Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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1. Procedura ° Intervento ° Persone interessate ° Controversia sulla validità di un regolamento che istituisce un dazio antidumping ° Produttore che non ha proposto un ricorso autonomo ° Diritti processuali ° Importatori ° Interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37)
2. Procedura ° Intervento ° Persone interessate ° Controversia sulla validità di un regolamento che istituisce un dazio antidumping ° Ricorso di un' impresa che non dà conto in modo sufficientemente certo del fondamento del suo diritto di intervento ° Rigetto
[Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 93, n. 1, secondo comma, lett. f)]
Massima
1. Ai sensi dell' art. 37 dello Statuto della Corte, ha diritto di intervenire in una controversia sottoposta alla Corte ogni persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di tale controversia. Le conclusioni dell' istanza d' intervento possono avere come oggetto soltanto l' adesione alle conclusioni di una delle parti.
Deve poter intervenire in una controversia sulla validità di un regolamento che istituisce un dazio antidumping un' impresa cui è stato imposto un dazio antidumping particolare, poiché essa è interessata direttamente e individualmente dal regolamento controverso ed è legittimata a esperire al riguardo, ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato, un' azione autonoma. Tuttavia, se tale impresa non ha proposto un ricorso d' annullamento contro il detto regolamento, il suo diritto d' intervento si limita al sostegno delle conclusioni della parte che essa appoggia.
Anche gli importatori del prodotto, obbligati, in quanto tali, a versare un dazio antidumping specifico, sono titolari di un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia.
2. Dall' art. 93, n. 1, secondo comma, lett. f), del regolamento di procedura della Corte, risulta che l' istanza d' intervento deve contenere l' esposizione dei motivi che comprovano il diritto di intervenire.
Un' impresa che non abbia dimostrato di aver dovuto o di dover pagare un dazio antidumping non possiede un interesse diretto e attuale ai sensi dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte alla soluzione di una controversia sulla validità di un regolamento che istituisce tale dazio.
Parti
Nel procedimento C-245/95 P,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Eric White e Nicholas Khan, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 2 maggio 1995, nelle cause riunite T-163/94 e T-165/94, NTN Corporation e Koyo Seiko/Consiglio (Racc. pag. II-1381),
procedimento in cui le altre parti sono:
NTN Corporation, società di diritto giapponese, con sede in Osaka (Giappone), rappresentata dagli avv.ti Juergen Schwarze e Malte Sprenger, del foro di Duesseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Claude Penning, 78, Grand-rue,
Koyo Seiko Co. Ltd, società di diritto giapponese, con sede in Osaka (Giappone), rappresentata dall' avv. Jacques Buhart, del foro di Parigi, e dal signor Charles Kaplan, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,
Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori Yves Cretien, consigliere giuridico, e Antonio Tanca, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Hans-Juergen Rabe e Georg M. Berrisch, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore della direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
e
Federation of European Bearing Manufacturers' Associations, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dagli avv.ti Dietrich Ehle e Volker Schiller, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Marc Lucius, 6, rue Michel Welter,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm (relatore), L. Sévon e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con istanza depositata nella cancelleria della Corte il 12 ottobre 1995, la NSK Ltd, società di diritto giapponese con sede in Tokyo (Giappone), e otto delle sue controllate europee, la NSK Bearings Europe Ltd, società di diritto inglese con sede in Londra (Regno Unito), la NSK-RHP France SA, società di diritto francese con sede in Guyancourt (Francia), la NSK-RHP UK Ltd, società di diritto inglese con sede in Ruddington (Regno Unito), la NSK-RHP Deutschland GmbH, società di diritto tedesco con sede in Ratingen (Germania), la NSK-RHP Italia Spa, società di diritto italiano con sede in Milano, la NSK-RHP Nederland BV, società di diritto olandese con sede in Amstelveen (Paesi Bassi), la NSK-RHP European Distribution Centre BV, società di diritto olandese, con sede in Amstelveen (Paesi Bassi), e la NSK-RHP Ibérica SA, società di diritto spagnolo con sede in Barcellona (Spagna), nonché la Permarin SA, società di diritto spagnolo con sede in Valenza (Spagna), tutte rappresentate dal signor David Vaughan, QC, barrister, su istruzioni del signor Robin Griffith, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Marc Loesch, 8, rue Zithe, hanno chiesto di intervenire nella causa C-245/95 P a sostegno della NTN Corporation e della Koyo Seiko Co. Ltd.
2 La causa ha ad oggetto il ricorso della Commissione contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 2 maggio 1995, nelle cause T-163/94 e T-165/94, NTN Corporation e Koyo Seiko/Consiglio (Racc. pag. II-1381). Con tale sentenza, il Tribunale ha annullato l' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 settembre 1992, n. 2849, che modifica il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfere con diametro esterno massimo superiore a 30 mm, originari del Giappone, imposto dal regolamento (CEE) n. 1739/85 (GU L 286, pag. 2; in prosieguo: il "regolamento controverso"), nella parte in cui questo imponeva un dazio antidumping alle ricorrenti.
3 L' istanza di intervento è stata proposta a norma degli artt. 93 e 123 del regolamento di procedura della Corte.
4 Nell' istanza di intervento, la NSK Ltd e le sue otto controllate (in prosieguo: il "gruppo NSK") si affermano titolari di un interesse alla soluzione della controversia, in quanto, ai sensi dell' art. 1 del regolamento controverso annullato dal Tribunale, le controllate del gruppo NSK dovrebbero pagare il dazio antidumping sulle importazioni di cuscinetti a sfere nella Comunità. Pertanto, se l' impugnazione fosse respinta e l' annullamento dell' art. 1 del regolamento controverso fosse confermato, le controllate del gruppo NSK non dovrebbero più pagare dazi antidumping sui cuscinetti a sfere in questione e potrebbero chiedere il rimborso di quelli già versati e che avranno continuato a versare sino alla pronuncia della Corte sull' impugnazione.
5 Anche la NSK Ltd avrebbe interesse alla soluzione della controversia, in quanto, se fosse confermato l' annullamento dell' art. 1 del regolamento controverso, essa godrebbe direttamente dei rimborsi del dazio in questione ottenuti dalle sue controllate. Inoltre, la NSK Ltd vorrebbe evitare che i cuscinetti a sfere NSK si trovino in condizioni sfavorevoli di concorrenza continuando a subire il dazio antidumping del 6,5%.
6 Per quanto riguarda la Permarin SA, anch' essa si ritiene titolare di un interesse alla soluzione della controversia, in quanto detiene il 30% del capitale della NSK-RHP Ibérica SA e acquista da tale società i cuscinetti a sfere NSK ad un prezzo che comprende il dazio antidumping del 6,5%.
7 Ai sensi dell' art. 37 dello Statuto CE della Corte, gli Stati membri e le istituzioni comunitarie possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte. Uguale diritto spetta ad ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte, ad esclusione di determinate controversie. Le conclusioni dell' istanza d' intervento possono avere come oggetto soltanto l' adesione alle conclusioni di una delle parti.
8 Per quanto riguarda la NSK Ltd, va rilevato che questa dispone di un' autonoma azione ex art. 173, secondo comma, del Trattato CEE (oggi art. 173, quarto comma, del Trattato CE) contro il regolamento controverso. Dalla giurisprudenza della Corte (v., in particolare, la sentenza 10 marzo 1992, causa C-174/84, Ricoh/Consiglio, Racc. pag. I-1335, punto 7) risulta infatti che un regolamento che impone dazi antidumping differenti a una serie di operatori economici riguarda individualmente ciascuno di essi attraverso le sole disposizioni che gli impongono un particolare dazio antidumping e ne fissano l' importo, e non attraverso quelle che impongono dazi antidumping ad altre imprese. Poiché nel caso di specie la NSK Ltd (indicata nel regolamento controverso con la vecchia ragione sociale di Nippon Seiko Co. Ltd) è stata colpita dall' art. 1 del regolamento con un dazio antidumping del 6,5%, il regolamento in questione la riguardava direttamente e individualmente.
9 La NSK Ltd deve quindi essere ammessa a intervenire nella presente causa. Poiché però essa non ha presentato ricorso di annullamento, il suo diritto di intervento si limita all' adesione alle conclusioni delle convenute (v. ordinanze della Corte 28 gennaio 1987, causa 150/86, Usinor e Sacilor/Commissione, non pubblicate nella Raccolta, e del Tribunale 28 novembre 1991, causa T-33/91, Eurosport/Commissione, Racc. pag. II-1359).
10 Per quanto riguarda le controllate del gruppo NSK, occorre riconoscere che la decisione sull' impugnazione inciderebbe sui loro interessi. Esse importano infatti nella Comunità cuscinetti a sfere prodotti dalla NSK Ltd e per questo pagano un dazio antidumping specifico del 6,5% in forza del regolamento controverso. Esse sono quindi titolari di un interesse diretto e attuale all' accoglimento delle conclusioni delle convenute da parte della Corte.
11 Vanno pertanto accolte le istanze di intervento proposte dalle società del gruppo NSK.
12 Ai sensi dell' art. 93, n. 3, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte di una decisione del Tribunale in forza dell' art. 118 dello stesso regolamento, la NSK Ltd e le sue otto controllate riceveranno comunicazione di tutti gli atti del procedimento notificati alle parti. Verrà concesso un termine perché esse possano esporre per iscritto gli argomenti a sostegno delle proprie conclusioni.
13 Per quanto riguarda la Permarin SA, dall' istanza di intervento risulta che essa detiene il 30% del capitale della NSK-RHP Ibérica SA e acquista da questa società i cuscinetti a sfere NSK a un prezzo che comprende il dazio antidumping del 6,5%.
14 Dall' art. 93, n. 1, secondo comma, lett. f), del regolamento di procedura, risulta che l' istanza di intervento deve contenere l' esposizione dei motivi che comprovano il diritto a intervenire. In materia di impugnazione, tale esposizione costituisce l' unico punto di partenza per la decisione della Corte sull' istanza.
15 Nel caso di specie, le ragioni addotte dalla Permarin SA non consentono alla Corte di dichiarare con un grado sufficiente di certezza che tale società sia titolare di un interesse diretto e attuale alla definizione della controversia. Dagli atti risulta infatti che essa non è tenuta a pagare il dazio antidumping specifico del 6,5% cui sono assoggettati i cuscinetti a sfere NSK. Non è stato nemmeno dimostrato se essa abbia dovuto o debba ancora pagare un dazio antidumping in forza del regolamento controverso. L' interesse della Permarin SA alla soluzione della controversia ai sensi dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte non è quindi dimostrato in modo sufficiente.
16 Alla luce di quanto sopra, va accolta l' istanza di intervento della NSK Ltd e delle suo otto controllate e respinta quella della Permarin SA.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) La NSK Ltd, la NSK Bearings Europe Ltd, la NSK-RHP France SA, la NSK-RHP UK Ltd, la NSK-RHP Deutschland GmbH, la NSK-RHP Italia SpA, la NSK-RHP Nederland BV, la NSK-RHP European Distribution Centre BV e la NSK-RHP Ibérica SA sono ammesse a intervenire a sostegno delle conclusioni delle convenute nella causa C-245/95 P.
2) La cancelleria provvederà a notificare alle intervenienti copia di tutti gli atti del procedimento.
3) Le intervenienti disporranno di un termine per esporre per iscritto gli argomenti a sostegno delle proprie conclusioni.
4) L' istanza d' intervento proposta dalla Permarin SA è respinta.
5) Le spese sono riservate, eccetto quelle relative all' istanza d' intervento della Permarin SA, che restano a suo carico.
Lussemburgo, 14 febbraio 1996.
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