Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Ricorso d' annullamento ° Competenza del giudice comunitario ° Decisione della Commissione che dichiara insussistenti i motivi per uno sgravio dei dazi all' importazione ° Domanda tendente all' emissione di una ingiunzione alla Commissione di adottare una nuova decisione ° Irricevibilità
(Trattato CE, artt. 173 e 176)
2. Risorse proprie delle Comunità europee ° Recupero di dazi all' importazione o all' esportazione ° Condizioni per omettere il recupero previste all' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 ° Errore dell' amministrazione "che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore d' imposta" ° Criteri di valutazione ° Caso di specie
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1697/79, art. 5, n. 2]
3. Ricorso d' annullamento ° Motivi ° Errore di diritto ° Decisione della Commissione che applica la disciplina relativa allo sgravio dei dazi all' importazione o all' esportazione in luogo di quella relativa al recupero di tali dazi ° Errata base giuridica che non incide sull' esame nel merito dei diritti dell' operatore economico ° Annullamento non giustificato
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1430/79, art. 13, e n. 1697/79, art. 5, n. 2]
Massima
1. Nell' ambito di un ricorso di annullamento, il giudice comunitario non può, senza sconfinare nelle prerogative dell' autorità amministrativa, imporre ad un' istituzione comunitaria di adottare i provvedimenti che comporta, secondo l' art. 176 del Trattato, l' esecuzione di una sentenza che annulla una decisione. E' quindi irricevibile, in un ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione che dichiara non giustificato uno sgravio dei dazi all' importazione, il punto della domanda mirante a fare imporre dal Tribunale alla Commissione di adottare una nuova decisione in materia.
2. L' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione, prevede tre condizioni cumulative che devono verificarsi affinché le autorità doganali competenti possano astenersi dal ricupero dei dazi all' importazione: ossia che i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti, che il debitore abbia agito in buona fede, cioè non abbia potuto ragionevolmente scoprire l' errore compiuto dalle autorità competenti, e che questi abbia osservato tutte le disposizioni previste dalla regolamentazione vigente per la sua dichiarazione in dogana.
Per determinare, in particolare, se l' errore delle autorità competenti potesse o no essere scoperto dall' operatore interessato, occorre procedere a una valutazione concreta di tutte le circostanze del caso di specie tenendo conto, in particolare, della natura dell' errore, dell' esperienza professionale dell' operatore e della diligenza da lui dimostrata. Tale diligenza non ricorre né in un caso in cui l' operatore, pagando le fatture dell' esportatore ancor prima di ricevere l' avviso di accertamento errato, si sia assunto da solo un rischio finanziario non necessario secondo i termini del contratto, e non possa quindi sostenere che gli è stato carpito il legittimo affidamento quanto all' inesistenza di un debito daziario, né in un caso in cui un operatore economico attento avrebbe potuto scoprire l' errore grazie alla lettura della Gazzetta ufficiale nella quale, alcuni giorni prima delle importazioni di cui trattasi, sono state pubblicate le disposizioni in questione. Al riguardo, l' obbligo di consultare la Gazzetta ufficiale non incombe solo agli operatori economici professionali, la cui attività consiste essenzialmente in operazioni di import-export, ma altresì a quelli che hanno acquistato una certa esperienza nell' importazione delle merci in questione.
3. Il fatto che la Commissione, in un caso sottopostole dalle autorità nazionali, applichi il regolamento n. 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione, mentre, siccome i dazi non erano stati pagati, avrebbe dovuto applicare il regolamento n. 1697/79, sul recupero di tali dazi, costituisce un errore di diritto. Tale errore di diritto, tuttavia, non giustifica l' annullamento della decisione della Commissione, dato che la manifesta negligenza dell' operatore economico, che, secondo lei, lo priva del beneficio delle disposizioni dell' art. 13 del regolamento n. 1430/79, corrisponde alla possibilità di scoprire l' errore delle autorità competenti, che consente di rifiutare il beneficio delle disposizioni dell' art. 5 del regolamento n. 1697/79, e dato che la confusione puramente formale tra le due basi giuridiche, compiuta dalla Commissione, non ha avuto alcuna influenza determinante sull' esito del suo esame nel merito.
Parti
Nella causa T-75/95,
Guenzler Aluminium GmbH, società di diritto tedesco, con sede a Ostfildern (Repubblica federale di Germania), rappresentata dall' avv. Juergen Strauss, Stoccarda, Uhlandstrasse 11,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Claudia Schmidt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 14 novembre 1994, documento K(911) 3009 def., indirizzata alla Repubblica federale di Germania, relativa ad uno sgravio dei dazi all' importazione.
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai signori C.P. Brïet, presidente, B. Vesterdorf e A. Potocki, giudici,
cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 aprile 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Il quadro giuridico
1 L' art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione (GU L 175, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 1430/79"), come modificato dall' art. 1, n. 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3069, che modifica il regolamento n. 1430/79 relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione (GU L 286, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 3069/86"), dispone che "si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione in situazioni particolari, diverse da quelle previste dalle sezioni da A a D, derivanti da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell' interessato".
2 L' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 1697/79"), dispone che "le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al ricupero a posteriori dell' importo dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione in vigenza".
I fatti di causa
3 Il 22 maggio 1990, l' 8 giugno 1990 e il 26 giugno 1991, la ricorrente ha importato barre in lega di alluminio dalla allora Repubblica federativa di Jugoslavia. A norma dei contratti di vendita che disciplinavano tali operazioni, i dazi derivanti erano a carico di venditori jugoslavi. Per tal motivo tra le parti era stato tra l' altro convenuto che il pagamento del prezzo avvenisse solo dopo l' emissione degli avvisi di accertamento doganale allo scopo di poter eventualmente sottrarre dal prezzo l' importo dei dazi versati.
4 In seguito alle dichiarazioni effettuate dalla ricorrente per le dette importazioni, l' ufficio doganale tedesco competente ha emanato il 25 maggio 1990, l' 11 giugno 1990 e il 26 giugno 1991 avvisi di accertamento secondo i quali le importazioni in questione erano esenti da dazi.
5 Le esenzioni dai dazi sono state tuttavia concesse in seguito ad un errore delle autorità doganali tedesche. Le disposizioni preferenziali relative alla Jugoslavia non erano infatti in vigore nei periodi in questione, come indicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (in prosieguo: la "Gazzetta ufficiale") [v. regolamento (CEE) della Commissione 15 maggio 1990, n. 1280 (GU L 126, pag. 22, in prosieguo: il "regolamento n. 1280/90")] che ripristina la riscossione dei dazi doganali per il periodo dal 19 maggio al 31 dicembre 1990, e il regolamento (CEE) della Commissione 23 maggio 1991, n. 1347 (GU L 126, pag. 21, in prosieguo: il "regolamento n. 1347/91") che ripristina la riscossione dei dazi doganali per il periodo dal 27 maggio al 31 dicembre 1991.
6 La dogana ha, in seguito, omesso di fare rapporto all' ufficio centrale incaricato del controllo dei contingenti e dei massimali. Conseguentemente, solo nel marzo 1991 e nell' agosto 1991 (per quanto riguarda, rispettivamente, le importazioni effettuate nel 1990 e l' importazione effettuata nel 1991), in esito ad un controllo successivo delle dichiarazioni doganali, è stato rilevato che le esenzioni erano state indebitamente concesse.
7 Il 23 aprile 1992 e il 30 giugno 1992, l' ufficio doganale principale competente ha fatto pervenire alla ricorrente avvisi di rettifica dei dazi per un importo di 29 429,79 DM.
8 Quando la ricorrente ha avuto notizia dell' intenzione di procedere ad un ricupero dei dazi, ha cercato di mettersi in contatto con le controparti jugoslave. Tale tentativo è però stato vano a causa dei problemi causati dalla guerra civile scoppiata nel frattempo.
9 La ricorrente ha quindi presentato alle autorità doganali tedesche competenti un reclamo affinché non si procedesse ad un ricupero dei dazi, ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79. In subordine, la ricorrente ha chiesto uno sgravio dei dazi all' importazione, ai sensi dell' art. 13 del regolamento n. 1430/79. Con tale reclamo la ricorrente ha altresì chiesto e ottenuto una proroga dei termini di pagamento ai sensi del diritto nazionale.
10 Il 2 maggio 1994 le autorità tedesche hanno chiesto alla Commissione di pronunciarsi sulla concessione di uno sgravio dei dazi all' importazione giustificato in base all' art. 13 del regolamento n. 1430/79. La Commissione ha ricevuto tale domanda il 16 maggio 1994. Dopo aver sentito il parere di un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, la Commissione, con decisione 14 novembre 1994 indirizzata alla Repubblica federale di Germania (in prosieguo: la "decisione controversa"), ha dichiarato che lo sgravio dei dazi non era giustificato in quanto la ricorrente non poteva invocare l' ignoranza da parte sua delle disposizioni giuridiche pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
11 La decisione controversa è stata notificata alla ricorrente con lettera 27 dicembre 1994, ricevuta il 29 dicembre 1994.
Procedimento e conclusioni delle parti
12 In questa situazione la ricorrente, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 marzo 1995, ha presentato il presente ricorso.
13 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di iniziare la fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, con lettera 15 marzo 1996, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere per iscritto a taluni quesiti e a depositare determinati documenti. La Commissione e la ricorrente hanno risposto ai quesiti posti e hanno depositato i documenti richiesti con lettere, rispettivamente, 27 marzo 1996 e 29 marzo 1996.
14 Le parti hanno svolto le loro difese orali e le risposte ai quesiti del Tribunale all' udienza del 18 aprile 1996.
15 La ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia:
° annullare la decisione della Commissione 14 dicembre 1994;
° imporre alla Commissione di adottare una nuova decisione sulla domanda 2 maggio 1994 della Repubblica federale di Germania, relativa al rimborso o allo sgravio dei dazi all' importazione o all' esportazione, tenendo conto della valutazione giuridica del Tribunale.
16 La Commissione ha concluso che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso perché infondato;
° condannare la ricorrente alle spese.
Sulla ricevibilità
Sulla ricevibilità del secondo punto della domanda della ricorrente, tendente a imporre alla Commissione di adottare una nuova decisione sulla domanda 2 maggio 1994 della Repubblica federale di Germania
17 Oltre alla domanda d' annullamento, la ricorrente chiede al Tribunale di imporre alla Commissione di adottare una nuova decisione sulla domanda 2 maggio 1994 della Repubblica federale di Germania, relativa allo sgravio di dazi all' importazione.
18 Al riguardo, il Tribunale ricorda che, secondo la costante giurisprudenza, nell' ambito di un ricorso d' annullamento proposto ex art. 173 del Trattato CE, il giudice comunitario non può, senza sconfinare nelle prerogative riservate all' autorità amministrativa, imporre ad un' istituzione comunitaria di adottare i provvedimenti che comporta, secondo l' art. 176 del Trattato, l' esecuzione di una sentenza che annulla una decisione (v. da ultimo, sentenza del Tribunale 9 novembre 1995, causa T-346/94, France-aviation/Commissione, Racc. pag. II-2841, punto 42).
19 Ne discende che il secondo punto della domanda della ricorrente, mirante ad imporre alla Commissione di adottare una nuova decisione sulla domanda 2 maggio 1994 della Repubblica federale di Germania, è irricevibile.
Nel merito
Sul primo punto della domanda d' annullamento
20 A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca un unico motivo attinente alla violazione dell' art. 13, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1430/79, come modificato dal regolamento n. 3069/86.
Argomenti delle parti
21 La ricorrente sostiene, in primo luogo, che, per rilevare l' eventuale esistenza di una "situazione particolare" ai sensi dell' art. 13 del regolamento n. 1430/79, occorre tener conto dell' insieme delle circostanze del caso di specie, in quanto tale disposizione costituisce una clausola generale di equità. Inoltre, l' art. 13 conferirebbe alla Commissione un potere discrezionale che implica che la decisione di quest' ultima deve basarsi su un quadro fattuale provato in modo esatto ed esaustivo. Secondo la ricorrente, la Commissione ha trascurato tali esigenze nella decisione controversa.
22 Secondo la ricorrente, va al riguardo rilevato che gli atti doganali errati sono dovuti solo a negligenze ed errori della dogana tedesca. Le ricorrenti, avendo ricevuto gli avvisi di accertamento che esoneravano da dazio le importazioni senza indicare la possibilità di una successiva modifica, avrebbe in buona fede pagato l' intero prezzo di vendita senza, quindi, far valere verso le sue controparti alcun diritto a rimborso (v. supra, punto 3).
23 La ricorrente ricorda inoltre che la dogana ha trascurato di informare l' ufficio centrale responsabile del controllo dei contingenti e dei massimali. Ciò avrebbe avuto la conseguenza che gli errori iniziali sono stati corretti solo dopo due anni (per le importazioni effettuate nel 1990) e un anno (per l' importazione effettuata nel 1991). La ricorrente ha aggiunto in udienza che dalla documentazione presentata dalla Commissione al Tribunale a domanda di questo emergono due elementi: da un lato, secondo la ricorrente, appare che il direttore della dogana ha riconosciuto che, se l' ufficio avesse debitamente fatto rapporto all' ufficio centrale, questo avrebbe scoperto subito gli errori compiuti; dall' altro lato, dai documenti emergerebbe che gli avvisi di rettifica sono stati inviati dodici mesi dopo la scoperta degli errori nel marzo e nell' agosto 1991.
24 Tali inesplicabili ritardi costituirebbero la ragione per la quale la ricorrente non è più in grado, in seguito alla guerra civile nella ex Repubblica federativa di Jugoslavia, di reclamare dalle sue controparti commerciali il rimborso dei dazi dei quali è stato deciso il ricupero.
25 In secondo luogo, la ricorrente osserva che la nozione di "situazione particolare" è una nozione giuridica il cui contenuto va interpretato tenendo conto dell' obiettivo cui tendono i dazi all' importazione. Ne discende che la Commissione avrebbe dovuto esaminare la fondatezza della domanda confrontando il caso di specie con le situazioni per le quali uno sgravio dei dazi all' importazione è stato previsto espressamente. Ne discenderebbe che lo sgravio dei dazi all' importazione è giustificato quando l' obiettivo economico perseguito attraverso l' importazione delle merci non può più essere raggiunto a causa di circostanze al di fuori del controllo dell' importatore.
26 La situazione nel caso di specie sarebbe proprio questa. Infatti, se la dogana avesse applicato la disciplina in questione in modo corretto o se l' errore fosse stato rettificato entro un termine ragionevole, la ricorrente non avrebbe potuto essere penalizzata economicamente da un ricupero, mentre l' ufficio centrale jugoslavo competente non ha potuto accogliere favorevolmente le fondate domande di rimborso perché non esiste più. Ne discende che occorrerebbe, nel caso di specie, concedere ugualmente l' esonero dei dazi all' importazione.
27 In terzo luogo, per quanto riguarda la condizione della mancanza di simulazione e di negligenza manifesta da parte dell' interessato, prevista all' art. 13 del regolamento n. 1430/79, la ricorrente osserva, da un lato, che è incontestabile che essa non ha agito in modo negligente o perseguito uno scopo fraudolento e, dall' altro, che dalla giurisprudenza risulta che l' obbligo di accertarsi, mediante la lettura della Gazzetta ufficiale, del diritto comunitario che si applica alle operazioni in questione, incombe solo all' operatore economico professionale la cui attività consiste essenzialmente in operazioni di import-export (v. sentenza della Corte 12 luglio 1989, causa 161/88, Binder, Racc. pag. 2415, punto 22). Secondo la ricorrente, poiché essa ha effettuato operazioni di importazione solo occasionalmente, e deve quindi essere considerata un operatore economico senza esperienza nel settore, non si può ragionevolmente pretendere che essa disponga di conoscenze superiori a quelle dell' amministrazione doganale e, ancor meno, che sia in condizione di verificare i provvedimenti adottati da quest' ultima.
28 Per quanto riguarda l' affermazione della Commissione secondo cui la ricorrente non può fruire del regime di equità ex art. 13 del regolamento n. 1430/79, in quanto il diritto tedesco le consente di ricorrere contro gli avvisi di rettifica fiscale (v. sentenza della Corte 12 marzo 1987, cause 244/85 e 245/85, Cerealmangimi e Italgrani/Commissione, Racc. pag. 1303, punto 17), la ricorrente ribatte che essa ha fatto uso di tale diritto e proprio nell' ambito di quel ricorso ha chiesto, a titolo prudenziale e sussidiario, lo sgravio dei dazi ai sensi dell' art. 13. Poiché essa non avrebbe potuto influenzare in alcun modo la decisione delle autorità tedesche di pronunciarsi prima sulla domanda di sgravio dei dazi e quindi di inviare alla Commissione la domanda relativa, secondo la ricorrente, tale domanda non può essere respinta a motivo della pendenza del procedimento nazionale.
29 Infine, la ricorrente si chiede se dal fatto che l' art. 13 del regolamento n. 1430/79 e l' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 hanno la "stessa finalità", debba trarsi la conclusione che i presupposti di fatto per l' applicazione di questi due testi sono identici. La ricorrente ritiene di non avere, in ogni caso, violato i propri obblighi di diligenza, ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79.
30 La Commissione sostiene innanzi tutto che la possibilità, in diritto tedesco, di un ricorso per contestare la validità degli avvisi di rettifica 23 aprile 1992 e 30 giugno 1992 impedisce alla ricorrente di avvalersi dell' art. 13 del regolamento n. 1430/79, che è una clausola generale di equità (v. sentenza della Corte 15 dicembre 1983, causa 283/82, Schoellershammer/Commissione, Racc. pag. 4219, punto 7, e sentenza Cerealmangimi e Italgrani/Commissione, citata, punto 10). Quando esista un simile mezzo di ricorso, non ci sarebbe bisogno di una decisione equitativa (v., in proposito, sentenza Cerealmangimi e Italgrani/Commissione, citata, punto 17).
31 Anche a voler ritenere che la ricorrente possa avvalersi dell' art. 13 del regolamento n. 1430/79, la Commissione ricorda che la nozione di "situazione particolare" non è definita. Secondo la Commissione, la nozione va interpretata alla luce delle situazioni elencate nelle sezioni da A a D del regolamento n. 1430/79, tenendo conto del fatto che si tratta di una clausola di equità.
32 Per quanto riguarda l' errore compiuto dalle autorità doganali tedesche, la Commissione sostiene che le situazioni eccezionali espressamente descritte nel regolamento n. 1430/79 riguardano i casi di merci importate che non possono essere utilizzate per gli scopi per i quali sono state importate. Ciò non si verifica, però, nel caso di specie. A suo parere, il semplice fatto che gli utili derivanti dalle importazioni non abbiano raggiunto il livello atteso non può costituire una situazione particolare.
33 Per quanto riguarda l' allegata scomparsa delle controparti jugoslave, la Commissione fa osservare che, secondo la giurisprudenza, il fatto che la ricorrente non sia più in grado di rivolgersi alle proprie controparti commerciali nell' ex Repubblica federativa di Jugoslavia non è pertinente (v. sentenze della Corte 13 novembre 1984, cause 98/83 e 230/83, Van Gend & Loos e Bosman/Commissione, Racc. pag. 3763, punto 16, e 6 luglio 1993, causa C-121/91 e C-122/91, CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione, Racc. pag. I-3873, punto 37).
34 Da ciò discende, secondo la Commissione, che le circostanze nel caso di specie non possono costituire una situazione particolare ai sensi dell' art. 13 del regolamento n. 1430/79.
35 La Commissione sostiene che, in ogni caso, la ricorrente ha dato prova di manifesta negligenza ai sensi dell' art. 13 del regolamento n. 1430/79. La disciplina in questione era, infatti, abbastanza semplice da consentire di rilevare facilmente l' errore compiuto (v. sentenza della Corte 26 giugno 1990, causa C-64/89, Deutsche Fernsprecher, Racc. pag. I-2535, e, per il caso contrario, sentenza della Corte 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost, Racc. pag. 4199, punto 25). In questo quadro, la Commissione aggiunge che la ricorrente non ha lamentato difficoltà di accesso alla Gazzetta ufficiale (v. sentenza della Corte 15 maggio 1986, causa 160/84, Kavallas e a./Commissione, Racc. pag. 1633).
36 Per quanto riguarda la pretesa mancanza di esperienza della ricorrente, la Commissione sostiene che questa avrebbe dovuto spingerla ad esaminare accuratamente le disposizioni e le pubblicazioni attinenti. Infatti, se la ricorrente desiderava accertarsi di non dovere pagare "a posteriori", essa non poteva, secondo la Commissione, fidarsi ciecamente dell' avviso che la esentava dal pagamento dei dazi.
37 Infine, per quanto riguarda la tesi della ricorrente secondo cui non può pretendersi che un importatore abbia conoscenze più ampie di quelle dei funzionari doganali stessi, la Commissione ricorda che la Corte ha già respinto un simile argomento (v. sentenza Deutsche Fernsprecher, citata, punto 17).
Giudizio del Tribunale
38 Occorre subito constatare che le importazioni in questione erano soggette alla riscossione di dazi in forza dei regolamenti n. 1280/90 e n. 1347/91 e questo è pacifico tra le parti. Infatti, per quanto riguarda le prime due importazioni, effettuate il 22 maggio 1990 e l' 8 giugno 1990, secondo l' art. 1 del regolamento n. 1280/90, la riscossione dei dazi è stata ripristinata per l' importazione nella Comunità dei prodotti in questione originari della Jugoslavia per il periodo dal 19 maggio al 31 dicembre 1990. Per quanto riguarda la terza importazione effettuata il 26 giugno 1991, la riscossione dei dazi, secondo l' art. 1 del regolamento n. 1347/91, è stata ripristinata sull' importazione nella Comunità dei prodotti in questione originari della Jugoslavia per il periodo dal 27 maggio al 31 dicembre 1991.
39 Inoltre, il Tribunale rileva che, da un lato, i dazi non sono stati versati all' atto delle tre importazioni in questione a causa di un errore compiuto dalla dogana tedesca competente e che, dall' altro lato, l' amministrazione tedesca ha proceduto in seguito ad un ricupero dei dazi che non erano stati richiesti alla ricorrente all' atto dell' importazione. Occorre rilevare, al riguardo, che risulta dagli atti che la ricorrente non ha ancora versato i dazi.
40 In tale situazione, la domanda di uno sgravio da tale ricupero va esaminata conformemente al regolamento n. 1697/79 e, in particolare, all' art. 5, n. 2, che dispone che "le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al ricupero a posteriori dell' importo dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente". Conformemente al suo art. 1, tale regolamento ha infatti lo scopo di determinare le condizioni cui è subordinato il ricupero dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non siano stati richiesti al debitore per merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento (v. sentenza della Corte 12 novembre 1981, cause riunite da 212/80 a 217/80, Salumi e a., Racc. pag. 2735, punto 7). Il Tribunale rileva peraltro che, come risulta dai documenti che le autorità tedesche hanno presentato alla Commissione, in seguito all' invio degli avvisi di rettifica dei dazi la ricorrente ha chiesto in via principale che, a norma dell' art. 5, n. 2, citato, non si proceda al ricupero.
41 Occorre aggiungere che, poiché le importazioni hanno avuto luogo nel 1990 e nel 1991 e gli avvisi di rettifica sono stati emanati nel 1992, all' epoca dei fatti di causa era in vigore il regolamento n. 1697/79, abrogato dal 1 gennaio 1994 dall' art. 251 del regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 2913/92").
42 Per quanto attiene all' applicazione dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, il Tribunale ricorda che tale disposizione prevede tre condizioni cumulative che devono verificarsi affinché le autorità doganali competenti possano astenersi dal ricupero dei dazi all' importazione: ossia che i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti, che il debitore abbia agito in buona fede, ossia che non abbia potuto ragionevolmente scoprire l' errore compiuto dalle autorità competenti, e che questi abbia osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente (v., da ultimo, sentenza della Corte 4 maggio 1993, causa C-292/91, Weis, Racc. pag. I-2219, punto 14). Quando si verificano tali condizioni, il debitore può pretendere che non si proceda al ricupero (v. sentenza Weis, citata, punto 15). Per contro, è sufficiente l' assenza di una di queste tre condizioni perché la domanda di soprassedere a un ricupero sia ingiustificata.
43 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene utile concentrare il suo esame sulla seconda condizione, ossia il fatto che l' errore potesse o meno essere scoperto dall' operatore interessato. Al riguardo, occorre procedere ad una valutazione concreta di tutte le circostanze del caso di specie tenendo conto, in particolare, della natura dell' errore, dell' esperienza professionale dell' operatore interessato e della diligenza da lui dimostrata (v. sentenza della Corte 1 aprile 1993, causa C-250/91, Hewlett Packard France, Racc. pag. I-1819, punto 28).
44 Per quanto riguarda la natura dell' errore compiuto dall' amministrazione tedesca esonerando dai dazi le importazioni in questione, contrariamente alla disciplina in vigore, il Tribunale ritiene che tale disciplina era sufficientemente semplice per essere facilmente compresa. Infatti, dalle disposizioni non ambigue dei regolamenti n. 1280/90 e n. 1347/91 risulta chiaramente che al momento delle importazioni in questione i dazi erano stati ripristinati.
45 Per quanto riguarda l' esperienza professionale dell' operatore, il Tribunale ritiene che vada respinto l' argomento della ricorrente secondo cui essa dev' essere considerata un operatore economico inesperto, avendo importato barre di alluminio dall' estero solo saltuariamente, e dal quale non possono quindi pretendersi ragionevolmente conoscenze maggiori di quelle dell' amministrazione doganale né, tanto meno, un controllo dei provvedimenti di tale amministrazione.
46 Occorre infatti rilevare che dai documenti agli atti risulta che la ricorrente ha effettuato undici importazioni di barre di alluminio nel 1990 e otto importazioni nel 1991, ogni volta per un valore non trascurabile, e ciò non è stato contestato dalla ricorrente. Anche se le attività della ricorrente non consistono essenzialmente in operazioni di import-export, occorre tuttavia rilevare che essa ha acquisito una certa esperienza nell' importazione delle merci in questione, in quanto, peraltro, la ricorrente ha effettuato in precedenza operazioni analoghe per le quali, come risulta dagli atti, i dazi doganali erano stati calcolati (v. sentenza Deutsche Fernsprecher, citata, punto 21).
47 Per quanto riguarda l' argomento secondo il quale non possono pretendersi da un importatore conoscenze maggiori di quelle dei funzionari doganali, basta rilevare che la Corte ha già respinto un simile argomento sottolineando che erigerlo a principio porterebbe alla conseguenza che sarebbe praticamente impossibile procedere al ricupero poiché l' errore è sempre necessariamente stato commesso da un funzionario competente che non ha esaminato a fondo una determinata situazione di fatto o di diritto. L' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 sarebbe allora privo di oggetto, poiché presuppone necessariamente che i dazi non siano stati riscossi a seguito di un errore delle stesse autorità competenti (v. sentenza Deutsche Fernsprecher, citata, punto 17).
48 Infine, per quanto attiene alla diligenza dell' operatore economico, il Tribunale rileva che, tenuto conto delle circostanze di fatto, nel caso di specie manca una simile diligenza da parte della ricorrente. Bisogna infatti ricordare che, nel corso della fase scritta, la ricorrente ha sostenuto che era stato convenuto con le controparti jugoslave che gli eventuali dazi sarebbero stati a loro carico. In particolare, essa ha sottolineato al riguardo che era stato convenuto che il pagamento del prezzo di vendita avvenisse solo dopo la comunicazione dell' avviso di accertamento delle autorità doganali, allo scopo di poter eventualmente sottrarre dal prezzo di vendita l' importo dei dazi che fossero stati pagati.
49 Orbene, è giocoforza rilevare che dalla risposta fornita dalla ricorrente ai quesiti scritti posti dal Tribunale si evince che, per le due importazioni del 1990, il prezzo di vendita è stato pagato prima che la ricorrente ricevesse gli avvisi di accertamento della dogana. La prima importazione, infatti, ha avuto luogo il 22 maggio 1990 e l' avviso di accertamento è stato emesso il 25 maggio 1990. La ricorrente aveva però già pagato il 17 maggio 1990, ancora prima del deposito della dichiarazione doganale. Per quanto riguarda la seconda importazione, questa ha avuto luogo l' 8 giugno 1990 e l' avviso di accertamento è stato emesso l' 11 giugno 1990, mentre la ricorrente aveva pagato già l' 8 giugno 1990. Ne discende che la ricorrente si è assunta essa stessa un rischio finanziario che, dati i termini del contratto descritti sopra al punto 3, non era necessario. Essa non può quindi pretendere di aver avuto, sulla validità di tali avvisi di accertamento, un legittimo affidamento che sarebbe stato tradito, giacché l' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 ha proprio l' obiettivo di tutelare il legittimo affidamento del debitore circa la fondatezza dell' insieme degli elementi che intervengono nelle decisioni di ricuperare o meno i dazi doganali (v., al riguardo, sentenza della Corte 27 giugno 1991, causa C-348/89, Mecanarte, Racc. pag. I-3277, punto 19).
50 Il Tribunale ritiene inoltre che la Commissione ha affermato giustamente che se la ricorrente avesse desiderato accertarsi di non dover pagare dazi "a posteriori", avrebbe dovuto esaminare le disposizioni e le pubblicazioni pertinenti. Al riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni comunitarie in questione costituiscono, a decorrere dalla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, l' unico diritto positivo in materia, diritto di cui si presume la conoscenza da parte di ciascuno (v. sentenza della Corte 28 giugno 1990, causa C-80/89, Behn, Racc. pag. I-2659, punto 13, e sentenza Binder, citata, punto 19). Il Tribunale ritiene al riguardo che un operatore economico attento avrebbe potuto scoprire l' errore mediante la lettura della Gazzetta ufficiale in cui alcuni giorni prima delle importazioni in questione erano stati pubblicati i detti regolamenti (v. sentenza Binder, citata, punto 20). Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, tale giurisprudenza non si applica soltanto agli operatori economici professionali la cui attività consiste essenzialmente in operazioni di import-export.
51 Da tutto quanto precede risulta che gli errori compiuti dall' amministrazione tedesca relativamente all' esonero dai dazi potevano ragionevolmente essere scoperti dalla ricorrente ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79. Poiché il debitore può pretendere che non si proceda al ricupero dei dazi solo se ricorrono tutte le condizioni poste dall' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, occorre dichiarare che, se le autorità tedesche avessero chiesto alla Commissione di pronunciarsi sull' eventuale applicazione del detto art. 5, n. 2, in luogo dell' art. 13 del regolamento n. 1430/79 (v. supra, punto 10), sarebbe stato corretto respingere una domanda tendente al non ricupero dei dazi in questione.
52 Conseguentemente, dato che risulta dalla giurisprudenza che la rilevabilità dell' errore, ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, corrisponde alla negligenza manifesta o alla simulazione ai sensi dell' art. 13 del regolamento n. 1430/79 (v. sentenza Hewlett Packard France, citata, punto 46), occorre respingere il presente motivo poiché la ricorrente non ha comunque fornito la prova della mancanza di negligenza manifesta ai sensi dell' art. 13 del regolamento n. 1430/79.
53 Poiché la Commissione ha esaminato la fondatezza di questa domanda ai sensi dell' art. 13 del regolamento n. 1430/79 e non ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 (v. supra, punto 40), occorre, in questa fase del ragionamento, esaminarne le eventuali conseguenze, anche se la ricorrente non ha esposto motivi al riguardo.
54 Dalla lettura dell' art. 13 del regolamento n. 1430/79 risulta che l' applicazione di tale articolo dipende da due condizioni cumulative, ossia l' esistenza di una situazione particolare e l' assenza di negligenza manifesta e di simulazione, cosicché basta che manchi una delle due condizioni perché debba rifiutarsi lo sgravio dei dazi (v., al riguardo, sentenza Kavallas e a./Commissione, citata). Con la decisione controversa, la Commissione ha ritenuto che la domanda non fosse fondata in quanto il ripristino dei dazi era stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale e la Gazzetta ufficiale è opponibile a qualsiasi debitore e delle disposizioni ivi pubblicate si presume la conoscenza da parte di ciascuno. La Commissione ha con ciò sostanzialmente ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato la mancanza di negligenza manifesta da parte sua ai sensi dell' art. 13.
55 Anche se la Commissione avesse dovuto esaminare la domanda presentata dalla ricorrente ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 (v. supra, punto 40), occorre tuttavia rilevare che l' art. 13 del regolamento n. 1430/79 e l' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 perseguono lo stesso scopo, ossia limitare il pagamento "a posteriori" dei dazi all' importazione o all' esportazione ai casi in cui tale pagamento sia giustificato e in cui è compatibile con un principio fondamentale come quello del legittimo affidamento. Ne discende che, come è già stato rilevato supra al punto 52, la rilevabilità dell' errore, ex art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, corrisponde alla negligenza manifesta o alla simulazione ex art. 13 del regolamento n. 1430/79. Anche se la Commissione ha compiuto un errore di diritto valutando il caso di specie ai sensi dell' art. 13 del regolamento n. 1430/79, il Tribunale ritiene che tale errore sia puramente formale e non abbia avuto, nelle circostanze concrete nel caso di specie, un' influenza determinante sull' esito del suo giudizio sul caso presentato. La decisione controversa non va quindi annullata perché la Commissione si è basata su un fondamento giuridico scorretto.
56 In questa situazione, e dato che è stato dichiarato che l' errore consistente nell' esonerare le importazioni in questione dei dazi poteva essere ragionevolmente scoperto dalla ricorrente, ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, il Tribunale ritiene che con la decisione controversa la Commissione ha giustamente respinto la domanda di uno sgravio del ricupero dei dazi.
57 Questo punto della domanda va quindi respinto perché infondato. Ne discende che il ricorso nel suo insieme va respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
58 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è dichiarato irricevibile nella parte in cui mira a fare rivolgere ingiunzioni alla Commissione.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) La ricorrente è condannata alle spese.
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