Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Questioni pregiudiziali ° Ricevibilità ° Questioni non accompagnate da sufficienti precisazioni circa il contesto di fatto e di diritto
(Trattato CE, art. 177; Statuto della Corte di giustizia CE, art. 20)
Massima
L' esigenza di giungere a un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate.
Le informazioni fornite e le questioni sollevate nelle ordinanze di rinvio pregiudiziale devono permettere alla Corte non sono di fornire risposte utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell' art. 20 dello Statuto della Corte.
Parti
Nel procedimento C-257/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal administratif di Clermont-Ferrand (Francia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Gérard Bresle
e
Préfet de la Région Auvergne e Préfet du Puy-de-Dôme,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 95 del Trattato CE,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm, L. Sevón e M. Wathelet (relatore), giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: R. Grass
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 27 giugno 1995, pervenuta alla Corte il 28 luglio seguente, il Tribunal administratif di Clermont-Ferrand ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art. 95 del Trattato stesso.
2 Tale questione pregiudiziale è sorta nell' ambito di una controversia tra il signor Bresle e il prefetto di Puy-de Dôme riguardante il rifiuto di quest' ultimo di ridurre la potenza fiscale del veicolo del signor Bresle.
3 Nella sentenza 17 settembre 1987 (causa 433/85, Feldain, Racc. pag. 3521) la Corte ha considerato che un sistema di tassa di circolazione come quello francese aveva un effetto discriminatorio o protezionistico ai sensi dell' art. 95 del Trattato. Al riguardo, la Corte ha preso in esame, in particolare, le modalità di determinazione della potenza fiscale introdotte dalla circolare 23 dicembre 1977 n. 77-191 (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, 8 febbraio 1978, pag. 1052; in prosieguo: la "circolare n. 77-191"), che essa ha giudicato sfavorevoli ai veicoli importati da altri Stati membri.
4 In seguito a tale sentenza, le autorità francesi hanno precisato, nella circolare 20 settembre 1991, n. 91-71 (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, 23 giugno 1993, pag. 8833; in prosieguo: la "circolare n. 91-71"), le condizioni in presenza delle quali occorreva o meno rettificare la potenza fiscale di taluni veicoli.
5 L' allegato I di tale circolare, che porta il titolo "Categorie di veicoli che non possono essere oggetto di una rettifica della potenza fiscale", prevede:
"Tutte le richieste effettuate dai proprietari di automobili private che rientrano in una delle categorie elencate in prosieguo sono infondate e di conseguenza vanno respinte:
a) i veicoli la cui potenza fiscale è stata calcolata conformemente alle disposizioni della circolare 28 dicembre 1956.
La circolare 23 dicembre 1977 è applicabile solo a talune categorie di automobili private: di conseguenza, le automobili private collocate al di fuori del campo d' applicazione di tale circolare e tutte le altre categorie di veicoli (...) restano soggette alle disposizioni della circolare 28 dicembre 1956 per il calcolo della loro potenza fiscale. La loro potenza fiscale non può dunque essere modificata.
Per le automobili private, si tratta:
a 1) dei veicoli posti in circolazione per la prima volta anteriormente al gennaio 1978;
a 2) dei veicoli immatricolati per la prima volta dopo il 1 gennaio 1978 ma il cui modello è stato omologato prima dell' entrata in vigore della circolare 23 dicembre 1977, vale a dire prima del 1 gennaio 1978.
(...)".
6 L' allegato II della circolare n. 91-71 contiene l' elenco dei modelli di automobili private la cui potenza fiscale è modificata. Trattandosi nella presente causa di un veicolo di marca Porsche e modello 930-19, risulta da questo elenco che la potenza fiscale originaria, che è di 19 CV, è modificata e portata a 13 CV se la prima immissione in circolazione non è avvenuta anteriormente alla data di omologazione del modello che è il 16 giugno 1987.
7 Dal 16 aprile 1986 il signor Bresle è proprietario di un veicolo Porsche 930-19, che è stato singolarmente omologato dall' ufficio della motorizzazione il 3 gennaio 1978 e posto in circolazione il 21 luglio 1981. La potenza fiscale di tale veicolo è stata stabilita in 19 CV, secondo i criteri previsti dalla circolare 28 dicembre 1956 (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, 22 gennaio 1957).
8 Basandosi sull' allegato II della circolare n. 91-71, il signor Bresle ha chiesto in due occasioni al prefetto di Puy-de-Dôme di ridurre la potenza fiscale del suo veicolo Porsche da 19 a 13 CV. Tali richieste sono state respinte, una esplicitamente, l' altra implicitamente, con provvedimenti, rispettivamente, del 26 maggio 1992 e del 2 agosto 1992.
9 Il signor Bresle ha impugnato i due provvedimenti in questione davanti al Tribunal administratif di Clermont-Ferrand (in prosieguo: il "tribunale amministrativo") per ottenere il loro annullamento e, pertanto, la riduzione della potenza fiscale del suo veicolo, nonché la condanna dello Stato a corrispondergli rispettivamente le somme di 4 000 e 5 000 FF ai sensi dell' art. L. 8-1 del codice dei tribunali amministrativi e delle corti amministrative d' appello.
10 Con ordinanza interlocutoria 8 settembre 1994 il tribunale amministrativo, da una parte, ha ordinato la riunione delle due domande d' annullamento e respinto in quanto irricevibile la domanda con la quale veniva impugnato il provvedimento implicito di rigetto 2 agosto 1992 poiché tendente all' annullamento di un provvedimento di conferma. Dall' altra, esso ha disatteso il motivo dell' applicabilità al caso di specie della circolare n. 77-191 e ha chiesto alle parti di esporre le loro osservazioni sui due motivi, concernenti l' uno l' armonizzazione, per mezzo delle circolari, del diritto nazionale con il diritto comunitario, l' altro la conformità della circolare 28 dicembre 1956 con l' art. 95 del Trattato, dopo l' entrata in vigore di quest' ultimo.
11 Nell' ordinanza di rinvio, il tribunale amministrativo ha respinto il primo di tali motivi poiché la circolare 28 dicembre 1956 figurava fra le disposizioni alle quali l' art. 35.-I della legge 22 giugno 1993, n. 93-859, (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, 23 giugno 1993, pag. 8815), ha conferito retroattivamente forza di legge.
12 Per quanto riguarda il secondo motivo, il tribunale amministrativo ha sottolineato che, in applicazione della circolare n. 91-71, i veicoli immatricolati per la prima volta dopo il 1 gennaio 1978, ma il cui modello è stato omologato prima di tale data, in particolare, rimangono sottoposti alle disposizioni della circolare 28 dicembre 1956 e la loro potenza fiscale non può quindi essere modificata.
13 Secondo il tribunale, il veicolo del signor Bresle rientra in quest' ultima categoria: da una parte, esso è stato immatricolato il 21 luglio 1981 e, dall' altra, nonostante il fatto che sia stato omologato singolarmente dall' ufficio della motorizzazione il 3 gennaio 1978, il modello di tale veicolo era stato omologato prima del 1 gennaio 1978, secondo criteri stabiliti dalla circolare 28 dicembre 1956. In applicazione dell' allegato I della circolare n. 91-71, il veicolo del signor Bresle non può quindi beneficiare della riduzione di potenza fiscale prevista dall' allegato II di tale circolare.
14 Il tribunale amministrativo ha tuttavia spiegato che, poiché il modello del veicolo Porsche 930-19 è stato omologato dopo l' entrata in vigore del Trattato CEE, considerata la potenza sviluppata a quell' epoca dai veicoli prodotti in Francia e dai veicoli fabbricati negli altri Stati membri, il metodo di calcolo previsto dalla circolare con forza di legge 28 dicembre 1956 può assumere carattere discriminatorio ai sensi dell' art. 95, successivamente all' entrata in vigore del Trattato.
15 Di conseguenza, il tribunale amministrativo ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se il metodo di calcolo della potenza fiscale dei veicoli risultante dall' applicazione della circolare con forza di legge retroattiva del segretario di Stato per i Lavori pubblici, i Trasporti e il Turismo 28 dicembre 1956 possa essere considerato discriminatorio ai sensi dell' art. 95 del Trattato del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità economica europea, per i veicoli il cui modello è stato omologato dopo l' entrata in vigore di tale Trattato e prima del 1 gennaio 1978".
16 Si deve ricordare, innanzi tutto, che l' esigenza di giungere a un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone, secondo una giurisprudenza costante, che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., in particolare, sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Telemarsicabruzzo e a., Racc. pag. I-393, punto 6; ordinanze 19 marzo 1993, causa C-157/92, Banchero, Racc. pag. I-1085, punto 4; 23 marzo 1995, causa C-458/93, Saddik, Racc. pag. I-511, punto 12; 7 aprile 1995, causa C-167/94, Grau Gomis e a., Racc. pag. I-1023, punto 8, e 21 dicembre 1995, causa C-307/95, Max Mara, Racc. pag. I-0000, punto 6).
17 Orbene, l' ordinanza di rinvio non contiene indicazioni sufficienti per soddisfare tali esigenze. Il giudice a quo si limita, infatti, a tener conto, da una parte, del testo di una circolare alla quale la legge ha conferito retroattivamente forza di legge, dal quale risulta che un veicolo come quello del signor Bresle non soddisfa i presupposti per beneficiare di una riduzione di potenza fiscale e, dall' altra, dell' eventuale incompatibilità con l' art. 95 del Trattato del metodo di calcolo della potenza fiscale dei veicoli che risulta da un' altra circolare alla quale la legge ha pure conferito retroattivamente forza di legge. Esso non indica né le disposizioni di quest' ultima circolare che sono pertinenti per determinare il metodo di calcolo della potenza fiscale, né il loro contenuto, né le ragioni precise che lo portino a interrogarsi sulla loro compatibilità col diritto comunitario e a ritenere necessario di sottoporre una questione alla Corte e neanche le caratteristiche tecniche del veicolo Porsche 930-19, elementi in mancanza dei quali non si può pensare di procedere in modo obiettivo al confronto, ai sensi dell' art. 95 del Trattato, con veicoli simili prodotti in Francia.
18 Di conseguenza, le indicazioni dell' ordinanza di rinvio, a causa dei loro riferimenti troppo imprecisi alle situazioni di diritto e di fatto considerate dal giudice nazionale, non consentono alla Corte di dare un' interpretazione utile del diritto comunitario.
19 Inoltre, si deve sottolineare che le informazioni fornite e le questioni sollevate nelle ordinanze di rinvio pregiudiziale devono permettere alla Corte non solo di dare risposte utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell' art. 20 dello Statuto CE della Corte (v. ordinanza Max Mara, precitata, punto 7).
20 Di conseguenza, si deve concludere che, ai sensi dell' art. 92 del regolamento di procedura, la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte è manifestamente irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunale administratif di Clermont-Ferrand con ordinanza 27 giugno 1995 è irricevibile.
Lussemburgo, 2 febbraio 1996.
Full & Egal Universal Law Academy