7.2.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/34
Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 novembre 2008 — Pelle e Konrad/Consiglio e Commissione
(Cause riunite T-8/95 e T-9/95) (1)
(Responsabilità extracontrattuale - Latte - Prelievo supplementare - Quantitativo di riferimento - Regolamento (CEE) n. 2187/93 - Indennizzo dei produttori - Sentenza interlocutoria - Non luogo a statuire)
(2009/C 32/64)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Wilhelm Pelle (Kluse-Ahlen, Germania) e Ernst-Reinhard Konrad (Löllbach, Germania) (rappresentanti: B. Meisterernst, M. Düsing, D. Manstetten, F. Schulze e W. Haneklaus, avvocati)
Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente A. Brautigam e A.-M. Colaert, poi A.-M. Colaert, agenti); e Commissione delle Comunità europeee (rappresentanti: inizialmente D. Booß e M. Niejahr, poi M. Niejahr e T. van Rijn, agenti, assistiti inizialmente da H.-J. Rabe e G. Berrisch, poi da H.-J. Rabe e M. Núñez-Müller, avvocati)
Oggetto
Domande di risarcimento, in applicazione dell'art. 178 del Trattato CE (divenuto art. 235 CE) e dell'art. 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE), del danno che i ricorrenti asseriscono di aver subito in ragione dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11).
Dispositivo
1)
Non vi è più luogo a statuire sui presenti ricorsi.
2)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 74 del 25.3.1995.
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