Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Ricorso ° Motivi ° Errata valutazione dei fatti ° Irricevibilità ° Rigetto
(Trattato CE, art. 168 A; Statuto CE della Corte di giustizia art. 51)
2. Ricorso ° Motivi ° Errata valutazione degli elementi di prova regolarmente prodotti ° Irricevibilità °Rigetto
(Statuto CE della Corte di giustizia art. 51)
Massima
1. Ai sensi dell' art. 168 A del Trattato CE, il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado è limitato alle questioni di diritto. Tale limitazione è precisata nell' art. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte.
Il detto ricorso, quindi, può essere basato solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti, e pertanto è ricevibile solo se addebita al Tribunale di aver statuito in spregio delle norme di diritto di cui esso doveva garantire l' osservanza.
2. Come la Corte, nell' ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, non è competente ad accertare i fatti, così essa non ha competenza, in linea di principio, a esaminare le prove che il Tribunale ha accolto a sostegno dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state ottenute regolarmente e siano stati rispettati le regole e i principi generali di diritto in materia di onere della prova così come le norme di procedura in materia di produzione della prova, spetta unicamente al Tribunale giudicare il valore da attribuire agli elementi che gli sono stati sottoposti.
Parti
Nel procedimento C-89/95 P,
Signor D, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l' avv. Eric Boigelot, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 26 gennaio 1995 nella causa T-549/93, D/Commissione (Racc. pag. II-43),
procedimento in cui l' altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: R. Grass
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 marzo 1995, il signor D ha impugnato, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti norme degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale 26 gennaio 1995, causa T-549/93, D/Commissione (Racc. PI pag. II-43), con la quale quest' ultimo ha respinto il suo ricorso diretto a ottenere l' annullamento della decisione della Commissione 30 settembre 1993 con la quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della destituzione senza soppressione o riduzione del diritto alla pensione di anzianità, prevista dall' art. 86, n. 2, lett. f), dello Statuto del personale delle Comunità europee.
2 Riguardo ai fatti all' origine della controversia tra il signor D e la Commissione, il Tribunale constata:
"1 Il 28 aprile 1988 il ricorrente è stato nominato capo della delegazione della Commissione per il Pacifico, con sede nelle F., dove ha esercitato le sue funzioni fino al mese di novembre 1991. A partire dal 1 dicembre 1991, il ricorrente ha occupato il posto di capo della delegazione della Commissione nella Zambia. In precedenza egli aveva esercitato le funzioni di consigliere e poi di capo delegazione della Commissione in vari paesi.
2 In occasione di un' indagine condotta, nel febbraio 1993, dall' ispettorato generale delle delegazioni della Commissione presso la delegazione nelle F., un certo numero di accuse nei confronti del ricorrente, relative al periodo durante il quale egli aveva esercitato le funzioni di capo delegazione, sono state portate a conoscenza degli ispettori. Tali accuse [v. il rapporto degli ispettori Wolff e Long (allegato 3 al controricorso) e le dichiarazioni delle signore M., C. e T. agli ispettori (allegato 4 al controricorso)] riguardavano, essenzialmente, molestie sessuali di cui il personale femminile della delegazione si sarebbe lagnato, nonché irregolarità amministrative, consistenti in particolare in pagamenti ingiustificati e discriminatori nei confronti di alcuni dipendenti e, in generale, in una gestione scorretta e abusiva del personale e dei beni della Commissione.
3 Il 4 maggio 1993 il direttore generale della direzione generale del personale e dell' amministrazione (...), nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' 'APN' ), ha informato il ricorrente dell' apertura di una procedura disciplinare nei suoi confronti.
4 Dopo aver sentito il ricorrente in data 26 maggio 1993, l' APN, con decisione 28 maggio 1993, lo ha sospeso dalle sue funzioni senza perdita della retribuzione, ai sensi dell' art. 88 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo 'Statuto' ).
5 Il 2 giugno 1993 l' APN ha incaricato un consigliere della direzione generale del personale e dell' amministrazione di 'procedere in sua vece all' audizione dei testimoni resisi disponibili e che si trovano nelle F. nonché all' ispezione in loco' . Le denuncianti nonché altri membri del personale locale sono stati sentiti tra il 7 e il 13 giugno 1993. Altri dipendenti di ruolo e non, che avevano in passato lavorato col ricorrente, sono stati ugualmente interrogati tra il 18 giugno e il 2 luglio 1993.
6 L' APN, dopo aver informato in data 29 giugno 1993 il ricorrente delle sue intenzioni, ha sottoposto alla commissione di disciplina la presente questione con rapporto del 9 luglio 1993 (allegato 5 al controricorso). In tale rapporto, al ricorrente è stato addebitato il fatto di aver molestato sessualmente alcuni agenti locali di sesso femminile impiegati presso la delegazione della Commissione nelle F., nel periodo in cui egli si trovava a capo di quest' ultima. Il rapporto non faceva menzione delle 'gravi irregolarità' amministrative asserite in precedenza, poiché l' APN considerava che (...) 'vista la natura delle deduzioni e delle prove relative, (essa) non considera opportuno, in questa fase, sottoporre tale materia alla commissione di disciplina' .
7 Con parere del 27 luglio 1993, la commissione di disciplina, dopo aver esaminato l' insieme dei documenti allegati al fascicolo ed aver sentito il ricorrente, assistito dal suo avvocato, e il funzionario della Commissione incaricato dell' indagine, ha proposto all' APN 'di infliggere al signor D la sanzione disciplinare comminata dall' art. 86, n. 2, lett. f), dello Statuto, vale a dire la destituzione senza soppressione del diritto alla pensione' . Nel corso della sua audizione dinanzi alla commissione di disciplina, il ricorrente ha chiesto che venisse avviata un' inchiesta complementare in contraddittorio, comprendente in particolare un confronto con le tre denuncianti e una perizia medica. Tale richiesta veniva respinta dalla commissione di disciplina.
8 L' APN, dopo aver sentito nuovamente il ricorrente in data 29 luglio 1993, lo informava, con comunicazione del 30 luglio 1993, di aver 'deciso di accogliere la (sua) richiesta (...) di essere messo a confronto con ciascuna delle denuncianti prima che venisse presa qualsiasi decisione in relazione al procedimento disciplinare avviato contro (di lui). I risultati di tali confronti, che avranno luogo nelle prossime settimane, integreranno il parere della commissione di disciplina del 27 luglio 1993 e saranno acquisiti agli atti' .
9 Il confronto tra il ricorrente e le tre denuncianti, assistite dai rispettivi avvocati, ha avuto luogo il 7 settembre 1993 in presenza di un delegato dell' APN.
10 Il 15 settembre 1993 l' APN ha proceduto all' audizione finale del ricorrente, a norma dell' art. 7 dell' allegato IX dello Statuto.
11 In esito a tale procedimento, con decisione del 30 settembre 1993, l' APN ha inflitto al ricorrente la sanzione della destituzione, senza soppressione del diritto alla pensione, a decorrere dal 1 dicembre 1993. Nella sua decisione l' APN considera, in sostanza, che i fatti ascritti al ricorrente, quali risultano dalle deposizioni delle vittime, costituiscono una mancanza molto grave nonché un reato sanzionato dal diritto comune, che né lo stato di salute del ricorrente né altre circostanze di sorta possono giustificare".
3 Con atto introduttivo depositato il 25 ottobre 1993, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale. Con decisione 23 febbraio 1994 l' APN ha respinto esplicitamente il suo reclamo. Con sentenza 26 gennaio 1995 il Tribunale ha respinto il ricorso.
4 Nel suo ricorso contro tale sentenza, il ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale e, accogliendo il ricorso iniziale del ricorrente, di annullare la decisione della Commissione 30 settembre 1993 nonché la decisione dell' APN 23 febbraio 1994 e, di conseguenza, di dichiarare che la convenuta dovrà reintegrare il ricorrente in tutte le sue funzioni, nel suo grado, scatto e trattamento che gli competono, con effetto retroattivo dalla data di efficacia della decisione impugnata, e ciò per semplice applicazione della futura decisione, di condannare la convenuta a versargli tutti gli arretrati di stipendio, compresi i vantaggi di cui il ricorrente dispone, che gli sono dovuti dal 1 dicembre 1993 fino alla decisione da emanare, oltre agli interessi legali al tasso dell' 8% l' anno a decorrere da ciascuna scadenza retributiva, e, comunque, con condanna al pagamento delle spese dei due procedimenti.
5 Nelle sue osservazioni sul ricorso in esame, la Commissione ritiene, da parte sua, che tale ricorso sia irricevibile o quantomeno infondato.
6 Ai sensi dell' art. 119 del suo regolamento di procedura, la Corte può respingere, in qualsiasi momento, l' impugnazione, quando essa è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, senza passare alla fase orale.
7 A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce due motivi.
Sul primo motivo
8 Nel suo primo motivo, il ricorrente censura il fatto che il Tribunale ha considerato come fornita la prova dei reati di molestie sessuali a lui contestati. Secondo il ricorrente le testimonianze disponibili non autorizzavano tale conclusione. In realtà, il fascicolo presentato dalla Commissione conteneva soltanto le denuncie delle vittime e le dichiarazioni di altre persone che ammettevano di non essere state testimoni dei fatti asseriti. La sentenza confonderebbe soprattutto "la denuncia con la prova", ritenendo che le testimonianze delle vittime, che mancano necessariamente d' imparzialità, fossero sufficienti per dimostrare la veridicità degli atti di cui trattasi. Peraltro, in materia di molestie sessuali, come risulterebbe dalla raccomandazione della Commissione 27 novembre 1991, 92/131/CEE, sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, e più in particolare dal suo allegato, che istituisce un codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali (GU 1992, L 49, pag. 1), la prova dovrebbe, in ogni singolo caso, essere provata indipendentemente dalle denunce.
9 A tal riguardo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, il citato codice di condotta non può essere interpretato nel senso che vieti di prendere in considerazione, a titolo di elemento di prova, le dichiarazioni rese dall' autore di una denuncia. Infatti, colui che deve giudicare la veridicità dei fatti asseriti valuta in modo insindacabile se gli elementi fornitigli costituiscano prove sufficienti.
10 In tale ottica, è sufficiente constatare che, come risulta evidente dai punti 69-72 della sentenza impugnata, il Tribunale non si è basato soltanto sulle testimonianze delle tre vittime del comportamento del ricorrente, ma si è basato anche sul fatto che tali dichiarazioni sono state rese a tre riprese e concordano su tutti i punti e che le tre persone si sono lagnate contemporaneamente dello stesso tipo di comportamento, nonché su una serie di testimonianze di persone che hanno constatato l' aspetto attonito delle donne dopo le aggressioni di cui esse erano state vittime da parte del ricorrente e che hanno potuto fare altre osservazioni a tal riguardo.
11 Non può quindi essere rimproverato al Tribunale il fatto di aver ignorato le norme e i principi generali di diritto in materia di onere della prova. Tale aspetto del primo motivo del ricorrente è dunque manifestamente infondato.
12 Sulla restante argomentazione del ricorrente, vale a dire una errata valutazione delle prove da parte del Tribunale, occorre ricordare che, secondo l' art. 168 A del Trattato CE e le corrispondenti norme dei Trattati CECA e CEEA, l' impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Tale limitazione è precisata all' art. 51, primo comma, dello Statuto CE e alle corrispondenti norme degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia.
13 Inoltre, occorre ricordare che la Corte ha più volte dichiarato che l' impugnazione può essere basata solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti, e pertanto è ricevibile solo se addebita al Tribunale di aver statuito in spregio delle norme di diritto di cui esso doveva garantire l' osservanza (v. sentenze 1 ottobre 1991, C-283/90 P, Vidrányi/Commissione, Racc. pag. I-4339, punti 12 e 13; 8 aprile 1992, C-346/90 P, F./Commissione, Racc. pag. I-2691, punto 7; 2 marzo 1994, C-53/92 P Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667, punto 10, e 1 giugno 1994, C-136/92 P Commissione/Brazzelli e a., Racc. pag. I-1981, punto 48).
14 Come la Corte, nell' ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, non è competente ad accertare i fatti, così essa non ha competenza, in linea di principio, a esaminare le prove che il Tribunale ha accolto a sostegno dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state ottenute regolarmente e siano stati rispettati le regole e i principi generali di diritto in materia di onere della prova così come le norme di procedura in materia di produzione della prova, spetta unicamente al Tribunale giudicare il valore da attribuire agli elementi che gli sono stati sottoposti (v., in particolare, sentenza Commissione/Brazzelli e a., già citata, punto 66).
15 Pertanto, non essendo la Corte competente a esaminare la valutazione del Tribunale, l' argomentazione addotta su tale punto dal ricorrente nel suo primo motivo va respinta come manifestamente irricevibile.
Sul secondo motivo
16 Nel suo secondo motivo, il ricorrente censura il fatto che il Tribunale ha violato i principi generali del diritto i quali impongono che i procedimenti disciplinari siano oggetto di un esame imparziale e che il diritto alla difesa sia integralmente e rigorosamente rispettato.
17 Nella prima parte di tale motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto di diverse dichiarazioni di donne che affermavano di non essere mai state vittime di molestie sessuali di sorta da parte del ricorrente, ma che esso si è unicamente basato sulle testimonianze a carico rese da parte di talune vittime, senza spiegare né motivare tale omissione.
18 Su questo punto è sufficiente constatare che il Tribunale ha ritenuto, al punto 73 della sua sentenza, che le dichiarazioni a discolpa cui si riferiva il ricorrente non potevano in alcun caso mettere in dubbio il valore probatorio delle testimonianze a carico, in quanto il fatto che tali persone non siano mai state testimoni degli atti imputati al ricorrente non implicherebbe che tali atti non si siano verificati. Il Tribunale quindi ha certamente preso in considerazione le testimonianze a discolpa alle quali si riferiva il ricorrente e ha spiegato sufficientemente per quali ragioni non le riteneva probanti. La prima parte del secondo motivo, di conseguenza, è manifestamente infondata.
19 Nella seconda parte del suo secondo motivo, il ricorrente ritiene che la sentenza del Tribunale sia viziata da una carenza di motivazione nei limiti in cui non dà risposta alla sua censura, secondo la quale l' istruttoria del procedimento davanti all' APN sarebbe stata fatta a carico, ma non a discolpa. In tal modo il principio generale secondo il quale ogni imputato si presume innocente sarebbe stato violato.
20 E' sufficiente constatare al riguardo che il Tribunale ha rilevato al punto 74 della sentenza impugnata che, in occasione del procedimento dinanzi alla commissione di disciplina, il ricorrente non ha mai citato testimoni a discolpa, come gli consentiva l' art. 4 dell' allegato IX dello Statuto. Pertanto, anche la seconda parte del secondo motivo è manifestamente infondata.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. A norma dell' art. 70 del detto regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità restano a carico di queste. Tuttavia, ai sensi dell' art. 122, secondo comma, di tale regolamento, l' art. 70 non è applicabile alle impugnazioni proposte da un funzionario o altro dipendente di un' istituzione contro di essa. Poiché il ricorrente è risultato soccombente, esso va condannato alle spese del presente procedimento.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il ricorrente è condannato alle spese.
Lussemburgo, 11 gennaio 1996.
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