Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Motivi connessi a circostanze definitivamente giudicate in una sentenza del Tribunale la cui impugnazione è stata respinta dalla Corte ° Autorità di cosa giudicata ° Rigetto
(Trattato CE, art. 168 A; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 52)
Massima
Deve essere respinto il ricorso contro una pronuncia del Tribunale in cui tutti i motivi dedotti dal ricorrente sono connessi a circostanze già definitivamente giudicate in una sentenza del Tribunale la cui impugnazione è stata respinta dalla Corte
Parti
Nel procedimento C-397/95 P,
Dimitrios Coussios, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l' avv. Georgios Sakellaropoulos, del foro di Atene, 122, via 3 settembre, 10434 Atene (Grecia),
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento dell' ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) l' 11 ottobre 1995, nella causa T-302/94, Coussios/Commissione (Racc. PI, pag. II-723),
procedimento in cui l' altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall' avv. Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e C. Gulmann (relatore), giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 18 dicembre 1995, il signor Coussios ha proposto, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso avverso l' ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 11 ottobre 1995, causa T-302/94, Coussios/Commissione (Racc. PI pag. II-723; in prosieguo: l' "ordinanza impugnata"), che ha respinto in quanto irricevibile il suo ricorso volto all' annullamento della decisione della Commissione recante nomina del signor P. al posto di capo dell' unità VII.C.3 a partire dal 1 dicembre 1993.
2 Come risulta dall' ordinanza impugnata, il 10 aprile 1991 la Commissione ha deciso di creare, nell' ambito della DG VII, una nuova unità denominata "Sicurezza aerea ° controllo del traffico aereo ° politica industriale" (VII.C.3).
3 Il 2 maggio 1991 la Commissione ha pubblicato l' avviso di posto vacante COM/64/91, relativo al posto di capo di tale nuova unità. All' epoca vicecapo dell' unità VII.B.3 "Sicurezza dei trasporti ° ricerche e tecnologia" presso la DG VII, il signor Coussios ha presentato la propria candidatura. In forza di una nota del direttore generale del 4 giugno 1991, il direttore ha "assunto le responsabilità di capo unità della C.3". Il 16 giugno 1991 il signor Coussios è stato assegnato alla nuova unità in qualità di vicecapo.
4 Il 5 luglio 1991 la Commissione ha invitato le altre istituzioni ad informare i rispettivi dipendenti dell' avviso di posto vacante COM/64/91. Non è stata registrata alcuna candidatura.
5 L' 8 luglio 1991 l' avviso di posto vacante è stato "ripubblicato" in una versione modificata. Il signor Coussios si è nuovamente candidato. La legittimità di questa "pubblicazione ex novo" è stata contestata dal signor Coussios con ricorso proposto dinanzi al Tribunale (causa T-18/92).
6 Il 13 febbraio 1992 la Commissione ha deciso di non assegnare in tale fase il posto vacante dell' unità VII.C.3 e di non organizzare concorsi interni, ma di bandire un concorso generale. Queste decisioni sono state oggetto di un secondo ricorso, proposto dal signor Coussios dinanzi al Tribunale (causa T-68/92).
7 Con sentenza 23 febbraio 1994 Coussios/Commissione (Racc. PI pag. II-171), il Tribunale (Quinta Sezione) ha respinto il ricorso nella causa T-18/92. Con la stessa sentenza il Tribunale, nella causa T-68/92, pur respingendo il ricorso per il resto, ha dichiarato fondato il motivo vertente sulla carenza di motivazione del rigetto della candidatura del signor Coussios al posto controverso mediante promozione (punto 77). Il Tribunale ha dichiarato altresì che tale illegittimità determinava, di conseguenza, quella delle decisioni di non organizzare concorsi interni e di bandire un concorso generale (punto 103). Ha tuttavia ritenuto che l' annullamento delle dette decisioni costituisse una sanzione eccessiva rispetto all' illecito commesso, in quanto siffatto annullamento avrebbe potuto ledere in misura sproporzionata i diritti dei terzi (punto 106). Il Tribunale ha pertanto stimato in via equitativa il danno subito, ritenendo che l' assegnazione di un importo di 2 000 ECU costituisse per il ricorrente un congruo indennizzo (punto 108).
8 Il ricorso proposto dal signor Coussios avverso tale sentenza è stato respinto dalla Corte (Terza Sezione) con sentenza 1 giugno 1995, causa C-119/94 P, Coussios/Commissione (Racc. pag. I-1439).
9 Prima che la Corte pronunciasse la propria sentenza, il signor Coussios ha proposto, il 28 settembre 1994, un nuovo ricorso dinanzi al Tribunale, iscritto con il numero di ruolo T-302/94, avverso la nomina del signor P., vincitore del concorso generale, a capo dell' unità VII.C.3 a partire dal 1 dicembre 1993.
10 La Commissione ha eccepito l' irricevibilità del ricorso ai sensi dell' art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Il signor Coussios, da parte sua, ha depositato osservazioni volte al rigetto dell' eccezione di irricevibilità.
L' ordinanza impugnata
11 Con l' ordinanza impugnata, il ricorso del signor Coussios è stato respinto in quanto irricevibile.
12 Il Tribunale ha rilevato anzitutto che il ricorso mirava ad ottenere l' annullamento della nomina del signor P. al posto di capo dell' unità VII.C.3 dal 1 dicembre 1993. Ha dichiarato inoltre che, tra i motivi dedotti a sostegno del ricorso, soltanto quello relativo all' inosservanza del principio di buona amministrazione ° in quanto la nomina impugnata era avvenuta nel momento in cui era ancora controversa l' organizzazione di un concorso generale ° veniva invocato direttamente contro la decisione di nomina di cui il ricorrente chiedeva l' annullamento. Gli altri motivi erano infatti tutti diretti avverso decisioni la cui legittimità era stata sindacata nell' ambito delle cause riunite T-18/92 e T-68/92, risolte con sentenza del Tribunale 23 febbraio 1994, confermata in secondo grado dalla sentenza della Corte 1 giugno 1995 (punto 44 dell' ordinanza impugnata).
13 In proposito, il Tribunale ha ricordato, al punto 45 dell' ordinanza impugnata, in primo luogo, che l' unico illecito constatato nella sua sentenza 23 febbraio 1994, vale a dire la violazione dell' obbligo di motivare la decisione di rigetto della candidatura del ricorrente, era stato definitivamente sanzionato con l' attribuzione di un indennizzo. Il Tribunale aveva infatti ritenuto che le decisioni di non organizzare concorsi interni e di bandire un concorso generale non fossero intrinsecamente viziate da alcuna illegittimità e che, quand' anche l' illegittimità constatata avesse comportato l' illegittimità delle decisioni di non organizzare concorsi interni e di bandire un concorso generale, l' annullamento di tali due decisioni avrebbe costituito una sanzione eccessiva dell' illecito commesso, in quanto un annullamento del genere avrebbe potuto ledere in misura sproporzionata i diritti dei terzi. Nella sentenza di secondo grado, la Corte aveva confermato la sentenza del Tribunale, dichiarando che quest' ultimo aveva validamente potuto considerare che il difetto di motivazione del rigetto della candidatura del ricorrente al posto de quo non giustificava l' annullamento di tutta la procedura di nomina, e che l' assegnazione di un indennizzo costituiva il giusto risarcimento del danno morale derivante da questo difetto di motivazione.
14 Il Tribunale ha quindi ritenuto che il proprio diniego di annullare le decisioni preliminari alla nomina del signor P., tra le quali la decisione di non organizzare concorsi interni e quella di bandire un concorso generale, aveva acquisito l' autorità di cosa giudicata e, pertanto, non potesse più essere impugnato dal ricorrente. Le dette decisioni rimanevano perciò valide (punto 46 dell' ordinanza impugnata).
15 Il Tribunale ha aggiunto, in secondo luogo, che, come emergeva dagli atti di causa, il ricorrente stesso aveva partecipato al concorso generale organizzato dalla Commissione per occupare il posto controverso, senza tuttavia risultare incluso nella rosa degli idonei. Orbene, né la legittimità dell' organizzazione del detto concorso generale né quella del suo svolgimento potevano in tale fase essere contestate (punto 47 dell' ordinanza impugnata).
16 Il Tribunale ha dunque ritenuto che, tenuto conto di tali precisazioni, il ricorrente non avesse alcun interesse a che il Tribunale si pronunciasse in merito al motivo vertente sull' inosservanza del principio di buona amministrazione, poiché l' eventuale annullamento della nomina del signor P., da un lato, non avrebbe implicato l' annullamento delle decisioni preliminari e, dall' altro, non avrebbe consentito al ricorrente di entrare nella rosa dei candidati per una nuova nomina, giacché in questo caso solo i candidati riconosciuti idonei in base al concorso generale sarebbero entrati in linea di conto per occupare il detto posto (punto 48 dell' ordinanza impugnata).
17 Il Tribunale ha pertanto dichiarato che il ricorrente non aveva alcun interesse a chiedere l' annullamento della nomina del signor P., in quanto il detto annullamento non avrebbe inciso in alcun modo sulla sua posizione giuridica, e ha concluso che il ricorso era irricevibile e che l' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione andava accolta (punti 49 e 50 dell' ordinanza impugnata).
Il ricorso proposto contro l' ordinanza del Tribunale
18 In sede di impugnazione, il signor Coussios chiede alla Corte di dichiarare che il ricorso è ricevibile, che l' ordinanza impugnata è nulla e che il ricorso proposto dinanzi al Tribunale nella causa T-302/94 è ricevibile, condannando la Commissione a tutte le spese.
19 La Commissione ritiene, da parte sua, che il presente ricorso sia parzialmente irricevibile e, in ogni caso, privo di fondamento.
20 A sostegno del proprio ricorso, il signor Coussios deduce tre motivi.
21 Con il primo motivo, egli deduce che la motivazione dell' ordinanza impugnata è erronea per quanto riguarda la questione della buona amministrazione e del difetto d' interesse ad agire, in quanto l' inosservanza dei principi di buona amministrazione già era stata riconosciuta dalle sentenze 23 febbraio 1994 del Tribunale e 1 giugno 1995 della Corte. Aggiunge che permane il suo interesse ad agire, in quanto egli è dipendente della Commissione e non ha mai accettato di essere stato collocato a riposo d' ufficio.
22 Con il secondo motivo, il signor Coussios deduce la violazione del principio di proporzionalità in materia di diritti dei terzi. A suo parere, l' ordinanza impugnata promuove l' applicazione del principio di proporzionalità nei confronti dei diritti del terzo estraneo al servizio, ma trascura i suoi.
23 Con il terzo motivo, il signor Coussios sostiene che le riserve da lui formulate in merito alla sua candidatura nel concorso controverso e in merito al fatto che la sua illegittima destituzione e la nomina del terzo estraneo al servizio siano avvenute nello stesso giorno, cioè il 1 dicembre 1993, escludono che vi sia autorità di cosa giudicata. Afferma non esservi identità di persone né di controversia, ma che, quand' anche si ritenesse che così fosse, la detta allegazione sarebbe smentita dalle sentenze 23 febbraio 1994 del Tribunale e 1 giugno 1995 della Corte, atteso che nella causa T-68/92, vertente sul concorso generale, è stato dichiarato che "il regolamento non fu osservato".
24 Occorre ricordare anzitutto che, in forza dell' art. 119 del regolamento di procedura, la Corte può, in qualsiasi momento, respingere l' impugnazione qualora essa sia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata.
25 Va rilevato poi che i tre motivi dedotti dal ricorrente nel presente ricorso sono connessi a circostanze già definitivamente giudicate nelle sentenze 23 febbraio 1994 del Tribunale e 1 giugno 1995 della Corte. Tali motivi non possono pertanto essere presi in considerazione in questa sede. Infatti, come giustamente il Tribunale rileva al punto 46 dell' ordinanza impugnata, gli accertamenti contenuti nelle dette sentenze non possono essere rimessi in discussione dal ricorrente nell' ambito del presente ricorso.
26 Per quanto riguarda l' allegazione del ricorrente secondo la quale permarrebbe un suo interesse ad agire, in quanto egli resta dipendente della Commissione, si deve aggiungere che, come la Commissione rileva, non è a questa circostanza che il Tribunale fa riferimento nell' ordinanza impugnata. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che il ricorrente non avesse alcun interesse a chiedere l' annullamento della nomina al posto controverso, in quanto, non avendo superato il concorso organizzato per coprire tale posto, egli non faceva parte della rosa dei potenziali candidati ad una nuova nomina.
27 Risulta da quanto precede che i motivi dedotti dal ricorrente a sostegno della sua impugnazione sono manifestamente infondati. Il ricorso deve pertanto essere respinto a norma dell' art. 119 del regolamento di procedura.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
28 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. A norma dell' art. 70 del medesimo regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Risulta tuttavia dall' art. 122 dello stesso regolamento che tale norma non si applica ai ricorsi proposti dai dipendenti o altri agenti delle istituzioni contro sentenze del Tribunale di primo grado. Il signor Coussios è rimasto soccombente e deve essere quindi condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il signor Coussios è condannato alle spese.
Lussemburgo, 11 luglio 1996.
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