Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Questioni pregiudiziali ° Ricevibilità ° Questioni che non si riferiscono ad aspetti tecnici precisi, sollevate senza alcuna precisazione quanto al contesto di fatto e di diritto
(Trattato CE, art. 177; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 20)
Massima
L' esigenza di giungere ad un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate.
Le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di risolvere in modo utile le questioni, ma anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell' art. 20 dello Statuto della Corte. E' compito della Corte vigilare sulla salvaguardia di tale possibilità, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio.
E' vero che l' esigenza per il giudice nazionale di definire l' ambito di fatto e di diritto delle questioni che egli sottopone è meno imperativa nell' ipotesi in cui le questioni si riferiscano ad aspetti tecnici precisi e consentano alla Corte di dare una soluzione utile, anche se il giudice nazionale non ha fornito una presentazione esauriente della situazione di diritto e di fatto.
E' tuttavia manifestamente irricevibile la domanda di un giudice nazionale la cui decisione di rinvio non contiene alcuna indicazione quanto alla situazione di fatto e di diritto della causa sottoposta al suo esame né le ragioni per le quali esso ritiene che le soluzioni delle questioni pregiudiziali siano necessarie alla definizione della lite.
Parti
Nel procedimento C-326/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal Cível da Comarca di Lisbona nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Banco de Fomento e Exterior SA
e
Amândio Maurício Martins Pechim,
Maria da Luz Lima Barros Raposo Pechim,
Confecções Têxteis de Vouzela Lda (CTV),
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 59, 90 e 92 del Trattato CE,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm, L. Sevón e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza non datata, pervenuta in cancelleria il 16 ottobre 1995, il Tribunal Cível da Comarca di Lisbona ha chiesto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, di risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dal signore e dalla signora Pechim nonché dalle Confecções Têxteis de Vouzela Lda (in prosieguo: i "convenuti nella causa principale"), relative all' interpretazione degli artt. 59, 90 e 92 del Trattato CE.
2 Il Banco de Fomento e Exterior SA (in prosieguo: il "BFE") ha intentato dinanzi al giudice a quo un procedimento esecutivo relativo a un credito contro i convenuti nella causa principale.
3 Dagli atti trasmessi dal giudice nazionale emerge che, secondo i convenuti nella causa principale, il procedimento promosso dal BFE è illegittimo, in quanto il decreto legge 13 novembre 1958, n. 41957 (Diário do Governo, 2 semestre 1958, pag. 588) ° il quale conferisce al BFE numerosi privilegi, e in particolare quello di poter procedere al recupero dei crediti secondo il procedimento esecutivo tributario e quello di considerare a tale scopo, quale titolo esecutivo, il certificato del debito estratto dai libri bancari °, sarebbe incompatibile con le norme comunitarie relative alla libera prestazione dei servizi e al diritto in materia di concorrenza. Essi hanno proposto pertanto al giudice nazionale di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) se il Banco de Fomento e Exterior debba essere considerato un' 'impresa' , e, più specificamente, un' 'impresa pubblica' , in particolare ai fini degli artt. 90 e 92 del Trattato di Roma;
2) se i privilegi accordati al Banco de Fomento e Exterior rispetto ai suoi concorrenti possano essere considerati 'aiuti di Stato' ai sensi dell' art. 92 del Trattato di Roma;
3) se tali privilegi debbano essere considerati restrizioni della libera prestazione dei servizi all' interno della Comunità, ai sensi dell' art. 59 del Trattato di Roma;
4) se detti articoli (artt. 59, 90, n. 1, e 92, n. 1) del Trattato di Roma producano effetti diretti e possano essere addotti dal singolo che costituisce oggetto di un procedimento esecutivo nella causa in esame;
5) se le norme contenute nel Trattato di Roma prevalgano sulle disposizioni di diritto nazionale che sono con esse incompatibili e le annullino".
4 Nell' ordinanza di rinvio il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento affinché siano esaminate le questioni pregiudiziali proposte dai convenuti nella causa principale.
5 Occorre ricordare che, ai sensi dell' art 177, secondo comma, del Trattato CE, quando una questione pregiudiziale è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi su tale questione.
6 Secondo la giurisprudenza della Corte, l' esigenza di giungere ad una interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., in particolare, sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Telemarsicabruzzo e a., Racc. pag. I-393, punto 6; ordinanze 19 marzo 1993, causa C-157/92, Banchero, Racc. pag. I-1085, punto 4; 9 agosto 1994, causa C-378/93, La Pyramide, Racc. pag. I-3999, punto 14, e 23 marzo 1995, causa C-458/93, Saddik, Racc. pag. I-511, punto 12).
7 Occorre inoltre sottolineare che le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di risolvere in modo utile le questioni, ma anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell' art. 20 dello Statuto della Corte. E' compito della Corte vigilare sulla salvaguardia di tale possibilità, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio (sentenza 1 aprile 1982, cause riunite 141/81, 142/81 e 143/81, Holdijk e a., Racc. pag. 1299, punto 6, e ordinanza Saddik, già citata, punto 13).
8 E' vero che la Corte ha affermato che l' esigenza per il giudice nazionale di definire l' ambito di fatto e di diritto delle questioni che egli sottopone è meno imperativa nell' ipotesi in cui le questioni si riferiscano ad aspetti tecnici precisi e consentano alla Corte di dare una soluzione utile, anche se il giudice nazionale non ha fornito una presentazione esauriente della situazione di diritto e di fatto (sentenza 3 marzo 1994, causa C-316/93, Vaneetveld, Racc. pag. I-763, punto 13).
9 Tuttavia, ciò non si verifica nella specie.
10 Si deve infatti constatare che l' ordinanza di rinvio non contiene alcuna indicazione che soddisfi le esigenze sopra ricordate.
11 L' ordinanza di rinvio non contiene alcuna indicazione del giudice nazionale quanto alla situazione di fatto e di diritto della causa sottoposta al suo esame né le ragioni per le quali esso ritiene che le soluzioni delle questioni pregiudiziali formulate dai convenuti nella causa principale siano necessarie alla definizione della lite. L' ambito di fatto e di diritto potrebbe essere stabilito soltanto mediante un' analisi delle memorie delle parti nella causa principale.
12 In tali circostanze, occorre constatare, a norma dell' art. 92 del regolamento di procedura, che le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte sono manifestamente irricevibili.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunal Cível da Comarca di Lisbona è irricevibile.
Lussemburgo, 13 marzo 1996.
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