Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Procedura - Atto introduttivo - Requisiti formali - Identificazione dell'oggetto della controversia - Esposizione sommaria dei motivi dedotti - Ricorso inteso al risarcimento dei danni causati da un'istituzione comunitaria
[Statuto (CE) della Corte di giustizia, art. 19; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]
Massima
Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Corte e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve contenere l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Detta indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa, onde consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno. Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell'istanza stessa.
Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento del danno causato da un'istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all'istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito nonché il carattere e l'entità di tale danno.
Parti
Nella causa T-195/95,
Guérin Automobiles, società di diritto francese in liquidazione, con sede in Alençon (Francia), con l'avv. Jean Claude Fourgoux, dei fori di Parigi e di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Francisco Enrique González Díaz, membro del servizio giuridico, e Guy Charrier, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, in qualità di agenti, poi dai signori Giuliano Marenco, consigliere giuridico, e Guy Charrier, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la concessione di un risarcimento in seguito ad un'asserita carenza della Commissione, in quanto quest'istituzione, omettendo di pronunciarsi su una denuncia della ricorrente, avrebbe causato a quest'ultima un danno,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Seconda Sezione ampliata),
composto dai signori C.W. Bellamy, presidente, C.P. Briët e A. Kalogeropoulos, giudici,
cancelliere: A. Mair, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 20 novembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti all'origine della controversia
1 La ricorrente - la cui attività consisteva nell'acquisto e nella vendita di autoveicoli e che era stata dichiarata, con sentenza pronunciata il 22 maggio 1995 dal Tribunal de commerce di Alençon, in liquidazione giudiziaria - il 27 maggio 1994 (v. il successivo punto 24) ha presentato dinanzi alla Commissione una denuncia, registrata il 6 giugno 1994, diretta contro la Nissan France SA, importatore dei veicoli di marca Nissan e consociata del costruttore giapponese.
2 In tale denuncia la ricorrente ha fatto notare che era stata concessionaria della Nissan France, la quale, agli inizi del 1991, aveva risolto unilateralmente il contratto di concessione, con effetto all'inizio del 1992. In seguito a tale risoluzione, la Nissan France avrebbe «continuato a valersi del suo sistema di distribuzione esclusiva per rifiutare al signor Guérin qualsiasi compenso allo scopo di favorire in modo discriminatorio un altro concessionario ed opporre al primo numerosi rifiuti di vendita». La ricorrente ha contestato in secondo luogo la compatibilità del contratto tipo di concessione, praticato dalla Nissan France, col regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU 1985, L 15, pag. 16). La ricorrente, facendo valere che gli effetti del contratto escludono il medesimo dal beneficio dell'art. 85, n. 3, del Trattato, ha dichiarato che «si rimetteva alla decisione della Commissione, la quale è competente a pronunciarsi sulle pratiche della Nissan in quanto l'art. 10 del regolamento n. 123/85 le consente di ritirare il beneficio dell'esenzione». In tale contesto essa ha denunciato numerose clausole del contratto tipo di concessione o pratiche che ne derivano, poste in essere dalla Nissan France, ed ha dichiarato di basare la sua denuncia su un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato.
3 Con lettera 30 giugno 1994 la Commissione ha trasmesso copia della denuncia summenzionata alla Nissan France con l'invito a esprimere la sua opinione sui fatti denunciati; il medesimo giorno la Commissione ha informato la ricorrente di tale trasmissione. Dopo due mesi la Nissan France ha inviato la sua risposta alla Commissione, che l'ha comunicata alla ricorrente nel settembre 1994.
4 Con lettera 21 febbraio 1995 la ricorrente ha comunicato alla Commissione le sue osservazioni circa le risposte della Nissan France. Essa ha ritenuto in particolare che «il raffronto tra gli elementi probatori (...) a sostegno della sua denuncia, l'esame delle due versioni del contratto e la risposta presentata dalla Nissan avrebbero già posto la Commissione in grado di comunicare determinati addebiti». Dopo aver commentato in dettaglio le risposte della Nissan France, la ricorrente sollecitava «nuovamente la Commissione a comunicare alla Nissan gli addebiti che emergono chiaramente dallo studio del fascicolo», concludendo con l'espressione «rimanendo a vostra disposizione».
5 La Commissione non ha risposto a tale lettera.
Procedimento
6 Il 17 ottobre 1995 la ricorrente ha proposto il presente ricorso fondato, da un lato, sull'art. 175 del Trattato CE e mirante all'accertamento di una carenza della Commissione e, dall'altro, sull'art. 215 del Trattato e mirante alla condanna della Commissione a risarcire il danno assertivamente generato dalla suddetta carenza.
7 Con atto separato, depositato il 4 dicembre 1995 nella cancelleria del Tribunale, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ex art. 114, n. 1, del regolamento di procedura. La ricorrente ha presentato le sue osservazioni in merito a tale eccezione l'8 gennaio 1996.
8 Con ordinanza 11 marzo 1996, causa T-195/95, Guérin automobiles/Commissione (Racc. pag. II-171), il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso per la parte in cui esso era diretto a far dichiarare una carenza della Commissione. Per quanto attiene alla domanda di risarcimento danni, l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta è stata rinviata alla decisione nel merito. Le spese sono state riservate.
9 Su relazione del giudice relatore il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale. L'udienza si è svolta il 20 novembre 1996 innanzi ad una sezione composta dai signori C.W. Bellamy, presidente, e H. Kirschner, C.P. Briët, A. Kalogeropoulos e A. Potocki, giudici. Durante l'udienza, le parti sono state autorizzate a versare agli atti una lettera inviata dalla Commissione alla ricorrente il 25 luglio 1996 in forza dell'art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268), la risposta a questa lettera della ricorrente datata 29 agosto 1996, nonché la sentenza 22 marzo 1996 del Tribunal de commerce di Versailles pronunciata su un ricorso proposto dalla ricorrente avverso la Nissan France il 22 ottobre 1992.
10 In seguito al decesso del giudice Kirschner il 6 febbraio 1997, la presente sentenza è stata deliberata dai tre giudici di cui porta la firma, conformemente all'art. 32, n. 1, del regolamento di procedura.
Conclusioni
11 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare che la Commissione deve risarcire il danno arrecato alla Guérin Automobiles, stimato pari a 1 577 188,53 franchi francesi (FF);
- condannare la Commissione alle spese.
12 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, infondato;
- condannare la ricorrente alle spese.
Sulla ricevibilità del ricorso
Argomenti delle parti
13 Nell'atto introduttivo la ricorrente allega che la carenza della Commissione ha comportato la sua liquidazione giudiziaria a fronte di un passivo pari a 1 289 128,10 FF. Tale situazione sarebbe imputabile al ritardo verificatosi nel procedimento relativo al risarcimento, avviatosi in seguito alla risoluzione del suo contratto di concessione, e pertanto, in solido, alla Commissione e alla Nissan France, nei confronti della quale la Commissione potrebbe sempre rivalersi. La ricorrente precisa che il procedimento di cui trattasi verte su un risarcimento pari a 2 420 676 FF. Il ritardo verificatosi nel versamento di detto risarcimento avrebbe generato interessi, a decorrere dal mese di maggio 1994 e sino alla data di presentazione del ricorso in oggetto, per un importo pari a 288 060,43 FF, che sarebbe parimenti imputabile alla Commissione.
14 Il danno complessivo che la Commissione dovrebbe risarcire ammonterebbe pertanto a 1 289 128,10 FF più 288 060,43 FF, vale a dire a 1 577 188,53 FF.
15 La Commissione sottolinea, in primo luogo, che accogliere il ricorso per la parte in cui mira a mettere in discussione la sua responsabilità a motivo di un'asserita carenza da parte sua, una volta che il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso in quanto finalizzato all'accertamento di detta carenza, porterebbe ad autorizzare un ricorrente ad aggirare le norme in tema di ricevibilità. L'autonomia di un'azione di danni, effettivamente ammessa dalla Corte, nel contesto del danno causato da una carenza non accertata, sarebbe limitata ai casi in cui il ricorrente non aveva titolo per fare accertare la carenza in forza dell'art. 175 del Trattato, così come quando la domanda di risarcimento non sia strettamente collegata ad un ricorso.
16 In secondo luogo, essa deduce che né l'esistenza del danno lamentato, né la sua valutazione sono tanto precise da permetterle di difendere i suoi diritti. Essa ricorda che la stessa ricorrente ha ammesso, in sede di ricorso, che «la valutazione del costo del ritardo nell'esame del fascicolo è di difficile formulazione per la vittima denunciante». Trattandosi del danno lamentato, il ricorso non rispetterebbe i presupposti di cui all'art. 19 dello Statuto (CE) della Corte e all'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, i quali impongono che il ricorso contenga, in particolare, oltre all'oggetto della controversia, una «illustrazione sommaria dei motivi dedotti». A tal fine il ricorrente deve addurre informazioni sufficienti affinché il convenuto possa validamente sviluppare le sue difese nel merito e affinché il giudice comunitario possa esercitare il suo sindacato (v. sentenza della Corte 15 dicembre 1961, cause riunite 19/60, 21/60, 2/61 e 3/61, Fives-Lille-Cail e a./Alta Autorità, Racc. pag. 545, in particolare pag. 574, e 12 aprile 1984, causa 281/82, Unifrex/Commissione e Consiglio, Racc. pag. 1969, punto 15).
17 La Commissione sottolinea che, affinché la domanda di risarcimento presentata nella fattispecie soddisfi detti requisiti, non è sufficiente fondarsi su semplici ipotesi, facendo richiamo a un fallimento e ponendo a carico della Commissione l'intero passivo della ricorrente senza spiegazione alcuna, aggiungendo nel contempo un importo, calcolato sulla base del tempo trascorso, che dovrebbe corrispondere nelle intenzioni al ritardo causato con riferimento all'ipotetico risarcimento richiesto dalla ricorrente nell'ambito di un procedimento innanzi al giudice nazionale, relativo alla risoluzione del suo contratto di concessione.
18 La ricorrente, in sede di replica, afferma che la sua azione di responsabilità è un'azione autonoma rispetto al ricorso per carenza e ai rimedi giurisdizionali nazionali. Il richiamo alla responsabilità della Commissione consentirebbe direttamente al Tribunale, in sede di qualificazione giuridica dei fatti, di accertare che essi integrano un illecito tanto grave e manifesto da far sorgere una responsabilità extracontrattuale a carico dell'istituzione convenuta.
19 In udienza, l'avvocato della ricorrente ha precisato la sua argomentazione allegando che, nell'ambito del ricorso proposto dalla ricorrente innanzi al Tribunal de commerce di Versailles (v. supra, punto 9), la Nissan France ha chiesto a quest'ultimo di sospendere il procedimento, in attesa di una decisione della Commissione sulla denuncia della ricorrente. Il fatto che la Commissione non abbia reagito con la cura e la diligenza opportune avrebbe pertanto comportato la sospensione dell'azione da essa promossa innanzi al giudice nazionale e contribuito alla sua liquidazione giudiziaria.
Giudizio del Tribunale
20 Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Corte e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve contenere l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Detta indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa, onde consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno. Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell'istanza stessa (v., ad esempio, ordinanza del Tribunale 29 novembre 1993, causa T-56/92, Koelman/Commissione, Racc. pag. II-1267, punto 21).
21 Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento del danno causato da un'istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all'istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito nonché il carattere e l'entità di tale danno (v. sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-387/94, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-961, punto 107).
22 Emerge pure dalla giurisprudenza che un ricorso non sufficientemente preciso va dichiarato irricevibile e che un'inosservanza dell'art. 19 dello Statuto della Corte e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale costituisce motivo di irricevibilità, che il Tribunale può rilevare d'ufficio, in qualsiasi momento, a norma dell'art. 113 di detto regolamento di procedura (v. sentenza Asia Motor France e a./Commissione, citata, punto 108).
23 Ebbene, nella fattispecie, la parte del ricorso relativa alla domanda di risarcimento è formulata nel modo seguente: «La carenza della Commissione ha comportato la liquidazione giudiziaria della Guérin Automobiles a fronte di un passivo pari a 1 289 128,10 FF. Questa situazione è imputabile ai ritardi relativi al risarcimento della Guérin Automobiles e, pertanto, in solido alla Commissione e alla Nissan France, nei confronti della quale la Commissione potrà sempre rivalersi. Inoltre, il procedimento di risoluzione del contratto di concessione verte su un risarcimento pari a 2 420 676 FF. Il ritardo nel risarcimento maturato tra il mese di maggio 1994 e oggi (data di presentazione del ricorso), calcolato applicando il saggio degli interessi legali francesi, equivale a:
2 420 676 x 8,4% x 17 _____________________ = 288 060,43 FF 12
senza tralasciare il fatto che la Commissione dovrà effettuare il versamento in base a questi criteri sino al riconoscimento della carenza. Il danno totale che la Commissione deve riparare, in quanto responsabile di comportamenti omissivi, ammonta a 1 577 188,53 FF».
24 Il Tribunale rileva che né detto argomento né il ricorso valutato nel suo complesso consentono di identificare, con la necessaria chiarezza e precisione, l'esistenza di un nesso di causalità tra l'asserita carenza della Commissione e il danno lamentato dalla ricorrente. Infatti, secondo la ricorrente, tale danno consiste, in via principale, nella sua liquidazione giudiziaria, dichiarata il 22 maggio 1995 a fronte di un passivo pari a 1 289 128,10 FF. Ebbene, anche ammettendo che sia possibile accertare una carenza della Commissione nel periodo compreso tra il 27 maggio 1994 (data di deposito della denuncia) o il 21 febbraio 1995 (data dell'ultima lettera della ricorrente alla Commissione) e il 22 maggio 1995 (data della liquidazione giudiziaria della ricorrente), quest'ultima non ha prospettato nel suo ricorso nessun elemento che possa chiarire in che misura la Commissione sia stata responsabile del danno così valutato. Né la convenuta né il giudice comunitario possono pertanto verificare come un'eventuale carenza abbia potuto contribuire ad aumentare il passivo della società Guérin e pertanto abbia condotto alla sua liquidazione.
25 Lo stesso discorso vale per quanto concerne il danno di 288 060,43 FF che la ricorrente asserisce di aver subito e che corrisponderebbe al ritardo verificatosi, a partire dal mese di maggio 1994, nel versamento del risarcimento da essa reclamato alla Nissan France a causa della risoluzione del suo contratto di concessione. Anche in questo caso, il ricorso non fornisce nessun elemento che consenta di evincere un nesso di causalità tra la somma richiesta (288 060,43 FF) e un'asserita carenza da parte della Commissione.
26 Le precisazioni fornite per la prima volta in udienza (v. supra, punto 19), dopo la chiusura della fase scritta, non consentono di colmare le lacune del ricorso. Infatti, le precisazioni fornite in questa fase, in violazione dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, non consentono né alla parte convenuta di esercitare i suoi diritti di difesa né al Tribunale di verificare la pertinenza o la fondatezza delle affermazioni da giudicare.
27 Ne discende che il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
28 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente in relazione sia al ricorso per carenza (v. ordinanza Guérin automobiles/Commissione, citata) sia alla domanda di risarcimento, occorre condannarla a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione, che ha fatto domanda in tal senso.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Seconda Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) La domanda di risarcimento è irricevibile.
2) La ricorrente è condannata alle spese, ivi comprese quelle concernenti il procedimento relativo al ricorso per carenza.
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