Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Questioni pregiudiziali ° Ricevibilità ° Domanda in cui non vengono formulati quesiti precisi né sufficienti indicazioni in ordine al contesto di fatto e di diritto delle questioni
(Trattato CE, art. 177; Statuto della Corte di giustizia CE, art. 20)
Massima
L' esigenza di giungere ad un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate.
A tale riguardo, le informazioni fornite e le questioni poste nelle decisioni di rinvio pregiudiziale devono non solo permettere alla Corte di fornire risposte utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell' art. 20 dello Statuto della Corte.
Incombe alla Corte di vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio.
E' pertanto manifestamente irricevibile, in quanto non consente alla Corte di fornire un' interpretazione utile del diritto comunitario, la domanda di un giudice nazionale la cui ordinanza di rinvio non contiene precisi quesiti né consente di risalire con certezza alle questioni sulle quali esso desidera che la Corte si pronunci in via pregiudiziale, né contiene infine sufficienti indicazioni atte a soddisfare le esigenze sopra richiamate.
Parti
Nel procedimento C-307/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia (Italia) nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Max Mara Fashion Group Srl
e
Ufficio del registro di Reggio Emilia,
domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm (relatore), L. Sevón e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: R. Grass
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 15 giugno 1995, pervenuta in cancelleria il 27 settembre seguente, la Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una domanda tendente all' interpretazione della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23).
2 Il giudice a quo è investito di una controversia sorta tra la Max Mara Fashion Group Srl (in prosieguo: la "Max Mara") e l' Ufficio del registro di Reggio Emilia. La Max Mara chiede tra l' altro il rimborso di 2 388 722 000 LIT versati il 30 marzo 1990 a titolo di imposta di registro sugli atti di fusione.
3 Secondo l' ordinanza di rinvio, la ricorrente nella causa a quo fa valere che "dal combinato disposto delle direttive sopra citate risulta evidente che nessuna imposta sui conferimenti può essere pretesa nel caso di apporto eseguito dall' una all' altra società di capitali, situazione che si verifica anche nel caso delle fusioni societarie".
4 Con lettera 10 novembre 1995, pervenuta in cancelleria il 13 novembre seguente, il giudice a quo ha precisato, a titolo di integrazione dell' ordinanza di rinvio, che esso chiede alla Corte di fornirgli gli elementi che consentano l' eventuale accoglimento del ricorso indicando se nei diritti tributari dei vari Stati membri le basi imponibili dell' imposta sui conferimenti siano armonizzate. Esso sembra poi interrogarsi sul problema dell' effetto diretto delle direttive comunitarie, segnatamente con riguardo alla questione se l' aliquota dell' imposta sui conferimenti applicabile in Italia sia compatibile con le direttive in materia.
5 Va ricordato che la Corte di giustizia, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, non è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull' interpretazione delle norme nazionali. La competenza della Corte è limitata all' esame delle sole norme comunitarie (v., in particolare, sentenze 19 marzo 1964, causa 75/63, Unger, Racc. pag. 349, e 18 ottobre 1990, cause riunite C-297/88 e C-197/89, Dzodzi, Racc. pag. I-3763).
6 L' esigenza di giungere ad un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone, secondo una giurisprudenza costante, che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., in particolare, sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Telemarsicabruzzo e a., Racc. pag. I-393, punto 6; ordinanze 19 marzo 1993, causa C-157/92, Banchero, Racc. pag. I-1085, punto 4, 23 marzo 1995, causa C-458/93, Saddik, Racc. pag. I-511, punto 12, e 7 aprile 1995, causa C-167/94, Grau Gomis e a., Racc. pag. I-1023, punto 8).
7 A tale riguardo, si deve sottolineare che le informazioni fornite e le questioni poste nelle decisioni di rinvio pregiudiziale devono non solo permettere alla Corte di fornire risposte utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell' art. 20 dello Statuto CE della Corte.
8 Incombe alla Corte di vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio (sentenza 1 aprile 1982, cause riunite 141/81, 142/81 e 143/81, Holdijk e a., Racc. pag. 1299, punto 6, e ordinanze Saddik, punto 13, e Grau Gomis e a., punto 10, citate).
9 E' giocoforza constatare che l' ordinanza di rinvio non contiene precisi quesiti sottoposti alla Corte, né consente di risalire con certezza alle questioni sulle quali il giudice nazionale desidera che la Corte si pronunci in via pregiudiziale, né contiene infine sufficienti indicazioni atte a soddisfare le esigenze sopra richiamate. L' ordinanza di rinvio non consente pertanto alla Corte di fornire un' interpretazione utile del diritto comunitario.
10 Stando così le cose, si deve già in questa fase del procedimento constatare, ai sensi degli artt. 92 e 103 del regolamento di procedura, che la domanda del giudice nazionale è manifestamente irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
Nei confronti delle parti nella causa a quo il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia, con ordinanza 15 giugno 1995, è irricevibile.
Lussemburgo, 21 dicembre 1995.
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