha aggiunto che, anche se detto illecito fosse stato tale da far sorgere la responsabilità della Comunità, sarebbe stato necessario, perché sorgesse il diritto al risarcimento, che ci si trovasse in presenza di un danno superiore a quanto si ammette che un singolo debba sostenere, anche nel caso in cui sia vittima di un illecito, senza poter farsi risarcire col denaro pubblico.
16 Di conseguenza il Tribunale ha annullato l'art. 1, n. 1, della decisione controversa, poiché esso oltrepassava quanto era strettamente necessario per porre rimedio alle difficoltà causate alla produzione di riso comunitario dall'importazione del riso antillano e, di conseguenza, violava l'art. 109, n. 2, della decisione PTOM ed ha respinto i ricorsi per il resto.
Sul motivo relativo all'irricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale
17 Il governo italiano sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata in quanto ha respinto l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione intesa a far dichiarare che le ricorrenti non erano individualmente interessate. Esso fa valere che il Tribunale ha applicato erroneamente i principi sanciti nella sentenza 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione (Racc. pag. 207), al fine di identificare i soggetti direttamente interessati da atti normativi.
18 Le ricorrenti tuttavia mettono in dubbio la possibilità per il governo italiano di sollevare un tale motivo. Essi ritengono che, in quanto il governo italiano era solo un interveniente a sostegno della posizione della Commissione, esso non può far valere dinanzi alla Corte un motivo di irricevibilità che non è sollevato dalla Commissione stessa nell'ambito di un'impugnazione.
19 Occorre quindi anzitutto esaminare la ricevibilità dinanzi alla Corte del motivo basato dal governo italiano sull'irricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale e poi, eventualmente, la sua fondatezza.
20 Per quanto riguarda la ricevibilità dinanzi alla Corte di questo motivo sollevato dal governo italiano, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 49, n. 2, dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione può essere proposta dinanzi a quest'ultima da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni dinanzi al Tribunale. Ne deriva che gli intervenienti dinanzi al Tribunale sono considerati quali parti dinanzi al detto giudice. Pertanto l'art. 115, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, in base al quale «ogni parte del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale può presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica dell'atto di impugnazione», trova applicazione nei loro confronti, con conseguente esonero dall'obbligo di presentazione di una nuova istanza di intervento dinanzi alla Corte ai sensi degli artt. 93 e 123 di tale regolamento di procedura (sentenza 22 dicembre 1993, causa C-244/91 P, Pincherle/Commissione Racc. pag. I-6965, punto 16).
21 Ne deriva che, in relazione ai motivi che esse possono sollevare, non esiste alcuna distinzione tra le parti legittimate a presentare una comparsa di risposta, in quanto queste ultime sono assoggettate, nello stesso modo, alle condizioni poste dagli artt. 115 e 116 del regolamento di procedura della Corte.
22 Di conseguenza un interveniente che beneficia del diritto di presentare una comparsa di risposta, in forza dell'art. 115 del regolamento di procedura della Corte, deve, in mancanza di una limitazione esplicita, poter sollevare motivi relativi a ogni punto di diritto che costituisce il fondamento della sentenza impugnata.
23 Uno Stato membro che ha presentato una comparsa di risposta in forza dell'art. 115 di tale regolamento di procedura può quindi, in ogni caso, eccepire dinanzi alla Corte l'irricevibilità da cui il ricorso era, a suo parere, viziato, nonostante il fatto che la parte che esso ha sostenuto dinanzi al Tribunale non abbia sollevato una tale eccezione nella sua comparsa di risposta all'impugnazione e l'avesse sollevata solo nelle sue conclusioni presentate in primo grado.
24 Da quanto precede risulta che il motivo sollevato dal governo italiano è ricevibile.
25 Per quanto riguarda il merito del motivo di irricevibilità, occorre ricordare che la Corte ha dedotto dall'art. 130, n. 3, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU 1979, L 291, pag. 17), che la Commissione, allorché adotta misure di salvaguardia, deve, nei limiti in cui le circostanze della fattispecie non vi si oppongono, informarsi sulle ripercussioni negative che la sua decisione potrebbe provocare sull'economia di detto Stato membro, nonché nei confronti delle imprese interessate, e ne ha concluso che queste ultime vanno considerate, sotto il profilo della ricevibilità di un ricorso, come individualmente interessate da tale decisione (v. sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione, sopra menzionata, punti 28 e 31).
26 Come il Tribunale ha giustamente indicato ai punti 68 e 70 della sentenza impugnata, l'iter logico seguito nella sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione si applica anche alla presente fattispecie dato che i termini dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM sono in sostanza analoghi a quelli dell'art. 130, n. 3, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati, nonché per il fatto che queste disposizioni perseguono lo stesso scopo, cioè quello di definire l'intensità delle misure di salvaguardia che possono essere adottate dalla Comunità.
27 Anche se, a differenza della decisione PTOM che è rivolta a tutti gli Stati membri, tale sentenza riguardava una decisione indirizzata ad un solo Stato membro, la tesi del governo italiano, secondo cui il punto 32 della sentenza 15 febbraio 1996, causa C-209/94 P, Buralux e a./Consiglio (Racc. pag. I-615), esclude l'applicabilità del ragionamento seguito dalla Corte nella sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione sopra menzionata, non può essere accolta.
28 La tutela giurisdizionale di cui beneficia un singolo sotto l'egida dell'art. 173, quarto comma, del Trattato non può dipendere dal fatto che la decisione impugnata sia indirizzata ad un solo Stato membro o a diversi Stati membri, ma deve essere determinata sulla base della specificità della situazione di tale singolo rispetto a qualsiasi altro interessato. Contrariamente alla causa Buralux e a./Consiglio, che riguardava solo persone considerate in generale, la presente causa riguarda persone chiaramente identificabili. Il Tribunale ha quindi potuto validamente ritenere, al punto 77 della sentenza impugnata, che ciò che importa per identificare coloro che sono riguardati individualmente da una decisione che introduce una misura di salvaguardia è la tutela di cui fruiscono, in forza del diritto comunitario, il paese o territorio interessato nonché le imprese interessate nei confronti dei quali la misura di salvaguardia viene adottata.
29 Per quanto riguarda l'argomento del governo italiano secondo cui il Tribunale ha commesso un errore dichiarando al punto 75 della sentenza impugnata che gli elementi di valutazione di cui disponeva la Commissione prima dell'adozione delle decisioni impugnate erano concreti e precisi, dato che carichi di riso di almeno due delle ricorrenti erano già avviati verso la Comunità nel momento in cui la prima decisione è stata adottata, esso si basa su questioni di fatto che non rientrano nel controllo della Corte. Infatti, il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare il fatto, salvo nel caso in cui un'inesattezza materiale nei suoi accertamenti risulta dai documenti del fascicolo che ad esso sono stati sottoposti, e, dall'altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi (ordinanza 5 febbraio 1998, causa C-30/96 P, Abello e a./Commissione, Racc. pag. I-377, punto 49).
30 Da quanto precede risulta che il motivo relativo all'irricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale sollevato dal governo italiano deve essere respinto.
Sulla fondatezza dell'impugnazione
31 Le ricorrenti deducono in sostanza sei motivi nella loro impugnazione. Esse ritengono anzitutto che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel decidere che, in forza dell'art. 136, secondo comma, del Trattato, il Consiglio era legittimato ad inserire nella decisione PTOM una clausola di salvaguardia che autorizzava restrizioni alla libera importazione di prodotti agricoli originari dei PTOM. Esso avrebbe anche commesso un errore di diritto nel decidere che la Commissione poteva concludere per la presenza di difficoltà che potessero causare un deterioramento della produzione del riso indica nella Comunità. Le ricorrenti sostengono poi che il prezzo minimo fissato dalla seconda decisione andava la di là di quanto era strettamente necessario. Per il resto il Tribunale avrebbe concluso, a loro parere ingiustamente, che il regime più severo di responsabilità relativo agli atti normativi trovasse applicazione nella fattispecie. Inoltre esso avrebbe omesso di esaminare se vi fosse una violazione grave del diritto comunitario ed avrebbe esaminato le decisioni impugnate accordando ingiustamente un'importanza rilevante ad un provvedimento del governo delle Antille olandesi. Infine il Tribunale avrebbe accordato un'importanza esagerata al carattere prevedibile del danno.
Sul primo motivo
32 Le ricorrenti addebitano innanzi tutto al Tribunale di aver dichiarato che il Consiglio era legittimato, ai sensi dell'art. 136, secondo comma, del Trattato, ad inserire nella decisione PTOM una clausola di salvaguardia che consentiva di apportare una restrizione alla libera importazione di prodotti agricoli originari dei PTOM.
33 Questo motivo si divide in due parti. I ricorrenti ritengono, nella prima parte del motivo, che la conclusione del Tribunale si basi su una concezione erronea della genesi dell'art. 109 della decisione PTOM. A loro parere il Tribunale ha indicato ingiustamente, al punto 94 della sentenza impugnata, che tale articolo è venuto a completare il regime di associazione dei PTOM alla Comunità economica europea accordando per la prima volta ai prodotti agricoli originari dei PTOM il libero accesso ad essa.
34 A tal riguardo occorre rilevare che il Tribunale ha ritenuto giustamente, al punto 94 della sentenza impugnata, che una clausola generale di salvaguardia esisteva già in passato ed ha potuto essere applicata per la prima volta a prodotti agricoli provenienti dai PTOM, precedentemente assoggettati ad un regime speciale, dopo che questi fossero stati messi sullo stesso piano di tutti gli altri prodotti. Esso ha quindi giustamente ritenuto che l'art. 109 della decisione PTOM sia una clausola di salvaguardia generale, che si applica per la prima volta ai prodotti agricoli originari dei PTOM.
35 Con la seconda parte del loro primo motivo, le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata si basa sull'erronea valutazione delle competenze derivate dall'art. 136, secondo comma, del Trattato. A sostegno di questo argomento, esse sostengono, da un lato, che i principi cui si riferisce questa disposizione non riguardano solo quelli cui fanno riferimento nella quarta parte del Trattato e quest'ultima non copre tutti i principi inseriti nel Trattato, e dall'altro, che il regime degli scambi commerciali fr gli Stati membri ed i PTOM non può essere messo semplicemente su un piano di parità con il regime esistente con i paesi terzi che non fanno parte della Comunità. Esso deve in ogni caso essere più favorevole di questo regime. Le ricorrenti sostengono anche che il Consiglio non ha la facoltà di adottare decisioni di applicazione ai sensi dell'art. 136, secondo comma, derogando alla libera circolazione delle merci tra la Comunità ed i PTOM nell'interesse della politica agricola comune e che le misure di salvaguardia possono essere adottate pubblicamente alle condizioni enunciate all'art. 134 del Trattato. Esse ritengono inoltre che dalla quarta parte del Trattato nonché dai protocolli che contengono eccezioni al regime di associazione dei PTOM risulta che una deroga alla libera circolazione delle merci tra la Comunità ed i PTOM richiede una disposizione del Trattato stesso. Infine, una clausola di salvaguardia generale non è compatibile con gli artt. 132, n. 1, e 133, n. 1, del Trattato.
36 A tal riguardo occorre innanzi tutto ricordare che, come la Corte ha già dichiarato, l'associazione dei PTOM dev'essere realizzata secondo un processo dinamico e graduale che può richiedere l'adozione di più disposizioni per realizzare l'insieme degli scopi enunciati all'art. 132 del Trattato, tenendo conto delle realizzazioni acquisite grazie alle precedenti decisioni del Consiglio (sentenza 22 aprile 1997, causa C-310/95, Road Air, Racc. pag. I-2229, punto 40). Ne deriva che, benché i PTOM siano paesi e territori associati che hanno legami particolari con la Comunità, essi tuttavia non fanno parte di quest'ultima e la libera circolazione delle merci tra i PTOM e la Comunità non esiste in tale fase senza limiti in forza dell'art. 132 del Trattato.
37 Occorre poi sottolineare che l'art. 136, secondo comma, autorizza il Consiglio ad adottare decisioni nell'ambito dell'associazione, sulla base dei principi insiti nel Trattato. Ne deriva che il Consiglio, quando adotta decisioni PTOM sulla base di tale articolo, deve tener conto non solo dei principi che figurano nella quarta parte del Trattato, ma anche degli altri principi del diritto comunitario, ivi compresi quelli che si ricollegano alla politica agricola comune.
38 Questa conclusione è del resto compatibile con gli artt. 3, lett. r) e 131 del Trattato che prevedono che la Comunità promuova lo sviluppo economico e sociale dei PTOM, senza tuttavia che questa promozione implichi un obbligo di privilegiare questi ultimi.
39 Da quanto precede risulta che il Tribunale poteva giustamente concludere che una clausola di salvaguardia e la sua applicazione ai prodotti agricoli originari dei PTOM non sono escluse nel contesto dell'art. 136, secondo comma, del Trattato.
40 Per il resto, dato che una clausola di salvaguardia non viola affatto i principi della quarta parte del Trattato per il solo fatto della sua esistenza, l'argomento delle ricorrenti secondo cui una tale clausola di salvaguardia richiede una revisione del Trattato non è fondato.
41 Per quanto riguarda l'argomento secondo cui le misure di salvaguardia possono essere adottate solo alle condizioni enunciate all'art. 134 del Trattato, anch'esso deve essere respinto. Anche se la Corte ha già dichiarato che questa disposizione può essere applicata dopo l'entrata in vigore del Trattato e fino alla realizzazione di una zona doganale comune (sentenza Road Air, sopra menzionata, punto 36), gli artt. 134 e 136, secondo comma, perseguono fini diversi e pertanto l'interpretazione di quest'ultima disposizione da parte del Tribunale non mette in discussione la portata dell'altra disposizione.
42 Per quanto riguarda l'argomento basato sull'art. 132, n. 1, del Trattato, nemmeno esso può essere accolto. Infatti, come risulta dalla prima frase di questa disposizione, essa si limita a fissare l'obiettivo perseguito dall'associazione dei PTOM, stabilendo che gli scambi con questi ultimi sono posti sullo stesso piano di quelli tra gli Stati membri (sentenza Road Air, sopra menzionata, punto 40).
43 Per quanto riguarda in fine l'argomento basato sull'art. 133, n. 1, del Trattato, è sufficiente far presente che l'eliminazione dei dazi doganali all'entrata nella Comunità dei prodotti originari dei PTOM, obiettivo di questa disposizione, non esclude la possibilità di adottare sulla base dell'art. 136, secondo comma, del Trattato, una clausola di salvaguardia che limita l'importazione solo eccezionalmente, parzialmente e temporaneamente.
44 Da quanto precede risulta che il primo motivo della ricorrente deve essere respinto.
Sul secondo motivo
45 Le ricorrenti fanno valere, nel loro secondo motivo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la Commissione poteva concludere per l'esistenza di difficoltà che potessero causare un deterioramento della produzione del riso indica nella Comunità. Esse sostengono infatti che deve essere dimostrato un nesso di causalità tra le importazioni di riso antillano e la diminuzione del prezzo del risone comunitario affinché la Commissione possa concludere che sono soddisfatte le condizioni di applicazione dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM e che eventualmente il Tribunale ha ammesso ingiustamente l'esistenza di un tale nesso.
46 A sostegno di questa censura, le ricorrenti ritengono che l'affermazione del Tribunale, al punto 128 della sentenza impugnata, secondo cui i dati relativi al prezzo del risone comunitario e alle importazioni di riso semilavorato delle Antille hanno consentito alla Commissione di concludere che fossero soddisfatte le condizioni di attuazione delle misure di salvaguardia, è incomprensibile alla luce dei numerosi dati che esse hanno presentato a riguardo. L'affermazione del Tribunale, al punto 131 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione ha constatato giustamente la presenza di uno scarto considerevole di prezzo, per quanto riguarda il riso comunitario, tra il settembre 1992 e il gennaio 1993 sarebbe anch'essa infondata. Infine esse ritengono che l'argomento enunciato al punto 132 della sentenza impugnata, relativo al programma Poseidom e alla commercializzazione del riso in Guadalupa e Martinica, non può, in quanto tale, giustificare le misure di salvaguardia dottate, in quanto sarebbero state sufficienti misure meno radicali.
47 A tal riguardo è importante innanzi tutto sottolineare che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, l'art. 109, n. 1, della decisione PTOM non richiede necessariamente che sia dimostrato un nesso di causalità nel secondo caso di specie indicato in tale articolo, cioè qualora sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore di attività della Comunità o di una sua regione. Certo, nel primo caso di specie indicato nell'articolo e cioè, qualora l'applicazione della decisione PTOM comporti turbative gravi in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero, l'esistenza di un nesso di causalità deve essere dimostrato poiché le misure di salvaguardia devono avere per oggetto di appianare o attenuare le difficoltà sopravvenute nel settore di cui trattasi. Per contro, per quanto riguarda il secondo caso di specie non è richiesto che le difficoltà che giustificano l'introduzione di una misura di salvaguardia derivino dall'applicazione della decisione PTOM.
48 Inoltre, occorre ricordare che è stato conferito alla Commissione un ampio potere di valutazione per l'applicazione dell'art. 109 della decisione PTOM. In presenza di un tale potere, il Tribunale deve limitarsi ad accertare se il suo esercizio non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere oppure che la Commissione non abbia palesemente travalicato i limiti del suo potere discrezionale (sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione, sopra menzionata, punto 40).
49 Al riguardo occorre rilevare che dai punti 124-127 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha debitamente esaminato se la Commissione avesse commesso un errore manifesto di valutazione nell'esame del rapporto tra le importazioni di riso semilavorato delle Antille e la caduta dei prezzi del riso comunitario, e che ne ha concluso, al punto 128, che era dimostrato un rapporto di concomitanza tra le importazioni e il ribasso del prezzo del riso comunitario. Il Tribunale era quindi legittimato a ritenere che fossero soddisfatte le condizioni di applicazione dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM.
50 Ne deriva che il secondo motivo deve essere respinto.
Sul terzo motivo
51 In terzo luogo le ricorrenti addebitano al Tribunale di ritenere, al punto 51 della sentenza impugnata, che il prezzo minimo fissato dalla decisione 93/211 non andasse al di là di quanto strettamente necessario ai sensi dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM. Esse ritengono che non sarebbe stato necessario porre il riso delle Antille olandesi in una posizione concorrenziale sfavorevole rispetto al riso comunitario, cosa che ha limitato la loro possibilità di esportazione alle 8 400 tonnellate alle quali il Tribunale ha fatto riferimento al punto 150 della sentenza impugnata e le ha obbligate a immagazzinare 16 000 tonnellate di riso che non potevano essere vendute.
52 In via preliminare, per quanto riguarda il principio di proporzionalità, va sottolineato che, al fine di accertare se una disposizione del diritto comunitario sia compatibile con tale principio, occorre verificare se i mezzi che essa mette in atto siano atti a realizzare l'obiettivo perseguito e se non vadano al di là di quanto necessario per raggiungerlo.
53 Occorre poi ricordare che l'obiettivo della decisione 93/211, quale risulta dal suo terzo `considerando', è di fissare un prezzo minimo per importazioni di riso delle Antille che perturbi il meno possibile il funzionamento dell'associazione dei PTOM alla Comunità, ponendo rimedio alle difficoltà che si sono manifestate sul mercato comunitario.
54 In tale contesto, da un lato, non si può sostenere, come vorrebbero le ricorrenti, che una tale misura di salvaguardia non può porre il riso delle Antille olandesi in una posizione concorrenziale sfavorevole rispetto al riso comunitario. Infatti dall'essenza stessa di una misura di salvaguardia deriva che taluni prodotti importati sono assoggettati ad un regime sfavorevole rispetto ai prodotti comunitari.
55 D'altra parte, le constatazioni di fatto alle quali procede il Tribunale, per quanto riguarda la determinazione del prezzo del riso, non possono essere esaminate nel contesto di un'impugnazione. Alla luce di queste considerazioni e tenuto conto di quelle già svolte, il motivo non può essere accolto.
Sul quarto motivo
56 Le ricorrenti sostengono, nel loro quarto motivo, che ai punti 180-186 della sentenza impugnata il Tribunale ha mal considerato la gravità della colpa richiesta per far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Commissione. Esse sostengono, in via principale, che le decisioni non possono avere un carattere normativo ai sensi dell'art. 215 del Trattato CE come interpretato dalla Corte e, in subordine, che, anche se le decisioni impugnate avessero un tale carattere, questo verrebbe meno nei loro confronti in quanto esse sono individualmente interessate. In ulteriore subordine esse fanno valere che, in ogni caso, non occorre ricorrere a criteri di responsabilità più rigorosi poiché le decisioni sono impugnate dalle vittime che sono individualmente interessate da queste ultime.
57 Occorre rilevare innanzi tutto che, secondo una giurisprudenza consolidata, in un contesto normativo caratterizzato dall'esercizio di un ampio potere discrezionale, la responsabilità della Comunità può sussistere solo se l'istituzione di cui trattasi ha disconosciuto, in modo palese a grave, i limiti che s'impongono all'esercizio dei suoi poteri (v., in tal senso, sentenze 25 maggio 1978, cause riunite 83/76, 94/76, 4/77, 15/77, e 40/77, HNL e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1209, punti 4 e 6, e 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477, punto 25).
58 Inoltre, come risulta chiaramente dai punti 177 e 180 della sentenza impugnata, il Tribunale è partito dalla premessa secondo cui la Commissione disponeva di un ampio potere discrezionale nel settore della politica economica, il che comporta che sia applicato il criterio più rigoroso, cioè il requisito di una violazione grave di una norma giuridica superiore che tutela i singoli.
59 Ne deriva che il Tribunale ha giustamente applicato il criterio di responsabilità più rigoroso.
60 Il fatto che l'atto impugnato abbia la forma di una decisione e possa quindi in via di principio costituire oggetto di un ricorso d'annullamento, non è sufficiente per escludere il carattere normativo di un tale atto. Trattandosi di un ricorso di risarcimento, tale carattere è infatti collegato alla natura dell'atto di cui trattasi e non alla sua forma (v., in tal senso, sentenza Sofrimport/Commissione, sopra menzionata).
61 Ne deriva che l'argomento dedotto in via principale non è fondato.
62 Per quanto riguarda gli argomenti sollevati dalle ricorrenti in subordine, occorre rilevare che il fatto che queste siano individualmente interessate non ha alcuna influenza sulla natura dell'atto nell'ambito di un ricorso per risarcimento, in quanto quest'ultimo costituisce una via di ricorso autonomo (v. sentenza Sofrimport/Commissione, sopra menzionata).
63 Il quarto motivo non è quindi fondato.
Sul quinto motivo
64 Il quinto motivo delle ricorrenti si basa, da un lato, sull'asserita omissione del Tribunale di esaminare la questione se sia stata commessa una violazione grave e manifesta del diritto comunitario e dall'altro sull'importanza che il Tribunale ha attribuito ad un provvedimento adottato dal governo delle Antille olandesi. Questo motivo si divide quindi in due parti.
65 Innanzi tutto le ricorrenti sostengono che la violazione grave e manifesta da parte della Commissione dei limiti che si impongono all'esercizio dei suoi poteri e la violazione sufficientemente caratterizzata di una norma di diritto superiore sono criteri di responsabilità alternativi e non cumulativi, mentre al punto 194 della sentenza impugnata il Tribunale ha ingiustamente omesso di esaminare queste due questioni. Esse precisano al riguardo che se la Commissione avesse commesso una violazione del diritto comunitario si tratterebbe necessariamente di una violazione sufficientemente grave, quale quella a cui si riferiscono le condizioni particolari dell'art. 215 del Trattato, e pertanto, il Tribunale non poteva limitarsi a constatare, così come ha fatto, l'assenza di una violazione grave e manifesta dei limiti dei suoi poteri da parte della Commissione.
66 In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che, contrariamente a quanto il Tribunale ha dichiarato al punto 194 della sentenza impugnata, l'esistenza del provvedimento adottato dal ministro delle finanze delle Antille olandesi non può esonerare la Commissione dal suo obbligo di assicurarsi che il principio di proporzionalità sia rispettato, in quanto il mancato rispetto di quest'ultimo comporta una violazione grave e manifesta dei limiti del suo potere.
67 Per quanto riguarda la prima parte di questo motivo, occorre constatare che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, una violazione del diritto comunitario da parte di una istituzione in un settore in cui essa dispone di un ampio potere discrezionale non è sufficiente di per sé a far sorgere, ai sensi dell'art. 215, secondo comma, del Trattato la responsabilità extracontrattuale della Comunità per il danno che i singoli avrebbero subito (v., in tal senso, sentenza HNL e a./Consiglio e Commissione, sopra menzionata, punti 4 e 6). Infatti, un tale approccio priverebbe della sua sostanza il criterio accolto per accertare la responsabilità extracontrattuale e avrebbe per effetto nella fattispecie di disconoscere la natura autonoma delle due forme di ricorso di cui dispongono i singoli in caso di violazione del diritto comunitario.
68 Per quanto riguarda la seconda parte di questo motivo, benché la Commissione abbia commesso un errore di valutazione in una situazione economica complessa, facendo riferimento in buona fede, nella sua decisione controversa, al prezzo fissato dalle autorità competenti delle Antille olandesi, non sembra che essa abbia misconosciuto in modo palese e grave, i limiti che si pongono all'esercizio dei suoi poteri, come il Tribunale ha giustamente dichiarato al punto 194 della sentenza impugnata.
69 Il quinto motivo è quindi privo di fondamento.
Sul sesto motivo
70 Le ricorrenti sostengono, nel loro sesto motivo, che il Tribunale abbia violato il diritto comunitario dichiarando al punto 207 della sentenza impugnata che, nonostante il danno che esse hanno subito a causa della prima decisione, la responsabilità della Comunità in ogni caso non sorgerebbe a causa della prevedibilità di tale danno.
71 Occorre ricordare che, come risulta chiaramente dal punto 207 stesso, il Tribunale ha affrontato la questione della prevedibilità del danno solo in quanto mezzo sussidiario per corroborare la conclusione alla quale era già pervenuto e che pertanto un tale mezzo non è affatto decisivo nell'ambito del suo ragionamento.
72 Infatti il Tribunale ha concluso, ai punti 204 e 205 della sentenza impugnata, che non era dimostrato che il danno fatto valere dalle ricorrenti fosse stato causato dalla decisione controversa e, al punto 206, che non era nemmeno evidente che le ricorrenti avessero subito effetti pregiudizievoli per i loro interessi economici tenuto conto del miglioramento delle condizioni del mercato.
73 Poiché le ricorrenti non hanno formulato alcun motivo nei confronti della motivazione principale contenuta nei punti 204-206 della sentenza impugnata, non occorre esaminare il motivo col quale esse contestano la motivazione in subordine che figura al punto 207 della sentenza.
74 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso presentato dalle ricorrenti deve essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
75 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi dell'art. 118, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Il n. 4 dello stesso articolo stabilisce nella sua prima frase che gli Stati membri che sono intervenuti nella controversia sopportano le proprie spese. Poiché le ricorrenti sono risultate soccombenti nei loro motivi e la Commissione ha concluso per la loro condanna, occorre condannarle alle spese. La Repubblica francese e la Repubblica italiana sopporteranno ciascuna le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) L'Antillean Rice NV, l'European Rice Brokers AVV e la Guyana Investments AVV sono condannate alle spese.
3) La Repubblica francese e la Repubblica italiana sopporteranno ciascuna le proprie spese.
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