Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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1. Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Sospensione dell' esecuzione di una decisione che prescrive la restituzione di aiuti concessi ad un' impresa siderurgica in violazione delle norme procedurali applicabili ° Diritto ad una tutela giurisdizionale completa ed effettiva ° Ammissibilità ° Concessione della sospensione da considerare in termini rigorosi
(Trattato CECA, art. 39; decisione della Commissione n. 3855/91/CECA)
2. Ricorso d' annullamento ° Ricorso proposto ai sensi dell' art. 33, primo comma, del Trattato CECA ° Motivi ° Violazione manifesta, da parte della Commissione, delle norme del Trattato o di qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione ° Nozione
(Trattato CECA, art. 33, primo comma)
3. Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Sospensione dell' esecuzione di una decisione che prescrive la restituzione di aiuti concessi ad un' impresa siderurgica in violazione delle norme procedurali applicabili ° Presupposti per la concessione ° Danno grave e irreparabile ° Danno che appare come conseguenza inevitabile dell' applicazione del regime rigoroso degli aiuti al settore siderurgico ° Esclusione
(Decisione della Commissione n. 3855/91/CECA)
Massima
1. La concessione di una sospensione dell' esecuzione di una decisione della Commissione che prescrive il rimborso di un aiuto statale incompatibile con il mercato comune, che si assume erogato in violazione delle norme procedurali stabilite dalla decisione n. 3855/91/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia, non è di per sé incompatibile con le disposizioni, in particolare l' art. 39, del Trattato CECA, nell' ambito del quale occorre procedere ad un' interpretazione estensiva delle disposizioni concernenti il ricorso dinanzi alla Corte, in modo da garantire la tutela giuridica dei singoli.
L' esclusione della possibilità di concedere tale sospensione sarebbe del resto incompatibile con il principio generale del diritto comunitario che sancisce il diritto ad una tutela giurisdizionale completa ed effettiva, riconosciuto ai singoli dal diritto comunitario, principio che implica che possa essere garantita la tutela provvisoria dei singoli, ove essa sia necessaria per la piena efficacia della futura decisione definitiva.
Tuttavia, poiché le disposizioni della decisione n. 3855/91/CECA non lasciano alcun dubbio agli Stati membri in ordine al loro obbligo di notificare, per non incorrere in una violazione particolarmente grave, gli interventi finanziari disposti a favore di imprese siderurgiche e di subordinarne la concessione alla previa presa di posizione della Commissione, indipendentemente dalla loro eventuale qualificazione come aiuti, l' eventuale concessione della sospensione di una decisione della Commissione che dichiara incompatibile un aiuto illegittimamente concesso e ne prescrive la restituzione va considerata in termini rigorosi.
2. Ai fini dell' applicazione dell' art. 33, primo comma, seconda frase, del Trattato CECA, in forza del quale, nell' ambito dei ricorsi di annullamento proposti contro le decisioni e le raccomandazioni della Commissione, l' esame della Corte di giustizia non può vertere sulla valutazione dello stato, risultante da fatti o circostanze economiche, in considerazione del quale sono state emanate le dette decisioni o raccomandazioni, salvo che sia mossa accusa alla Commissione di aver commesso uno sviamento di potere o di avere misconosciuto in modo patente le disposizioni del Trattato oppure ogni norma giuridica concernente la sua applicazione, il termine "patente" dev' essere interpretato nel senso che presuppone che venga raggiunto un certo livello di gravità nell' inosservanza delle norme giuridiche, tale che essa risulti provenire da un evidente errore nella valutazione, alla luce delle disposizioni del Trattato, della situazione in base alla quale la decisione è stata emanata.
3. La circostanza che l' esecuzione immediata di una decisione della Commissione che ordina il recupero di un aiuto statale incompatibile con il mercato comune, concesso in violazione delle norme procedurali stabilite dalla decisione n. 3855/91/CECA, possa determinare il fallimento o la dissoluzione dell' impresa interessata e comportare conseguenze sociali atte a costituire un danno rilevante per lo Stato considerato non è sufficiente, in mancanza di elementi atti a mettere in dubbio, nella fase del procedimento sommario, la validità della detta decisione, a giustificare la sospensione della sua esecuzione. Infatti, il danno che siffatta sospensione intenderebbe evitare, quand' anche fosse certo, sarebbe solo la conseguenza inevitabile dell' applicazione del regime rigoroso degli aiuti al settore siderurgico, regime che ha in particolare lo scopo di impedire le conseguenze dannose in modo specifico per la concorrenza ° e quindi per la sopravvivenza delle imprese efficienti ° derivanti dal mantenimento artificiale di imprese che non potrebbero sopravvivere in condizioni normali di mercato.
Parti
Nel procedimento C-399/95 R,
Repubblica federale di Germania, rappresentata dai signori Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e Bernd Kloke, Oberregierungsrat presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, D-53107 Bonn,
richiedente,
sostenuta da
Neue Maxhuette Stahlwerke GmbH, con l' avv. Rainer M. Bierwagen, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Victor Elvinger, 31, rue d' Eich,
interveniente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Paul F. Nemitz e Klaus-Dieter Borchardt, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
avente ad oggetto una domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione 18 ottobre 1995, 96/178/CECA, riguardante un aiuto di Stato della Baviera a favore dell' impresa siderurgica CECA Neue Maxhuette Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg (GU 1996, L 53, pag. 41),
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 21 dicembre 1995, la Repubblica federale di Germania ha proposto, ai sensi dell' art. 33, primo comma, del Trattato CECA, un ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 18 ottobre 1995, 96/178/CECA, riguardante un aiuto di Stato della Baviera a favore dell' impresa siderurgica CECA Neue Maxhuette Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg (GU 1996, L 53, pag. 41; in prosieguo: la "decisione impugnata"), notificatale il 20 novembre seguente.
2 Con atto separato, depositato presso la cancelleria della Corte il 12 febbraio 1996, la Repubblica federale di Germania ha proposto, ai sensi dell' art. 39 del Trattato CECA, una domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata.
3 Con istanza depositata in pari data presso la cancelleria della Corte, la Neue Maxhuette Stahlwerke GmbH (in prosieguo: la "Neue Maxhuette") ha chiesto di essere ammessa ad intervenire, nell' ambito del procedimento sommario, a sostegno delle conclusioni della richiedente.
4 La resistente ha presentato osservazioni scritte relative alla domanda di provvedimenti urgenti l' 8 marzo 1996.
5 Con ordinanza 13 marzo 1996 la Neue Maxhuette è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della richiedente e a presentare le proprie osservazioni nel corso dell' udienza.
6 Le parti sono state sentite nelle loro osservazioni orali il 25 marzo 1996.
Fatti e ambito giuridico
7 Preliminarmente all' esame della domanda di provvedimenti urgenti, occorre brevemente ricordare le varie fasi che hanno preceduto l' adozione della decisione impugnata da parte della Commissione, nonché l' ambito giuridico al quale tale decisione è riconducibile.
8 La Neue Maxhuette veniva costituita nel 1990 allo scopo di rilevare le attività CECA della società Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshuette mbH, dichiarata fallita. Il Land della Baviera vi partecipava con una quota pari al 45%, al fianco di altri partner industriali.
9 Dalla sua costituzione, la Neue Maxhuette non conseguiva alcun utile.
10 Nell' agosto 1992 le autorità tedesche informavano la Commissione dell' intenzione del governo bavarese di concedere alla Neue Maxhuette un prestito di importo pari a 10 milioni di DM. Con decisione 23 dicembre 1992, comunicata alle autorità tedesche il 23 febbraio 1993, la Commissione accertava che questo prestito non costituiva aiuto statale, in quanto tutti i soci privati della Neue Maxhuette erano disposti a concedere prestiti alle stesse condizioni.
11 A partire dal dicembre 1992 vari soci si ritiravano progressivamente dall' impresa, cedendo le loro quote a due società del gruppo siderurgico Aicher.
12 Il governo bavarese tentava quindi anch' esso di cedere la propria quota nella Neue Maxhuette nell' ambito di un piano di ristrutturazione aziendale. All' uopo, il governo federale notificava alla Commissione varie misure finanziarie che dovevano essere concesse dal Land della Baviera nell' ambito del rilevamento della sua quota ad opera del gruppo Aicher. Con decisione della Commissione 4 aprile 1995, 95/422/CECA, relativa ad un previsto aiuto di Stato del "Freistaat Bayern" a favore delle imprese siderurgiche CECA Neue Maxhuette Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg, e Lech-Stahlwerke GmbH, Meitingen-Herbertshofen (GU L 253, pag. 22), la Commissione decideva che le misure notificate costituivano aiuti statali incompatibili con il mercato comune e che non potevano essere concesse (in prosieguo: la "decisione NMH I").
13 Durante lo stesso periodo il Land della Baviera accordava una serie di prestiti alla Neue Maxhuette, senza tuttavia informarne previamente la Commissione.
14 Questi prestiti, per un ammontare complessivo di 49 895 000 DM, venivano erogati tra il marzo 1993 e l' agosto 1994 per un periodo di dieci anni, al tasso annuo del 7,5%, con rimborso su base annua condizionato al fatto che la Neue Maxhuette conseguisse utili nel corso dell' esercizio precedente. I primi tre prestiti, concessi tra il marzo e il dicembre 1993, per un importo totale di 10 620 000 DM, venivano affiancati da altri prestiti concessi da soci della Neue Maxhuette (o della sua affiliata Rohrwerke Neue Maxhuette GmbH) per un importo totale di 3 100 000 DM alle stesse condizioni. I sette prestiti concessi successivamente dal Land della Baviera non venivano affiancati da prestiti di altri soci.
15 Mediante la decisione impugnata la Commissione accertava che questi prestiti costituivano aiuti statali incompatibili con il mercato comune e che andavano restituiti.
16 Successivamente, prestiti analoghi ° non controversi nel presente procedimento ° venivano ancora concessi alla Neue Maxhuette dal Land della Baviera tra il luglio 1994 e il marzo 1995, per un importo totale di 24 112 500 DM, senza previamente informare la Commissione. Quest' ultima adottava, il 13 marzo 1996, una decisione che ordinava la restituzione delle somme prestate (non ancora pubblicata nella GU).
17 La decisione NMH I formava oggetto di un ricorso d' annullamento proposto sia dalla Repubblica federale di Germania (causa C-158/95, GU 1995, C 208, pag. 4) sia dalla Neue Maxhuette (causa T-129/95, GU 1995, C 229, pag. 21). La decisione impugnata veniva del pari contestata nel merito dalle stesse parti (causa C-399/95, GU 1996, C 77, pag. 5, e causa T-2/96, GU 1996, C 64, pag. 23).
18 Va quindi preso in esame l' ambito giuridico al quale la decisione impugnata è riconducibile.
19 In forza dell' art. 4, lett. c), del Trattato CECA, le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati, in qualunque forma, sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell' acciaio e, di conseguenza, vietati all' interno della Comunità.
20 Su parere conforme del Consiglio, deliberante all' unanimità, la Commissione adottava tuttavia decisioni che autorizzavano la concessione di aiuti al settore siderurgico, fondate sull' art. 95, primo e secondo comma, del Trattato CECA. Alcune di queste decisioni autorizzano la concessione di aiuti specifici a imprese siderurgiche determinate, altre consentono alla Commissione di dichiarare compatibili con il mercato comune taluni tipi di aiuti a favore di qualsiasi impresa che soddisfi le condizioni enunciate.
21 La decisione, rientrante in questo secondo tipo, in vigore al momento della concessione dei prestiti controversi è la decisione della Commissione 27 novembre 1991, n. 3855/91/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 362, pag. 57; in prosieguo: la "decisione n. 3855/91").
22 L' art. 1, n. 2, di questa decisione precisa la portata della nozione di aiuto, nozione che ricomprende in particolare i prestiti il cui rendimento finanziario dipende almeno in parte dai risultati dell' impresa, concessi dagli Stati membri, dagli enti territoriali o da altri organismi a favore di imprese siderurgiche, e che non configurano un normale apporto di capitali di rischio secondo la normale prassi di investimento in un' economia di mercato.
23 In forza degli artt. 2-5 della decisione n. 3855/91, alcune categorie limitate di aiuti possono essere considerate compatibili con il mercato comune.
24 L' art. 6 prevede i dispositivi di controllo specifici intesi a garantire l' osservanza di queste disposizioni. Esso dispone che la Commissione deve essere informata, in tempo utile per presentare le sue osservazioni, di qualsiasi progetto teso ad istituire o a modificare aiuti. Inoltre, lo stesso obbligo di informazione preventiva si estende a qualsiasi progetto di intervento finanziario (assunzioni di partecipazioni, conferimenti di capitale o misure analoghe) da parte di pubbliche autorità o di enti che utilizzano a tal fine risorse pubbliche, onde consentire alla Commissione di accertare se tali interventi contengano elementi di aiuto e di valutarne eventualmente la compatibilità con gli artt. 2-5 della decisione. Ai sensi dell' art. 6, n. 4, "Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto non è compatibile con le disposizioni della presente decisione, informa lo Stato membro interessato della propria decisione. (...) Qualora uno Stato membro non si conformi a tale decisione, si applicano le disposizioni dell' articolo 88 del Trattato [CECA]. Lo Stato membro interessato può dare esecuzione alle misure progettate di cui ai paragrafi 1 e 2 solo previa approvazione della Commissione e conformandosi alle condizioni da essa stabilite".
Argomenti delle parti richiedente e interveniente
25 Il governo tedesco chiede che l' esecuzione della decisione impugnata venga sospesa fino alla decisione di merito adottata dalla Corte.
26 Per quanto riguarda il fumus boni iuris, esso fa anzitutto rinvio alle censure mosse contro la decisione impugnata nell' ambito del suo ricorso di annullamento.
27 In primo luogo, la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione delle forme sostanziali, in quanto il governo federale ritiene che la sua motivazione sia insufficiente (art. 15 del Trattato CECA). Al riguardo, la Commissione avrebbe affermato che i prestiti controversi costituivano in realtà un conferimento di capitale, mentre tale motivazione era priva di pertinenza ai fini della qualificazione dei prestiti come aiuto. Inoltre, nella decisione impugnata si affermerebbe erroneamente che il Land della Baviera non aveva mai considerato possibile né avuto l' intenzione di richiedere il rimborso dei prestiti controversi, anziché esaminare in modo puntuale le prospettive di rendimento indiretto dei prestiti. Infine, la Commissione avrebbe parimenti violato l' obbligo di motivazione omettendo di indicare i motivi per i quali essa rifiutava di sospendere l' obbligo di rimborso dei prestiti malgrado le connessioni esistenti tra questa decisione e il ricorso d' annullamento proposto dalla richiedente avverso la decisione NMH I.
28 In secondo luogo, la richiedente fa valere che erroneamente i prestiti controversi sono stati considerati aiuti.
29 Infatti, la Commissione avrebbe discriminato le pubbliche autorità rispetto alle imprese private equiparabili, disconoscendo i criteri fondamentali enunciati dalla giurisprudenza della Corte per stabilire la distinzione tra un conferimento di socio e un aiuto. La richiedente richiama le sentenze 10 luglio 1986, causa 40/85, Belgio/Commissione (Racc. pag. 2321), 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione (Racc. pag. I-1433), 21 marzo 1991, causa C-305/89, Italia/Commissione (Racc. pag. I-1603), e 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione (Racc. pag. I-4103). Da esse risulterebbe che la Corte ammette che le motivazioni di un investitore che opera in economia di mercato sono varie e possono anche consistere nel preservare l' immagine di marca di una holding o in una strategia di mutamento di indirizzo delle sue attività, indipendentemente da una volontà di conseguire utili nel breve periodo.
30 La richiedente analizza quindi il comportamento del Land della Baviera alla luce di queste considerazioni, rilevando come i prestiti controversi abbiano consentito la prosecuzione delle attività della Neue Maxhuette. A suo parere, il Land poteva legittimamente attendersi vuoi che questi prestiti gli fossero direttamente rimborsati a medio termine vuoi che essi consentissero di compensare impegni del Land nei confronti della Neue Maxhuette, vale a dire i precedenti debiti il cui rimborso, nell' ambito del piano di privatizzazione, era stato posto a carico del Land. La richiedente assume inoltre che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità, annullando l' intero prestito anziché prescrivere una modifica delle clausole dei contratti di prestito idonea a renderli conformi al diritto comunitario. Infine, essa rimprovera alla Commissione di aver proceduto ad un' erronea valutazione del comportamento dei soci di minoranza della Neue Maxhuette. La Commissione avrebbe infatti ritenuto la situazione del Land della Baviera equiparabile a quella degli altri azionisti privati, mentre il comportamento dello Stato investitore è raffrontabile unicamente a quello delle grandi holding private e, per giunta, in maniera limitata. La richiedente espone inoltre le ragioni specifiche per le quali i vari azionisti privati di minoranza della Neue Maxhuette, che versavano in situazioni diverse da quella del socio di maggioranza, non hanno concesso prestiti alla Neue Maxhuette nel 1993 e nel 1994.
31 Infine, la richiedente sostiene che il fatto che i prestiti controversi non costituissero aiuti, ma riflettessero un comportamento economicamente razionale da parte del Land, è ancor più palese se, nel prenderli in esame, si tiene conto della progettata privatizzazione della Neue Maxhuette. I prestiti erano infatti indispensabili per la riuscita del piano di privatizzazione.
32 E' bensì vero che, nell' ambito di questo progetto, era previsto che il Land della Baviera rinunciasse in via definitiva al rimborso dei prestiti controversi e la richiedente non contesta che la vendita della quota del Land nella Neue Maxhuette doveva pertanto effettuarsi ad un prezzo di cessione in perdita. Tuttavia, essa ritiene che quest' operazione fosse, nel breve come nel lungo periodo, più vantaggiosa del fallimento e della messa in liquidazione dell' impresa. La liquidazione dell' impresa avrebbe infatti generato costi supplementari per il Land, causando inoltre un danno rilevante alla sua immagine di marca come imprenditore, e avrebbe impedito gli effetti di sinergia che dovevano risultare dal mutamento di indirizzo produttivo dell' intero gruppo.
33 Infine, la richiedente sostiene che la Commissione è incorsa in errore allorché ha paragonato il Land della Baviera ad altri investitori privati, ponendo a torto l' onere della prova a carico della richiedente, considerando alla stregua di mecenatismo tanto il comportamento del Land della Baviera quanto quello di un gruppo privato equiparabile e trattando in modo discriminatorio l' attività imprenditoriale delle pubbliche autorità rispetto a quella di un investitore privato, in violazione dell' art. 83 del Trattato CECA.
34 In un ultimo motivo, la richiedente fa valere che la Commissione ha disatteso il principio di leale cooperazione, esigendo il rimborso immediato dei prestiti senza attendere l' esito dei ricorsi di annullamento proposti contro la decisione NMH I, che rifiuta il piano di privatizzazione considerato.
35 Quanto al criterio dell' urgenza, la richiedente assume che, in caso di esecuzione immediata della decisione impugnata, le verrebbe cagionato un danno grave ed irreparabile. Infatti, il rimborso dei prestiti comporterebbe vuoi il fallimento dell' impresa, conseguente ad uno stato di insolvenza o di eccessivo indebitamento, vuoi, in caso di rigetto della domanda di apertura di una procedura concorsuale per carenza di massa fallimentare, la dissoluzione dell' impresa. In entrambi i casi, si verificherebbe molto probabilmente una cessazione delle attività prima che la Corte decida la causa nel merito, essendo esclusa una ripresa successiva delle attività produttive.
36 Tale fallimento o liquidazione della Neue Maxhuette provocherebbe danni rilevanti alla richiedente. Per un verso, ciò comporterebbe il prematuro insuccesso del piano di privatizzazione dell' impresa e toglierebbe ogni utilità al ricorso della richiedente contro la decisione NMH I relativa a questo piano, privandola in tal modo del suo diritto di ottenere un controllo giurisdizionale effettivo. Per l' altro, i dipendenti dell' impresa perderebbero il loro posto di lavoro, con danni economici rilevanti per il Land in termini di tasso di disoccupazione, di riduzione del tenore di vita della popolazione nonché di ripercussioni sulle finanze del Land. Infine, il fallimento o la liquidazione della Neue Maxhuette nuocerebbe in modo irreparabile alla reputazione imprenditoriale del Land della Baviera.
37 La richiedente sostiene che questi danni sovrastano ampiamente gli effetti negativi sulla concorrenza derivanti da una sospensione del rimborso dell' aiuto. Infatti, l' impresa rappresenta solo lo 0,2% del mercato siderurgico comunitario e l' impatto di questa modesta presenza si ripartisce su un gran numero di imprese concorrenti.
38 Nel corso dell' udienza la parte interveniente ha dichiarato di condividere gli argomenti addotti dalla richiedente. In particolare, essa ha posto in evidenza il graduale risanamento della sua situazione economica dal 1991 al 1995. Con riferimento al danno grave ed irreparabile allegato, la parte interveniente ha esposto le ragioni per le quali le circostanze specifiche del caso di specie renderebbero ineluttabile, in caso di recupero immediato dei prestiti, la cessazione definitiva delle sue attività. Infine, richiamandosi al principio dell' economia dei mezzi processuali, essa ha confutato gli argomenti della Commissione tendenti a rimettere il problema all' esame del giudice nazionale.
Argomenti della resistente
39 La Commissione riconosce, preliminarmente, che la concessione di una sospensione dell' esecuzione di una decisione che ordina la restituzione di un aiuto illegittimo ed incompatibile con il mercato comune è possibile nell' ambito del Trattato CE. Tuttavia, essa sostiene che una sospensione di questo tipo non è viceversa compatibile né con l' art. 4, lett. c), del Trattato CECA né con la decisione n. 3855/91. La concessione di una tale sospensione sarebbe preclusa in quanto la Commissione, da parte sua, non disporrebbe della possibilità di perseguire una trasgressione delle regole di notificazione e di procedura previste nella decisione n. 3855/91. Infatti, in forza dell' art. 6, n. 4, di questa decisione, il ricorso all' art. 88 del Trattato CECA è possibile solo qualora uno Stato membro non si conformi ad una decisione finale della Commissione. Quest' ultima ricorda inoltre che non spetta alla Corte pronunciarsi sulla compatibilità di un aiuto. Essa conclude che la sospensione provvisoria del rimborso di un aiuto illegittimo è impossibile, altrimenti gli Stati membri che non rispettano il loro obbligo di notificazione riceverebbero un vantaggio indebito.
40 La Commissione argomenta quindi, brevemente, che il ricorso di merito è manifestamente infondato. E' a suo parere inconfutabile che, apprestando il 94% dei fondi necessari per il salvataggio dell' impresa tra il marzo 1993 e l' agosto 1994, con l' intenzione di rinunciare definitivamente al loro rimborso al momento del suo disimpegno dalla società, il Land della Baviera non ha agito come un azionista privato che persegue l' utile. Si tratterebbe quindi, manifestamente, di un vantaggio finanziario senza il quale l' impresa sarebbe fallita sin dal 1993, al pari di numerosi altri concorrenti sul mercato siderurgico comunitario.
41 La Commissione confuta inoltre l' assunto secondo cui l' esecuzione immediata della decisione impugnata provocherebbe un danno grave ed irreparabile alla richiedente. In primo luogo, l' esecuzione della decisione non sarebbe la causa diretta del fallimento, dato che l' eccessivo indebitamento dell' impresa già esisteva; l' impresa potrebbe inoltre avvalersi dei rimedi giurisdizionali nazionali per opporsi al recupero del prestito. In secondo luogo, una procedura di fallimento non implica necessariamente la cessazione delle attività dell' impresa. Infine, secondo la Commissione, non sussiste comunque alcun danno grave per la richiedente: anzitutto, la privatizzazione della Neue Maxhuette sarebbe sempre possibile; inoltre, la richiedente non sarebbe priva di una tutela giuridica effettiva e, infine, le ripercussioni indirette di un fallimento dell' impresa per il Land, in termini di disoccupazione o di danno finanziario o morale, non esisterebbero o sarebbero estremamente limitate.
42 In ogni caso, la Commissione ritiene che il danno risultante, a livello comunitario, da una sospensione della restituzione dei prestiti sarebbe superiore a quello che potrebbe subire la richiedente. Essa ricorda come la situazione attuale sia la conseguenza di un comportamento illegittimo delle pubbliche autorità e come una sospensione dell' esecuzione faccia perdurare tale illegittimità per un periodo prolungato, che ricompenserebbe così la condotta illegittima della richiedente. Malgrado le modeste dimensioni dell' impresa, la Commissione ritiene che il suo mantenimento sul mercato impedirebbe inevitabilmente ai concorrenti di utilizzare pienamente i loro impianti, anche se ciò non è stato concretamente dimostrato per talune imprese determinate. Al riguardo, essa ricorda il gran numero di concorrenti e di altri Stati membri che si sono manifestati nell' ambito dell' esame dei prestiti controversi.
Valutazione
43 Va anzitutto disattesa la tesi della Commissione secondo la quale non potrebbe essere ordinata una sospensione dell' esecuzione di una decisione della Commissione che prescrive il rimborso di un aiuto statale incompatibile con il mercato comune, che si assume concesso in violazione delle norme procedurali della decisione n. 3855/91.
44 Invero, il Trattato CECA, in particolare l' art. 39, non prevede alcuna restrizione del genere per la concessione di provvedimenti provvisori da parte della Corte.
45 Nella sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione (Racc. pag. 195, in particolare pag. 219), la Corte ha rilevato, in riferimento al Trattato CEE, che le norme del Trattato relative al diritto d' impugnazione dei singoli non possono essere interpretate restrittivamente; pertanto, nel silenzio del Trattato, una limitazione al riguardo non può essere presunta. Analogo rilievo vale per il Trattato CECA, nell' ambito del quale, come la Corte ha già avuto modo di affermare, occorre procedere ad un' interpretazione estensiva delle disposizioni concernenti il ricorso dinanzi alla Corte, in modo da garantire la tutela giuridica dei singoli (v. sentenza 17 febbraio 1977, causa 66/76, CFDT/Consiglio, Racc. pag. 305, punto 8).
46 Tale esclusione della possibilità di concedere provvedimenti provvisori sarebbe del resto incompatibile con il principio generale che sancisce il diritto ad una tutela giurisdizionale completa ed effettiva, riconosciuto ai singoli dal diritto comunitario (v., segnatamente, sentenze 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18, e 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a., Racc. pag. 4097, punto 14). Questo principio implica infatti che possa essere garantita la tutela provvisoria dei singoli, ove essa sia necessaria per la piena efficacia della futura decisione definitiva, onde evitare una lacuna nella tutela giuridica garantita dalla Corte (v., segnatamente, ordinanza 12 dicembre 1968, causa 27/68 R, Renckens/Commissione, Racc. pag. 255, in particolare pag. 257; sentenze 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame e a., Racc. pag. I-2433, punto 21, e 21 febbraio 1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89, Zuckerfabrik Suederdithmarschen e Zuckerfabrik Soest, Racc. pag. I-415, punti 16-18).
47 Questo fondamentale principio non può essere rimesso in discussione dall' eventuale insufficienza dei poteri attribuiti per altro alla Commissione, stando all' interpretazione restrittiva da lei seguita, per garantire l' osservanza delle norme procedurali della decisione n. 3855/91.
48 Se, quindi, una sospensione dell' esecuzione di una decisione come quella impugnata non è di per sé incompatibile con il Trattato CECA e con la decisione n. 3855/91, ciò non toglie tuttavia che la concessione di una tale sospensione non può prescindere dall' ambito giuridico al quale questa decisione inerisce.
49 Sul punto, occorre ricordare che, ai sensi dell' art. 4, lett. c), del Trattato CECA, sono vietati le sovvenzioni o gli aiuti a favore di imprese siderurgiche, in qualunque forma. Soltanto la Commissione è, in via eccezionale, autorizzata a consentire taluni aiuti finanziari nell' ambito rigoroso delle disposizioni degli artt. 54-56 del Trattato CECA, o ad autorizzarli nell' ipotesi di cui all' art. 67, n. 2, secondo comma, dello stesso Trattato.
50 Gli Stati membri sono stati in seguito autorizzati a finanziare taluni aiuti, in particolare sulla base di decisioni generali adottate ai sensi dell' art. 95, primo e secondo comma, del Trattato CECA, tra cui la decisione n. 3855/91. Questa decisione prevede segnatamente un sistema di controllo preventivo di tutti gli interventi finanziari delle pubbliche autorità a favore di imprese siderurgiche, subordinando la loro concreta attuazione alla previa autorizzazione della Commissione.
51 In forza dell' art. 6 di questa decisione, solo la Commissione, fermo restando il controllo della Corte di giustizia, accerta, prima della loro concessione, se questi interventi contengano elementi di aiuto e, eventualmente, li autorizza.
52 In conformità dei nn. 4 e 5 dello stesso art. 6 della decisione, gli Stati membri possono dare esecuzione ai loro interventi solo dopo l' approvazione della Commissione o, in mancanza di presa di posizione da parte di quest' ultima, scaduto un termine di due o di tre mesi, a seconda dei casi, decorrente dalla data di ricezione della notificazione.
53 Questa disciplina rigorosa persegue lo scopo di consentire la concessione di determinati aiuti finanziati dagli Stati membri all' industria siderurgica, tenendo però debitamente conto della particolare sensibilità di questo settore e senza compromettere l' assetto globale al quale esso viene assoggettato nel Trattato CECA, sotto la responsabilità della Commissione.
54 L' inosservanza da parte di uno Stato membro del proprio obbligo di informare preventivamente la Commissione costituisce pertanto una violazione particolarmente grave, in quanto un comportamento del genere contravviene in tal modo ad un sistema essenziale per la salvaguardia del mercato comune (v., in tal senso, in riferimento al Trattato CEE, ordinanza 21 maggio 1977, cause riunite 31/77 R e 53/77 R, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. 921, punto 17).
55 Nel caso di specie, le disposizioni della decisione n. 3855/91 non lasciavano alcun dubbio alle pubbliche autorità in ordine al loro obbligo di notificare i prestiti controversi e di subordinarne la concessione alla previa presa di posizione della Commissione, indipendentemente dalla loro eventuale qualificazione come aiuti.
56 Stando così le cose, l' eventuale concessione della sospensione di una decisione della Commissione che dichiara incompatibile un aiuto illegittimamente concesso e ne prescrive la restituzione va considerata in termini rigorosi.
57 Ai sensi dell' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura, una decisione che ordina la sospensione dell' esecuzione di un atto di un' istituzione è subordinata all' esistenza di motivi di urgenza, nonché di argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie la concessione della sospensione. Nella fattispecie, spetta quindi alla parte richiedente la sospensione dimostrare il ricorrere di elementi particolarmente gravi, atti a giustificare il protrarsi di una situazione contraria al sistema preventivo previsto nella decisione n. 3855/91, recante pregiudizio all' assetto del mercato siderurgico prefigurato dal Trattato CECA e dalle norme adottate per la sua applicazione, e, di conseguenza, di natura tale da perturbare il funzionamento della concorrenza nel mercato siderurgico.
58 Con riguardo all' esistenza di un fumus boni iuris, vanno presi in esame i vari motivi dedotti dalla richiedente.
59 Il primo motivo fa richiamo ad alcuni vizi di motivazione. In quanto questo motivo è ampiamente fondato su argomenti intesi ad infirmare l' esattezza di alcune considerazioni formulate nella decisione, questi argomenti verranno esaminati oltre, nell' ambito della valutazione degli altri due motivi dedotti dalla richiedente. Per il resto, dalla motivazione della decisione impugnata risulta, ad un primo esame, che essa fa trasparire in modo chiaro e univoco il ragionamento dell' istituzione da cui promana l' atto e consente pertanto agli interessati di conoscere le giustificazioni poste a fondamento del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il suo controllo. Preso isolatamente, questo motivo non può quindi, in prima analisi, essere accolto.
60 Stando al secondo motivo, la Commissione avrebbe commesso, nella sua valutazione della natura dei prestiti controversi, numerosi errori di fatto e di diritto.
61 Va rilevato, preliminarmente, che ai sensi dell' art. 33, primo comma, seconda frase, del Trattato CECA, nell' esercizio della sua competenza a conoscere dei ricorsi di annullamento proposti contro le decisioni e le raccomandazioni della Commissione, "l' esame della Corte di giustizia non può vertere sulla valutazione dello stato, risultante da fatti o circostanze economiche, in considerazione del quale sono state emanate le dette decisioni o raccomandazioni, salvo che sia mossa accusa alla Commissione di aver commesso uno sviamento di potere o di avere misconosciuto in modo patente le disposizioni del Trattato oppure ogni norma giuridica concernente la sua applicazione".
62 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che il termine "patente" presuppone che venga raggiunto un certo livello di gravità nell' inosservanza delle norme giuridiche, per cui essa risulti provenire da un evidente errore nella valutazione della situazione in base alla quale la decisione è stata emanata (v. sentenze 21 marzo 1955, causa 6/54, Paesi Bassi/Alta Autorità, Racc. pag. 203, in particolare pag. 226, e 12 febbraio 1960, cause riunite 15/59 e 29/59, Société métallurgique de Knutange/Alta Autorità, Racc. pag. 9, in particolare pag. 27).
63 E' sotto tale aspetto che occorre prendere in esame gli argomenti addotti dalla richiedente contro la qualificazione dei prestiti operata dalla Commissione, al fine di accertare se essi rivelino, ad un primo esame, un errore evidente nell' applicazione delle norme o nella valutazione della situazione.
64 Al riguardo, si deve anzitutto rilevare che dagli argomenti della richiedente ° nei quali non viene precisato in che cosa la decisione impugnata avrebbe disatteso i criteri essenziali di distinzione tra un conferimento di socio e un aiuto, quali discendono dalla giurisprudenza della Corte ° non emerge che la Commissione avrebbe fondato la propria valutazione su un intendimento manifestamente erroneo o incongruente del criterio dell' investitore privato.
65 Inoltre, non sembra, ad un primo esame, che la Commissione abbia commesso un errore evidente nella valutazione dei fatti. La Commissione sembra aver tenuto conto, nella decisione impugnata, di tutti gli elementi pertinenti, in particolare della situazione finanziaria dell' impresa beneficiaria e delle particolari modalità di rimborso dei prestiti controversi, come pure della sorte di questi ultimi in caso di fallimento dell' impresa. La decisione de qua contiene inoltre un' analisi circostanziata delle divergenze di comportamento tra il Land della Baviera, da un lato, e gli altri azionisti privati che detenevano in principio il 55% del capitale dell' impresa, dall' altro. La decisione menziona altresì l' analisi, effettuata dalla Commissione, degli eventuali vantaggi che potevano risultare per il Land dalla concessione dei prestiti, ivi compreso nell' ambito del piano di privatizzazione e di ristrutturazione dell' impresa.
66 Ciò premesso, non sembra, a prima vista, che le parti richiedente ed interveniente abbiano addotto elementi concreti e sufficientemente rilevanti a sostegno dell' asserzione secondo la quale il Land della Baviera poteva correttamente attendersi che i prestiti sarebbero stati rimborsati.
67 Quanto inoltre al principio di proporzionalità, richiamando il quale la richiedente assume che la Commissione avrebbe dovuto limitarsi ad esigere una modifica delle modalità di concessione dei prestiti al fine di sopprimerne l' elemento di aiuto, è sufficiente rilevare che nella decisione impugnata (pag. 48 della GU) si afferma espressamente che "l' elemento di aiuto insito in tali prestiti non è costituito dai tassi agevolati, bensì dai fondi stessi concessi in prestito". Conseguentemente, poiché un errore evidente nella determinazione, ad opera della Commissione, dell' elemento di aiuto contenuto nei prestiti non è stato dimostrato in altro modo, la restituzione dell' importo integrale dei prestiti non sembra, a una prima analisi, in contrasto col principio di proporzionalità.
68 Né sembra, ad un primo esame, che la Commissione abbia commesso un errore evidente di valutazione nella propria analisi del comportamento di ciascuno dei vari soci dell' impresa Neue Maxhuette.
69 Al riguardo, la richiedente precisa che gli interessi del Land della Baviera non erano equiparabili a quelli degli investitori privati e che il comportamento di questi ultimi non può quindi avere alcuna incidenza per stabilire se un investitore privato che si fosse trovato in circostanze analoghe a quelle del Land della Baviera avrebbe concesso il prestito de quo. Risulta tuttavia dalla decisione impugnata che, nel valutare i loro rispettivi comportamenti, si è tenuto conto delle circostanze specifiche della situazione di ciascuno dei soci.
70 Per quanto concerne la presa in considerazione, ai fini della qualificazione dei prestiti controversi, della privatizzazione progettata dalla Neue Maxhuette, basti rilevare, nell' ambito del presente procedimento, che risulta dagli argomenti della richiedente che essa non ha posto a fondamento delle proprie decisioni di concedere i prestiti controversi una precisa valutazione dei costi di un eventuale fallimento. Né essa ha prospettato una tale valutazione nell' ambito del proprio ricorso di annullamento. Pertanto, nei limiti di una prima disamina, le considerazioni generali addotte, in particolare in relazione all' esigenza di preservare l' immagine di marca del Land o alla riorganizzazione delle sue attività, non sono sufficienti a dimostrare un errore manifesto da parte della Commissione.
71 L' ultimo motivo si riferisce ad un' asserita violazione del principio di leale cooperazione, in quanto la Commissione avrebbe dovuto attendere, prima di esigere il recupero dei prestiti controversi, l' esito dei ricorsi di annullamento proposti avverso la decisione NMH I.
72 Al riguardo, va anzitutto rilevato che non sono stati richiesti provvedimenti provvisori nell' ambito dei ricorsi proposti contro la decisione NMH I.
73 Per giunta, risulta ad un primo esame che, prescrivendo il recupero di un aiuto giudicato incompatibile con il mercato comune, la Commissione ha operato conformemente ai propri obblighi risultanti dal Trattato CECA e dalle norme adottate in esecuzione di quest' ultimo.
74 Da una prima disamina della posizione adottata dalla Commissione non emerge quindi alcuna violazione, da parte di quest' ultima, del principio di leale cooperazione commessa con l' adozione della decisione impugnata, mentre la richiedente si è, al contrario, resa colpevole di una violazione omettendo di notificare preventivamente alla Commissione i prestiti controversi.
75 In conclusione, senza pregiudizio dell' esame da compiere nell' ambito del procedimento di merito, una prima analisi della decisione impugnata non ha consentito di accertare che la Commissione abbia violato in maniera palese le norme applicabili nel caso di specie o abbia commesso un errore evidente nella valutazione della situazione.
76 Risulta da quanto sopra che i motivi di fatto e di diritto addotti non sembrano sufficienti per giustificare la sospensione della decisione della Commissione che prescrive la restituzione dei prestiti concessi dal Land della Baviera alla Neue Maxhuette.
77 Né potrebbe sovvertire questa conclusione il danno allegato dalla ricorrente.
78 E' bensì vero che, alla luce dei numerosi argomenti formulati dalle parti nel contraddittorio, e tenuto conto della situazione particolarmente precaria dell' impresa interessata, non può escludersi che l' esecuzione immediata della decisione che ordina il recupero dei prestiti controversi presso l' impresa interessata possa determinare il fallimento o la dissoluzione di quest' ultima e comportare conseguenze sociali atte a costituire un danno rilevante per la richiedente, anche se sembra difficile poter valutare ex ante sia la probabilità del suo verificarsi sia la sua gravità.
79 Tuttavia, gli elementi addotti nel caso di specie per dimostrare l' esistenza e la gravità di un danno in caso di rimborso dei prestiti controversi dimostrano, nel contempo, l' importanza di questi ultimi per la sopravvivenza stessa dell' impresa e, entro questi limiti, militano contro i motivi di fatto e di diritto addotti dalla richiedente per escludere la qualificazione dei prestiti come aiuti.
80 Stando così le cose, la sospensione richiesta non può essere concessa per evitare un danno che, quand' anche fosse certo, apparirebbe come la conseguenza inevitabile dell' applicazione del regime rigoroso degli aiuti al settore siderurgico, regime che ha in particolare lo scopo di impedire le conseguenze dannose in modo specifico per la concorrenza ° e quindi per la sopravvivenza delle imprese efficienti ° derivanti dal mantenimento artificiale di imprese che non potrebbero sopravvivere in condizioni normali di mercato.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 3 maggio 1996.
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