Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Dipendenti - Ricorso - Presupposti di ricevibilità - Inderogabilità - Esame d'ufficio - Eccezione di litispendenza
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2 Dipendenti - Ricorso - Interesse ad agire - Competenza vincolata dell'amministrazione - Motivo irricevibile
(Statuto del personale, art. 91)
3 Dipendenti - Personale occupato in un'impresa comune CEEA - Parità di trattamento
4 Dipendenti - Ricorso - Oggetto - Ingiunzione rivolta all'amministrazione - Irricevibilità
(Statuto del personale, art. 91)
5 Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Danno effettivo e certo provocato da un atto illegittimo - Annullamento di una decisione della Commissione che ha illegittimamente respinto una domanda di assunzione come agente temporaneo della Comunità applicando in modo errato le norme in materia - Effettività del danno dipendente dal riconoscimento di un diritto all'assunzione - Esame da compiersi in sede di esecuzione della sentenza di annullamento - Domanda di risarcimento prematura
(Trattato CEEA, artt. 149 e 188, secondo comma)
Massima
6 Poiché le condizioni per la ricevibilità di un ricorso stabilite negli artt. 90 e 91 dello Statuto sono inderogabili, il Tribunale può esaminarle d'ufficio e il suo controllo non è limitato alle eccezioni di irricevibilità sollevate dalle parti. Il Tribunale deve quindi verificare d'ufficio se la ricevibilità di un ricorso non sia inficiata da una situazione di litispendenza.
7 Un dipendente non ha alcun interesse ad agire per l'annullamento di una decisione quando l'amministrazione non dispone di alcun margine discrezionale ed è tenuta ad agire così come ha agito. In tal caso l'annullamento della decisione impugnata potrebbe solo preludere all'adozione di una nuova decisione identica, nel merito, a quella annullata.
8 Il principio generale della parità di trattamento impedisce di ostacolare la mobilità dei dipendenti messi a disposizione dell'impresa comune CEEA Joint European Torus (JET) dall'organizzazione nazionale ospitante, l'UKAEA, rispetto a quella degli altri ricercatori del JET, e l'ostacolo non troverebbe alcuna giustificazione oggettiva né nella natura e nelle caratteristiche dell'impresa comune, né nella situazione particolare dell'organizzazione ospitante.
Del pari, così come tutti i candidati a un posto JET sono liberi di rivolgersi all'organizzazione di loro scelta per essere messi inizialmente a disposizione, deve essere riconosciuta agli interessati, anche durante il periodo di messa a disposizione, un'uguale libertà di cambiare organizzazione e, se tale libertà è riconosciuta ai dipendenti messi a disposizione del JET da organizzazioni diverse dall'organizzazione ospitante, essa deve spettare anche ai dipendenti messi a disposizione del JET da quest'ultima.
9 Non compete al giudice comunitario, nell'ambito del controllo di legittimità ex art. 91 dello Statuto, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie, restando inteso che incombe all'amministrazione interessata adottare i provvedimenti che comporta l'esecuzione di una sentenza in un ricorso di annullamento.
10 Nell'ambito della responsabilità extracontrattuale della Comunità, il danno di cui si chiede il risarcimento deve essere reale e certo.
Benché l'illegittimità di una decisione della Commissione che respinge una domanda di assunzione come agente temporaneo della Comunità, applicando in maniera errata le norme in materia, possa non solo condurre al suo annullamento, ma anche impegnare la responsabilità della Comunità, detta responsabilità potrà venire effettivamente in essere solo se sia dimostrata l'effettività del danno subito dal ricorrente. Al riguardo occorre che, nell'ambito dei provvedimenti richiesti dall'esecuzione della sentenza di annullamento, la Commissione verifichi se detta domanda, in assenza dei motivi censurati dal Tribunale, soddisfi effettivamente tutte le condizioni poste dalle pertinenti norme del Regime applicabile agli altri agenti. Una domanda di risarcimento è prematura prima che sia noto l'esito di tale esame.
Parti
Nella causa T-99/95,
Peter Esmond Stott, con gli avv.ti Kenneth Parker, QC, e Rhodri Thompson, barrister, del foro d'Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger e Hoss, 15, côte d'Eich,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Hans Gerald Crossland e Julian Currall, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento della decisione 28 dicembre 1994, con la quale la Commissione ha respinto il reclamo del ricorrente contro una decisione del direttore del JET 13 giugno 1994, che rifiutava di integrarlo nel personale della Commissione come agente temporaneo, nonché il risarcimento del danno causato da tale decisione,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Seconda Sezione),
composto dai signori H. Kirschner, presidente, C.W. Bellamy e A. Kalogeropoulos, giudici,
cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 28 marzo 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Contesto normativo della controversia
1 L'impresa comune Joint European Torus (JET), Joint Undertaking (in prosieguo: il «JET» oppure l'«impresa comune») veniva costituita per una durata di dodici anni decorrente dal 1_ giugno 1978 con decisione del Consiglio 30 maggio 1978, 78/471/Euratom (GU L 151, pag. 10), adottata in forza degli artt. 46, 47 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (in prosieguo: il «Trattato CEEA»). Il suo scopo è la costruzione, il funzionamento e l'utilizzazione, nell'ambito del programma «fusione» della Comunità e a profitto dei partecipanti a tale programma, di una macchina toroidale di grandi dimensioni del tipo Tokamak e dei relativi impianti ausiliari (in prosieguo: il «progetto»).
2 Ai sensi dell'art. 1 dello statuto del JET (in prosieguo: lo «statuto»), l'impresa comune ha sede a Culham, Regno Unito, presso la United Kingdom Atomic Energy Authority (in prosieguo: la «UKAEA» oppure l'«organizzazione ospitante»). I membri dell'impresa comune sono attualmente la CEEA, l'organizzazione ospitante (UKAEA), le imprese omologhe di quest'ultima negli altri Stati membri della CEEA e la Confederazione elvetica.
3 Gli organi dell'impresa comune sono il consiglio del JET e il direttore del progetto (art. 3 dello statuto). Il consiglio del JET, composto dai rappresentanti dei membri dell'impresa comune, è responsabile della gestione dell'impresa comune e prende le decisioni fondamentali inerenti all'attuazione del progetto (art. 4).
4 L'art. 8 dello statuto riguarda il gruppo di lavoro del progetto. In forza dell'art. 8.1, esso è composto, da un lato, da personale proveniente dai membri del JET, ai sensi dell'art. 8.3 (il quale prevede che i membri dell'impresa comune mettano a disposizione di quest'ultima personale qualificato), e, dall'altro, da «altro personale». L'assunzione di queste due categorie di personale viene effettuata in conformità di quanto disposto dagli artt. 8.4 e 8.5:
- ai termini dell'art. 8.4, «il personale messo a disposizione dall'organizzazione ospitante rimane alle dipendenze dell'organizzazione ospitante, alle condizioni di impiego di tale organizzazione ed è assegnato da quest'ultima all'Impresa comune»;
- ai termini dell'art. 8.5, «salvo decisione diversa in alcuni casi specifici, in conformità delle procedure che il consiglio del JET dovrà definire per l'inquadramento e l'amministrazione del personale, il personale messo a disposizione dai membri dell'impresa comune diversi dall'organizzazione ospitante e l'altro personale necessario sono assunti dalla Commissione per impieghi temporanei conformemente al "regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee" e sono assegnati dalla Commissione all'Impresa comune».
Ai sensi dell'art. 8.8 dello statuto, ogni membro «si impegna a reimpiegare il personale che ha messo a disposizione del progetto e che è stato assunto dalla Commissione per un impiego temporaneo, non appena ultimato il lavoro svolto da tale personale per il progetto» (sistema cosiddetto dei «biglietti di ritorno»).
5 Queste disposizioni vengono completate da «norme integrative in tema di assegnazione e gestione del personale dell'impresa comune JET» (in prosieguo: le «norme integrative»), adottate dal consiglio del JET a norma dell'art. 8.5 dello statuto.
Fatto e svolgimento del processo
6 Il ricorrente è un cittadino britannico, dipendente dell'UKAEA, messo a disposizione del JET dal 2 aprile 1979. Dal 1981 occupa il posto di capo della divisione sperimentale 1 e la sua messa a disposizione è stata rinnovata da ultimo con decisione del consiglio del JET 17-18 giugno 1992 (allegato A2.3 al ricorso).
7 Il ricorrente ha cercato più volte di passare dallo status di dipendente UKAEA messo a disposizione del JET a quello di agente temporaneo della Comunità. In particolare, egli è stato tra i ricorrenti nella causa Ainsworth e a./Commissione e Consiglio (sentenza 15 gennaio 1987, cause riunite 271/83, 15/84, 36/84, 113/84, 158/84, 203/84, e 13/85, Racc. pag. 167; in prosieguo: la «sentenza Ainsworth»). Egli è anche stato tra i 206 firmatari della petizione al Parlamento europeo 22 febbraio 1990 n. 188/90. Per tre volte è stato iscritto in elenchi di riserva destinati a coprire posti scientifici comunitari di alto livello e nel 1989 gli è stato offerto un posto di capodivisione nel programma «fusione» (termonucleare) della direzione generale Scienza, ricerca e sviluppo (DG XII), che ha dovuto rifiutare per motivi personali.
8 Con lettera 18 gennaio 1993 il ricorrente ha inviato al direttore del JET una domanda di assunzione come agente temporaneo della Comunità. Non avendo ottenuto risposta a tale domanda, il ricorrente ha presentato un reclamo in data 12 agosto 1993 contro il suo rigetto implicito. Il reclamo è stato respinto con decisione della Commissione 14 gennaio 1994, che il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale (sentenza del Tribunale in data odierna, cause riunite T-177/94 e T-377/94, Altmann e a./Commissione e Casson e a./Commissione, Racc. pag. II-0000; in prosieguo: la «sentenza Altmann»).
9 Con lettera 3 dicembre 1993 (allegato A2.6 al ricorso) il ricorrente ha chiesto al direttore del JET di adottare le disposizioni necessarie per la sua assunzione come agente temporaneo della Commissione, in base a un «biglietto di ritorno» che avrebbe ottenuto dal membro svedese del JET, il Consiglio svedese per la ricerca nelle scienze naturali, sotto forma di un'offerta di riassunzione formulata il 7 ottobre 1993 dal prof. J.R. Drake a nome del Regio istituto tecnologico svedese (in prosieguo: il «RIT») (allegato A2.4 al ricorso). Nella stessa lettera, il ricorrente ricordava al direttore del JET che alcuni mesi prima questi gli aveva confermato la sua idoneità a occupare un posto Euratom, se avesse ottenuto un «biglietto di ritorno» da un membro del JET.
10 Il direttore del JET ha risposto al ricorrente con lettera 11 gennaio 1994 in questi termini (allegato A2.7 al ricorso):
«Ho ricevuto la Sua lettera del 3 dicembre 1993, con la quale Ella chiede il trasferimento a un posto JET Euratom.
Quando abbiamo discusso tempo fa della Sua eventuale idoneità a occupare un posto Euratom presso il JET, Le ho segnalato che una delle condizioni era il possesso da parte Sua di un valido "biglietto di ritorno" emesso da un'associazione diversa dall'AEA. La lettera inviatale da Drake il 7 ottobre 1993 (della quale Ella mi ha inviato copia) non costituisce una garanzia di riassunzione».
11 Con lettera 16 maggio 1994 (allegato A2.9 al ricorso) il ricorrente ha inviato al direttore del JET una nuova lettera del RIT, datata 2 maggio 1994 (allegato A2.8 al ricorso), che costituisce, a suo parere, la garanzia di riassunzione richiesta con la citata lettera 11 gennaio 1994, in quanto era redatta in termini simili a quelli di molti altri "biglietti di ritorno" accettati dal JET in passato. Allo stesso tempo, egli ha reiterato la richiesta di adozione delle disposizioni necessarie alla sua assunzione come agente temporaneo, precisando di avere intenzione di dimettersi dall'UKAEA dopo aver ricevuto dalla Commissione un'offerta soddisfacente, ma prima di entrare al servizio di quest'ultima.
12 Il direttore del JET ha risposto al ricorrente con lettera 13 giugno 1994 in questi termini (allegato A2.10 al ricorso):
«Sono spiacente di informarLa che, poiché la Commissione sta sottoponendo ad attento esame l'assunzione di agenti temporanei da assegnare a posti JET, a causa dei problemi di bilancio e della fine del JET il 31 dicembre 1996, non sono in condizioni di dare per ora seguito alla Sua domanda».
13 Con lettera 7 settembre 1994 al segretario generale della Commissione (allegato A2.11 al ricorso), il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto del personale») e dell'art. 73 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA»), protocollato il 13 settembre 1994 con il numero R-654/94 (allegato A2.1 al ricorso), contro la decisione di diniego dell'assunzione contenuta nella lettera del direttore del JET 13 giugno 1994.
14 In tale reclamo il ricorrente ha fatto valere, tra l'altro (v. allegati A2.13 - A2.19 al ricorso), che i motivi del rigetto della sua domanda erano vaghi e inadeguati, tenuto conto, in particolare, del fatto che la proroga della durata del JET fino al 1999 era in discussione da almeno un anno, che era stata approvata dal consiglio del JET e che era molto probabile una nuova estensione oltre il 1999. Egli ha altresì dedotto che il rigetto della sua candidatura era contrario allo statuto e alle norme integrative, nonché a diverse dichiarazioni della Commissione e dell'UKAEA. Conseguentemente, il ricorrente ha chiesto all'autorità avente il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») di assumerlo come agente temporaneo della Comunità ai sensi dell'art. 8.5 dello statuto, alle stesse condizioni degli altri membri del personale del JET assunti ai sensi del detto art. 8.5, di procedere sollecitamente a tale assunzione e di risarcirgli il danno subíto.
15 La Commissione ha respinto tale reclamo con decisione 21 dicembre 1994, comunicata al ricorrente con lettera 28 dicembre 1994, da lui firmata per ricevuta l'11 gennaio 1995 (allegato 3 al ricorso). Nel merito, la Commissione sostiene in particolare quanto segue:
- i motivi del rigetto della domanda del ricorrente da parte del direttore del JET indicati nella sua lettera 13 giugno 1994 erano chiari, univoci e adeguati;
- decidendo di non procedere all'assunzione di agenti temporanei nell'attuale contesto, per i motivi indicati nella lettera del direttore del JET, la Commissione si era attenuta ai limiti del proprio potere discrezionale, aveva agito nell'interesse del servizio e non era incorsa in un errore di valutazione né in uno sviamento di potere, e, peraltro, il reclamante non aveva apportato alcun indizio atto a mettere in dubbio il lecito esercizio di tale potere da parte del direttore nel caso di specie.
16 Inoltre, nella stessa decisione, la Commissione ha aggiunto un nuovo motivo a quelli addotti dal direttore del JET a fondamento della sua decisione 13 giugno 1994, deducendo che la domanda e il reclamo del signor Stott sostanzialmente chiedevano al JET di esercitare il proprio potere discrezionale in materia di assunzione in maniera da creare un posto vacante corrispondente al profilo di capo della divisione sperimentale 1, o equivalente, notificare poi tale posto vacante al personale, a norma dell'art. 5.2 delle norme integrative, e infine scartare tutti gli altri candidati al posto per potervi «nominare» il signor Stott una volta dimessosi dall'UKAEA. La Commissione ha ritenuto che una procedura del genere sarebbe chiaramente contraria all'interesse del servizio e viziata sia nella forma sia nel merito.
17 In tale situazione, con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale il 7 aprile 1995, il ricorrente ha presentato il presente ricorso.
18 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di iniziare la fase orale e, con lettera 12 dicembre 1995, ha posto alla convenuta taluni quesiti che hanno avuto risposta con lettera registrata in cancelleria il 15 febbraio 1996. Il Tribunale ha peraltro chiesto la comparizione personale del ricorrente.
19 Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti orali del Tribunale sono state ascoltate nell'udienza pubblica del 28 marzo 1996.
Conclusioni delle parti
20 Il ricorrente conclude affinché il Tribunale voglia:
1) annullare la decisione della Commissione 28 dicembre 1994, indirizzata al ricorrente;
2) ingiungere alla Commissione di ordinare al direttore dell'impresa comune JET di adottare tutti i provvedimenti necessari a consentire al ricorrente di diventare agente temporaneo della Commissione, ai sensi dell'art. 8.5 dello statuto, senza imporgli previamente di dimettersi dall'attuale posto o di candidarsi a un altro posto al JET;
3) condannare la Commissione a versare al ricorrente un risarcimento che compensi la disparità di condizioni di impiego derivante dal fatto che il direttore del JET non ha dato seguito alla lettera che il ricorrente gli ha inviato il 16 maggio 1994;
4) condannare la Commissione alle spese.
21 La convenuta conclude affinché il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso in toto;
- statuire sulle spese come di diritto. Sulla ricevibilità del ricorso
22 Poiché le condizioni per la ricevibilità di un ricorso sono inderogabili, il Tribunale può esaminarle d'ufficio e il suo controllo non è limitato alle eccezioni di irricevibilità sollevate dalle parti (sentenza della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 1339, punto 19; sentenza del Tribunale 6 dicembre 1990, causa T-130/89, B/Commissione, Racc. pag. II-761, punti 13 e 14).
23 Nel caso di specie, essendo il signor Stott ricorrente anche nella causa Altmann, il Tribunale deve verificare d'ufficio se la ricevibilità del presente ricorso non sia inficiata da una situazione di litispendenza (sentenze della Corte 26 maggio 1971, cause riunite 45/70 e 49/70, Bode/Commissione, Racc. pag. 465; 17 maggio 1973, cause riunite 58/72 e 75/82, Perinciolo/Consiglio, Racc. pag. 511; e 19 settembre 1985, riunite cause 172/83 e 226/83, Hoogovens Groep/Commissione, Racc. pag. 2831). Incombe inoltre al Tribunale verificare d'ufficio se, a causa della sentenza odierna nella detta causa, che ha annullato la decisione della Commissione 14 gennaio 1994 di non assumere il ricorrente su un posto comunitario temporaneo, non sia cessata la materia del contendere del presente ricorso, nel qual caso non vi sarebbe luogo a procedere.
24 Per quanto riguarda la litispendenza, il Tribunale rileva che il presente ricorso attiene all'annullamento della decisione della Commissione 28 dicembre 1994 di non assumere il ricorrente su un posto comunitario temporaneo in base a un «biglietto di ritorno» rilasciato dal membro svedese del consiglio del JET, mentre il ricorso nella causa Altmann riguardava l'annullamento della decisione della Commissione 14 gennaio 1994 di non assumere i ricorrenti su posti comunitari temporanei come «altro personale» ai sensi dell'art. 8.5 dello statuto. Dalle memorie depositate dalle parti nelle due cause risulta, peraltro, che i motivi che esse adducono a sostegno dei rispettivi ricorsi sono diversi. Poiché si tratta, quindi, di due ricorsi diretti all'annullamento di atti diversi, emanati su basi giuridiche diverse e deducendo diversi motivi, il Tribunale ritiene non doversi dichiarare la litispendenza (v., a contrario, la sentenza della Corte 22 settembre 1988, cause riunite 358/85 e 51/86, Francia/Parlamento, Racc. pag. 4821, punto 12).
25 Tale soluzione non è inficiata dal fatto che i motivi e gli argomenti addotti dal ricorrente nella causa Altmann contraddicono almeno in parte quelli che egli avanza a sostegno del presente ricorso, in quanto nella causa suddetta egli eccepisce, in subordine, l'illegittimità degli artt. 8.4 e 8.5 dello statuto, mentre, nel presente caso, egli vuol giovarsi del medesimo art. 8.5 per dimostrare l'illegittimità della decisione impugnata.
26 Infatti, come il Tribunale ha appena dichiarato, nella presente causa il ricorrente chiede che la Commissione lo assuma su un posto comunitario temporaneo, non come «altro personale» ai sensi dell'art. 8.5 dello statuto, ma come «personale messo a disposizione dai membri dell'impresa comune diversi dall'organizzazione ospitante» ai sensi della stessa disposizione. Inoltre, il ricorrente non eccepisce affatto l'illegittimità dello statuto, ma sostiene, al contrario, che la sua corretta applicazione dovrebbe condurre la convenuta ad accogliere la sua domanda. Al riguardo, occorre precisare che la declaratoria di inapplicabilità degli artt. 8.4 e 8.5 dello statuto, emessa dal Tribunale nella sentenza Altmann in risposta alle domande dei ricorrenti e nella misura indicata ai punti 131 e 141 della sentenza, non può impedire al signor Stott di impugnare una decisione individuale successiva, senza sollevare una nuova eccezione di illegittimità ai sensi dell'art. 159 del Trattato CEEA.
27 In tale situazione, il ricorso è ricevibile.
Sulla domanda di annullamento
Sull'oggetto della domanda di annullamento
28 Le conclusioni del ricorrente, così come sono formulate, sono dirette solo all'annullamento della decisione della Commissione 28 dicembre 1994, che respinge il suo reclamo numero R-654/94, e non all'annullamento della decisione del direttore del JET 13 giugno 1994, oggetto del reclamo.
29 E' tuttavia giurisprudenza costante che il ricorso, anche se formalmente rivolto contro il rigetto del previo reclamo amministrativo, ha l'effetto di deferire al Tribunale l'atto lesivo oggetto del reclamo (sentenze della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento, Racc. pag. 23; 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff/Commissione, Racc. pag. 99; e 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione, Racc. pag. 303; del Tribunale 10 dicembre 1992, causa T-33/91, Williams/Corte dei conti, Racc. pag. II-2499).
30 Nel caso presente, il ricorso va ritenuto diretto anche contro la decisione del direttore del JET 13 giugno 1994.
Nel merito
31 A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente deduce sostanzialmente quattro motivi riguardani: a) la violazione del dovere di sollecitudine; b) un errore manifesto di valutazione; c) un abuso o uno sviamento di potere, e d) la violazione dell'art. 8 dello statuto e delle norme integrative.
32 Occorre rilevare che i primi tre motivi di annullamento dedotti dal ricorrente possono spiegare i loro effetti solo se è accolto anche il quarto motivo. Infatti, se, come sostiene la convenuta in risposta a tale motivo, lo statuto e le sue norme integrative di esecuzione vietano il mutamento di status chiesto dal ricorrente, l'amministrazione non disponeva di alcun margine discrezionale ed era tenuta ad agire così come ha agito. In tal caso, il ricorrente non avrebbe alcun interesse ad agire per l'annullamento della decisione impugnata, giacché esso potrebbe solo preludere all'adozione di una nuova decisione identica, nel merito, a quella annullata (sentenza della Corte 6 luglio 1983, causa 117/81, Geist/Commissione, Racc. pag. 2191, punto 7; sentenza del Tribunale 9 ottobre 1992, causa T-50/91, De Persio/Commissione, Racc. pag. II-2365, punti 10 e 24; e 18 dicembre 1992, causa T-43/90, Díaz García/Parlamento, Racc. pag. II-2619, punto 54).
33 In tale situazione, il Tribunale ritiene opportuno esaminare per primo il quarto motivo.
Sul quarto motivo, attinente alla violazione dello statuto e delle norme integrative
Argomenti delle parti
34 Il ricorrente rinvia agli argomenti opposti tra le parti nella causa Altmann in merito alla cosiddetta regola delle «previe dimissioni», della quale riferisce l'origine, la portata iniziale e le manifestazioni successive, dalla sua introduzione nel maggio 1987 fino alla sua reinterpretazione da parte del consiglio del JET nel luglio 1994, dopo la «Note of Understanding» tra la Commissione e il Parlamento (v. infra, punto 49 ss.). A suo dire, la detta regola non ha alcuna giustificazione legittima o ragionevole, né giuridica né pratica. La sua applicazione avrebbe l'unico scopo di impedire che le persone nelle sue condizioni cambino datore di lavoro, ossia passino da un rapporto con l'UKAEA a uno con la Comunità, imponendo loro una disoccupazione forzata prima di candidarsi a un posto comunitario temporaneo presso il JET. Il direttore e il consiglio del JET avrebbero attuato questa politica deliberatamente dal 1987. In proposito, le censure del ricorrente nella presente causa non potrebbero essere dissociate da quelle avanzate dai ricorrenti nella causa Altmann, che hanno peraltro fatto espresso riferimento al suo caso per provare le proprie affermazioni.
35 Egli sostiene, più in particolare, che la posizione della Commissione risultante dal nuovo motivo avanzato nella decisione 28 dicembre 1994 per giustificare il rigetto della sua domanda, ha in pratica l'unico risultato di mantenere l'effetto della regola delle «previe dimissioni», pur essendo questa ufficialmente abbandonata. Se fosse giusta tale interpretazione, ciò significherebbe che un dipendente dell'UKAEA messo a disposizione del JET non potrebbe cambiare datore di lavoro senza che il suo posto sia messo a concorso, e quindi senza rischiare di perdere l'attuale impiego. Egli ricorda che «regole» del genere sono state istituite più volte, con giustificazioni varie, dopo la citata sentenza Ainsworth e a./Commissione e Consiglio. Egli sottolinea anche che in un primo tempo la Commissione ha presentato tali «regole» come imposte dallo statuto, e in seguito esse sono state modificate o reinterpretate a richiesta della stessa. Il ricorrente ritiene che anche i nuovi principi posti dalla decisione impugnata siano pretestuosi e abbiano sostituito la regola delle «previe dimissioni» solo per creare un nuovo ostacolo quando egli ormai rientrava nella regola del «biglietto di ritorno».
36 Secondo il ricorrente, il richiamo della convenuta all'art. 5.2 delle norme integrative, per giustificare la sua posizione, è legato all'idea che il cambiamento di datore di lavoro sia impossibile senza creare un posto vacante nel JET. Il ricorrente ritiene che ciò si verificherebbe solo se egli fosse obbligato a dimettersi dal JET prima di chiedere di cambiare datore di lavoro, come era effettivamente il caso sotto l'impero della vecchia regola delle «previe dimissioni». Non essendo tale regola più applicata, il ricorrente ne deduce che una persona nelle sue condizioni può chiedere di cambiare datore di lavoro senza così creare un posto vacante, e l'art. 5.2 delle norme integrative non troverebbe più applicazione.
37 Il ricorrente sottolinea altresì che il procedimento di assunzione su un posto JET consta di due fasi: dapprima, la nomina al detto posto, che avviene in esito ad un concorso generale, e, in seguito, l'assunzione da parte della Commissione come agente temporaneo, oppure da parte dell'UKAEA. L'interpretazione della Commissione comporterebbe che il signor Stott, che ha dei risultati assolutamente soddisfacenti nelle funzioni di capo della divisione sperimentale 1, deve ricominciare la prima fase e sottomettersi a un concorso generale, già superato nel 1981, solo perché desidera la riapertura della seconda fase del procedimento. Secondo il ricorrente, un'interpretazione del genere non è giustificata da nessuna norma dello statuto o delle norme integrative.
38 Nel suo controricorso, la convenuta afferma di non voler commentare le affermazioni generali del ricorrente in merito al fatto che dal 1987 la politica di assunzione seguita presso il JET mirava deliberatamente a impedire al personale di giovarsi della citata sentenza Ainsworth e a./Commissione e Consiglio, e che determinate regole sono state adottate per impedire al personale di lasciare l'UKAEA per occupare un posto di agente temporaneo della Commissione. Secondo lei, tali affermazioni, e l'eventuale discriminazione che il ricorrente ritiene di aver subíto, non sono pertinenti al caso di specie, ove il ricorso riguarda solo l'annullamento della decisione 28 dicembre 1994 e le sue conseguenze.
39 Nel caso che ne occupa, la convenuta fa presente che, anche se nulla nell'art. 8 dello statuto impedisce espressamente e univocamente il mutamento di status perseguito dal ricorrente, tuttavia lo statuto non contiene nessuna disposizione in merito a una simile modifica. Essa sostiene tuttavia che l'economia generale dello statuto e la stessa lettera delle sue disposizioni portano alla conclusione che un cambiamento del genere è consentito solo per la via descritta nella decisione impugnata.
40 Essa fa quindi valere che l'art. 8 dello statuto prevede solo due possibilità: la messa a disposizione del JET da parte dell'UKAEA del personale (che continua a dipendere dall'UKAEA durante e dopo il progetto) o la sua messa a disposizione da parte di un altro membro (nel qual caso il personale diventa temporaneo della CEEA durante il progetto e rientra presso il membro al termine del progetto). La convenuta rileva al riguardo che, nel caso di specie, il ricorrente ha un contratto di lavoro con l'UKAEA, dalla quale è stato messo a disposizione per lavorare al JET. Essa insiste altresì sul fatto che egli continua a dipendere dall'UKAEA, e si richiama agli artt. 4.5, 5.5, 5.10, 7.2, 8.7, 8.10, 11.5, 12.1 e 13.5 delle norme integrative.
41 La convenuta richiama peraltro l'art. 9.1 delle norme integrative, secondo il quale: «cessa di far parte del personale dell'impresa comune il dipendente (...); ii) per il quale è scaduto il periodo di messa a disposizione concordato tra il direttore, il datore di lavoro e, eventualmente, l'organizzazione da cui dipende; iii) la cui messa a disposizione termina prima della data concordata, su richiesta del direttore, dell'organizzazione da cui dipende o del dipendente stesso; iv) le cui funzioni cessano per qualsiasi altro motivo previsto nelle condizioni di assunzione del suo datore di lavoro». La convenuta precisa che, se un membro del personale messo a disposizione dall'UKAEA desidera porre fine al suo contratto di lavoro con quest'ultima, le dimissioni sono disciplinate dall'art. 9 delle norme integrative e significano anche che il posto in questione presso il JET diventa vacante.
42 La convenuta espone peraltro che, se qualcuno si candida a un posto presso il JET sostenendo di essere messo a disposizione da un membro diverso dall'UKAEA con un «biglietto di ritorno» rilasciato da tale membro, egli deve rispondere a un avviso di posto vacante e può essere nominato solo dopo aver superato il procedimento di selezione previsto all'art. 5 delle norme integrative.
43 Secondo la convenuta, i suddetti procedimenti possono a volte sovrapporsi, per esempio ne seguente caso: se viene pubblicato presso il JET un avviso di posto vacante, un membro del personale messo a sua disposizione dall'UKAEA può chiedere di essere scelto per quel posto in base ad un «biglietto di ritorno» e contrattare la risoluzione del suo contratto con l'UKAEA, la fine della sua messa a disposizione del JET da parte dell'UKAEA e l'inizio della sua nuova messa a disposizione da parte di un membro diverso dall'UKAEA (nonché la propria assunzione come agente temporaneo della Comunità), in tal modo il suo contratto con l'UKAEA ha termine nel momento in cui entra in vigore il suo nuovo status. Tale procedimento presuppone però l'esistenza di due posti distinti: il posto JET sul quale l'UKAEA lo aveva messo a disposizione, e il posto JET sul quale sarà messo a disposizione da un altro membro che ha provveduto al «biglietto di ritorno».
44 Per contro, secondo la convenuta, se un dipendente UKAEA messo a disposizione del JET chiede di essere messo a disposizione da un altro membro sul posto che già occupa, ossia, vuole continuare lo stesso lavoro nello stesso posto cambiando però datore di lavoro, il posto che occupa come dipendente dell'UKAEA deve prima essere dichiarato vacante per essere oggetto di una pubblicazione di posto vacante ed essere coperto dopo una selezione tra diversi candidati, tra cui il dipendente in questione.
45 La convenuta ritiene che questo sia l'unico procedimento applicabile a norma dello statuto e delle norme integrative nel caso in cui un dipendente dell'UKAEA desideri cambiare status pur conservando lo stesso posto, come nel caso del ricorrente. Essa aggiunge che tale interpretazione è conforme al ragionamento seguito dalla Corte ai punti 34-38 della citata sentenza Ainsworth e a./Commissione e Consiglio, secondo cui le particolari regole applicabili ai dipendenti dell'UKAEA, diverse da quelle applicabili ai dipendenti non appartenenti all'UKAEA, erano oggettivamente giustificate dalla situazione del tutto specifica dell'UKAEA in quanto organizzazione ospitante del JET.
Giudizio del Tribunale
46 La tesi del ricorrente è sostanzialmente che quando un dipendente messo a disposizione del JET dall'UKAEA riesce a procurarsi un «biglietto di ritorno» presso un membro del JET diverso dall'UKAEA, possiede tutti i requisiti per chiedere l'assunzione presso la Commissione su un posto comunitario temporaneo come «personale messo a disposizione dai membri dell'impresa comune diversi dall'organizzazione ospitante» ai sensi dell'art. 8.5 dello statuto, a condizione che contestualmente si dimetta dall'UKAEA.
47 La convenuta non ha contestato né ammesso, nelle sue difese, che la lettera del RIT 2 maggio 1994 costituisse un «biglietto di ritorno» valido ai fini dell'art. 8.8 dello statuto, e tale questione, su cui l'atto impugnato non si pronuncia, non è oggetto del presente ricorso. Tuttavia, la convenuta ritiene che la concessione di un «biglietto di ritorno» da parte di un membro del JET diverso dall'UKAEA possa consentire di soddisfare i requisiti per essere messi a disposizione da quel membro. Peraltro, rispondendo ai quesiti scritti del Tribunale nella causa Altmann, essa ha esplicitamente sostenuto che le norme dell'art. 8 dello statuto non prescrivono che il personale «messo a disposizione» da un membro sia già dipendente da questo, ma richiedono solo che questo si impegni a «reimpiegarlo» ai sensi dell'art. 8.8. E' altresì pacifico che molti membri del gruppo di lavoro del JET sono considerati «messi a disposizione» da un membro del JET senza avere con esso alcun rapporto di lavoro attuale, ma solo una promessa di assunzione futura (v. punto 83 della sentenza Altmann).
48 La convenuta sostiene tuttavia che è in ogni caso impossibile accogliere la specifica domanda del ricorrente senza violare lo statuto e le sue norme integrative. L'argomentazione della convenuta, come chiarita nel corso del dibattimento dinanzi al Tribunale, sia nella presente causa sia nella causa Altmann, fa emergere che la convenuta interpreta l'art. 8.4 dello statuto in generale nel senso che obbliga i dipendenti dell'UKAEA messi a disposizione del JET a rimanere al servizio di quella per tutta la durata della loro messa a disposizione, a pena di perdere il posto occupato al JET, e ciò anche quando trovassero un altro membro disposto a metterli a disposizione del JET, rilasciando loro, a tal fine, un «biglietto di ritorno».
49 Al riguardo, la tesi della convenuta, fondata principalmente sugli artt. 8 dello statuto e 9.1 delle norme integrative, è che un cambiamento di datore di lavoro come quello ricercato dal ricorrente è possibile solo attraverso le sue previe dimissioni dall'UKAEA, il che, secondo lei, comporta ipso facto la liberazione del posto che lui occupava sino ad allora presso il JET. Il corollario di tale tesi sarebbe che non è possibile cambiare datore di lavoro mantenendo lo stesso posto nel JET: esso diventerebbe ineluttabilmente vacante per l'interruzione del rapporto con il primo datore di lavoro. Se desidera essere assunto come agente temporaneo dalla Comunità, il ricorrente dovrebbe quindi ricandidarsi al posto divenuto vacante, o a un altro posto pure vacante, eventualmente in concorrenza con altri candidati.
50 Questa tesi viene enunciata per la prima volta al punto 17.4 della «Relazione annuale sulle questioni di personale 1986/87» (allegato A8.6 al ricorso), preparata per la riunione del comitato esecutivo del JET 14 e 15 maggio 1987 (ossia quattro mesi dopo la citata sentenza Ainsworth e a./Commissione e Consiglio):
«I membri del gruppo di lavoro del JET che desiderano cambiare datore di lavoro ai sensi dell'art. 1.1 delle norme integrative devono prima dimettersi e lasciare il JET a norma dello statuto. Quindi, essi possono ricandidarsi al progetto ed essere tenuti presenti ai fini della selezione in modo normale».
51 La tesi è esplicitata in un progetto di documento preparato per la riunione del consiglio del JET 6 e 7 luglio 1994, prodotto in allegato n. 9 al ricorso. La convenuta, pur avendo contestato che il ricorrente ha torto a fondarsi su un progetto che non avrebbe mai dato luogo a un documento o a una decisione definitiva, non contesta l'autenticità o il contenuto del documento né la sua provenienza dai servizi della direzione del JET. Il documento così recita:
«Regola delle previe dimissioni
3. Questa regola è stata istituita dal direttore del JET in seguito al riferimento fatto dalla Corte di giustizia europea nella sentenza del 1987 alla decisione della Commissione di porre fine alla prassi discriminatoria in forza della quale i cittadini britannici scelti per occupare posti nell'ambito del gruppo di lavoro del JET erano obbligati, volenti o nolenti, a farsi assumere prima dall'UKAEA. La prassi è stata quindi modificata per consentire ai cittadini britannici di indicare, al momento della candidatura a un posto nell'ambito del gruppo di lavoro del JET, quale membro li metterebbe a disposizione del progetto.
4. Si temeva che tale cambiamento potesse consentire a dipendenti dell'AEA che già occupavano posti nel gruppo di lavoro di ottenere biglietti di ritorno da membri diversi dall'UKAEA e di utilizzarli per candidarsi a posti vacanti nel gruppo di lavoro dando per scontato che, se scelti, avrebbero ottenuto lo status Euratom. Il direttore del JET pensava effettivamente, probabilmente a ragione, che potessero configurarsi situazioni ove ciò sarebbe potuto avvenire.
5. Per tale ragione, il direttore del JET ha istituito una regola per impedire che ciò avvenga e l'ha inserita nel documento del consiglio del JET recante il riferimento 90/JC 42/7.2 e intitolato "Politica di gestione in materia di assunzione e di mobilità del personale". Il consiglio del JET ha preso atto di tale documento. Le regole pertinenti sono le seguenti:
1.2.1 I membri del gruppo di lavoro del JET possono candidarsi ad altri posti vacanti nell'ambito del gruppo di lavoro. Quelli che vengono prescelti vengono di norma trasferiti al nuovo posto entro tre mesi dalla selezione, salvo che sia altrimenti convenuto con il progetto.
1.2.2 Un membro del gruppo di lavoro del JET rimane al servizio del suo datore di lavoro per tutta la durata della sua messa a disposizione del JET. Tale regola si applica a prescindere da qualsiasi modificazione delle funzioni del dipendente durante la sua messa a disposizione derivante, per esempio, dal trasferimento a un altro posto all'interno del gruppo di lavoro. Se egli lascia il servizio del suo datore di lavoro, allo stesso tempo termina la sua messa a disposizione del JET.
6. L'applicazione pratica della regola 1.1.2 significava che un membro AEA del gruppo di lavoro del JET desideroso di candidarsi a un posto Euratom presso il JET avvalendosi di un biglietto di ritorno concesso da un membro diverso dall'AEA doveva dimettersi dal progetto e dall'AEA prima di candidarsi. Tale regola era contestata dal consigliere giuridico dell'AEA, ma approvata dal servizio giuridico della Commissione. Quest'ultimo ha concluso che tale esigenza derivava dallo statuto del JET e si fondava sul principio secondo cui un membro del gruppo di lavoro non può essere messo a disposizione allo stesso tempo da due datori di lavoro. Questa regola è stata accettata dal consiglio del JET».
52 In seguito alla Note of Understanding scambiata il 4 maggio 1994 tra la Commissione e il Parlamento (v. punto 22 dell'odierna sentenza Altmann), è stata adottata una nuova versione della regola delle «previe dimissioni», secondo la quale un dipendente messo a disposizione del JET dall'UKAEA può essere assegnato ad un posto vacante da un altro membro del JET, e quindi essere assunto come agente temporaneo della Commissione ai sensi dell'art. 8.5 dello statuto, a condizione che, alla data della sua nomina da parte dell'APN della Commissione, abbia cessato di essere messo a disposizione dall'UKAEA ed abbia ottenuto un «biglietto di ritorno» dall'altro membro del JET che lo mette a disposizione (v., in particolare, i memorandum del signor O'Hara, direttore del personale del JET, 17 novembre e 6 dicembre 1994, in allegato n. 10 al ricorso).
53 L'applicazione della regola così modificata richiede però l'esistenza di due posti distinti: quello sul quale il dipendente era stato inizialmente messo a disposizione dall'UKAEA e quello sul quale sarà messo a disposizione per il futuro dal membro che gli procura il «biglietto di ritorno». In un'ipotesi del genere, la regola nella sua versione primitiva voleva che il dipendente, se voleva essere messo a disposizione da un altro membro del JET, si dimettesse dall'UKAEA ancor prima di candidarsi a un altro posto vacante. Ora, in un caso del genere, il dipendente può candidarsi prima al posto in questione e dimettersi dall'UKAEA solo se viene scelto.
54 Tuttavia, la modifica della regola non cambia in nulla la situazione di un dipendente messo a disposizione del JET dall'UKAEA, che desideri essere assunto come agente temporaneo della Comunità attraverso la messa a disposizione da parte di un altro membro, conservando il posto occupato presso il JET. Secondo la Commissione, tale dipendente deve prima dimettersi dall'UKAEA, poi deve ricandidarsi al posto che occupava prima, divenuto vacante, eventualmente in concorrenza con altri candidati, e così rischiare di non essere nuovamente nominato.
55 Il Tribunale rileva che, nei limiti sopra descritti, al contrario di quanto lascia intendere la Note of Understanding 4 maggio 1994, la regola delle «previe dimissioni» non è stata «abolita».
56 Per valutare la fondatezza di tale regola, occorre sottolineare che la convenuta si basa particolarmente sull'art. 9.1, sub iv), delle norme integrative, giusta il quale: «cessa di far parte del personale dell'impresa comune il dipendente (...) le cui funzioni cessano per qualsiasi altro motivo previsto nelle condizioni di assunzione del suo datore di lavoro». Secondo la Commissione, da ciò discende necessariamente che un dipendente messo a disposizione del JET dall'UKAEA non può passare al servizio di un altro membro senza perdere il posto occupato al JET, poiché tale trasferimento implica un cambiamento di datore di lavoro dall'UKAEA alla Comunità. Invece, come ha spiegato il signor O'Hara rispondendo in udienza a una domanda del Tribunale, un dipendente messo a disposizione del JET da un membro diverso dall'UKAEA, e quindi assunto dalla Commissione su un posto comunitario temporaneo, potrebbe cambiare liberamente organizzazione («parent organisation», ossia quella che mette a disposizione il dipendente) durante il periodo di messa a disposizione senza perdere il posto che occupa, giacché conserva lo stesso datore di lavoro, che è la Comunità. E' stato quindi fornito l'esempio di due dipendenti messi a disposizione del JET, uno dal membro francese e l'altro dall'UKAEA, entrambi interessati a un'offerta di impiego del membro belga, mantenendo la messa a disposizione del JET per il periodo convenuto inizialmente: il primo sarebbe libero di aderirvi mantenendo il proprio posto al JET, attraverso una semplice partita di giro che dia atto del mutamento intervenuto nell'organizzazione che lo mette a disposizione, mentre il secondo non potrebbe rispondere all'offerta senza perdere il posto che occupa al JET.
57 Tale interpretazione, se accolta, potrebbe condurre il Tribunale a concludere che l'art. 9.1 delle norme integrative è manifestamente contrario al principio generale della parità di trattamento, e pertanto inapplicabile. Infatti, per effetto di tale interpretazione, la mobilità dei dipendenti messi a disposizione del JET dall'UKAEA sarebbe ostacolata rispetto a quella degli altri ricercatori europei del JET, e tale ostacolo non troverebbe alcuna giustificazione oggettiva né nella natura e nelle caratteristiche dell'impresa comune, né nella situazione particolare dell'organizzazione ospitante. Al contrario, occorre rilevare che se, come discende dai punti 25-27 della citata sentenza Ainsworth e a./Commissione e Consiglio, tutti i candidati a un posto JET sono liberi di rivolgersi all'organizzazione di loro scelta per essere messi inizialmente a disposizione, deve essere loro riconosciuta durante il periodo di messa a disposizione un'uguale libertà di cambiare organizzazione e, se tale libertà è riconosciuta ai dipendenti messi a disposizione dell'impresa comune da organizzazioni diverse dall'UKAEA, essa deve spettare anche ai dipendenti messi a disposizione da quest'ultima.
58 Inoltre, come il Tribunale ha rilevato ai punti 92-117 dell'odierna sentenza Altmann, la disparità di trattamento creata dagli artt. 8.4 e 8.5 dello statuto tra il personale messo a disposizione del JET dall'UKAEA e quello messo a disposizione dagli altri membri dell'impresa comune non è più obiettivamente giustificata. L'interpretazione dell'art. 9.1 delle norme integrative proposta dalla convenuta va quindi parimenti respinta, nella misura in cui essa contribuisce al mantenimento di tale disparità di trattamento.
59 Il Tribunale ritiene tuttavia che tale interpretazione non discende affatto dallo statuto, il quale non vieta che un membro del gruppo di lavoro del JET messo a disposizione dall'UKAEA possa essere, nel corso della sua carriera, messo a disposizione da un altro membro. Al riguardo, va sottolineato che l'interessato, passando dal servizio dell'UKAEA a quello della Commissione, lascia un datore di lavoro solo per ritrovarne un altro, senza essere disoccupato nell'intervallo puramente virtuale tra i due successivi impieghi. Il Tribunale rileva che una tale interpretazione non viene seguita né in caso di proroga o rinnovo del contratto tra un dipendente e un'organizzazione né in caso di proroga o rinnovo della messa a disposizione di un dipendente concordata per un determinato periodo tra il JET e l'organizzazione (v. il caso dello stesso signor Stott, il cui distacco presso il JET è stato più volte rinnovato), mentre simili eventi dovrebbero, secondo il ragionamento della Commissione, comportare per il dipendente in questione la perdita del posto al JET per applicazione letterale dell'art. 9.1, sub ii) e iv), per i dipendenti UKAEA, o dell'art. 9.2, per i dipendenti degli altri membri, delle norme integrative. La convenuta, riservando la detta interpretazione al solo caso del ricorrente, estende ad arte l'ambito di applicazione delle disposizioni dell'art. 9 delle norme integrative a un'ipotesi per la quale manifestamente esse non sono state concepite.
60 La convenuta, così facendo, trascura anche il carattere strumentale dell'assunzione, e quindi del rapporto di lavoro, rispetto al procedimento di selezione per un posto JET. Nel caso di specie, il ricorrente ha già superato il procedimento di selezione di cui all'art. 5 delle norme integrative, vuoi al momento della sua prima assunzione, vuoi candidandosi al posto che attualmente occupa. E' peraltro pacifico tra le parti che tale procedimento di selezione è completamente distinto dal compimento delle formalità di assunzione da parte della Commissione o, secondo i casi, dell'UKAEA, che consentiranno di occupare il posto in questione alle condizioni previste dagli artt. 8.4 o 8.5 dello statuto: l'art. 4.2.2, lett. d), dello statuto lo prevede esplicitamente per il direttore e i dirigenti superiori del progetto, mentre l'art. 5 delle norme integrative fa lo stesso per gli altri dipendenti. Risulta dagli atti che in molti casi una persona viene prima selezionata per occupare un posto al JET e solo in seguito assunta da un membro, e questo solo per soddisfare i requisiti degli artt. 8.1, 8.4 e 8.5 dello statuto senza fare uso della categoria «altro personale».
61 Il Tribunale ritiene che, in tale situazione, eventi quali il mutamento di «sponsoring member» o il passaggio dal servizio dell'UKAEA a quello di un'altra organizzazione partecipante non possono incidere in alcun modo sulla permanenza dell'interessato nel posto che occupa presso il JET.
62 Ne discende che la convenuta, respingendo il reclamo del ricorrente per il motivo indicato al punto 15 supra, come sviluppato nel controricorso e precisato nella trattazione orale, non ha applicato correttamente, per errata interpretazione, le pertinenti disposizioni dello statuto e le norme integrative, e le ha quindi violate.
63 Poiché quindi le decisioni di rigetto della domanda e del reclamo del ricorrente non erano giuridicamente giustificate da quel motivo, occorre verificare se gli atti impugnati possano trovare la loro giustificazione giuridica negli altri motivi su cui si basano, ossia l'ampia discrezionalità dell'APN in materia di assunzioni, nel contesto delle difficoltà di bilancio dell'epoca e della prospettiva della fine del JET nel 1996.
64 Al riguardo, occorre ricordare che, giusta l'art. 8.1 dello statuto, «il personale del gruppo di lavoro del progetto è assunto a norma delle disposizioni dei punti 8.4 e 8.5» e che, secondo l'art. 8.5 dello statuto, «il personale messo a disposizione dai membri dell'impresa comune diversi dall'organizzazione ospitante e l'altro personale necessario sono assunti dalla Commissione per impieghi temporanei (...) e sono assegnati dalla Commissione all'impresa comune». Ugualmente, secondo il disposto dell'art. 5.10 delle norme integrative, una volta che sia presa la decisione di selezione finale di un dipendente del JET, conformemente all'art. 5.9 delle dette norme integrative, «il direttore assume (...) il dipendente scelto come agente temporaneo delle Comunità europee», in forza del potere delegatogli dalla Commissione ex art. 5.11 delle stesse norme integrative.
65 Tali norme, con l'uso ricorrente dell'indicativo presente («sono assunti», «sono (...) messi a disposizione», «assume»), indicano che, superata la fase di selezione del personale descritta dall'art. 5 delle norme integrative, la Commissione non dispone praticamente più di alcun potere discrezionale in materia di assunzione al JET. Infatti, l'ampio potere discrezionale di cui godono le istituzioni in materia ha occasione di essere esercitato nella fase di selezione del personale qualificato messo a disposizione dai membri dell'impresa comune, secondo il procedimento definito all'art. 5 delle norme integrative (v. anche l'art. 8.2 dello statuto, ove si parla di «dare al direttore del progetto i più ampi poteri in materia di selezione del personale»), e il successivo intervento della Commissione per l'assunzione del personale così selezionato come agenti temporanei della Comunità ha quindi carattere di semplice formalità amministrativa, destinata a dare efficacia alle citate norme degli artt. 8.1 e 8.5 dello statuto.
66 Quindi, nella misura in cui il ricorrente poteva dimostrare di essere messo a disposizione dal membro svedese del JET e di avere un impiego nella pianta organica del JET, la convenuta doveva assumere il signor Stott su un posto comunitario temporaneo, indipendentemente dalle proprie difficoltà di bilancio e dall'imminente termine del progetto.
67 Ne discende che il direttore del JET, e a sua volta la Commissione, condizionando l'assunzione del signor Stott come agente temporaneo della Comunità a non meglio specificate considerazioni di bilancio, senza verificare se egli adempisse le due condizioni indicate al punto 66 supra, si sono attribuiti un potere discrezionale che nelle circostanze di questo caso non competeva loro e hanno, allo stesso tempo, disatteso il disposto degli artt. 8.1 e 8.5 dello statuto e 5.10 delle norme integrative.
68 Discende da tutto quanto sopra che, adottando gli atti impugnati, la convenuta non ha giustificato giuridicamente le proprie decisioni e ha violato gli artt. 8.1 e 8.5 dello statuto nonché l'art. 5.10 delle norme integrative. Il quarto motivo del ricorrente va quindi accolto, senza che occorra esaminare gli altri motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento.
Sulla domanda di ingiunzione
69 Secondo la costante giurisprudenza, le domande di ingiunzione vanno dichiarate irricevibili. Non compete infatti al giudice comunitario, nell'ambito del controllo di legittimità che esercita, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni, restando inteso che incombe all'amministrazione interessata adottare i provvedimenti che comporta l'esecuzione di una sentenza in un ricorso di annullamento (sentenza della Corte 13 dicembre 1989, causa C-100/88, Oyowe e Traore/Commissione, Racc. pag. 4285, punto 19; v., da ultimo, la sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, causa T-109/94, Windpark Groothusen/Commissione, Racc. pag. II-3007).
Sulla domanda di risarcimento
70 La richiesta di risarcimento figurava già nel reclamo presentato dal ricorrente ex art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, che era diretto contro un atto lesivo costituito dalla decisione esplicita di rigetto della domanda da lui regolarmente presentata il 16 maggio 1994 di assunzione come agente temporaneo della Comunità, decisione comunicatagli con lettera del direttore del JET 13 giugno 1994. In tale situazione, la domanda di risarcimento va ritenuta presentata ai sensi dell'art. 152 del Trattato CEEA (179 CE) e degli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale, e nel rispetto delle loro norme. Pertanto, la domanda, che si limita al risarcimento del danno direttamente collegato agli atti lesivi in questione, è il linea di principio ricevibile.
71 Per quanto attiene al merito, va osservato che le conclusioni del ricorrente tendono al risarcimento del danno che egli afferma aver subíto a causa del rifiuto che la convenuta ha opposto alla sua domanda di assunzione 16 maggio 1994.
72 Al riguardo, si deve evidenziare che, secondo una consolidata giurisprudenza (sentenze della Corte 27 gennaio 1982, cause riunite 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81, Birra Wuerer e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 85, punto 9, e causa 51/81, De Franceschi/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 117, punto 9; sentenza del Tribunale 18 maggio 1995, causa T-478/93, Wafer Zoo/Commissione, Racc. pag. II-1479, punto 49), il danno di cui si chiede il risarcimento deve essere reale e certo. Orbene, nel caso di specie, la realtà del danno invocato dal ricorrente dipende dal previo riconoscimento del suo diritto di essere assunto dalla convenuta su un posto comunitario temporaneo in esito alla sua domanda 16 maggio 1994, che, però, potrà essere riconosciuto solo se risulterà, dopo un esame, che tale domanda possedeva i requisiti di cui alle condizioni generali previste dal RAA in materia di assunzione di dipendenti delle Comunità europee, in particolare al suo art. 12, e alle condizioni per la messa a disposizione del JET da parte di un membro diverso dall'UKAEA, ai sensi degli artt. 8.5 e 8.8 dello statuto. Tale esame non è ancora stato svolto e dovrà esserlo nel corso dei provvedimenti che l'esecuzione della sentenza del Tribunale comporta, la cui adozione incombe alla Commissione in forza dell'art. 149 del Trattato CEEA (176 CE). Pertanto, benché l'illegittimità delle decisioni impugnate, che comporta il loro annullamento, possa in linea di principio far sorgere la responsabilità della Comunità, detta responsabilità potrà venire effettivamente in essere solo se viene dimostrato che il ricorrente, in assenza dei motivi illegittimamente opposti alla sua domanda, avrebbe dovuto essere assunto su un posto comunitario temporaneo perché adempiva tutte le condizioni poste per una assunzione del genere nell'ambito del JET.
73 Tenuto conto di quanto sopra, il Tribunale ritiene di non potere, allo stato attuale, pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del ricorrente e che tale domanda va respinta perché prematura.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
74 A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è fatta domanda. A norma dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o compensarle tra le parti in caso di soccombenza reciproca su uno o più capi o per motivi eccezionali. A norma dell'art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.
75 Poiché la convenuta è rimasta soccombente nell'essenziale delle sue conclusioni, il Tribunale ritiene che i detti principi saranno correttamente applicati condannandola a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Sono annullate la decisione della Commissione di non assumere il ricorrente su un posto comunitario temporaneo ai sensi dell'art. 8.5 dello statuto del JET, comunicatagli con lettera del direttore del JET 13 giugno 1994, e la decisione della Commissione 28 dicembre 1994 che respinge il reclamo del ricorrente contro la prima.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) La convenuta sopporterà le spese del ricorrente, nonché le proprie.
Full & Egal Universal Law Academy