Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Intervento ° Conservazione dinanzi alla Corte della qualità di interveniente assunta nel procedimento dinanzi al Tribunale ° Irricevibilità di una nuova istanza di intervento
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 49)
Massima
Dall' art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia discende che gli intervenienti dinanzi al Tribunale vanno considerati parti dinanzi a questo giudice. Pertanto, in caso di ricorso contro la sentenza del Tribunale, si applica nei loro confronti l' art. 115, n. 1, del regolamento di procedura, il che li dispensa dal dover proporre una nuova istanza di intervento dinanzi alla Corte a norma degli artt. 93 e 123 del regolamento di procedura.
Di conseguenza, un' istanza di intervento presentata in sede di impugnazione da una parte che ha partecipato come interveniente al procedimento di primo grado non può essere accolta e dev' essere dichiarata irricevibile.
Parti
Nel procedimento C-245/95 P,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Eric White e Nicholas Khan, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 2 maggio 1995, nelle cause riunite T-163/94 e T-165/94, NTN Corporation e Koyo Seiko/Consiglio (Racc. pag. II-1381),
procedimento in cui le altre parti sono:
NTN Corporation, società di diritto giapponese, con sede in Osaka (Giappone), rappresentata dagli avv.ti Juergen Schwarze e Malte Sprenger, del foro di Duesseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Claude Penning, 78, Grand-rue,
Koyo Seiko Co. Ltd, società di diritto giapponese, con sede in Osaka (Giappone), rappresentata dall' avv. Jacques Buhart, del foro di Parigi, e dal signor Charles Kaplan, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,
Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori Yves Cretien, consigliere giuridico, e Antonio Tanca, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Hans-Juergen Rabe e Georg M. Berrisch, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore della direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
e
Federation of European Bearing Manufacturers' Associations, corrente in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dagli avv.ti Dietrich Ehle e Volker Schiller, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Marc Lucius, 6, rue Michel Welter,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm (relatore), L. Sévon e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con istanza depositata nella cancelleria della Corte il 10 ottobre 1995, la Federation of European Bearing Manufacturers' Associations (in prosieguo: la "FEBMA"), con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dagli avv.ti Dietrich Ehle e Volker Schiller, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Marc Lucius, 6, rue Michel Welter, ha chiesto di intervenire nella causa C-245/95 P a sostegno delle conclusioni della Commissione.
2 La causa ha ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 2 maggio 1995, nelle cause riunite T-163/94 e T-165/94, NTN Corporation e Koyo Seiko/Consiglio (Racc. pag. II-1381).
3 Con tale sentenza, il Tribunale ha annullato l' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 settembre 1992, n. 2849, che modifica il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfere con diametro esterno massimo superiore a 30 mm, originari del Giappone, imposto dal regolamento (CEE) n. 1739/85 (GU L 286, pag. 2), nella parte in cui questo imponeva un dazio antidumping alle ricorrenti.
4 La FEBMA è intervenuta nel procedimento dinanzi al Tribunale a sostegno del Consiglio.
5 Occorre rilevare che, quando la Corte è investita di un' impugnazione, questa viene, a norma dell' art. 114 del regolamento di procedura, notificata a tutte le parti del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale, le quali, a norma dell' art. 115, n. 1, dello stesso regolamento, possono presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica.
6 Nel caso di specie, l' impugnazione proposta dalla Commissione è stata notificata alla FEBMA a norma dell' art. 114 del regolamento di procedura il 24 luglio 1995, così che il il termine di cui all' art. 115, n. 1, del regolamento stesso per il deposito di una comparsa di risposta, accresciuto del termine in ragione della distanza ai sensi dell' art. 81, n. 2, dello stesso regolamento, è scaduto il 2 ottobre 1995.
7 Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 22 dicembre 1993, causa C-244/91 P, Pincherle/Commissione (Racc. pag. 6965, punto 16), dall' art. 49 dello Statuto CEE della Corte discende che gli intervenienti dinanzi al Tribunale vanno considerati parti dinanzi a tale giudice. Pertanto, può applicarsi loro l' art. 115, n. 1, citato, del regolamento di procedura, il che li dispensa dal dover proporre un nuovo atto di intervento dinanzi alla Corte a norma degli artt. 93 e 123 del regolamento di procedura.
8 Ne consegue che un' istanza di intervento presentata in sede di impugnazione da una parte che ha partecipato come interveniente al procedimento di primo grado non può essere accolta.
9 Conseguentemente, l' istanza di intervento va dichiarata irricevibile.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) L' istanza di intervento proposta dalla Federation of European Bearing Manufacturers' Associations è irricevibile.
2) La Federation of European Beraring Manufacturers' Associations sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 14 febbraio 1996.
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