Massima
Parole chiave
1 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Prodotti ortofrutticoli - Importazione dai paesi terzi - Istituzione di una tassa di compensazione all'importazione di mele - Mancata considerazione della situazione particolare dei prodotti in corso di spedizione - Principio della tutela del legittimo affidamento - Violazione - Insussistenza
[Accordo quadro CEE-Cile; regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1035/72, art. 25, n. 1, e n. 2707/72, art. 3, n. 3; regolamenti (CEE) della Commissione nn. 384/93 e 846/93]
2 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Mero rinvio agli argomenti dedotti in un altro contesto - Irricevibilità - Rigetto
[Statuto della Corte di giustizia CE, art. 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
Massima
3 Un importatore di mele originarie del Cile non può far valere la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento per il fatto di aver dovuto versare la tassa di compensazione ai sensi del regolamento n. 846/93 per merci in corso di spedizione al momento dell'emanazione del regolamento medesimo, laddove la Commissione ha mantenuto, quale specifica misura di sorveglianza disposta mediante il regolamento n. 384/93, il requisito dei certificati di importazione con costituzione di una garanzia che viene trattenuta in caso di mancata importazione.
Al riguardo, da un lato, la riserva dei «casi eccezionali», di cui all'art. 25, n. 1, del regolamento n. 1035/72, in cui può non procedersi all'istituzione della tassa di compensazione, riguarda unicamente quelle ipotesi in cui l'istituzione della tassa, ancorché sussistano tutte le condizioni che ne giustifichino l'introduzione, non risulti necessaria in considerazione dell'irrilevanza del volume delle offerte a prezzi anormalmente bassi e, dall'altro, l'istituzione di specifiche misure di sorveglianza non impedisce alla Commissione di istituire, successivamente, la tassa di compensazione di cui trattasi, atteso che le due dette misure mirano al conseguimento di obiettivi distinti senza essere peraltro contraddittorie, ragion per cui la sommatoria di tali misure non è tale da incidere sugli operatori in modo sproporzionato o intollerabile e dev'essere prevista dagli operatori medesimi.
Peraltro, l'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2707/72, che dispone che le misure di salvaguardia tengano conto della situazione particolare di prodotti in corso di spedizione e che produce l'effetto di consentire agli operatori economici di far valere il legittimo affidamento consistente nel fatto che i loro prodotti, salvo inderogabili interessi pubblici, non saranno respinti al loro arrivo sul territorio comunitario, non è applicabile in via analogica all'istituzione di una tassa di compensazione. Infatti, tale tassa non è paragonabile ad una misura di salvaguardia e l'esenzione delle merci in transito dall'applicazione della tassa medesima priverebbe il regime dei prezzi di riferimento di qualsiasi effetto utile.
Infine, l'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità ed il Cile non poteva far sorgere un legittimo affidamento degli operatori economici interessati, in quanto tale accordo non mirava minimamente a modificare le disposizioni del regolamento n. 1035/72 relative alle tasse di compensazione.
4 Dal combinato disposto degli artt. 51 dello Statuto e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura emerge che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.
Non soddisfa a tale requisito, e dev'essere conseguentemente respinto in quanto non sufficientemente precisato e, quindi, manifestamente irricevibile un motivo dedotto a sostegno di un ricorso avverso una sentenza del Tribunale con cui il ricorrente si sia limitato a fare semplice rinvio ad argomenti svolti in altro contesto.
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