Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedura ° Intervento ° Procedimento pregiudiziale ° Istanza di intervento proposta da una persona fisica o giuridica che non è "parte in causa" nella causa principale ° Irricevibilità
(Trattato CE, art. 177; Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 20 e 37)
Massima
E' irricevibile l' istanza di intervenire dinanzi alla Corte in un procedimento pregiudiziale per presentare osservazioni sulla questione proposta dal giudice a quo, presentata da una persona fisica o giuridica che non ha chiesto né ottenuto di intervenire dinanzi al giudice nazionale.
Infatti, anche se l' art. 37 dello Statuto della Corte riconosce un diritto d' intervento, ciò vale solo nel procedimento contenzioso destinato a risolvere una controversia e non nel procedimento ex art. 177 del Trattato. Anche se l' art. 20 dello Statuto della Corte prevede la facoltà di presentare osservazioni, esso la limita, per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche, a coloro che hanno la veste di parti in causa nella lite pendente dinanzi al giudice nazionale che ha adito la Corte.
Parti
Nel procedimento C-181/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal de commerce di Nivelles (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Biogen Inc.
e
Smithkline Beecham Biologicals SA,
domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768/92, sull' istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182, pag. 1),
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito l' avvocato generale N. Fennelly,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato in cancelleria il 12 dicembre 1995, la Research Corporation Technologies Inc., società di diritto statunitense, ha chiesto di essere ammessa a intervenire nel presente procedimento per presentare osservazioni sulla seconda questione proposta dal giudice a quo.
2 Essa deduce a sostegno della propria domanda che l' art. 37 dello Statuto CE della Corte riconosce alle persone fisiche e giuridiche il diritto di intervenire nelle controversie proposte alla Corte, e questo si riferirebbe anche ai procedimenti pregiudiziali. D' altra parte, l' art. 20 dello Statuto della Corte, prevedendo la possibilità per le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, il Consiglio di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte, non limiterebbe o non escluderebbe espressamente il diritto delle persone fisiche o giuridiche di intervenire nei procedimenti pregiudiziali.
3 Una simile domanda di intervento in un procedimento pregiudiziale è irricevibile (v. ordinanza della Corte 13 giugno 1964, causa 6/64, Costa, Racc. pag. 1179, e sentenza 19 dicembre 1968, causa 19/68, De Cicco, Racc. pag. 627, in particolare pag. 636).
4 L' art. 37 dello Statuto della Corte, invocato dalla ricorrente, riconosce alle persone fisiche o giuridiche il diritto di intervenire dinanzi alla Corte quando dimostrino un interesse alla soluzione della controversia propostale. Esso dispone altresì che le conclusioni dell' istanza d' intervento possono avere come oggetto soltanto l' adesione alle conclusioni di una delle parti. Quindi, esso si applica ai procedimenti contenziosi dinanzi alla Corte rivolti a risolvere una controversia.
5 L' art. 177 del Trattato CE non dà luogo a un procedimento contenzioso rivolto a risolvere una controversia, ma crea un procedimento destinato a consentire ai giudici nazionali di sollecitare l' interpretazione dei testi comunitari che applicheranno alle controversie loro proposte, allo scopo di garantire l' unità d' interpretazione del diritto comunitario attraverso una collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali.
6 La procedura per la partecipazione ai casi di cui all' art. 177 del Trattato è stabilita nell' art. 20, nn. 1 e 2, dello Statuto della Corte, che limita il diritto di presentare alla Corte memorie od osservazioni solo alle parti in causa, agli Stati membri, alla Commissione e, quando ne sia il caso, al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Banca centrale europea. Con l' espressione "parti in causa", la disposizione indica solo quelle che hanno tale qualità nella lite pendente dinanzi al giudice nazionale
(v. sentenza 1º marzo 1973, causa 62/72, Bollmann, Racc. pag. 269, punto 4). Una norma speciale come questa non avrebbe senso se il diritto di partecipare al procedimento ex art. 177 fosse riconosciuto a tutti gli interessati ai sensi dell' art. 37. Pertanto, un soggetto che non abbia chiesto di intervenire dinanzi al giudice nazionale e non sia stato ammesso a intervenire in tale sede non ha diritto di presentare osservazioni dinanzi alla Corte ai sensi di tale norma.
7 La domanda d' intervento della società Research Corporation Technologies Inc. è pertanto irricevibile.
8 In assenza di spese, non occorre provvedere su questo punto.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così provvede:
1) La domanda d' intervento della società Research Corporation Technologies Inc. è irricevibile.
2) Non occorre provvedere sulle spese.
Lussemburgo, 26 febbraio 1996
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