Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Procedimento amministrativo di applicazione delle regole di concorrenza - Inerzia della Commissione riguardo a un invito ad agire - Esclusione
[Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE); regolamento del Consiglio n. 17; regolamento (CEE) della Commissione n. 99/63]
2 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Fissazione di priorità da parte della Commissione - Considerazione dell'interesse comunitario legato all'istruzione di una pratica - Potere discrezionale della Commissione - Obbligo di motivazione della decisione di archiviazione - Sindacato giurisdizionale
[Trattato CE, art. 190 (divenuto, art. 253 CE); regolamento del Consiglio n. 17, art. 3]
3 Ricorso di annullamento - Motivi - Violazione di forme sostanziali - Esame d'ufficio da parte del giudice
[Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]
4 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Considerazione dell'interesse comunitario relativo all'istruzione di una pratica - Criteri di valutazione - Necessità di chiarire la situazione giuridica degli operatori del settore interessato - Settore della distribuzione di autoveicoli - Facoltà da parte della Commissione, in presenza di più denunce contro infrazioni analoghe da parte di diverse imprese, di perseguirne soltanto una - Possibilità per gli altri denuncianti di rivolgersi al giudice nazionale
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3)
5 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Cessazione delle infrazioni - Adozione di provvedimenti provvisori - Competenza della Commissione - Presupposti di esercizio
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 1)
Massima
1 Costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica. Il mero silenzio di una istituzione non può produrre simili effetti, salvo quando tale conseguenza sia espressamente prevista da una disposizione di diritto comunitario.
In mancanza di disposizioni espresse che fissino un termine alla scadenza del quale si ritiene adottata una decisione implicita da parte di un'istituzione invitata a prendere posizione e che definiscano il contenuto di tale decisione, l'inerzia dell'istituzione non può essere equiparata ad una decisione, salvo voler mettere in discussione il sistema dei rimedi giurisdizionali istituito dal Trattato.
Nell'ambito di un procedimento di applicazione delle regole di concorrenza, poiché i regolamenti n. 17 e n. 99/63 non prevedono che la mancata risposta della Commissione ad un invito ad agire possa avere valore di decisione, l'astensione della stessa dal rispondere a siffatto invito non può essere qualificata atto impugnabile.
2 La Commissione, quando decide di fissare gradi diversi di priorità nell'esame delle denunce che le pervengono ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, può non solo decidere l'ordine in cui esaminare le denunce, ma anche respingere una denuncia a causa dell'insufficiente interesse comunitario alla prosecuzione dell'esame della pratica.
Il potere discrezionale di cui in proposito dispone la Commissione non è però senza limiti. La Commissione infatti è vincolata da un obbligo di motivazione quando decide di non dar seguito all'esame di una denuncia e tale motivazione dev'essere sufficientemente precisa e dettagliata da consentire al Tribunale di svolgere un effettivo sindacato sull'esercizio da parte della Commissione del suo potere discrezionale di definire determinate priorità.
Tale controllo non deve portare il Tribunale a sostituire la propria valutazione dell'interesse comunitario a quella della Commissione, ma è diretto a verificare se la decisione controversa non si basi su fatti materialmente inesatti e non sia viziata da errori di diritto, da manifesti errori di valutazione o da sviamento di potere.
3 Il Tribunale può esaminare d'ufficio la violazione delle forme sostanziali e, in particolare, delle garanzie procedurali predisposte dall'ordinamento giuridico comunitario.
4 Per valutare l'interesse comunitario ad istruire una denuncia pervenutale ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, spetta alla della Commissione ponderare l'entità del pregiudizio che l'infrazione asserita può arrecare al funzionamento del mercato comune, la probabilità di poterne accertare l'esistenza e la portata dei provvedimenti istruttori necessari al fine di adempiere, nel miglior modo possibile, il proprio compito di vigilanza sul rispetto degli artt. 85 e 86 del Trattato (divenuti artt. 81 CE e 82 CE).
A tal fine è legittimo che la Commissione tenga conto non solamente della gravità dell'asserita infrazione e dell'ampiezza dei provvedimenti istruttori richiesti per poterne dimostrare l'esistenza, ma anche della necessità di chiarire la situazione giuridica relativa al comportamento cui fa riferimento la denuncia e di definire i diritti e gli obblighi, riguardo al diritto comunitario della concorrenza, dei vari operatori economici interessati da tale comportamento.
In proposito, nell'ambito dell'esame di una denuncia per violazione dell'art. 85 del Trattato nel settore della distribuzione di autoveicoli, poiché i diritti e gli obblighi rispettivi degli intermediari mandatari, dei costruttori di automobili e dei distributori sono stati definiti e precisati da regolamenti di esenzione per categoria, da una comunicazione della Commissione e dalla giurisprudenza del Tribunale e della Corte, la Commissione può affermare, senza commettere errore manifesto, che i giudici e le autorità nazionali sono in grado di trattare le infrazioni fatte valere nella denuncia della ricorrente e di tutelare i diritti ad essa derivanti dal diritto comunitario.
Del pari, quando la Commissione si trova di fronte ad una situazione nella quale numerosi elementi permettono di sospettare manovre contrarie al diritto della concorrenza da parte di varie grandi imprese operanti nello stesso settore economico, essa ha la facoltà di concentrare i suoi sforzi su una delle imprese interessate, segnalando nel contempo agli operatori economici eventualmente danneggiati dal comportamento illecito degli altri contravventori che essi hanno il diritto di rivolgersi ai giudici nazionali.
5 Compete alla Commissione, nell'esercizio del controllo ad essa conferito in materia di concorrenza dal Trattato e dal regolamento n. 17 decidere, in forza dell'art. 3, n. 1, di tale regolamento, se occorra adottare provvedimenti provvisori quando le viene rivolta una domanda in tal senso.
Affinché tali provvedimenti possano essere concessi, devono ricorrere due condizioni, vale a dire, in primo luogo, che le pratiche di talune imprese siano a prima vista tali da costituire un'infrazione delle regole comunitarie di concorrenza suscettibile di essere sanzionata da una decisione della Commissione e, in secondo luogo, che vi sia una situazione accertata di urgenza che imponga di fronteggiare una situazione atta a causare un danno grave ed irreparabile alla parte che richiede l'adozione dei provvedimenti, o intollerabile per l'interesse generale.
Parti
Nelle cause riunite T-189/95, T-39/96 e T-123/96,
Service pour le groupement d'acquisitions (SGA), società di diritto francese, con sede in Istres (Francia), con l'avv. Jean-Claude Fourgoux, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Giuliano Marenco, consigliere giuridico, e Guy Charrier, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, quindi dai signori Marenco e Loïc Guérin, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
aventi ad oggetto i ricorsi diretti all'annullamento della decisione della Commissione 5 giugno 1996, che ha respinto una denuncia della ricorrente presentata ai sensi dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), all'annullamento di una asserita decisione tacita di rifiuto della Commissione per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti provvisori richiesti con tale denuncia e al risarcimento dei danni,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Prima Sezione),
composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, J. Pirrung e M. Vilaras, giudici,
cancelliere: A. Mair
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 2 marzo 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti e procedimento
1 La ricorrente, la società Service pour le groupement d'acquisitions (in prosieguo: la «SGA»), esercita in Francia, secondo quanto da essa indicato, l'attività di mandatario dell'utilizzatore finale ai sensi delle disposizioni dell'art. 3, punto 11, del regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123, relativo all' applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela [GU 1985, L 15, pag. 16; in prosieguo: il «regolamento n. 123/85», sostituito, con decorrenza dal 1_ ottobre 1995, dal regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475 (GU L 145, pag. 25)].
2 Il 24 giugno 1994 la ricorrente presentava alla Commissione una denuncia ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»). Tale denuncia, registrata il 4 luglio 1994, era diretta contro il costruttore di autoveicoli delle marche Peugeot e Citroën (in prosieguo: la «PSA»).
3 Nella sua denuncia, la ricorrente chiedeva alla Commissione di ingiungere alla PSA, in via provvisoria, di cessare di ostacolare l'applicazione dell'art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85, facendo pressione sui concessionari di altri Stati membri, in particolare di Belgio, Spagna, Italia e Paesi Bassi, affinché si astenessero dal soddisfare i suoi ordinativi.
4 Con lettera 11 agosto 1994, la Commissione comunicava alla ricorrente, in particolare, quanto segue: «non sarà possibile (...) valutare la necessità dell'eventuale adozione dei provvedimenti provvisori da Loro richiesti (...). La Loro domanda dovrebbe quindi essere corredata da ulteriori precisazioni (...)».
5 Il 24 aprile 1995 la SGA inviava alla Commissione una lettera di intimazione ai sensi dell'art. 175 del Trattato CE (divenuto art. 232 CE), nella quale la invitava a notificare alla PSA gli addebiti che potevano essere accolti nei confronti di quest'ultima e a dar seguito alla domanda di provvedimenti provvisori.
6 Il 9 ottobre 1995 la ricorrente presentava dinanzi al Tribunale un ricorso diretto a far dichiarare la carenza della Commissione, a fare annullare una asserita decisione tacita di rifiuto della Commissione di accogliere la domanda di provvedimenti provvisori e ad ottenere il risarcimento dei danni (causa T-189/95).
7 Il 6 novembre 1995 la Commissione intimava alla ricorrente una comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU n. 127, pag. 2268). Il 4 dicembre 1995 la ricorrente presentava le sue osservazioni in risposta a tale comunicazione.
8 L'8 gennaio 1996 la ricorrente intimava nuovamente alla Commissione di adottare provvedimenti provvisori e una decisione che potesse essere oggetto di ricorso giurisdizionale.
9 Non avendo la Commissione adottato alcun provvedimento, la ricorrente presentava, il 15 marzo 1996, un nuovo ricorso (causa T-39/96), diretto anch'esso a far accertare l'inerzia della Commissione, ad ottenere l'annullamento di una eventuale decisione di diniego di adottare provvedimenti provvisori e a far condannare la Commissione al risarcimento dei danni.
10 Con decisione 5 giugno 1996, la Commissione respingeva la denuncia della ricorrente.
11 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l'8 agosto 1996, la ricorrente presentava un ricorso diretto all'annullamento di tale decisione e al risarcimento dei danni (causa T-123/96).
12 Con ordinanza 30 gennaio 1997, l'esame dell'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, con atto separato, nella causa T-189/95 è stato unito all'esame del merito, ai sensi dell'art. 114, n. 4, del regolamento di procedura.
13 Con ordinanza 1_ febbraio 1999, il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha disposto la riunione delle tre cause ai fini della trattazione orale e della sentenza.
14 Le parti, su invito del Tribunale ai sensi dell'art. 64 del suo regolamento di procedura, hanno prodotto taluni documenti prima della data dell'udienza. Esse sono state sentite nelle loro difese orali e nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale all'udienza del 2 marzo 1999.
15 In udienza, la Commissione ha dichiarato di avere accluso per errore un documento a quelli prodotti in ottemperanza alla richiesta del Tribunale. La ricorrente si è opposta allo stralcio del documento dal fascicolo. A seguito dell'udienza, il presidente della Prima Sezione ha deciso di non tener conto di esso e di rimetterlo alla Commissione.
16 Con lettera indirizzata al cancelliere del Tribunale in data 22 marzo 1999, il patrocinante della ricorrente chiedeva la rettifica del verbale dell'udienza del 2 marzo 1999, in quanto non riproduceva fedelmente la sua posizione riguardo a tale documento.
Conclusioni delle parti
17 Nella causa T-189/95, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- accertare la carenza della Commissione;
- annullare la decisione tacita di rigetto della domanda di provvedimenti provvisori;
- accertare la responsabilità extracontrattuale della Commissione e riconoscere alla SGA la somma di euro 200 000;
- condannare la Commissione alle spese.
18 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile;
- in subordine, dichiarare il ricorso:
- privo di oggetto e inoltre infondato per quanto riguarda la carenza e la responsabilità extracontrattuale;
- infondato riguardo alla domanda di annullamento della asserita decisione tacita di rigetto per quanto riguarda la richiesta adozione di provvedimenti provvisori;
- condannare la ricorrente alle spese.
19 Nella causa T-39/96, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- accertare la carenza della Commissione;
- nel caso in cui il Tribunale ritenga che l'inerzia della Commissione con riguardo alla domanda di provvedimenti provvisori equivalga ad una decisione di diniego, pronunciare l'annullamento di tale decisione;
- riconoscere alla SGA la somma di euro 150 000 a titolo di danni e di maggiorazione per interessi;
- condannare la Commissione alle spese.
20 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, infondato nella parte relativa alla sua asserita responsabilità, irricevibile nella parte in cui fa riferimento all'annullamento della decisione che conterrebbe il diniego di adottare provvedimenti provvisori e infondato nella parte relativa alla carenza;
- condannare la ricorrente alle spese.
21 Nella causa T-123/96, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione 5 giugno 1996;
- accertare la responsabilità extracontrattuale della Commissione e riconoscere alla SGA la somma di euro 360 000 come risarcimento danni;
- condannare la Commissione alle spese.
22 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile nella parte relativa alla sua asserita responsabilità e infondato nella parte relativa all'annullamento della decisione che respinge la denuncia;
- condannare la ricorrente alle spese.
23 La ricorrente, invitata a precisare in udienza se intendesse mantenere le sue rivendicazioni nelle cause T-189/95 e T-39/96, ha rinunciato, con lettera 6 aprile 1999, alla sua domanda diretta a far dichiarare la carenza. Con lettera 23 aprile 1999, la Commissione ha preso atto di tali rinunce, ma ha reiterato la sua domanda di condanna della ricorrente alle spese relative alle due cause.
Sulla domanda di rettifica del verbale dell'udienza
24 Il Tribunale ritiene che non si debba, nel caso di specie, procedere alla rettifica del verbale dell'udienza richiesta dalla ricorrente. La frase di cui si chiede la modifica è la seguente: «il rappresentante della ricorrente si oppone allo stralcio del documento depositato per errore dalla Commissione». Tale frase riassume fedelmente la parte essenziale delle dichiarazioni del rappresentante della ricorrente, ossia la sua opposizione allo stralcio del documento. I termini «depositato per errore dalla Commissione» identificano solamente il documento in questione, ma non implicano che il rappresentante della ricorrente abbia ammesso la veridicità di tale affermazione. Per contro, essendosi il Tribunale convinto, viste le reazioni dei rappresentanti della Commissione in udienza, che il documento controverso è stato prodotto per errore, era giustificato considerarlo come tale. Infine, il Tribunale non ritiene necessario indicare nel verbale il motivo fatto valere dal rappresentante della ricorrente, relativo alla violazione dei diritti della difesa, essendo stato tale motivo preso in considerazione dal presidente della sezione nella decisione con la quale ha disposto lo stralcio del documento dal fascicolo in questione.
Sulla ricevibilità delle domande dirette all'annullamento dell'asserito rigetto tacito della domanda di provvedimenti provvisori (cause T-189/95 e T-39/96)
25 Nonostante la Commissione contesti la ricevibilità del ricorso d'annullamento dell'asserita decisione tacita di rigetto della domanda di provvedimenti provvisori solo riguardo alla causa T-39/96, spetta al Tribunale esaminare d'ufficio, anche nella causa T-189/95, se, nella fattispecie, l'inerzia della Commissione riguardo ad una tale domanda formulata nella denuncia costituisse una decisione impugnabile.
26 Occorre ricordare che costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso d'annullamento, ai sensi dell'art. 173 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica (v. sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9). Il semplice silenzio di un'istituzione non può produrre simili effetti, salvo quando tale conseguenza sia espressamente prevista da una disposizione di diritto comunitario.
27 Il diritto comunitario prevede, in taluni casi specifici, che il silenzio di una istituzione abbia valore di decisione qualora tale istituzione sia stata invitata a prendere posizione ed essa non si sia espressa alla scadenza di un determinato termine. In mancanza di tali disposizioni espresse, che fissano un termine alla cui scadenza si ritiene adottata una decisione tacita e definito il suo contenuto, l'inerzia di una istituzione non può essere equiparata a una decisione, salvo voler mettere in discussione il sistema di rimedi giurisdizionali istituito dal Trattato.
28 Orbene, i regolamenti n. 17 e n. 99/63, del 25 luglio 1963, citato, non prevedono che la mancata risposta della Commissione a un invito ad agire possa avere valore di decisione.
29 E' pur vero che è stato statuito che una decisione nella quale la Commissione si pronunci su parte della violazione oggetto di una denuncia ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, senza indicare quale decisione intenda adottare riguardo alle altre allegazioni effettuate nella stessa denuncia, può essere interpretata come un rigetto parziale e implicito di tale denuncia (v. sentenza della Corte 19 ottobre 1995, causa C-19/93 P, Rendo e a./Commissione, Racc. pag. I-3319, punti 28 e 29). Tuttavia, nel caso di specie, al momento della presentazione degli atti introduttivi dei ricorsi nelle cause T-189/95 e T-39/96, la Commissione non aveva adottato alcuna decisione parziale suscettibile di essere interpretata come rigetto della domanda di provvedimenti provvisori. Di conseguenza, la domanda d'annullamento di una asserita decisione tacita di rigetto della domanda di provvedimenti provvisori è irricevibile.
Sulla domanda diretta all'annullamento della decisione 5 giugno 1996 che ha respinto la denuncia (causa T-123/96)
30 Nelle sue memorie, la ricorrente ha dedotto, in sostanza, quattro motivi. Il primo riguarda la violazione delle forme sostanziali, e, più in particolare, delle garanzie procedurali, il secondo, la violazione del Trattato, il terzo, un errore manifesto di valutazione della Commissione nell'esercizio del suo potere di adottare provvedimenti provvisori e, il quarto, lo sviamento di potere.
31 In udienza, la ricorrente ha formulato due nuovi motivi relativi, rispettivamente, al fatto che il carattere irragionevole del termine intercorso tra la sua denuncia e la decisione impugnata sarebbe sufficiente a giustificare l'annullamento di quest'ultima e al fatto che la decisione non sarebbe stata sufficientemente motivata.
32 Occorre anzitutto esaminare congiuntamente il primo e il secondo motivo e i due motivi sollevati in udienza, tendenti, in sostanza, a far valere che la Commissione è venuta meno ai suoi obblighi relativi al seguito da dare alla denuncia.
Sui motivi relativi alla violazione, da parte della Commissione, dei suoi obblighi relativi al seguito da dare alla denuncia
Argomenti delle parti
33 Con il suo primo motivo, relativo alla violazione delle forme sostanziali e, in particolare, delle garanzie procedurali, la ricorrente rimprovera alla Commissione di non aver svolto, come le incombeva, un esame accurato ed imparziale della sua denuncia.
34 Il secondo motivo è articolato in tre parti. Nell'ambito della prima parte, la ricorrente fa valere che la Commissione ha commesso un errore manifesto consistente nello snaturare gli elementi di prova ad essa presentati. La Commissione avrebbe omesso di esaminarli seriamente e, inoltre, li avrebbe sottovalutati. La Commissione avrebbe così commesso un errore manifesto di valutazione del valore probatorio dei detti elementi di prova.
35 Con la seconda parte del motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione dell'interesse comunitario.
36 Nella terza parte del motivo, la ricorrente fa valere un errore manifesto riguardo alla localizzazione del nucleo centrale della violazione e riguardo alla competenza degli organi giurisdizionali e delle autorità amministrative francesi.
37 La Commissione ricorda come rientri nel suo potere discrezionale, e sia persino suo dovere, destinare prioritariamente gli strumenti di cui dispone alle sole pratiche che presentino un interesse comunitario sufficiente.
38 Essa contesta, d'altra parte, la ricevibilità del motivo relativo alla violazione delle garanzie procedurali e delle forme sostanziali, rilevando che le censure non sono suffragate da prove.
Giudizio del Tribunale
39 Gli obblighi della Commissione dinanzi a una denuncia di cui sia stata investita sono stati definiti da una costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale ribadita, in ultimo, dalla sentenza della Corte 4 marzo 1999, causa C-119/97 P, Ufex e a./Commissione (Racc. pag. I-1341, punti 86 e seguenti).
40 Emerge in particolare da tale giurisprudenza che la Commissione, quando decide di fissare gradi di priorità differenti nell'esame delle denunce che le pervengono, può non solamente decidere l'ordine nel quale le denunce saranno esaminate, ma anche respingere una denuncia per mancanza di interesse comunitario sufficiente alla prosecuzione dell'esame della pratica (v. anche sentenza del Tribunale 24 gennaio 1995, causa T-5/93, Tremblay e a./Commissione, Racc. pag. II-185, punto 60).
41 Il potere discrezionale di cui dispone la Commissione non è però senza limiti. Da un lato, la Commissione è vincolata da un obbligo di motivazione quando rifiuta di dar seguito a una denuncia e tale motivazione dev'essere sufficientemente precisa e dettagliata in modo da consentire al Tribunale di svolgere un effettivo controllo sull'esercizio da parte della Commissione del suo potere discrezionale di definire determinate priorità (v. sentenza Ufex e a./Commissione, citata, punti 89-95). Tale controllo non deve portare il Tribunale a sostituirsi alla Commissione nella valutazione dell'interesse comunitario, ma è diretto a verificare se la decisione controversa non si basi su fatti materialmente inesatti e non sia viziata da errori di diritto, da manifesti errori di valutazione o da sviamento di potere (v. sentenza del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc. pag. II-2223, punto 80).
42 Occorre esaminare, alla luce di tali principi, il primo e il secondo motivo della ricorrente, nonché i motivi formulati in udienza.
43 Per quanto concerne la ricevibilità del primo motivo, occorre ricordare che il Tribunale può esaminare d'ufficio la violazione delle forme sostanziali e, in particolare, delle garanzie procedurali predisposte dall'ordinamento giuridico comunitario (v. sentenza della Corte 7 maggio 1991, causa C-291/89, Interhotel/Commissione, Racc. pag. I-2257, punto 14), principio che si applica altresì al motivo relativo all'insufficienza di motivazione della decisione impugnata, sollevato in udienza.
44 Nel caso di specie, si deve constatare che la decisione 5 giugno 1996 espone chiaramente le considerazioni di diritto e di fatto che hanno indotto la Commissione a concludere per la mancanza di un interesse comunitario sufficiente. Di conseguenza, la censura relativa alla violazione dell'obbligo di motivazione è infondata.
45 Dalla motivazione della decisione impugnata emerge del pari come la Commissione abbia attentamente esaminato gli elementi addotti dalla ricorrente, nonché, secondo quanto necessario per poter svolgere, nel caso di specie, una analisi imparziale, le osservazioni che, su sua richiesta, la PSA ha presentato riguardo agli addebiti contenuti nella denuncia. Pertanto, la censura relativa al fatto che la Commissione sarebbe venuta meno al suo dovere di esaminare con attenzione la denuncia è infondata.
46 Quanto al motivo, sollevato in udienza, relativo alla durata del procedimento dinanzi alla Commissione, occorre ricordare che, conformemente all'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, la produzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta. Il presente motivo, che non può essere ritenuto un'estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell'atto introduttivo del ricorso e con questo strettamente connesso, va quindi considerato irricevibile. Peraltro, nelle circostanze della presente causa, non si deve esaminare tale motivo d'ufficio.
47 Per quanto riguarda, poi, la prima parte del secondo motivo, relativa al mancato riconoscimento del valore probatorio degli elementi forniti dalla ricorrente, occorre rilevare come quest'ultima abbia presentato, in allegato alla sua denuncia e nell'ambito delle sue successive comunicazioni con la Commissione, da un lato, svariati documenti che testimonierebbero delle sue difficoltà ad ottenere la consegna di veicoli da parte delle concessionarie PSA situate in altri Stati membri, in particolare in Italia e nei Paesi Bassi, e, dall'altro, scritti diretti a dimostrare che la PSA cercava di compartimentare i mercati esercitando pressioni sui suoi concessionari esteri allo scopo di dissuaderli dal fornire automobili agli intermediari mandatari.
48 Nei limiti in cui tali documenti si trovavano allegati alla denuncia, la PSA ha preso posizione su di essi in modo circostanziato, allo scopo di controbattere a quanto ad essa addebitato dalla ricorrente. La PSA ha, in particolare, contestato di aver ostacolato l'attività degli intermediari che operano ai sensi dell'art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85.
49 Nel valutare il valore probatorio degli elementi forniti dalla ricorrente, la Commissione non ha preso posizione sulla controversia che oppone quest'ultima alla PSA riguardo all'interpretazione di tali documenti. Essa ha ritenuto che entrambe le tesi fossero ammissibili, ossia che il rifiuto di vendere opposto dalla rete PSA potesse riguardare gli intermediari mandatari oppure solo i rivenditori indipendenti. Tale valutazione non è manifestamente errata. Gli elementi fatti valere dalla ricorrente sono stati inoltre oggetto di una spiegazione plausibile da parte della PSA, che ha sostenuto che essa si opponeva solo all'attività dei rivenditori indipendenti, cosa non contraria al diritto della concorrenza. La Commissione non poteva quindi, nel caso di specie, ritenere dimostrata una infrazione (v. sentenza del Tribunale 21 gennaio 1999, cause riunite T-185/96, T-189/96, T-190/96, Riviera auto service e a./Commissione, Racc. pag. II-93, punto 47).
50 Occorre aggiungere che la decisione impugnata non è viziata da alcun errore manifesto riguardo all'attività della ricorrente. Infatti, la Commissione non fonda il rigetto della denuncia sul rilievo che la ricorrente non esercitava solamente l'attività di intermediaria, ma anche quella di rivenditore indipendente. Essa si limita a ritenere che entrambe le ipotesi siano possibili. Le spiegazioni addotte dalla ricorrente in udienza riguardo ai suoi legami con la società Sodima non sono sufficienti a dimostrare che essa svolga la propria attività solamente in veste di mandataria, dal momento che tali elementi sono stati presentati solo in sede di udienza, tramite semplice dichiarazione del suo patrocinante, e non risulterebbero dai documenti del fascicolo depositati dinanzi al Tribunale.
51 Di conseguenza, la censura relativa ad un manifesto errore di valutazione riguardo al valore probatorio degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente è infondata.
52 Riguardo alla seconda parte di tale motivo, relativa ad un errore manifesto di valutazione dell'interesse comunitario ad istruire la denuncia, al Tribunale spetta, in particolare, verificare se dalla decisione emerga che la Commissione ha ponderato la rilevanza del pregiudizio che l'infrazione allegata può arrecare al funzionamento del mercato comune, la probabilità di poterne accertare l'esistenza e la portata dei provvedimenti istruttori necessari al fine di adempiere, nel miglior modo possibile, il proprio compito di vigilanza sul rispetto degli artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 e 82 CE) (v. citate sentenze Automec/Commissione, punto 86, Tremblay e a./Commissione, punto 62, e Riviera auto service e a./Commissione, punto 46).
53 A questo proposito, la Commissione non può, quando stabilisce l'ordine di priorità nel trattamento delle denunce ad essa presentate, considerare escluse a priori dalla sua sfera d'azione determinate situazioni rientranti nel ruolo assegnatole dal Trattato. La Commissione ha l'obbligo, in particolare, di valutare in ciascun caso di specie la gravità delle asserite violazioni della concorrenza (v. sentenza Ufex e a./Commissione, citata, punti 92 e 93).
54 Ora, la decisione impugnata non contiene alcuna indicazione tale da far supporre che la Commissione abbia trascurato il fatto che il comportamento imputato alla PSA nella fattispecie, diretto a ostacolare le importazioni parallele di veicoli da parte di intermediari mandatari, ammesso che fosse dimostrato, costituisca un pregiudizio particolarmente grave per la concorrenza.
55 Per poter determinare, nel caso di specie, se sussista o no una violazione delle regole di concorrenza, la Commissione avrebbe dovuto, inoltre, procurarsi elementi di prova supplementari, cosa che avrebbe verosimilmente richiesto provvedimenti istruttori ai sensi degli artt. 11 e seguenti del regolamento n. 17 e, più in particolare, verifiche ai sensi dell'art. 14, n. 3, di tale regolamento. La valutazione della Commissione, secondo cui le indagini necessarie per potersi pronunciare sull'esistenza delle violazioni denunciate dalla ricorrente comporterebbero, nella fattispecie, l'attivazione di mezzi considerevoli, non sembra dunque manifestamente erronea.
56 Inoltre, è legittimo che la Commissione tenga conto, nella valutazione dell'interesse comunitario ad istruire una denuncia, non solamente della gravità dell'asserita infrazione e dell'ampiezza delle misure istruttorie necessarie per poter dimostrare la sua esistenza, ma anche della necessità di chiarire la situazione giuridica relativa al comportamento a cui fa riferimento la denuncia e di definire i diritti e gli obblighi, sotto il profilo del diritto comunitario della concorrenza, dei vari operatori economici interessati da tale comportamento.
57 Nel caso di specie, nella decisione impugnata si sottolinea correttamente come i diritti e gli obblighi rispettivi degli intermediari mandatari, dei costruttori di automobili e dei distributori siano stati definiti e precisati dai regolamenti di esenzione per categoria n. 123/85 e 28 giugno 1995, n. 1475, citato, dalla comunicazione della Commissione 4 dicembre 1991, 91/C 329/06, intitolata «Chiarimenti sull'attività degli intermediari nella compravendita di autoveicoli» (GU C 329, pag. 20), nonché dalla giurisprudenza del Tribunale e della Corte, rispettivamente, nelle sentenze 22 aprile 1993, causa T-9/92, Peugeot/Commissione (Racc. pag. II-493), e 16 giugno 1994, causa C-322/93 P, Peugeot/Commissione (Racc. pag. I-2727). Ciò posto, la Commissione ben poteva affermare, senza commettere errore manifesto, che i giudici e le autorità nazionali erano in grado di trattare le infrazioni asserite nella denuncia della ricorrente e di tutelare i diritti ad essa derivanti dal diritto comunitario.
58 Il fatto che nella pratica Volkswagen [v. decisione della Commissione 28 gennaio 1998, 98/273/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CE (IV/35.733 - VW) (GU L 124, pag. 60)], essa abbia perseguito comportamenti ad una prima analisi analoghi a quelli di cui la ricorrente accusa la PSA e la sua rete e che chiamano in causa un altro costruttore di automobili non dimostra che la Commissione abbia commesso un errore di valutazione dell'interesse comunitario nel caso in esame.
59 Infatti, quando essa si trova di fronte ad una situazione nella quale numerosi elementi consentono di sospettare che manovre contrarie al diritto della concorrenza sono state commesse da parte di più grandi imprese operanti nello stesso settore economico, la Commissione ha la facoltà di concentrare i suoi sforzi su una delle imprese interessate, segnalando nel contempo agli operatori economici eventualmente danneggiati dal comportamento illecito degli altri contravventori che essi hanno il diritto di rivolgersi ai giudici nazionali. Se così non fosse, la Commissione sarebbe obbligata ad impegnare i propri mezzi su molteplici inchieste di vasta portata, con il conseguente rischio che nessuna di esse possa essere portata a buon fine. Il vantaggio per l'ordinamento giuridico comunitario derivante dal valore esemplare di una decisione nei confronti di una delle imprese che ha commesso l'infrazione verrebbe allora meno, in particolare, per gli operatori economici danneggiati dal comportamento delle altre società. In tale contesto, occorre anche ricordare come la Commissione fosse già intervenuta nei confronti della Peugeot con la decisione 4 dicembre 1991, 92/154/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/33.157 - Eco System/Peugeot; GU L 66, pag. 1), che è stata oggetto delle citate sentenze 22 aprile 1993, Peugeot/Commissione, e 16 giugno 1994, Peugeot/Commissione.
60 Atteso quanto sopra, il fatto che la Commissione abbia preferito proseguire l'esame delle denunce che hanno dato luogo alla sua decisione nella pratica Volkswagen invece di quelle dirette contro la PSA, tra cui quella della ricorrente, non autorizza a ritenere che la Commissione sia venuta meno al suo obbligo di esaminare, caso per caso, la gravità delle infrazioni asserite e l'interesse comunitario connesso al suo intervento, né che abbia commesso un errore di valutazione in proposito.
61 Per quanto riguarda la terza parte del motivo, relativo ad un errore manifesto in ordine alla localizzazione del nucleo centrale della violazione, occorre rilevare, anzitutto, come la decisione impugnata non possa essere intesa nel senso che la Commissione avrebbe ritenuto insussistente un interesse comunitario ad intervenire per il solo motivo che il nucleo centrale delle manovre oggetto della denuncia si trovava all'interno di un solo Stato membro. Tale circostanza costituisce solo uno degli elementi da essa presi in considerazione nell'ambito della sua valutazione e dal testo della decisione impugnata si evince che tale elemento vi figura in via sussidiaria e ad abundantiam.
62 Emerge inoltre dalla decisione impugnata che la Commissione non ha trascurato il carattere transfrontaliero delle operazioni in questione. E' tuttavia a giusto titolo che essa afferma che i principali soggetti interessati dalla presente causa, ossia il costruttore, la ricorrente e i consumatori, suoi clienti, si trovano in Francia e che i giudici e le autorità amministrative francesi sono competenti a conoscere del contenzioso che oppone la ricorrente alla PSA e alla sua rete. I giudici nazionali in particolare si trovano in posizione ancora migliore della Commissione per compiere il necessario esame dei fatti per pronunciarsi sulla questione se la ricorrente eserciti solamente l'attività di mandataria oppure anche quella di rivenditrice indipendente.
63 La ricorrente contesta, certo, l'idoneità degli organi giurisdizionali nazionali a tutelare i suoi diritti, tuttavia non ha corroborato tale tesi con indicazioni concrete da cui risulti che le norme di competenza internazionale e di collaborazione giudiziaria non permetterebbero, nel caso di specie, agli organi giurisdizionali francesi di tener conto degli elementi transfrontalieri della controversia.
64 Di conseguenza, la valutazione, da parte della Commissione, dell'interesse comunitario a dar seguito alla denuncia della ricorrente non è viziata da alcun errore manifesto in ordine alla localizzazione dei fatti pertinenti.
65 Ne consegue che il primo ed il secondo motivo, come pure i due motivi formulati in udienza, devono essere respinti.
Sul terzo motivo, relativo all'errore manifesto di valutazione della Commissione riguardo alla domanda di provvedimenti provvisori
66 Compete alla Commissione, nell'esercizio del controllo ad essa conferito in materia di concorrenza dal Trattato e dal regolamento n. 17, decidere, in forza dell'art. 3, n. 1, di tale regolamento, se occorra adottare provvedimenti provvisori. Affinché tali provvedimenti possano essere concessi, devono ricorrere due condizioni, cioè, in primo luogo, che le pratiche di talune imprese siano a prima vista tali da costituire un'infrazione delle norme comunitarie sulla concorrenza, suscettibile di essere sanzionata da una decisione della Commissione. In secondo luogo, provvedimenti del genere possono essere adottati solo se sia accertata la presenza di un caso d'urgenza, per fronteggiare una situazione atta a causare un danno grave ed irreparabile alla parte che ne richiede l'adozione, o intollerabile per l'interesse generale (v. sentenza del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T-44/90, La Cinq/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 28).
67 Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a richiedere misure provvisorie senza indicare in che modo sarebbero soddisfatte le condizioni richieste per la loro concessione. Né essa ha giustificato il fondamento della sua domanda dopo aver ricevuto la lettera della Commissione dell'11 agosto 1994 (citata sopra al punto 4). Pertanto, non è riscontrabile alcun errore di valutazione da parte della Commissione. Di conseguenza il terzo motivo è infondato.
Sul quarto motivo, relativo allo sviamento di potere
68 La ricorrente si è limitata a citare nelle sue memorie, in modo generico, principi di diritto nonché sentenze relative alla nozione di sviamento di potere, senza precisare il motivo per cui, a suo parere, tale motivo d'annullamento dovrebbe essere accolto nella fattispecie. Tale motivo non soddisfa quindi i requisiti di cui all'art. 19 dello Statuto CE della Corte e all'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale. Di conseguenza, esso deve essere dichiarato irricevibile.
69 Ne consegue che la domanda diretta all'annullamento della decisione 5 giugno 1996 è infondata.
Sulle domande di risarcimento (cause T-189/95, T-39/96 e T-123/96)
Argomenti delle parti
70 La ricorrente fa valere che la Commissione, non osservando l'obbligo impostole dall'art. 3 del Trattato e dall'art. 3 del regolamento n. 17 di far cessare un'infrazione al diritto comunitario commessa da una impresa, si è resa colpevole di un comportamento tale da implicare la responsabilità extracontrattuale della Comunità e che l'inerzia della Commissione le ha provocato un danno.
71 La Commissione contesta la ricevibilità delle domande di risarcimento, non essendo gli atti introduttivi conformi alle disposizioni dell'art. 19 dello Statuto della Corte e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale. La Commissione ritiene che le domande di risarcimento non siano neanche fondate nel merito. A suo parere, nessun comportamento colpevole può esserle imputato riguardo al seguito da essa dato alla denuncia e la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza né del danno, né di un nesso di causalità tra il danno e l'asserita carenza.
Giudizio del Tribunale
72 Si deve ricordare che, per costante giurisprudenza, la domanda di risarcimento danni deve essere respinta qualora presenti uno stretto legame con la domanda di annullamento, la quale sia stata essa stessa respinta (sentenze del Tribunale Riviera auto service e a./Commissione, citata, punto 90, e 18 giugno 1996, causa T-150/94, Vela Palacios/CES, Racc. PI pag. II-877, punto 51). In ogni caso, è giurisprudenza costante che la Commissione non è obbligata, quando è investita di una denuncia ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, ad adottare una decisione riguardo all'esistenza o meno dell'asserita infrazione, salvo che la denuncia rientri nelle sue competenze esclusive, cosa che non ricorre nella fattispecie (v., ad esempio, sentenza Tremblay e a./Commissione, citata, punto 59). Ne consegue che il comportamento della Commissione a cui fanno riferimento le presenti domande di risarcimento non costituisce un illecito tale da far sorgere la responsabilità della Comunità.
73 Conseguentemente, occorre respingere le domande di risarcimento, senza che si debba accertare se gli argomenti della ricorrente relativi alla natura e all'entità del danno nonché al nesso di causalità tra il comportamento addebitato alla Commissione e tale danno siano sufficienti con riferimento alle condizioni di cui all'art. 19 dello Statuto della Corte e all'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
74 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell'art. 87, n. 5, primo comma, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l'altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima. Infine, ai sensi dell'art. 87, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
75 Per quanto riguarda la causa T-189/95, si deve rilevare che il ricorso per carenza a cui la ricorrente ha rinunciato è stato presentato oltre i termini, avendo la ricorrente invitato la Commissione ad agire il 24 aprile 1995, mentre il suo ricorso è stato presentato solo il 9 ottobre 1995. Essendo gli altri capi di tale ricorso irricevibili, occorre condannare la ricorrente alle spese.
76 Nella causa T-39/96, il ricorso per carenza a cui la ricorrente ha rinunciato è divenuto senza oggetto a causa dell'adozione della decisione di rigetto da parte della Commissione, mentre gli altri capi della domanda della ricorrente sono irricevibili. Pertanto, sembra giustificato che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.
77 Essendo la ricorrente rimasta soccombente nella causa T-123/96, occorre condannarla alle spese, come richiesto dalla Commissione.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) I ricorsi sono respinti.
2) La ricorrente sopporterà le spese relative alle cause T-189/95 e T-123/96.
3) Nella causa T-39/96, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
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