Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Motivo formulato contro una parte della motivazione della sentenza non necessaria per fondarne il dispositivo ° Motivo inoperante
2. Concorrenza ° Ammende ° Importo ° Determinazione ° Criteri ° Gravità e durata delle infrazioni ° Presa in considerazione dei presupposti per l' irrogazione di ammende da parte della Commissione ° Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, secondo comma)
3. Concorrenza ° Ammende ° Presupposti per l' irrogazione di ammende da parte della Commissione ° Infrazione commessa intenzionalmente o per negligenza ° Presupposti alternativi
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, primo comma)
Massima
1. Nell' ambito di un ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado, dev' essere respinto un motivo di annullamento diretto contro una motivazione sovrabbondante contenuta nella pronuncia impugnata, il cui dispositivo sia tuttavia sufficientemente fondato su un' altra motivazione.
2. Per determinare la gravità di un' infrazione alle regole della concorrenza, il Tribunale non è obbligato a verificare se quest' ultima sia stata commessa dolosamente o per negligenza, e ancor meno è tenuto a distinguere le due ipotesi.
Dal dettato chiaro e univoco dell' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 discende infatti che quest' ultimo affronta due questioni distinte. Da un lato, nel suo primo comma, esso determina le condizioni che vanno soddisfatte affinché la Commissione possa infliggere ammende, tra le quali compare quella riguardante l' esistenza, all' origine dell' infrazione, di dolo o negligenza (condizioni di legittimazione). Dall' altro, nel suo secondo comma, esso disciplina la determinazione dell' importo dell' ammenda, che è in funzione della gravità e della durata dell' infrazione, senza prevedere nessun rinvio obbligatorio (né del resto facoltativo) alle condizioni di cui al primo comma. A tale proposito, la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie e il suo contesto, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione.
3. L' art. 15, n. 2, primo comma, del regolamento n. 17 non distingue a seconda che l' infrazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza, ma menziona a titolo alternativo questi due presupposti per l' imposizione di un' ammenda.
Parti
Nel procedimento C-137/95 P,
Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid e altre, con gli avv.ti L.H. van Lennep, del foro dell' Aia, ed E.H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. L. Frieden, 6, avenue Guillaume,
ricorrenti,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 21 febbraio 1995 nella causa T-29/92, SPO e a./Commissione (Racc. pag. II-289),
procedimento in cui l' altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor B.J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. P. Glazener, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann (relatore), H. Ragnemalm, L. Sevón e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: R. Grass
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 27 aprile 1995, la Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid (in prosieguo: la "SPO") e altre 28 ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di primo grado 21 febbraio 1995, causa T-29/92, SPO e a./Commissione (Racc. pag. II-289), che ha respinto il loro ricorso diretto a far dichiarare inesistente o, in subordine, nulla la decisione della Commissione 5 febbraio 1992, 92/204/CEE, relativa ad un procedimento in forza dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.572 e 32.571 ° Industria della costruzione nei Paesi Bassi; GU L 92, pag. 1).
2 La SPO è un organo di coordinamento creato nel 1963 da numerose associazioni olandesi di imprese di costruzione e i cui membri sono attualmente le altre 28 ricorrenti. Dal 1952 in poi queste ultime avevano elaborato alcuni regolamenti al fine di disciplinare la concorrenza nell' ambito degli appalti banditi in determinate regioni o in certi settori dell' industria delle costruzioni. Dopo la creazione della SPO, questi regolamenti regionali e settoriali venivano progressivamente armonizzati sotto il suo controllo negli anni 1973-1979 (punti 1, 2 e 4 della sentenza impugnata).
3 Ai sensi del suo statuto la SPO ha lo scopo "di promuovere e di gestire una concorrenza ordinata, di evitare e di contrastare i comportamenti sleali in sede di offerta di prezzi e di promuovere la formazione di prezzi economicamente giustificati". A questo fine essa ha elaborato regolamenti cosiddetti di "disciplina istituzionalizzata dei prezzi e della concorrenza" e può infliggere sanzioni alle imprese iscritte alle associazioni aderenti in caso di inosservanza degli obblighi che derivano da tali regolamenti. L' esecuzione dei regolamenti è affidata a otto uffici esecutivi il cui funzionamento è controllato dalla SPO. Le associazioni aderenti alla SPO raggruppano più di quattromila imprese di costruzione con sede nei Paesi Bassi (punto 2 della sentenza).
4 Il 3 giugno 1980 l' assemblea generale della SPO adottava un "codice deontologico" vincolante per tutte le imprese iscritte alle sue associazioni aderenti e che prevede un regime uniforme di sanzioni delle violazioni dei regolamenti uniformati tra il 1973 e il 1979, unitamente a talune norme materiali necessarie per l' applicazione di tali regolamenti. Il codice deontologico entrava in vigore il 1 ottobre 1980 (punto 5 della sentenza).
5 Il 16 agosto 1985 la Commissione rivolgeva alla SPO una richiesta di informazioni, allo scopo di raccogliere notizie sulla partecipazione di imprese estere a detta organizzazione (punto 6 della sentenza).
6 Con decreto ministeriale 2 giugno 1986 le autorità olandesi adottavano un regolamento uniforme, che ha definito le regole per l' aggiudicazione degli appalti pubblici (punto 7 della sentenza).
7 Durante il medesimo anno la SPO emanava due nuovi regolamenti di disciplina dei prezzi (in prosieguo: gli "UPR") riguardanti, l' uno, le aggiudicazioni mediante licitazione privata, l' altro, le aggiudicazioni mediante asta pubblica. Questi regolamenti venivano integrati da quattro regolamenti e tre allegati ed entravano in vigore il 1 aprile 1987 (punto 8 della sentenza).
8 Dalla sentenza del Tribunale (segnatamente punti 90 e 125) discende che gli UPR hanno essenzialmente lo scopo di garantire la designazione da parte delle imprese, e non del committente, dell' "impresa prescelta", la quale avrà in esclusiva il diritto sia di entrare in trattativa con il committente per negoziare l' oggetto e il prezzo della propria offerta, sia di determinare le maggiorazioni dei prezzi che saranno poste a carico del committente; maggiorazioni comprendenti essenzialmente gli indennizzi per spese di calcolo e i contributi alle spese di funzionamento delle organizzazioni professionali, tra le quali la SPO. Gli UPR prevedono inoltre che dette maggiorazioni coprano le spese di calcolo complessive di tutte le imprese interessate partecipanti alla riunione e vadano sommate all' importo dell' offerta che l' impresa prescelta farà al committente, vale a dire che tali maggiorazioni, secondo le ricorrenti, siano imputate all' opera in vista della quale sono state sostenute. Infine, gli offerenti possono revocare le offerte proposte dopo averle confrontate con quelle degli altri concorrenti.
9 Il 15 giugno 1987 la Commissione svolgeva accertamenti presso la SPO. A seguito di questi ultimi, il 13 gennaio 1988 la SPO notificava alla Commissione gli UPR, notificazione integrata il 13 luglio 1989, dopo modifica degli UPR. Nel novembre 1989 la Commissione decideva di avviare un procedimento nei confronti della SPO e, il 5 dicembre 1989, le inviava la comunicazione degli addebiti. Dopo un' audizione, svoltasi il 12 giugno 1990, il 5 febbraio 1992 la Commissione adottava una decisione di condanna ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE (punti 10-23 della sentenza impugnata).
10 Con tale decisione la Commissione constatava che lo statuto della SPO del 10 dicembre 1963, con le successive modifiche, i due UPR del 9 ottobre 1986, con i regolamenti e gli allegati che ne fanno parte, i regolamenti precedenti e analoghi sostituiti dai primi e il codice deontologico, escluso l' art. 10, costituivano infrazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato. Essa respingeva inoltre la domanda di esenzione formulata ai sensi dell' art. 85, n. 3, e condannava le ricorrenti ad ammende per complessivi 22 498 000 ECU (punti 22, 23 e 25 della sentenza).
11 Il 13 aprile 1992 la SPO e i suoi 28 membri proponevano un ricorso innanzi al Tribunale di primo grado, chiedendo di dichiarare inesistente o, in subordine, di annullare la decisione della Commissione.
12 Con sentenza 21 febbraio 1995 il Tribunale respingeva il ricorso, confermando in tal modo la decisione della Commissione.
13 Il 27 aprile 1995 la SPO e i suoi 28 membri hanno proposto allora la presente impugnazione avverso detta sentenza.
Motivi dedotti dalle parti
14 A sostegno del loro ricorso mirante all' annullamento della sentenza 21 febbraio 1995 le ricorrenti deducono due motivi concernenti, il primo, la domanda di esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato CE e, il secondo, la determinazione dell' importo delle ammende.
15 Le ricorrenti pertanto non rimettono in discussione la parte della sentenza del Tribunale che accerta l' esistenza di infrazioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato.
16 Con il loro primo motivo le ricorrenti contestano al Tribunale il fatto di aver violato, in sede di verifica della valutazione condotta dalla Commissione in merito alla loro domanda di esenzione, gli artt. 85, n. 3, e 190 del Trattato CEE, l' art. 9, n. 1, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d' applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), o, quanto meno, i principi generali del diritto comunitario in materia di motivazione delle decisioni e di prerogative della difesa.
17 L' art. 85, n. 3, contiene il seguente disposto:
"Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
° a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
° a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d' imprese, e
° a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico," (prima condizione) "pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell' utile che ne deriva," (seconda condizione) "ed evitando di
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi," (terza condizione)
"b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi" (quarta condizione).
18 Con la prima parte del primo motivo le ricorrenti deducono che, per poter verificare la valutazione compiuta dalla Commissione in merito alla seconda e alla terza condizione di esenzione nonché la sua motivazione, il Tribunale avrebbe dovuto determinare l' "utile" di cui trattasi, esaminando anzitutto la prima condizione di esenzione cui fa riferimento detta nozione prima di passare ad esaminare le altre condizioni.
19 Con la seconda parte del primo motivo le ricorrenti contestano al Tribunale il fatto di avere applicato una serie di criteri giuridici inadeguati in sede di verifica della valutazione condotta dalla Commissione in merito alla seconda condizione di esenzione.
20 In primo luogo, esso avrebbe esercitato detto controllo facendo riferimento alla nozione di concorrenza e non a quella di utile, quale definita nella prima condizione di esenzione di cui all' art. 85, n. 3, da un lato, decidendo che i regolamenti aventi lo scopo di lottare contro quella che le ricorrenti definiscono una concorrenza rovinosa non potrebbero, "in linea di massima", essere esentati in quanto finiscono per forza di cose per restringere la concorrenza e, dall' altro, affermando che (punto 294 della sentenza impugnata, in particolare) le ricorrenti "pervengono necessariamente a restringere la concorrenza, privando i consumatori dei suoi vantaggi".
21 In secondo luogo, esso avrebbe ritenuto (punto 292) che, in sede di esame della seconda condizione di esenzione, un' analisi macroeconomica non era necessaria. Il Tribunale avrebbe inoltre trascurato di tenere in considerazione la posizione ed il ruolo delle autorità olandesi durante il periodo di applicazione dei regolamenti.
22 In terzo luogo, esso, da un lato (punto 295), avrebbe ritenuto che dell' utile dovessero godere indistintamente tutti gli utenti e, dall' altro, avrebbe omesso di tener conto del fatto che dalle sue stesse considerazioni illustrate alla fine del punto 296 discendeva che a trarre vantaggio dall' applicazione dei regolamenti erano committenti diversi da quelli di cui esso ha tenuto presente la situazione.
23 Con la terza parte del primo motivo, concernente la terza condizione di esenzione, le ricorrenti contestano al Tribunale il fatto di avere sostituito, ammettendo il carattere unilaterale della procedura di designazione dell' impresa prescelta, la sua valutazione dei regolamenti di cui trattasi a quella della Commissione, violando la competenza esclusiva riconosciuta a quest' ultima dall' art. 9, n. 1, del regolamento n. 17. Esse contestano parimenti al Tribunale il fatto di avere ignorato numerosi argomenti dedotti dalle ricorrenti.
24 Con il loro secondo motivo le ricorrenti accusano il Tribunale, sempre senza illustrare le loro censure, di aver violato gli artt. 85 e 190 del Trattato CE, gli artt. 4, n. 2, e 15, n. 2, del regolamento n. 17 o i principi generali del diritto comunitario riguardanti la motivazione delle decisioni, la certezza del diritto, la tutela giuridica e la proporzionalità, all' atto di verificare la valutazione compiuta dalla Commissione della gravità delle infrazioni da quest' ultima accertate. L' intero motivo verte sull' obbligo che, secondo le ricorrenti, incombe alla Commissione e al Tribunale di tener conto del carattere più o meno intenzionale dell' infrazione ("intenzionalmente o per negligenza") in sede di valutazione della gravità di quest' ultima; gravità che costituisce uno dei due criteri utili alla determinazione dell' importo dell' ammenda di cui all' art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 17.
25 Con la prima parte del secondo motivo, le ricorrenti accusano il Tribunale di non aver verificato in ciascun caso, all' atto di compiere detta valutazione, se l' infrazione fosse stata commessa "intenzionalmente o per negligenza", condizione contenuta nel primo comma dell' art. 15, n. 2.
26 Con la seconda parte esse contestano al Tribunale di non aver annullato la decisione della Commissione che lo poneva nell' impossibilità di verificare l' applicazione compiuta dei criteri controversi in quanto, nel punto 140, detta istituzione "ometteva di decidere se ci fosse stato dolo o colpa" in occasione delle infrazioni risalenti almeno al 1 ottobre 1980, mentre essa avrebbe fatto ciò in relazione alle altre infrazioni.
27 Con la terza parte esse sostengono, in sostanza, che l' applicazione eventuale dell' art. 4, n. 2, del regolamento n. 17, che esonera taluni accordi dall' obbligo di notificazione, è un elemento che il Tribunale avrebbe dovuto obbligatoriamente tenere in considerazione all' atto di determinare l' importo delle ammende. Secondo il loro parere, detto elemento implicherebbe, per principio, che le infrazioni possano essere state commesse solo per negligenza e non dolosamente, come sentenziato dal Tribunale.
28 In sede di controricorso, la Commissione chiede il rigetto del ricorso.
29 In merito alla prima parte del primo motivo, essa sostiene che, in considerazione del carattere cumulativo delle condizioni di esenzione, non può contestarsi al Tribunale il fatto di non aver esaminato la prima condizione di esenzione. Non si potrebbe nemmeno contestare a detto Giudice il fatto di aver accolto, in relazione alla seconda e alla terza condizione di esenzione e ai fini della sua verifica, la definizione di "utile" dedotta dalle stesse ricorrenti.
30 Per quanto concerne la seconda parte del primo motivo, essa deduce che tutte le censure formulate dalle ricorrenti si basano su una lettura errata della sentenza del Tribunale o vertono su valutazioni in fatto, irrilevanti per il giudizio che la Corte deve esprimere in sede di ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado.
31 Riguardo alla terza parte del primo motivo, essa afferma che l' elemento oggetto di valutazione nel caso specifico, vale a dire il carattere unilaterale della procedura di designazione dell' impresa prescelta, aveva costituito materia di dibattito, poiché compare in diversi passi della decisione della Commissione e che, dopo tutto, nessuna norma osta a che il giudice comunitario, in sede di verifica della legittimità degli atti delle istituzioni, faccia richiamo ad argomenti che, pur non presenti come tali nell' atto di cui trattasi, ne confermino la giustezza. Essa chiede il rigetto degli altri numerosi argomenti dedotti nell' ambito di questo motivo.
32 Per quanto concerne il secondo motivo la Commissione deduce anzitutto che, in sede di verifica delle decisioni mediante le quali vengono inflitte ammende, il Tribunale dispone di una competenza che può estendersi sino alla riforma dell' atto impugnato. Inoltre, riguardo alle singole parti del motivo, essa ritiene che le ricorrenti abbiano anzitutto dato un' interpretazione errata dei commi primo e secondo dell' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, i quali vanno tenuti distinti, e che poi abbiano letto in modo errato il punto 140 della decisione della Commissione, in cui compaiono i termini censurati, e cioè "intenzionalmente o quantomeno per negligenza", termini riguardanti l' accertamento della sussistenza della condizione per l' imposizione delle ammende, di cui al primo comma dell' art. 15, n. 2, che non fa distinzione fra le due ipotesi. Essa afferma infine che le ricorrenti hanno torto nel sostenere che i loro regolamenti fossero soggetti all' art. 4, n. 2, del regolamento n. 17, tesi del resto respinta dalla decisione della Commissione e dal Tribunale; detto articolo, peraltro, non influenza in modo vincolante né l' imposizione dell' ammenda né la determinazione del suo importo.
Giudizio della Corte
33 Ai sensi dell' art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l' impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
Sul primo motivo
Sulla prima parte
34 Per quanto concerne il motivo fondato sul mancato esame, da parte del Tribunale, della prima condizione di esenzione in sede di verifica della valutazione compiuta dalla Commissione sulla seconda e sulla terza condizione di esenzione, occorre in primo luogo rilevare che il Tribunale (punti 267 e 286) ha richiamato il carattere cumulativo delle quattro condizioni di esenzione ed ha indicato "che basta pertanto l' assenza di uno solo di tali presupposti perché si debba confermare la decisione di rigetto della domanda di esenzione proposta dalle ricorrenti".
35 In secondo luogo, occorre rilevare che il Tribunale, il quale (punto 288 della sentenza impugnata) ha ricordato il carattere limitato della sua verifica delle valutazioni della Commissione in materia di concessione di un' esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, ha anzitutto illustrato, come argomenti delle parti, l' utile che si riteneva dovesse derivare dai regolamenti secondo l' opinione delle ricorrenti (punti 268-271 per la seconda condizione e punto 301 per la terza), prima di esaminare tali argomenti uno per uno (segnatamente punti 293, 295, 296 e 298, nonché punti 310 e seguenti).
36 Dato che la seconda condizione di esenzione riguarda la ripartizione dell' utile e non la sua esistenza, il Tribunale poteva accogliere, così come ha fatto, la definizione di utile dedotta dalle ricorrenti, in quanto un comportamento del genere non poteva lederle assolutamente.
37 Ne discende che la prima parte del primo motivo va respinta, in quanto manifestamente infondata.
Sulla seconda parte
38 La censura secondo la quale il Tribunale avrebbe applicato una serie di criteri giuridici inadeguati all' atto della verifica da esso compiuta della valutazione data dalla Commissione della seconda condizione di esenzione, riguardante la ripartizione dell' utile, è manifestamente infondata.
39 Tutto il primo argomento dedotto si fonda su una lettura palesemente errata della sentenza. Per constatare ciò basta leggere il passo controverso (punto 294, in fine) nel suo contesto. In questa parte della motivazione, infatti, il Tribunale ha deciso ° giustamente, trattandosi di concessione di un' esenzione ° di limitarsi a un mero accertamento dell' errore manifesto che la Commissione avrebbe commesso in sede di valutazione (punto 288). Giudicando nell' ambito dell' esame della seconda condizione di esenzione (equa ripartizione dell' utile che si riteneva derivasse dai regolamenti controversi), esso rileva semplicemente che i consumatori non potevano godere dell' utile che si pensava derivasse dalla lotta contro quella che le ricorrenti definiscono concorrenza rovinosa (inizio del passo controverso). Nel motivare in tal modo la sua pronuncia, il Tribunale non ha per nulla confuso il contenuto dell' art. 85, n. 1 (esistenza di restrizioni della concorrenza), con quello dell' art. 85, n. 3 (condizioni di esenzione).
40 Il secondo argomento delle ricorrenti fa riferimento al punto 292 e si fonda anch' esso su una lettura manifestamente errata della sentenza. Basta infatti leggere detto punto per rilevare che il Tribunale non ha adottato, come vorrebbero far pensare le ricorrenti, una posizione contraria, in linea di principio, alle analisi macroeconomiche relative alla valutazione delle intese alla luce della seconda condizione di esenzione di cui all' art. 85, n. 3.
41 Dopo avere infatti ricordato (punti 288 e 289 della sentenza) il carattere limitato del suo potere di verifica in materia di esenzione delle intese, dovuto all' attribuzione alla Commissione ° ex art. 9 del regolamento n. 17 ° di una competenza esclusiva in materia ° il Tribunale si è chiesto (punti 290 e 291) se la Commissione abbia giustamente fatto a meno di prendere in considerazione l' utile dedotto dalle ricorrenti a livello macroeconomico, prima di giungere alla conclusione (punto 292) che detta istituzione, ponendo a confronto l' analisi macroeconomica delle ricorrenti con la propria analisi microeconomica, non ha commesso errori manifesti di valutazione.
42 Peraltro, il comportamento delle autorità nazionali durante il periodo di applicazione dei regolamenti è un elemento di fatto che il Tribunale, nella sua veste di giudice del diritto comunitario, non era assolutamente obbligato a prendere in considerazione in sede di valutazione della seconda condizione di esenzione.
43 Per quanto concerne il terzo argomento, la sua prima parte si fonda anch' essa su una lettura manifestamente erronea del punto 295 della sentenza impugnata. Il Tribunale non ha infatti mai affermato, come dedotto dalle ricorrenti, che dei vantaggi individuati dovessero godere indistintamente tutti gli utenti, ma ha solamente rilevato i limiti dei vantaggi allegati dalle ricorrenti, facendo ricorso a constatazioni in fatto le quali, peraltro, sfuggono in quanto tali alla verifica della Corte nella sua veste di giudice dell' impugnazione.
44 Con la seconda parte del detto argomento le ricorrenti contestano al Tribunale l' omessa considerazione della circostanza che, in assenza dei regolamenti, le spese di calcolo ingenerate dai committenti che ritengano necessario mettersi in contatto con un gran numero di imprese sarebbero incorporate da queste ultime nelle spese generali e trasferite in tal modo a carico di altri committenti e che, impedendo ciò, i regolamenti avvantaggerebbero, secondo le ricorrenti, committenti diversi da quelli tenuti presenti dal Tribunale.
45 Dalla parte iniziale del punto 296 discende però con chiarezza che il Tribunale si è espressamente interrogato su chi di preciso potesse godere del vantaggio che questi altri committenti si pensava potessero ricavare, confrontandolo con i suoi specifici inconvenienti e con i limiti della sua ripartizione.
46 La seconda parte del primo motivo va pertanto integralmente respinta, in quanto manifestamente infondata.
Sulla terza parte
47 Senza dover nemmeno approfondire l' esame degli argomenti delle ricorrenti, occorre ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante, la Corte respinge in modo puro e semplice le censure mosse in merito a una motivazione sovrabbondante di una sentenza del Tribunale, poiché una motivazione siffatta non può comportare l' annullamento della pronuncia (v., segnatamente, sentenze 22 dicembre 1993, causa C-244/91 P, Pincherle/Commissione, Racc. pag. I-6965, punto 25, e 18 marzo 1993, causa C-35/92 P, Parlamento/Frederiksen, Racc. pag. I-991).
48 Nella fattispecie occorre rilevare che il Tribunale, in sede di esame delle condizioni per la concessione dell' esenzione (punto 267 della sentenza), ha giustamente "ricordato anzitutto che i quattro presupposti per la concessione di un' esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato sono cumulativi (...) e che basta pertanto l' assenza di uno solo di tali presupposti perché si debba confermare la decisione di rigetto della domanda di esenzione proposta dalle ricorrenti" (v. anche il punto 286) e che del resto, dopo essere giunto alla conclusione (punto 300) che la seconda condizione di esenzione non era soddisfatta, esso ha precisato (punto 310 della sentenza impugnata) che solo "ad abundantiam" dava atto del mancato soddisfacimento anche della terza condizione di esenzione.
49 Dato che dai punti 35 e 44 della presente ordinanza discende che il Tribunale, nell' accertare il mancato soddisfacimento della seconda condizione di esenzione, non ha violato il diritto comunitario, la terza parte del primo motivo è priva di effetti e pertanto non può manifestamente giustificare l' impugnazione.
Sul secondo motivo
Sulle prime due parti
50 Questo motivo verte sulla determinazione dell' importo dell' ammenda di cui al secondo comma dell' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
51 Con la prima parte le ricorrenti muovono dalla premessa errata che la gravità delle infrazioni commesse, uno dei due criteri d' applicazione stabiliti, avrebbe dovuto essere obbligatoriamente valutata in funzione della condizione di cui al primo comma di detta disposizione, a tenore della quale le infrazioni devono essere state commesse intenzionalmente o per negligenza.
52 Con la seconda parte, esse sostengono inoltre ° e in modo parimenti errato ° che il Tribunale avrebbe dovuto annullare la decisione della Commissione, la quale, non distinguendo tra infrazioni commesse intenzionalmente e infrazioni commesse per negligenza (punto 140), avrebbe posto detto Giudice nell' impossibilità di esercitare il suo controllo.
53 Occorre a questo punto constatare, anzitutto, che dal dettato chiaro e univoco dell' art. 15, n. 2, discende che quest' ultimo affronta due questioni distinte. Da un lato, esso determina le condizioni che vanno soddisfatte affinché la Commissione possa infliggere ammende (condizioni di legittimazione); tra tali presupposti compare quello riguardante il carattere doloso o colpevole dell' infrazione (primo comma). Dall' altro, esso disciplina la determinazione dell' importo dell' ammenda, che è in funzione della gravità e della durata dell' infrazione (secondo comma). Tale distinzione evidente è alla base di tutta la giurisprudenza della Corte concernente detta disposizione.
54 In merito alla prima parte occorre poi rilevare che il secondo comma dell' art. 15, n. 2, non prevede nessun rinvio obbligatorio (né del resto facoltativo) alle condizioni di legittimazione di cui al primo comma, analogamente del resto alla giurisprudenza della Corte in materia di determinazione dell' importo delle ammende. Da quest' ultima può infatti desumersi che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l' effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione.
55 Occorre per di più osservare che, come sottolineato dalla Commissione, dal punto di vista della concorrenza le infrazioni commesse per negligenza non sono meno gravi di quelle commesse dolosamente.
56 In merito alla seconda parte basta rilevare che il punto 140 della decisione della Commissione concerne effettivamente i presupposti per l' imposizione delle ammende e che il primo comma dell' art. 15, n. 2, analogamente alla giurisprudenza della Corte, non distingue tra le due condizioni di legittimazione, ivi menzionate a titolo alternativo.
57 Alla luce di quanto esposto, il Tribunale non era obbligato a verificare, per determinare la gravità dell' infrazione, se quest' ultima fosse stata commessa dolosamente o per negligenza e ancor meno era tenuto a distinguere le due ipotesi. Le prime due parti del secondo motivo devono pertanto essere respinte, in quanto manifestamente infondate.
Sulla terza parte
58 Poiché le ricorrenti sostengono che, in sede di valutazione della gravità dell' infrazione, occorre tener conto di un' eventuale applicazione dell' art. 4, n. 2, del regolamento n. 17, basta rilevare che, ai fini della determinazione dell' importo delle ammende, non c' è nulla nel dettato dell' art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 17, né nel disposto dell' art. 4, n. 2, del medesimo regolamento, né nella giurisprudenza della Corte che obblighi la Commissione o il Tribunale a tenerne conto. Occorre inoltre osservare che, come giustamente indicato dal Tribunale, in un caso del genere le parti dispongono sempre della facoltà di notificare i loro accordi alla Commissione al fine di godere di un' immunità dall' ammenda.
59 Pertanto, occorre parimenti respingere la terza parte del secondo motivo.
60 Pertanto, ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura, l' impugnazione va respinta in quanto manifestamente infondata.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
61 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e vanno quindi condannate in solido alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) Le ricorrenti sono condannate in solido alle spese.
Lussemburgo, 25 marzo 1996.
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