Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche e giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Disposizione che istituisce il regime linguistico della procedura unica per l' ottenimento di un marchio comunitario ° Ricorso di un mandatario di marchio ° Irricevibilità
(Trattato CE, art. 173, quarto comma; regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 115)
Massima
Il campo d' applicazione dell' art. 115 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che si applica a tutti i richiedenti un marchio comunitario, imponendo loro un regime linguistico, è obiettivamente determinato in relazione alla sua finalità; è pertanto irricevibile il ricorso d' annullamento proposto nei confronti di questa disposizione da una persona fisica, mandatario di marchio, che non ha dimostrato che la sua situazione di fatto la contraddistingue rispetto a qualsiasi altro soggetto che desideri ottenere, direttamente o tramite i propri mandatari, un marchio comunitario.
Parti
Nel procedimento C-270/95 P,
Christina Kik, avvocato e mandatario in materia di marchi, con l' avv. Goosen L. Kooy, del foro dell' Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Nicholas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 19 giugno 1995, nella causa T-107/94 (Racc. pag. II-1717), Kik/Consiglio e Commissione,
procedimento in cui le altre parti sono:
Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori Giorgio Maganza e Guus Houttuin, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore della direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Pieter Van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
sostenute da
Regno di Spagna, rappresentato dal signor Alberto José Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora Gloria Calvo Díaz, abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,
interveniente,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con istanza depositata in cancelleria il 9 agosto 1995 la signora Kik ha proposto, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA, un ricorso contro l' ordinanza del Tribunale 19 giugno 1995, causa T-107/94, Kik/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-1717), che ha respinto il ricorso diretto all' annullamento dell' art. 115 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40 (GU 1994, L 11, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 40/94"), nella parte in cui esclude l' olandese quale lingua dell' Ufficio per l' armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli; in prosieguo: l' "Ufficio").
2 Tale Ufficio è stato istituito dall' art. 2 del regolamento n. 40/94.
3 Le lingue usate nei procedimenti di deposito, opposizione, decadenza e nullità dei marchi sono stabilite dall' art. 115 del regolamento n. 40/94. Il n. 1 di questo stesso articolo precisa che le domande di marchio comunitario possono essere depositate presso l' Ufficio in una delle lingue ufficiali della Comunità europea. In forza del n. 2, le lingue dell' Ufficio sono esclusivamente il francese, l' inglese, l' italiano, lo spagnolo e il tedesco. I nn. da 3 a 7 stabiliscono, segnatamente, che il richiedente deve indicare, nella stessa domanda una "seconda lingua", che dev' essere una lingua dell' Ufficio, e che, se la domanda è stata depositata in una lingua diversa da quelle dell' Ufficio, questa seconda lingua può essere impiegata dall' Ufficio per inviare comunicazioni scritte al richiedente e, infine, che si presume che il richiedente accetti la seconda lingua come lingua procedurale per i procedimenti di opposizione, decadenza e nullità.
4 Risulta dall' ordinanza impugnata (punto 3) che la ricorrente, di lingua olandese, esercita la professione di avvocato e mandatario in materia di marchi. Ella ha interessi finanziari in un ufficio olandese di brevetti.
5 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 marzo 1994, la ricorrente ha proposto un ricorso contro il Consiglio e la Commissione, con il quale ha domandato l' annullamento dell' art. 115, n. 2, del regolamento n. 40/94. Ella ha inoltre chiesto al Tribunale di vietare all' Ufficio di adottare o far adottare i provvedimenti intesi a consentire a quest' ultima di iniziare la sua attività prima che il Consiglio abbia riformato la propria decisione di escludere l' olandese dalle lingue dell' Ufficio. Il Consiglio, la Commissione e il Regno di Spagna, ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni dei primi, hanno concluso nel senso dell' irricevibilità del ricorso.
6 Con ordinanza 19 giugno 1995 il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile.
7 Nel suo ricorso d' impugnazione, la ricorrente ha domandato alla Corte di annullare l' ordinanza del Tribunale e di dichiarare ricevibile il ricorso contro il Consiglio dell' Unione europea diretto all' annullamento dell' art. 115 del regolamento n. 40/94. A sostegno dell' impugnazione, ella adduce come unico motivo un errore di diritto commesso dal Tribunale allorché si è basato su una suddivisione dei richiedenti in categorie a seconda della lingua utilizzata. Tale suddivisione è, a dire della ricorrente, illegittima poiché incompatibile con il regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, n. 17, p. 385). La ricorrente sostiene che, in forza di tale incompatibilità, al regolamento n. 40/94 non può essere riconosciuta portata generale su questo punto. Esso possiederebbe, al contrario, carattere di decisione e riguarderebbe la ricorrente direttamente e individualmente.
8 Nel controricorso, il Consiglio e la Commissione concludono per il rigetto del ricorso.
9 Ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura, la Corte può, in qualsiasi momento, respingere l' impugnazione quando questa è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata.
10 Ai punti 35 e 36 dell' ordinanza, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
"35 Nella parte in cui il ricorso di annullamento è diretto contro il Consiglio, si deve ricordare che, ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato CE, la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica avverso un regolamento è subordinata alla condizione che l' atto impugnato costituisca realmente una decisione che riguardi il ricorrente direttamente e individualmente e che il criterio distintivo fra un atto di natura normativa e una decisione va ricercato nella portata generale o meno dell' atto di cui trattasi (v., ad esempio, ordinanza della Corte 12 luglio 1993, causa C-168/93, Government of Gibraltar e Gibraltar Development Corporation/Consiglio, Racc. pag. I-4009; ordinanza del Tribunale 11 gennaio 1995, causa T-116/94, Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori/Consiglio, Racc. pag. II-1, e sentenza del Tribunale 21 febbraio 1995, causa T-472/93, Campo Ebro/Consiglio, Racc. pag. II-421). Un atto riveste portata generale qualora si applichi a situazioni determinate oggettivamente e spieghi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo astratto (v., ad esempio, sentenze della Corte 21 novembre 1989, causa C-244/88, Usines coopératives de déshydratation du Vexin e a./Commissione, Racc. pag. 3811, e 27 marzo 1990, causa C-229/88, Cargill/Commissione, Racc. pag. I-1303).
36 Nella specie, lo scopo del regolamento n. 40/94, come emerge dal medesimo, è quello di fissare una procedura unica con cui le imprese possano ottenere un marchio comunitario. Il regime linguistico istituito dall' art. 115, quale elemento di tale procedura unica, produce effetti giuridici nei confronti di una categoria di soggetti astrattamente considerata, vale a dire quei soggetti che intendano ottenere per se stessi o per i propri mandanti un marchio comunitario. Ne consegue che la ricorrente è interessata dall' atto impugnato per effetto della sua sola caratteristica oggettiva di rappresentante di marchi, al pari di qualsiasi altro rappresentante di marchi, che si trovi, per quanto riguarda la lingua utilizzata ai fini delle proprie attività professionali, in atto o in potenza, in una situazione identica (v., per quanto attiene a fattispecie analoghe e a titolo di esempio, sentenza della Corte 14 luglio 1983, causa 231/82, Spijker/Commissione, Racc. pag. 2559, punto 9, e ordinanze del Tribunale 29 ottobre 1993, causa T-463/93, GUNA/Consiglio, Racc. pag. II-1205, punto 17, e 21 febbraio 1995, causa T-117/94, Associazione agricoltori della provincia di Rovigo e a./Commissione, Racc. pag. II-455)".
11 Si deve constatare che l' argomentazione addotta dalla ricorrente non è idonea a invalidare la conclusione del Tribunale secondo la quale la stessa ricorrente non è interessata direttamente e individualmente dall' art. 115 del regolamento n. 40/94. Contrariamente a quanto ella asserisce, il Tribunale non ha creato una nuova categoria giuridica, vale a dire quella dei mandatari di marchi che operano in lingua olandese, ma ha semplicemente constatato che i mandatari di marchi che utilizzano questa lingua si trovano in una identica situazione di fatto. L' argomento della ricorrente si basa quindi su un' erronea interpretazione dell' ordinanza.
12 A questo riguardo, si deve aggiungere che, perché la ricorrente possa considerarsi individualmente interessata, è necessario che venga lesa nella sua posizione giuridica in ragione di una situazione di fatto che la caratterizza rispetto a qualsiasi altro soggetto e la individui in maniera analoga a quella di un destinatario (v. sentenze 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 197, e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 20).
13 Il fatto che una norma possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti cui si applica non contrasta con il suo carattere di regolamento, ove tale situazione sia obiettivamente determinata (v., segnatamente, sentenze 11 luglio 1968, causa 6/68, Zuckerfabrik Watenstedt/Consiglio, Racc. pag. 595, e 5 maggio 1977, causa 101/76, Koninklijke Scholten Honig/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 797, punto 24).
14 Nel caso di specie, l' art. 115 del regolamento n. 40/94 si applica a tutti i richiedenti un marchio comunitario imponendo loro un regime linguistico. Il suo campo di applicazione è quindi obiettivamente determinato in relazione alla sua finalità.
15 Di fronte a questa disciplina di portata generale, la ricorrente non ha dimostrato che la sua situazione di fatto la contraddistingua rispetto a qualsiasi altro soggetto che desideri ottenere, direttamente o tramite i propri mandatari, un marchio comunitario.
16 E' quindi a ragione che il Tribunale ha considerato il ricorso d' annullamento della ricorrente come irricevibile.
17 Di conseguenza, il ricorso dev' essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, essa va condannata alle proprie spese, nonché a quelle sostenute dal Consiglio e dalla Commissione. Il Regno di Spagna, parte interveniente, sopporterà, conformemente all' art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle proprie spese e a quelle del Consiglio e della Commissione. La parte interveniente sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 28 marzo 1996.
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