Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Mera reiterazione dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale ° Irricevibilità ° Rigetto
[Statuto della Corte di giustizia CE, artt. 49 e 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
Parti
Nel procedimento C-31/95 P,
Sergio Del Plato, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Varese (Italia), con l' avv. Luigi Bonomi, del foro di Varese, con domicilio eletto in 21100 Varese, via Orrigoni 6,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento dell' ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 7 dicembre 1994, nella causa T-242/94, Del Plato/Commissione (Racc. PI, pag. II-961),
procedimento in cui l' altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori G. Hirsch (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini e F.A. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: R. Grass
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 9 febbraio 1995, il signor Del Plato ha proposto, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso contro l' ordinanza 7 dicembre 1994, nella causa T-242/94, Del Plato/Commissione (Racc. PI, pag. II-961), con la quale il Tribunale di primo grado ha dichiarato irricevibile il ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l' annullamento della decisione 1 giugno 1992 di escluderlo dall' elenco dei candidati idonei alla promozione dalla categoria B alla categoria A e, dall' altro, la condanna della Commissione a risarcirlo del danno materiale e morale che sostiene di aver patito.
2 Dall' ordinanza impugnata risulta che il ricorrente non ha reagito alla decisione controversa entro il termine previsto dall' art. 90 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto").
3 Dopo un reclamo presentato dal signor X, collega del signor Del Plato, a norma dell' art. 90 dello Statuto contro la decisione che gli comunicava la sua esclusione, detto dipendente, come emerge da una lettera indirizzatagli dalla Commissione il 29 luglio 1993, veniva incluso nell' elenco degli idonei alla promozione in data 8 luglio 1993.
4 Al fine di tutelarsi contro un' eventuale decadenza per scadenza dei termini d' impugnazione dinanzi al Tribunale, il signor X aveva anche adito il Tribunale in data 17 marzo 1993 (GU C 123, pag. 13). Il comitato ad hoc accoglieva però il suo reclamo, cosicché il signor X rinunciava agli atti e la causa T-23/93 veniva cancellata dal ruolo con ordinanza 14 luglio 1993 (GU C 231, pag. 13).
5 Appresa la decisione di dichiarare il signor X idoneo alla promozione tramite la pubblicazione, il 27 agosto 1993, dell' ordinanza di cancellazione della causa T-23/93, il 19 novembre 1993 il signor Del Plato presentava reclamo contro la decisione del comitato ad hoc di respingere la sua candidatura, sostenendo che l' inclusione del signor X nell' elenco degli idonei costituiva un fatto nuovo, che faceva decorrere un nuovo termine di tre mesi contemplato dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.
6 Non avendo la Commissione risposto al reclamo, il 27 giugno 1994 il ricorrente ha presentato un ricorso che ha dato luogo all' ordinanza impugnata.
7 In questa ordinanza il Tribunale ha considerato che la decisione con la quale il signor X veniva incluso nell' elenco degli idonei non costituiva nei confronti del ricorrente un fatto nuovo idoneo a far decorrere nuovamente i termini di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto.
8 Infatti, il Tribunale ha ricordato (punto 20) che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l' adozione di una decisione che riguarda uno o più colleghi di un ricorrente può, al massimo, costituire un fatto nuovo sostanziale che giustifica il riesame della sua situazione, allorché le posizioni degli interessati presentano analogie e, in particolare, se i motivi soggiacenti alla decisione che può essere adottata in esito a detto riesame non sono diversi dai motivi che hanno giustificato l' adozione della decisione invocata dall' interessato come fatto nuovo.
9 Nella fattispecie il Tribunale ha rilevato (punto 24) che nel suo reclamo del 19 novembre 1993 il ricorrente, per ottenere il riesame della decisione 1 giugno 1992 che gli nega l' iscrizione nell' elenco degli idonei, ha invocato vizi che inficiano detta decisione, tratti dall' inosservanza delle disposizioni che reggono il procedimento in questione, dato l' obbligo che il comitato ad hoc gli avrebbe imposto di presentare una memoria, mentre poteva andarne esente grazie ai suoi titoli di studio e professionali, nonché il fatto che l' oggetto della memoria sarebbe stato scelto da detto comitato, e, infine, dall' inosservanza dell' obbligo di motivazione nella lettera con cui gli fu notificato il rigetto della sua candidatura. Per contro, il reclamo del signor X, che l' 8 luglio 1993 ha determinato la sua inclusione nella lista degli idonei, contestava solo la valutazione della memoria presentata dall' interessato al comitato ad hoc.
10 Il Tribunale ne ha desunto (punto 22) che i motivi dell' esclusione del ricorrente e, inizialmente, del signor X dall' elenco degli idonei, nonché dell' inclusione successiva del secondo nello stesso elenco, erano diversi, sicché il ricorrente sostiene a torto, non essendovi analogia tra la sua situazione e quella del signor X, che la decisione di includere quest' ultimo nell' elenco degli idonei costituisce un fatto nuovo sostanziale nei suoi confronti.
11 In particolare, il ricorrente basa il proprio ricorso sui motivi che, a suo giudizio, inficiano l' eccezione di irricevibilità della Commissione e costituiscono il fondamento dell' ordinanza impugnata con la quale il Tribunale ha accolto la detta eccezione.
12 Al riguardo il ricorrente sostiene che la tesi della Commissione risulta erronea e lede manifestamente i suoi diritti della difesa, laddove contesta che il riconoscimento della fondatezza dei motivi dedotti da un altro candidato nello stesso concorso, il quale aveva presentato un ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di esclusione per ragioni del tutto analoghe, costituisca un fatto nuovo.
13 Secondo il ricorrente, egli non poteva prendere conoscenza di tutti i vizi di procedura palesi mediante la semplice notifica del provvedimento che lo escludeva dall' elenco degli idonei, giacché era privo di qualsiasi motivazione.
14 A suo giudizio, non vi è alcun dubbio che il comportamento assunto dalla Commissione a seguito del ricorso presentato da un altro candidato e che ha portato all' inclusione di quest' ultimo nell' elenco degli idonei va considerato un "fatto nuovo" in suo favore e, quindi, deve comportare una nuova decorrenza dei termini; infatti, la Commissione avrebbe riconosciuto la fondatezza dei motivi dedotti a sostegno del ricorso dell' altro candidato e che avevano determinato, a causa di un comportamento analogo, l' esclusione illegittima del ricorrente dall' elenco degli idonei.
15 Infine, il ricorrente osserva che, dal punto di vista strettamente giuridico, un vizio di procedura può essere sottoposto ad un controllo di legittimità di natura oggettiva, che presenta un interesse anche per altri candidati che si trovino nella stessa situazione giuridica.
16 La Commissione assume che il ricorso è irricevibile e comunque infondato.
17 Ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura, la Corte può respingere in qualsiasi momento un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado quando esso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato.
18 A tenore dell' art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l' impugnazione deve limitarsi alle questioni di diritto e deve basarsi su motivi relativi all' incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale o alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale. L' art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura precisa che l' atto d' impugnazione deve contenere i motivi e gli argomenti di diritto dedotti.
19 Da queste ultime disposizioni risulta che il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della sentenza di cui si chiede l' annullamento, nonché gli argomenti giuridici dedotti a sostegno di tale domanda.
20 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, non è conforme a tali precetti il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi; infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, esula dalla competenza di questa (v., in ispecie, ordinanza 17 ottobre 1995, causa C-62/94 P, Turner/Commissione, Racc. pag. I-3177, punto 17).
21 Nella fattispecie il Tribunale ha basato la sua decisione sul fatto che i motivi che hanno portato all' esclusione del ricorrente e, inizialmente, del signor X dall' elenco degli idonei, nonché alla successiva inclusione di quest' ultimo in tale elenco, erano diversi.
22 Tuttavia, il ricorrente non contesta questo elemento decisivo dell' ordinanza, ma si limita a ribadire la sua critica nei confronti degli argomenti addotti dalla Commissione dinanzi al Tribunale e considerati da quest' ultimo non pertinenti.
23 Il ricorso deve quindi essere dichiarato manifestamente irricevibile ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
24 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. A tenore dell' art. 70 del medesimo regolamento, nelle cause fra la Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Cionondimeno, ai sensi dell' art. 122 di tale regolamento, l' art. 70 non si applica ai ricorsi proposti da dipendenti delle istituzioni contro pronunce del Tribunale di primo grado. Il signor Del Plato è rimasto soccombente e dev' essere quindi condannato alle spese del presente giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è dichiarato manifestamente irricevibile.
2) Il signor Del Plato è condannato alle spese del presente giudizio.
Lussemburgo, 14 marzo 1996.
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