Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Procedura ° Atto introduttivo di ricorso ° Requisiti di forma ° Definizione dell' oggetto della controversia
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]
2. Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Bando per la presentazione di candidature in vista della nomina del Mediatore europeo
(Trattato CE, art. 173, primo e quarto comma)
Massima
1. Poiché un ricorrente, ai sensi dell' art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, è tenuto a indicare l' oggetto della controversia, il che comporta che l' oggetto della controversia sia definito con sufficiente precisione per consentire al convenuto di far valere utilmente i suoi motivi di difesa al riguardo e al Tribunale di conoscere l' oggetto delle domande del ricorrente, conclusioni miranti all' annullamento di tutti gli atti intervenuti nel procedimento di nomina del Mediatore europeo, che il contenuto del ricorso non consente di identificare, devono, in mancanza di una sufficiente precisione, essere dichiarate irricevibili.
2. L' art. 173, quarto comma, del Trattato subordina la ricevibilità di un ricorso d' annullamento presentato da una persona fisica contro una decisione di cui non è il destinatario alla condizione che la decisione impugnata la riguardi direttamente e individualmente. A tal proposito, un ricorrente può ritenere di essere interessato individualmente ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato solo se la decisione impugnata lo riguarda a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità, e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari.
Pertanto, senza che sia necessario accertare se l' atto impugnato costituisca un atto del Parlamento destinato a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi, ai sensi dell' art. 173, primo comma, la domanda mirante all' annullamento dell' appello per la presentazione di candidature in vista della nomina del Mediatore europeo, la quale, per sua natura, si rivolge ad un numero indefinito di persone, deve essere respinta in quanto irricevibile.
Parti
Nella causa T-146/95,
Giorgio Bernardi, residente in Lussemburgo, con l' avv. Giancarlo Lattanzi, del foro di Massa-Carrara, e, nel corso della fase orale del procedimento, con l' avv. Siegfried Vormann, del foro di Treviri, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il ricorrente, 33, rue Godchaux,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dai signori Ezio Perillo e Christian Pennera, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
convenuto,
avente ad oggetto una domanda di annullamento dell' "appello per la presentazione di candidature in vista della nomina del Mediatore europeo" pubblicato il 23 marzo 1995 (GU C 127, pag. 4) e di tutti gli atti connessi e conseguenti,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai signori C.P. Briët, presidente, B. Vesterdorf e A. Potocki, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell' 11 giugno 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti all' origine della controversia
1 L' art. 138 E del Trattato CE, inserito dall' art. G, punto 41, del Trattato sull' Unione europea, ha creato il posto di Mediatore europeo. Esso prevede che il Parlamento nomini il Mediatore.
2 Poiché una prima procedura di nomina nel luglio 1994 non è pervenuta ad alcun risultato, il Parlamento ha avviato una nuova procedura.
3 A tal fine, nel corso della sessione plenaria del 16 maggio 1995, il Parlamento ha modificato l' art. 159 del suo regolamento interno.
4 Questo articolo stabilisce:
"1. (...) il presidente [del Parlamento] lancia un appello per la presentazione di candidature in vista della nomina del Mediatore e fissa il termine per la presentazione di queste ultime. L' appello è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. Le candidature devono essere appoggiate da almeno 29 deputati cittadini di almeno 2 Stati membri.
Ogni deputato può appoggiare una sola candidatura.
Le candidature devono comportare la presentazione di tutti i documenti giustificativi che consentano di accertare in modo inequivocabile che il candidato risponde alle condizioni fissate dallo statuto del Mediatore.
3. Le candidature sono trasmesse per esame alla commissione competente, la quale può chiedere di ascoltare gli interessati.
(...)".
5 Il 23 maggio 1995 il Parlamento ha pubblicato un "appello per la presentazione di candidature in vista della nomina del Mediatore europeo" (GU C 127, pag. 4; in prosieguo l' "appello" o l' "appello per la presentazione di candidature"). L' articolo unico di questo appello riportava le disposizioni dell' art. 159, n. 2, del regolamento interno, soprammenzionato. Il n. 3 invitava i candidati ad inoltrare le loro candidature al presidente del Parlamento entro il 16 giugno 1995.
6 Il 9 giugno 1995 il ricorrente ha inviato al presidente del Parlamento una lettera, alla quale allegava una lettera di candidatura per la nomina al posto di Mediatore europeo. In tale occasione, il ricorrente ha sollevato due serie di obiezioni circa il requisito dell' appoggio di una candidatura da parte di 29 deputati. Innanzi tutto, egli ha sollevato obiezioni relative alla forma, in quanto non sarebbero state chiare le modalità secondo cui tale appoggio doveva essere espresso, la categoria dei deputati il cui appoggio doveva essere cercato (deputati europei o nazionali) e la data entro la quale l' appoggio doveva essere espresso. In secondo luogo, egli ha sollevato obiezioni relative al merito, in quanto il fatto di dover essere sostenuto da 29 deputati pregiudicherebbe l' indipendenza del Mediatore, la quale è invece prevista dall' art. 138 E del Trattato. Alla luce di queste considerazioni, il ricorrente ha fatto presente che il suo atto di candidatura non conteneva i nomi di 29 deputati che potessero concedergli il loro appoggio. Per soddisfare tale requisito, egli ha chiesto al presidente del Parlamento, nel caso lo ritenesse opportuno, di voler far distribuire con urgenza il suo atto di candidatura, una volta tradotto in tutte le lingue ufficiali dell' Unione, ai vari deputati e gruppi politici del Parlamento.
7 Con lettera 15 giugno 1995, inviata per telefax, il segretario generale del Parlamento ha informato il ricorrente del fatto che il suo atto di candidatura era stato registrato dalla cancelleria, ma ha fatto presente che quest' ultima non era "legittimata ad intervenire nella procedura distribuendo ai membri gli atti di candidatura al fine di chiedere il loro eventuale appoggio ai sensi dell' art. 159, n. 2, del regolamento".
8 Il 15 giugno 1995 il ricorrente ha inviato per telefax una lettera, cui era allegato il suo atto di candidatura, ai presidenti dei gruppi politici del Parlamento e, per posta, ai vari deputati europei provenienti dai nuovi Stati membri dell' Unione.
9 Il 23 giugno 1995 il ricorrente ha inviato una lettera manoscritta al presidente del Parlamento nella quale chiedeva una risposta alla sua lettera del 9 giugno 1995. A suo parere, solo la distribuzione del suo atto di candidatura poteva consentire di soddisfare il requisito di acquisizione dell' appoggio di 29 deputati senza pregiudicare l' indipendenza del Mediatore. In nome di quest' ultima, egli contestava poi la candidatura di personalità politiche.
10 Con lettera 4 luglio 1995 il segretario generale del Parlamento ha confermato la sua risposta del 15 giugno 1995.
Procedimento
11 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 2 luglio 1995, il ricorrente ha proposto il presente ricorso sulla base dell' art. 173 del Trattato CE. La causa è stata registrata con il numero di ruolo C-228/95.
12 Con atto separato depositato nella cancelleria lo stesso giorno, il ricorrente ha presentato, ai sensi degli artt. 186 del Trattato e 83 del regolamento di procedura della Corte, un' istanza di provvedimenti urgenti, intesa all' ottenimento di provvedimenti provvisori. La domanda è stata registrata con il numero di ruolo C-228/95 R.
13 Con ordinanza 11 luglio 1995, la Corte, avendo constatato che il ricorso rientrava nella competenza del Tribunale, ha rimesso le due cause dinanzi a tale giudice ai sensi dell' art. 47 dello Statuto (CE) della Corte. Le cause sono state registrate nella cancelleria del Tribunale il 13 luglio 1995, con i numeri di ruolo T-146/95 e T-146/95 R.
14 Con ordinanza 18 agosto 1995 (Racc. pag. II-2255), il presidente del Tribunale ha respinto l' istanza di provvedimenti urgenti.
15 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
16 Le parti hanno svolto difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all' udienza dell' 11 giugno 1996.
Conclusioni delle parti
17 Nel ricorso, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
"constatare e dichiarare la ricevibilità e la fondatezza del presente ricorso;
constatare:
° che nessuna commissione parlamentare è stata dichiarata esplicitamente e formalmente 'competente' ai sensi dell' art. 159 del RPE (regolamento interno del Parlamento europeo);
° che nessun dipendente o deputato è stato esplicitamente e formalmente incaricato dell' esame degli atti di candidatura;
° che nessun termine di ricorso è stato previsto per contestare le decisioni di irricevibilità o di ricevibilità degli atti di candidatura;
° che la condizione di indipendenza del Mediatore è in via di principio incompatibile con la qualità di personalità politica, iscritta e militante in un partito politico e sottoposta alla disciplina del partito e ai vari impegni politici esistenti;
° che la funzione di controllo del Mediatore è complementare alla funzione di controllo politico esercitata dal PE [Parlamento europeo] (e dalla sua commissione per le petizioni);
annullare l' 'appello per la presentazione di candidature in vista della nomina del Mediatore europeo' , pubblicato il 23 maggio 1995 (GU C 127, pag. 4), e tutti gli atti connessi e conseguenti, in particolare:
° la decisione del segretario generale 15 giugno 1995 n. 019473, in particolare nella parte in cui essa rifiuta di distribuire ai membri del PE l' atto di candidatura del ricorrente (...);
° gli atti ° scritti o meno ° relativi alla ricevibilità degli atti di candidatura delle personalità ° soprattutto politiche ° interessate;
° gli atti amministrativi conseguenti all' audizione pubblica del 28 e 29 giugno 1995;
constatare al tempo stesso che l' atto di candidatura del ricorrente è stato effettivamente ricevuto dal Parlamento europeo, ma che nessuna decisione chiara, scritta e motivata nei suoi confronti è stata portata a sua personale conoscenza; che nessuna possibilità gli è stata quindi fornita di constatare l' eventuale irregolarità della sua esclusione ed eventualmente di contestarla;
ad ogni modo, e vista l' urgenza:
° sospendere il procedimento amministrativo di nomina del Mediatore europeo prima del voto che dovrebbe aver luogo il 12 luglio 1995 a Strasburgo;
° dichiarare che il ricorrente ha il diritto a che il suo atto di candidatura, nonché i documenti giustificativi ad esso relativi, ivi compresa la copia del ricorso principale e dell' istanza di provvedimenti urgenti, siano portati a conoscenza di tutti i membri del Parlamento; in caso contrario
° [dichiarare] che il ricorrente ha il diritto ad essere ascoltato prima (se non, durante) il voto del PE previsto per il 12 luglio 1995 a Strasburgo;
riaprire i termini dell' 'appello per la presentazione di candidature in vista della nomina del Mediatore europeo' , nell' attesa che gli atti di candidatura del ricorrente (e degli altri candidati), nonché gli altri documenti che li riguardano ° debitamente tradotti nelle principali se non in tutte le lingue ufficiali ° siano portati integralmente a conoscenza dei vari membri del PE;
disporre tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
dichiarare, con urgenza, che il ricorrente ha il diritto di far trasmettere da parte del PE ° e a spese del PE ° una copia del ricorso principale e dell' istanza di provvedimenti urgenti, nonché una copia della decisione di urgenza richiesta lo stesso giorno ai 626 deputati (che figurano nell' annuario del PE del marzo 1995, se non in un annuario del PE più aggiornato) dei 15 paesi dell' UE [Unione europea], tradotte nelle 11 lingue ufficiali;
condannare la controparte alle spese di causa;
riservare esplicitamente ogni altro diritto, rimedio e azione".
18 Nella replica il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
"constatare il 'diniego di giustizia' subito dal ricorrente in seguito alla mancata applicazione dell' art. 36 dello Statuto (CE) della Corte di giustizia;
constatare che la domanda di provvedimenti urgenti presentata il 26 giugno 1995 (ripetuta in data 26, pomeriggio, nonché il 28 giugno 1995 e il 2 luglio 1995) è stata alla fine presa (e parzialmente) in considerazione solo l' 11 luglio 1995, con ordinanza di rinvio, e il 18 agosto 1995, con ordinanza di rigetto;
constatare la violazione, per tale motivo, del principio del 'termine ragionevole' , in particolare nel presente caso di urgenza;
constatare la violazione in generale del diritto fondamentale della difesa, oggetto degli artt. 6, 13 e 14 della convenzione di Strasburgo;
dichiarare il ricorso non solo ricevibile nella forma, ma anche fondato nel merito;
concedere quanto già stabilito;
riservare ogni altro diritto, rimedio e azione".
19 Il convenuto conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare il ricorso irricevibile;
° in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;
° statuire sulle spese secondo la normativa vigente.
Sulla ricevibilità
20 Il Parlamento sostiene che le domande di annullamento sono irricevibili per mancanza di interesse ad agire del ricorrente, in quanto quest' ultimo non è direttamente e individualmente interessato dagli atti impugnati, ai sensi dell' art. 173 del Trattato. Esso si rimette al Tribunale per l' esame, d' ufficio, della ricevibilità delle altre domande.
21 Il ricorrente ritiene di avere un interesse diretto e immediato, in quanto cittadino dell' Unione e candidato indipendente.
22 Il Tribunale fa presente che, trattandosi di irricevibilità d' ordine pubblico, esso può, ai sensi dell' art. 113 del regolamento di procedura, esaminare d' ufficio tutti gli aspetti della ricevibilità del ricorso.
23 Nella fattispecie, innanzi tutto, il Tribunale ritiene che, nell' ambito di un ricorso d' annullamento, le domande miranti unicamente ad ottenere che siano accertati aspetti di fatto o di diritto non possono, di per se stesse, costituire domande valide.
24 L' insieme delle domande di questo tipo deve pertanto essere respinto in quanto irricevibile.
25 In secondo luogo, ai sensi dell' art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, un ricorrente è tenuto a indicare, nel suo ricorso, l' oggetto della controversia. Ciò comporta che l' oggetto della controversia sia definito con sufficiente precisione per consentire al convenuto di far valere utilmente i suoi motivi di difesa al riguardo e al Tribunale di conoscere l' oggetto delle domande del ricorrente.
26 Il Tribunale ritiene che non presenti un grado di precisione sufficiente la domanda che ha per oggetto l' annullamento di "tutti gli atti connessi e conseguenti", in particolare degli "atti ° scritti o meno ° relativi alla ricevibilità degli atti di candidatura delle personalità ° soprattutto politiche ° interessate", e degli "atti amministrativi conseguenti all' audizione pubblica del 28 e 29 giugno 1995", che il contenuto del ricorso non consente, d' altra parte, di individuare (v. ordinanza del Tribunale 29 novembre 1993, causa T-56/92, Koelman/Commissione, Racc. pag. II-1267, punto 19).
27 Allo stesso modo, non presenta una sufficiente precisione la domanda avente ad oggetto di "disporre tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente". Inoltre, anche supponendo che quest' ultima domanda debba essere interpretata come una richiesta di ingiunzione nei confronti del Parlamento, occorre far presente che, nell' ambito di un ricorso basato sull' art. 173 del Trattato, il Tribunale non è competente a rivolgere ingiunzioni alle istituzioni (sentenza Koelman/Commissione, soprammenzionata, punto 18).
28 L' insieme di queste conclusioni deve pertanto essere respinto in quanto irricevibile.
29 In terzo luogo, il Tribunale fa presente che, ai sensi dell' art. 104, n. 3, del regolamento di procedura, una domanda di provvedimenti provvisori dev' essere presentata con atto separato.
30 Di conseguenza, le domande di provvedimenti provvisori inserite nel ricorso devono essere dichiarate irricevibili (sentenza 22 maggio 1996, causa T-140/94, Enrique Gutiérrez de Quijano y Llorens/Parlamento, Racc. PI pag. II-689, punto 32). Per il resto il Tribunale constata che domande identiche sono state presentate dal ricorrente, con atto separato, il 2 luglio 1995 e che sono state respinte con ordinanza del presidente del Tribunale 18 agosto 1995, soprammenzionata, cosicché non è comunque necessario pronunciarsi sulle domande di provvedimenti provvisori inserite nel ricorso.
31 In quarto luogo, il Tribunale fa presente che dagli artt. 19 dello Statuto (CE) della Corte e 44 del regolamento di procedura risulta che il ricorrente non è legittimato a presentare, nella fase della replica, domande nuove (sentenza del Tribunale 26 ottobre 1993, causa T-22/92, Weissenfels/Parlamento, Racc. pag. II-1095, punto 27).
32 Nella fattispecie, ad eccezione delle domande intese a concludere per la ricevibilità e per la fondatezza del ricorso e di quelle che rinviano alle conclusioni del ricorso, le domande formulate nella replica non presentano alcun nesso con quelle enunciate nel ricorso. Esse devono pertanto essere respinte in quanto irricevibili.
33 In quinto luogo, per quanto riguarda la domanda intesa all' annullamento dell' "appello per la presentazione di candidature", il Tribunale fa presente che l' art. 173, quarto comma, del Trattato subordina la ricevibilità di un ricorso d' annullamento presentato da una persona fisica contro una decisione di cui non è il destinatario alla condizione che la decisione impugnata la riguardi direttamente e individualmente. A tal proposito, secondo una giurisprudenza consolidata, un ricorrente può ritenere di essere interessato individualmente ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato solo se la decisione impugnata lo riguarda a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità, e quindi lo identifichi alla stessa strega dei destinatari (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195 alla pag. 220).
34 Nella fattispecie è sufficiente constatare che l' atto impugnato è un appello per la presentazione di candidature che, per sua natura, si rivolge ad un numero indefinito di destinatari. Il ricorrente è quindi interessato soltanto come qualsiasi candidato potenziale. Pertanto, senza che sia necessario accertare se l' atto impugnato costituisca un atto del Parlamento destinato a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi, ai sensi dell' art. 173, primo comma, del Trattato, la domanda mirante all' annullamento dell' appello per la presentazione di candidature dev' essere respinta in quanto irricevibile.
Sul merito
35 In via preliminare, il Tribunale constata che, in base alle considerazioni che precedono (punti 22-34), rimane ricevibile, oltre alla domanda relativa alle spese di causa, solo la domanda avente ad oggetto l' annullamento della lettera del segretario generale del Parlamento indirizzata al ricorrente il 15 giugno 1995 (v. supra, punto 7).
36 A quanto si può comprendere, il ricorso del ricorrente presenta un solo motivo a sostegno della domanda di annullamento di tale decisione, basato sulla violazione del divieto di discriminazione, in quanto il ricorrente non è stato in grado di presentare in maniera concreta la sua candidatura per la nomina alle funzioni di Mediatore.
37 A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, con il divieto di discriminazione si vuole che situazioni analoghe non siano trattate in maniera differente, a meno che una differenziazione non sia obiettivamente giustificata (sentenza del Tribunale 24 aprile 1996, cause riunite T-551/93,T-231/94, T-232/94, T-233/94 e T-234/94, Racc. pag. II-247, punto 164).
38 Nella fattispecie, il ricorrente non ha fornito alcun elemento tale da dimostrare che altri candidati siano stati trattati differentemente. In particolare non ha dimostrato che la cancelleria del Parlamento abbia accettato di distribuire l' atto di candidatura di altre persone, presentato alle stesse condizioni di quello del ricorrente.
39 Il motivo unico deve pertanto essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
40 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Avendo il Parlamento concluso in tal senso, il ricorrente va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto nella parte in cui mira all' annullamento della lettera del segretario generale del Parlamento europeo del 15 giugno 1995.
2) Per il resto, il ricorso è irricevibile.
3) Il ricorrente è condannato alle spese.
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