Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Danno - Margine di profitto considerato per il calcolo del prezzo indicativo - Margine che può essere ragionevolmente previsto in caso di insussistenza di dumping
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, artt. 4, n. 1, e 13, n. 3]
2 Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Danno - Potere discrezionale delle istituzioni - Sindacato giurisdizionale - Elementi che possono essere presi in considerazione
(Regolamento del Consiglio n. 2423/88, art. 4)
3 Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Danno - Margine di profitto considerato per il calcolo del prezzo indicativo - Modalità di controllo
(Regolamento del Consiglio n. 2423/88, art. 4)
Massima
1 Nell'ambito di un procedimento antidumping, il margine di profitto di cui il Consiglio deve tener conto per calcolare il prezzo indicativo atto ad eliminare il danno subito dall'industria comunitaria deve essere limitato al margine di profitto che quest'ultima potrebbe ragionevolmente prevedere in normali condizioni di concorrenza, in assenza delle importazioni oggetto di dumping. L'attribuzione all'industria comunitaria di un margine di profitto che essa non avrebbe potuto conseguire in assenza di dumping non sarebbe infatti conforme agli artt. 4, n. 1, e 13, n. 3, del regolamento antidumping di base n. 2423/88. Il criterio del margine di profitto necessario per garantire la sopravvivenza dell'industria in oggetto non è quindi conforme al regolamento base.
2 Nell'ambito del sindacato giurisdizionale di un procedimento antidumping, rientra nella competenza del Tribunale accertare se le istituzioni si siano fondate su fatti materiali esatti e se questi ultimi non siano stati valutati in modo manifestamente errato, nella situazione quale si presentava alla data di adozione dell'atto impugnato. Non deve essere preso in considerazione, ai fini di detto sindacato, uno studio sul margine di profitto che non è stato comunicato alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo.
3 Nell'ambito di un procedimento antidumping, dovendo determinare il margine di profitto da considerare per il calcolo del prezzo indicativo atto a eliminare il danno, quando le imprese dell'industria comunitaria hanno costi di produzione diversi, e dunque livelli di profitto diversi, le istituzioni comunitarie non hanno altra possibilità, per stabilire il prezzo indicativo, che calcolare la media ponderata dei costi di produzione della totalità dei produttori comunitari ed aggiungervi il margine di profitto medio che sembra loro adeguato, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.
Parti
Nella causa T-210/95,
European Fertilizer Manufacturers' Association (EFMA), associazione di diritto elvetico, con sede in Zurigo (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti Dominique Voillemot e Olivier Prost, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Carlos Zeyen, 67, rue Ermesinde,
ricorrente,
sostenuta da
Repubblica francese, rappresentata dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, dal signor Gautier Mignot e, nella fase orale, dal signor Sujiro Seam, segretari agli affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,
interveniente,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato nella fase iniziale dai signori Yves Cretien e Antonio Tanca, poi dal signor Tanca, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e Georg Berrisch, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto da
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Nicholas Khan, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
interveniente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 16 agosto 1995, n. 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 198, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Seconda Sezione ampliata),
composto dai signori A. Potocki, presidente, K. Lenaerts, C.W. Bellamy, J. Azizi e A.W.H. Meij, giudici,
cancelliere: A. Mair, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 marzo 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti e procedimento
1 Con decisione 13 aprile 1994, 94/293/CE, che accetta gli impegni offerti nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania e della Russia e che chiude l'inchiesta per quanto riguarda questi paesi nonché il procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Bielorussia, della Georgia, del Turkmenistan, dell'Ucraina e dell'Uzbekistan (GU L 129, pag. 24; in prosieguo: la «decisione regionale»), la Commissione poneva fine all'inchiesta che aveva condotto nell'ambito di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nel Regno Unito di nitrato di ammonio originario della Lituania e della Russia (in prosieguo: il «procedimento regionale»), accettando l'impegno di limitare il volume delle esportazioni provenienti da ciascuno di detti due paesi verso ogni Stato membro nella misura di 100 000 tonnellate l'anno.
2 Il 9 giugno 1994, a seguito di una denuncia presentata dalla ricorrente, la Commissione annunciava, in un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di nitrato di ammonio originario della Lituania e della Russia ed avviava un'inchiesta a livello comunitario (GU C 158, pag. 3).
3 Il 6 dicembre 1994 la Commissione annunciava l'apertura di un riesame della decisione regionale (GU C 343, pag. 9), per la ragione che, in particolare, se si rivelasse necessaria l'adozione di misure di protezione a livello comunitario, tali misure si applicherebbero a tutta la Comunità, compreso il Regno Unito.
4 Il 15 dicembre 1994 la Commissione comunicava alla ricorrente una lettera di informazione che esponeva le conclusioni provvisorie dell'inchiesta condotta dai suoi servizi a livello comunitario, nonché i fatti e le considerazioni sulla base dei quali essa intendeva istituire misure antidumping a livello comunitario, sotto forma di un dazio variabile, sulle importazioni di nitrato d'ammonio originario della Russia e della Lituania. Essa precisava in particolare che, per determinare la maggiorazione che deve essere applicata al prezzo delle importazioni oggetto di dumping, al fine di eliminare il pregiudizio subìto dall'industria comunitaria, il costo medio ponderato per tonnellata di nitrato di ammonio in sacchi prodotto da tale industria sarebbe stato aumentato di un profitto pari al 5%.
5 Nella sua risposta 9 gennaio 1995 la ricorrente rilevava in particolare che la Commissione avrebbe dovuto basarsi, nel calcolo del «prezzo indicativo», vale a dire del prezzo minimo che permetterebbe di eliminare il pregiudizio subìto dall'industria comunitaria, su un margine di profitto pari al 10% rispetto ai costi indicati, come aveva fatto nella decisione regionale.
6 Il 6 aprile 1995 la Commissione inviava alla ricorrente una seconda lettera d'informazione, a modifica della propria lettera 15 dicembre 1994, in cui erano esposti i fatti e le considerazioni sulla base dei quali essa intendeva proporre al Consiglio di istituire misure antidumping, sotto forma di un dazio variabile, sulle importazioni di nitrato d'ammonio provenienti dalla Russia e di chiudere l'inchiesta per quanto riguardava le importazioni provenienti dalla Lituania. La Commissione inoltre replicava agli argomenti della ricorrente, pur mantenendo il suo punto di vista secondo il quale il calcolo del prezzo indicativo doveva basarsi su un margine di profitto rispetto ai costi pari al 5%.
7 Con lettera 14 aprile 1995 la ricorrente ribadiva che, a suo avviso, il margine di profitto da prendere in considerazione ai fini del calcolo del prezzo indicativo doveva essere pari al 10%, per consentire all'industria comunitaria di conseguire un rendimento ragionevole del capitale investito.
8 Il 25 aprile 1995 la ricorrente trasmetteva alla Commissione due note, datate 24 aprile 1995, provenienti da produttori francesi di fertilizzante, una della società Hydro Agri France, l'altra della società Grande Paroisse. Secondo la ricorrente, da tali documenti emergeva che un margine di profitto del 10% rispetto ai costi rappresentava il minimo assoluto necessario alla sopravvivenza dell'industria interessata.
9 Il 2 maggio 1995 la Commissione inviava alla ricorrente una nota nella quale intendeva giustificare la propria valutazione del margine di profitto da applicare rispetto ai costi dell'industria comunitaria pari al 5%. Secondo tale nota, alla quale erano allegate le conclusioni della Commissione relative alle cifre esaminate, il margine del 10% applicato nell'ambito del procedimento regionale non era applicabile a livello di tutta la Comunità, poiché i costi di produzione nel Regno Unito erano inferiori alla media comunitaria.
10 Il 1_ giugno 1995, in una lettera indirizzata a Sir Leon Brittan, membro della Commissione incaricato delle questioni antidumping, la ricorrente contestava tale valutazione.
11 Il 2 giugno 1995 la Commissione inviava alla ricorrente una terza lettera d'informazione che apportava talune modifiche alle sue precedenti prese di posizione, in particolare per quanto riguarda il calcolo del margine di dumping, la soglia del pregiudizio e il prezzo minimo necessario per eliminare il pregiudizio subìto. Essa ribadiva tuttavia che il margine di profitto da prendere in considerazione nel calcolo del prezzo indicativo doveva essere del 5%.
12 In una lettera alla Commissione 15 giugno 1995 la ricorrente presentava nuovamente i suoi argomenti a favore della fissazione del margine di profitto nella misura del 10%.
13 Nella sua risposta 23 giugno 1995 la Commissione rilevava, in particolare, che, oltre alle considerazioni esposte nella lettera 2 giugno 1995, si doveva tener conto, da un lato, del fatto che il margine di profitto del 10% preso in considerazione nell'ambito del procedimento regionale non era stato applicato ai costi di produzione effettivi dell'industria britannica, ma ai costi adattati al fine di eliminare l'incidenza dei fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping e, dall'altro, del fatto che i costi fissi dell'industria comunitaria erano leggermente maggiorati dal perdurare di un'eccedenza di produzione.
14 Il 3 agosto 1995 la Commissione adottava la decisione 95/344/CE, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania (GU L 198, pag. 27).
15 Nella stessa data la Commissione adottava la decisione 95/345/CE, che conclude il procedimento antidumping riguardante le importazioni nel Regno Unito di nitrato di ammonio originario della Russia e l'inchiesta antidumping di riesame riguardante le importazioni nel Regno Unito di nitrato di ammonio originario della Lituania (GU L 198, pag. 29). Tale decisione poneva fine alle misure regionali vigenti, che limitavano il volume delle esportazioni di nitrato d'ammonio originario della Russia verso il Regno Unito, pur mantenendo in vigore tali misure per quanto riguarda il nitrato d'ammonio originario della Lituania.
16 Il 16 agosto 1995 il Consiglio adottava il regolamento (CE) n. 2022/95, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 198, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento controverso»).
17 Ai sensi degli artt. 23 e 24 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3283, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 349, pag. 1), il regolamento controverso è stato adottato sulla base delle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento base»).
18 L'art. 1 del regolamento controverso istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato d'ammonio originario della Russia, con un'aliquota pari alla differenza tra 102,90 ECU per tonnellata netta di prodotto e il prezzo netto cif, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, qualora quest'ultimo sia inferiore.
19 I punti 89-91 della motivazione del regolamento controverso espongono le ragioni per le quali, per determinare l'aumento di prezzo delle importazioni oggetto di dumping, necessario ad eliminare il pregiudizio per l'industria comunitaria, il costo medio ponderato per tonnellata di nitrato d'ammonio in sacchi prodotto dall'industria comunitaria è stato calcolato e maggiorato di un margine di profitto del 5%.
Procedimento e conclusioni delle parti
20 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 novembre 1995, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.
21 Con ordinanza 28 giugno 1995 il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha autorizzato l'intervento in causa della Repubblica francese e della Commissione, rispettivamente a sostegno delle conclusioni della ricorrente e del convenuto.
22 Con lettera 7 maggio 1997 la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a presentare le sue osservazioni in francese nel corso della fase orale. Le altre parti hanno depositato le loro osservazioni su tale domanda tra il 28 maggio e il 4 giugno 1997.
23 Il 17 dicembre 1997 il Tribunale ha pronunciato la propria sentenza nella causa T-121/95, EFMA/Consiglio (Racc. pag. II-2391). Con lettera della cancelleria 19 dicembre 1997, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha invitato le parti a pronunciarsi sulle eventuali conseguenze di detta sentenza per la prosecuzione del procedimento nella presente causa. La ricorrente, la Repubblica francese e il Consiglio hanno risposto a tale invito nei giorni 8 gennaio - 9 febbraio 1998.
24 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha deciso di aprire la fase orale senza disporre misure istruttorie o di organizzazione del procedimento. La domanda della ricorrente di essere autorizzata a svolgere le proprie osservazioni in una lingua diversa dalla lingua di procedura è stata respinta. La fase orale, inizialmente fissata per il 13 gennaio 1999, è stata rinviata, su richiesta delle parti, all'udienza pubblica del 17 marzo 1999. In tale data le parti hanno svolto le loro osservazioni orali e risposto ai quesiti del Tribunale.
25 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare l'art. 1 del regolamento controverso;
- disporre che il dazio antidumping imposto da tale disposizione sia mantenuto in vigore fino a che le istituzioni competenti non abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla sentenza del Tribunale;
- condannare il Consiglio alle spese.
26 La Repubblica francese conclude che il Tribunale voglia:
- annullare l'art. 1 del regolamento controverso;
- disporre che il dazio antidumping istituito con la disposizione impugnata sia mantenuto in vigore fino a che le istituzioni competenti non abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla sua pronuncia;
- condannare il Consiglio alle spese.
27 27 Il convenuto conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
28 La Commissione, ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio, non ha presentato un atto d'intervento.
Nel merito
Argomenti delle parti
29 Nell'atto introduttivo la ricorrente pone a fondamento del ricorso un unico motivo. Essa fa riferimento al punto 89 della motivazione del regolamento controverso e sostiene che il Consiglio, fissando un margine di profitto del 5% per i produttori comunitari di nitrato di ammonio, ha commesso un manifesto errore di valutazione delle circostanze della fattispecie.
30 Facendo riferimento, innanzi tutto, alle sue lettere 9 gennaio, 14 aprile, 25 aprile, 1_ giugno e 15 giugno 1995, la ricorrente asserisce di aver fatto valere nell'inchiesta, in particolare, gli elementi seguenti: a) un margine di profitto pari al 10% è necessario all'industria comunitaria per ottenere un rendimento ragionevole del capitale investito; b) il margine di profitto pari al 10% fissato per lo stesso prodotto nella decisione regionale è del pari decisivo per il calcolo del prezzo indicativo a livello comunitario, con riguardo, in particolare, al punto 46 della motivazione di tale decisione, secondo il quale «questo settore, per rimanere competitivo e per poter finanziare nuovi investimenti, deve ottenere un margine di profitto minimo del 10% sui costi»; c) non c'era motivo di operare distinzioni tra i diversi produttori comunitari, in particolare per quanto riguarda i produttori francesi, ai fini del calcolo del margine di profitto; d) la valutazione del margine di profitto per la produzione di nitrato di ammonio non può essere basata sul margine di profitto del 5% individuato nel procedimento sulle importazioni di soluzioni di urea e di nitrato di ammonio, denominato «UAN» [in prosieguo: il «procedimento UAN» - v. il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3319, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Bulgaria e della Polonia, esportate da imprese non esentate dal dazio, e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 350, pag. 20)], nonché nel procedimento sulle importazioni di urea [in prosieguo: il «procedimento urea» - v. il regolamento (CE) del Consiglio 16 gennaio 1995, n. 477, che modifica le misure antidumping definitive relative alle importazioni nella Comunità di urea originaria dell'ex Unione Sovietica e che abroga le misure antidumping relative alle importazioni nella Comunità di urea originaria dell'ex Cecoslovacchia (GU L 49, pag. 1)].
31 In particolare, la ricorrente sottolinea che, nella sua lettera 25 aprile 1995, essa ha fornito analisi dettagliate realizzate dalle società Hydro Agri France e Grande Paroisse, che dimostrano che un margine di profitto del 10% costituisce il minimo indispensabile per la sopravvivenza dell'industria comunitaria.
32 La ricorrente adduce, inoltre, uno studio realizzato dalla Z/Yen Ltd, una società di consulenza specializzata nell'analisi dell'equilibrio tra rischi e profitti, in particolare nell'industria (in prosieguo: lo «studio Z/Yen»). Tale studio dimostrerebbe che un margine di profitto pari al 10% dei costi effettivi rappresenta il profitto minimo necessario per impedire che l'industria comunitaria del nitrato di ammonio subisca un danno rilevante che potrebbe provocare il suo declino. Inoltre, un margine di profitto pari al 15% costituirebbe il minimo vitale che consentirebbe all'industria comunitaria, da un lato, di finanziare gli investimenti necessari alla sua perpetuazione e, dall'altro, di reinvestire per modernizzare e sostituire i mezzi di produzione esistenti.
33 Sebbene tale studio sia stato realizzato nel novembre 1995, vale a dire dopo l'adozione del regolamento controverso, la ricorrente ritiene di essere legittimata a produrlo dinanzi al Tribunale come mezzo di prova complementare (v. le conclusioni dell'avvocato generale Fennelly relative alla sentenza della Corte 29 febbraio 1996, causa C-56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-723, in particolare pag. I-727, paragrafo 30, e le conclusioni dell'avvocato generale Mancini relative alla sentenza della Corte 14 luglio 1988, causa 187/85, FEDIOL/Commissione, Racc. pag. 4155, in particolare pag. 4173, paragrafo 7).
34 La ricorrente aggiunge che, nel procedimento amministrativo, i produttori comunitari hanno indicato, in risposta al questionario della Commissione sulla redditività, margini di profitto oscillanti tra il 10% e il 41%, vale a dire una media ponderata, riferita alla produzione effettiva durante il periodo dell'inchiesta, del 16,2%. Tale percentuale sarebbe compatibile con il tasso di redditività del 15,6% registrato dall'industria nel periodo 1990-1991, prima delle importazioni oggetto di dumping (v. il punto 51 della motivazione del regolamento controverso).
35 Poiché il Consiglio, nel suo controricorso (v., in particolare, il punto 15), ha giustificato il margine di profitto del 5% con il fatto che fattori diversi dalle importazioni di cui trattasi hanno del pari contribuito a causare il pregiudizio subìto dall'industria comunitaria, la ricorrente replica che tale argomento non è stato citato né nel regolamento controverso né nel corso del procedimento amministrativo. Ne discenderebbe una violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), nonché una violazione dei diritti della difesa.
36 Ad ogni modo, il Consiglio avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione riguardo agli altri fattori presi in considerazione, secondo il controricorso, per determinare l'importo del dazio antidumping. In primo luogo, infatti, la riduzione delle scorte, menzionata al punto 70 della motivazione del regolamento, non avrebbe provocato un aumento dei costi. In secondo luogo, la diminuzione della quantità di nitrato di ammonio utilizzata per il consumo interno non sarebbe rilevante in rapporto alla produzione totale e non avrebbe avuto effetti negativi sui costi. In terzo luogo, non vi sarebbe stata, all'epoca, una produzione in eccesso nell'industria comunitaria, contrariamente a quanto indicato al punto 71 della motivazione del regolamento. In quarto luogo, una eventuale sovrapproduzione avrebbe avuto solamente un debole impatto sui costi, dato che, in particolare, le industrie produttrici di nitrato di ammonio producono anche altri prodotti azotati. Ad ogni modo, in base ai documenti prodotti dalla Commissione, il coefficiente di mano d'opera sarebbe passato da 100 nel 1990-1991 a 93,9 nel 1993-1994. Tale miglioramento della produttività dimostrerebbe che i costi fissi non sono stati mantenuti a un livello più alto del necessario.
37 Infine, in risposta all'argomento secondo il quale l'applicazione, nell'ambito del procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio, di un margine di profitto diverso da quello adottato nei procedimenti urea e UAN potrebbe rompere l'equilibrio concorrenziale tra tali prodotti, la ricorrente rileva che la scelta di un certo tipo di fertilizzante da parte di un agricoltore non dipende dal margine di profitto allo stadio della fabbricazione, ma da altri diversi fattori, quali l'acidità del suolo, la natura della coltivazione e le condizioni climatiche, nonché il prezzo per tonnellata dell'azoto che rientra nella composizione del fertilizzante in questione.
38 La Repubblica francese, interveniente, sostiene la tesi della ricorrente ed aggiunge, in particolare, che la prassi seguita abitualmente dalle istituzioni comunitarie consiste nel fissare il margine di profitto all'importo minimo che consenta di garantire l'efficienza economica dell'industria comunitaria [v. il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 5/96, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di forni a microonde originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto (GU 1996, L 2, pag. 1, punto 64 della motivazione), e il regolamento (CE) della Commissione 20 dicembre 1995, n. 2997, che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesio greggio originario della Russia e dell'Ucraina (GU L 312, pag. 37, punto 76 della motivazione)].
39 Allo stesso modo, le istituzioni comunitarie farebbero frequente riferimento al margine osservato prima del manifestarsi delle pratiche di dumping [v. il regolamento (CE) della Commissione 27 settembre 1995, n. 2318, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Tailandia e che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di siffatti prodotti originari della Repubblica slovacca e di Taiwan (GU L 234, pag. 4, punto 78 della motivazione), e il regolamento (CE) della Commissione 6 luglio 1994, n. 1648, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di furazolidone originario della Repubblica popolare cinese (GU L 174, pag. 4, punto 42 della motivazione)]. Ora, nella fattispecie, il Consiglio avrebbe constatato, al punto 53 della motivazione del regolamento controverso, che l'industria comunitaria aveva conosciuto, nel periodo 1990-1991, un margine di profitto del 15,6%, qualificato come «sano profitto».
40 Inoltre, la constatazione secondo la quale l'industria comunitaria ha ridotto i suoi costi di produzione da 126 a 115 ECU per tonnellata tra il 1990-1991 e il 1993-1994 (v. punto 72 della motivazione del regolamento controverso) mostrerebbe che, in assenza di dumping, il margine di profitto dell'industria comunitaria non sarebbe notevolmente diminuito rispetto al suo livello del 1990-1991.
41 Peraltro, nella decisione regionale, il margine di profitto medio dell'industria britannica tra il 1989 e il 1991 sarebbe stato stimato pari all'11%, e il margine di profitto minimo sarebbe stato fissato al 10%.
42 Nei procedimenti UAN e urea, la fissazione del margine di profitto dell'industria comunitaria nella misura del 5% sarebbe stata vivacemente contestata dai produttori comunitari, di modo che il Consiglio non potrebbe invocare tale precedente. Lungi dal giustificare l'adozione di un margine di profitto sottostimato, la necessità di rispettare l'equilibrio concorrenziale tra l'urea, l'UAN e il nitrato di ammonio imporrebbe di adottare, per quanto riguarda quest'ultimo, un margine di profitto adeguato.
43 Quanto al mantenimento di un livello di sovrapproduzione, che sarebbe l'unico fattore esplicitamente citato al punto 91 della motivazione del regolamento controverso, il Consiglio avrebbe riconosciuto, indicando che i costi di produzione dell'industria comunitaria sarebbero stati «leggermente gonfiati» da tale fattore, che esso ha potuto avere su tali costi solo un effetto limitato. D'altra parte, per le ragioni esposte dalla ricorrente nella sua replica, la Repubblica francese contesta l'esistenza, all'epoca dell'inchiesta, di sovrapproduzioni tali da accrescere i costi fissi.
44 Per quanto attiene ai costi di produzione asseritamente meno elevati nell'industria britannica, il Consiglio avrebbe fissato il margine di profitto ragionevole di questa al 10%, mentre essa assicurava almeno il 45% della produzione comunitaria durante il periodo dell'inchiesta (v. il punto 84 della motivazione del regolamento). Di conseguenza, l'adozione di un margine di profitto medio del 5% per l'insieme dei produttori della Comunità implicherebbe che più della metà della produzione comunitaria darebbe luogo a un margine praticamente nullo, il che sarebbe manifestamente irragionevole.
45 Infine, il calcolo dei costi di produzione comparati dei produttori britannici e degli altri produttori comunitari, effettuato dalla Commissione (v. la sua nota 2 maggio 1995), non terrebbe conto dell'effetto della svalutazione della lira sterlina alla fine del 1992, vale a dire appena dopo il periodo d'inchiesta su cui si fondava la decisione regionale.
46 Secondo il Consiglio, dall'art. 4 del regolamento base discende che l'obiettivo delle misure antidumping è quello di porre rimedio unicamente a ogni pregiudizio causato dalle importazioni di prodotti che beneficiano di dumping o di sovvenzioni, e non al pregiudizio causato da altri fattori. L'importo del dazio non potrebbe essere superiore a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo (v. art. 13, n. 3, del regolamento base).
47 In conformità a tali principi, il Consiglio avrebbe fissato il dazio antidumping, nella fattispecie, basandosi sul prezzo minimo che dovrebbe essere applicato alle importazioni russe oggetto di dumping per eliminare il pregiudizio causato da tali importazioni all'industria comunitaria. Per determinare tale prezzo indicativo o «prezzo minimo», avrebbe aumentato l'effettivo costo di produzione medio ponderato per tonnellata dell'industria comunitaria di un margine di profitto del 5%.
48 Il Consiglio non nega che il prezzo minimo così calcolato non corrisponda necessariamente a quello che l'industria comunitaria, nella sua struttura attuale, considera necessario per ottenere un sufficiente rendimento degli investimenti e per restare vitale e competitiva. La ragione principale di ciò sarebbe che una parte del pregiudizio subìto dall'industria comunitaria è stata causata da altri fattori (v. il punto 75 della motivazione del regolamento controverso). Infatti, la strategia dei produttori comunitari consistente nel ridurre le scorte e la diminuzione del consumo interno di nitrato di ammonio avrebbero contribuito considerevolmente alla riduzione della loro produzione. Del resto, il mantenimento di un livello di sovrapproduzione avrebbe provocato costi fissi più elevati del necessario (v. i punti 70 e 71 della motivazione del regolamento controverso). Il Consiglio sostiene che nella determinazione del prezzo indicativo doveva escludere la parte di pregiudizio risultante da tali fattori.
49 Per quanto riguarda la decisione regionale, il prezzo indicativo fissato per le importazioni di nitrato di ammonio nel Regno Unito sarebbe stato calcolato partendo da costi di produzione adattati, e non in base a quelli di produzione effettivi, per escludere l'effetto di un aumento di questi sopravvenuto nel corso del periodo d'inchiesta ed imputabile a fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping (v. il punto 121 della motivazione di tale decisione). Nella fattispecie, il Consiglio non avrebbe proceduto nello stesso modo a causa del gran numero di produttori operanti in contesti diversificati e dei problemi posti dal fatto di dover considerare diverse valute. Di conseguenza, come nel procedimento UAN, avrebbe ridotto il margine di profitto per tener conto del fatto che è stato preso in considerazione il costo effettivo, e non quello adottato. I due criteri porterebbero al medesimo risultato.
50 Peraltro, i costi di produzione dell'industria britannica sarebbero meno elevati di quelli degli altri produttori comunitari.
51 Il Consiglio avrebbe tenuto conto anche del fatto che, nei procedimenti UAN e urea, aveva adottato le misure antidumping sulla base di un margine di profitto del 5% (v. il punto 89 della motivazione del regolamento controverso). Sebbene siano venduti a prezzi diversi sui vari mercati comunitari in funzione del clima, dei tipi di suolo, ecc., l'urea, l'UAN e il nitrato di ammonio costituirebbero prodotti simili il cui contenuto di azoto è l'elemento determinante, cosicché l'ammettere, per quanto riguarda il nitrato di ammonio, un margine di profitto diverso dal 5% di cui si è tenuto conto per l'urea e l'UAN avrebbe creato squilibrio nell'assetto concorrenziale tra tali prodotti.
52 La ricorrente non sarebbe legittimata ad addurre lo studio Z/Yen dinanzi al Tribunale, a causa della sua mancata produzione nel corso del procedimento amministrativo. In ogni caso, tale studio si limiterebbe ad analizzare il livello dei profitti che l'industria comunitaria dovrebbe realizzare per restare economicamente efficiente, senza pronunciarsi sulla questione dell'aumento che dovrebbe essere applicato al prezzo delle importazioni russe di nitrato di ammonio oggetto di dumping per impedire alle stesse di continuare a causare un pregiudizio all'industria comunitaria.
53 Del pari, le due note delle società Hydro Agri France e Grande Paroisse, prodotte dalla ricorrente il 25 aprile 1995, riguarderebbero unicamente il prezzo di vendita delle importazioni controverse, auspicato da detti due produttori, ma non affronterebbero la questione del margine di profitto necessario a eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria da tali importazioni.
Giudizio del Tribunale
Osservazioni preliminari
54 Nella fattispecie, il dazio antidumping istituito sotto forma di dazio variabile dall'art. 1 del regolamento controverso corrisponde alla maggiorazione del prezzo delle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia necessario per eliminare il pregiudizio subìto dall'industria comunitaria a causa di tali importazioni. Per stabilire il margine del pregiudizio causato dalle importazioni controverse, il Consiglio ha paragonato il loro prezzo di vendita ponderato all'interno della Comunità, adottato in funzione di una certa differenza di qualità, con il prezzo indicativo della produzione comunitaria. Tale prezzo indicativo è stato calcolato sulla base del costo medio ponderato per tonnellata di nitrato di ammonio in sacchi prodotto dall'industria comunitaria, aumentato di un margine di profitto del 5%.
55 Al punto 89 della motivazione del regolamento controverso, il Consiglio ha motivato la propria scelta di un margine di profitto del 5% nel calcolo del prezzo indicativo coi termini seguenti: «(...) in recenti procedimenti antidumping relativi alle soluzioni di urea e nitrato di ammonio (UAN) è stato calcolato un profitto del 5% sui costi, e lo stesso margine di profitto è stato considerato adeguato per i fertilizzanti azotati nei procedimenti antidumping».
56 Al punto 91 della motivazione del regolamento controverso il Consiglio ha replicato agli argomenti della ricorrente, secondo i quali un margine di profitto del 10% rispetto ai costi costituirebbe un livello di profitto più adeguato, come segue:
«Tale margine di profitto, di cui si è tenuto conto per il procedimento regionale, non è stato applicato ai reali costi di produzione dell'industria britannica, bensì ai costi adeguati per escludere l'impatto di fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping. In ogni caso, l'industria britannica rappresenta solo una parte minore della produzione comunitaria di nitrato di ammonio, ed ha costi inferiori rispetto agli altri produttori comunitari. Pertanto la struttura dei costi dell'industria britannica sembra prestarsi quindi ad una ragionevole aspettativa di profitti più elevati, in normali condizioni di mercato, rispetto all'industria comunitaria nell'insieme. Si è stabilito inoltre che i costi fissi dell'industria comunitaria sono leggermente gonfiati dal mantenimento di un livello di sovrapproduzione (punto 71). L'EFMA ha affermato altresì che sarebbe opportuno tener conto di un margine di profitto maggiore a causa di alcuni costi legati alla produzione di nitrato di ammonio, che non sono presenti per la produzione di soluzioni di urea o di UAN. L'EFMA non ha però fornito prove sufficienti a sostenere questa affermazione. Considerando i fattori sopra esposti, e dopo attento esame della questione, si conclude che il margine di 5% rispetto ai costi reali rimane un livello di profitto adeguato».
57 Trattandosi della valutazione di una situazione economica complessa, il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale nella determinazione del margine di profitto adeguato. Il giudice comunitario deve quindi limitare il suo sindacato alla verifica dell'osservanza delle norme di procedura, dell'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta contestata, dell'insussistenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell'insussistenza di sviamento di potere (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 28 settembre 1995, causa T-164/94, Ferchimex/Consiglio, Racc. pag. II-2681, punto 67).
58 Tocca alla ricorrente produrre gli elementi di prova che consentano al Tribunale di accertare che il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazione ai sensi di tale giurisprudenza (v. sentenza EFMA/Consiglio, già citata, punto 106).
Sul criterio di base da adottare per il calcolo del margine di profitto
59 Il primo argomento della ricorrente, secondo il quale il margine di profitto che le istituzioni comunitarie debbono adottare è quello necessario per assicurare la sopravvivenza dell'industria comunitaria e/o una rimunerazione adeguata del suo capitale, non trova alcun fondamento nel regolamento base. Occorre ricordare infatti che, ai sensi dell'art. 4, n. 1, di tale regolamento, vi è pregiudizio soltanto se le importazioni in oggetto hanno arrecato o minacciano di arrecare, per via degli effetti del dumping, un pregiudizio notevole ad un'industria stabilita nella Comunità, oppure ritardano notevolmente la creazione di siffatta industria. Del pari, dall'art. 13, n. 3, del regolamento base discende che il dazio antidumping imposto non può eccedere quanto è necessario per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping. Ne consegue che un pregiudizio imputabile ad altri fattori non deve essere preso in considerazione nella determinazione del pregiudizio ai sensi del citato art. 4, n. 1.
60 Ne consegue che il margine di profitto di cui il Consiglio deve tener conto per calcolare il prezzo indicativo atto ad eliminare il pregiudizio di cui trattasi deve essere limitato al margine di profitto che l'industria comunitaria potrebbe ragionevolmente prevedere in normali condizioni di concorrenza, in assenza delle importazioni oggetto di dumping. L'attribuzione all'industria comunitaria di un margine di profitto che essa non avrebbe potuto conseguire in assenza di dumping non sarebbe infatti conforme agli artt. 4, n. 1, e 13, n. 3, del regolamento base.
61 Il criterio del margine di profitto necessario per garantire la sopravvivenza dell'industria in oggetto non è quindi conforme al regolamento base. Infatti, un criterio siffatto non consentirebbe alle istituzioni comunitarie di conformarsi rigorosamente alle disposizioni del regolamento base, in particolare nel caso in cui altri fattori diversi dal dumping, quale un livello di sovrapproduzione (v., qui di seguito, i punti 103 e ss.), producano del pari l'effetto di ridurre la redditività dell'industria comunitaria. In caso contrario, l'industria comunitaria sarebbe protetta non solo contro le importazioni oggetto di dumping, ma anche contro qualsiasi altro fattore atto a compromettere il rendimento dei suoi investimenti.
62 Ne consegue che il primo argomento della ricorrente, che costituisce la premessa principale della sua argomentazione, deve essere respinto.
Sugli elementi di prova addotti dalla ricorrente nel corso del procedimento precontenzioso
63 Occorre rilevare che, nella sua nota 24 aprile 1995, la società Hydro Agri France si limita a indicare il prezzo minimo franco frontiera comunitaria che, a suo avviso, le consentirebbe di ottenere un rendimento degli investimenti pari al netto delle imposte, al 15%.
64 Del pari, nella sua nota 24 aprile 1995, la società Grande Paroisse fornisce unicamente una serie di calcoli dei prezzi di vendita ritenuti necessari affinché i suoi investimenti in tale settore siano redditizi.
65 Nessuno di tali documenti affronta la questione di quale margine di profitto avrebbe potuto ottenere l'industria comunitaria in assenza delle importazioni oggetto di dumping. Tali atti non consentono dunque di stabilire che le istituzioni comunitarie hanno commesso un manifesto errore di valutazione su tale punto.
66 Nel corso del procedimento precontenzioso la ricorrente non ha fornito alcun elemento sulla menzionata questione relativa a quale sarebbe stato il margine di profitto medio ottenuto dall'industria comunitaria qualora non vi fossero state importazioni oggetto di dumping.
67 Occorre quindi respingere l'argomento della ricorrente desunto dagli elementi di prova addotti nel corso del procedimento precontenzioso.
Sullo studio Z/Yen
68 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente, secondo il quale lo studio Z/Yen dimostrerebbe un manifesto errore di valutazione da parte delle istituzioni comunitarie, è pacifico che tale studio non è stato comunicato alla Commissione nel corso del procedimento precontenzioso.
69 A tale proposito occorre ricordare che, al punto 108 della citata sentenza EFMA/Consiglio, il Tribunale ha affermato che non doveva tenersi conto, ai fini del procedimento contenzioso, di uno studio sul margine di profitto che non era stato comunicato alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo. Il Tribunale ha precisato che, nell'ambito di un procedimento antidumping, rientra nella sua competenza accertare se le istituzioni si siano fondate su fatti materiali esatti e se questi ultimi non siano stati valutati in modo manifestamente errato, sullo sfondo della situazione quale si presentava alla data di adozione dell'atto impugnato. Poiché la ricorrente non aveva addotto nel corso del procedimento amministrativo alcuna prova a sostegno della propria asserzione secondo cui sarebbe stato necessario un margine di profitto più elevato, le istituzioni non avevano quindi potuto prendere in considerazione questo elemento al momento in cui hanno adottato il regolamento impugnato.
70 Tale giurisprudenza deve essere applicata alla fattispecie. La ricorrente avrebbe altrimenti la possibilità di eludere i termini fissati dalla Commissione nel corso del procedimento precontenzioso.
71 A tale proposito occorre osservare che, nell'ambito dei procedimenti antidumping, il Consiglio e la Commissione dipendono dalla cooperazione volontaria delle parti, che devono fornire loro le informazioni necessarie nel termine assegnato. Sebbene, nella fattispecie, non fossero applicabili i termini rigorosi introdotti dal citato regolamento 22 dicembre 1994, n. 3283, in seguito ai nuovi accordi intervenuti nel 1994 relativamente all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (v. il precedente punto 17), le istituzioni comunitarie erano comunque tenute, ai sensi dell'art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento base, a concludere l'inchiesta entro un anno dall'apertura del procedimento o, quanto meno, entro un termine ragionevole (sentenza del Tribunale 2 maggio 1995, cause riunite T-163/94 e T-165/94, NTN Corporation e Koyo Seiko/Consiglio, Racc. pag. II-1381, punto 119).
72 A tal fine, in ognuna delle tre lettere d'informazione 15 dicembre 1994, 6 aprile e 2 giugno 1995, la Commissione ha invitato la ricorrente ad esporre il suo punto di vista entro un termine determinato. Di conseguenza la ricorrente, che ha essa stessa dato inizio al procedimento precontenzioso attraverso il deposito del suo reclamo, aveva un lasso di tempo sufficientemente ampio per fornire alla Commissione gli elementi di fatto contenuti nello studio Z/Yen.
73 In tali circostanze, la ricorrente non è legittimata a invocare nell'ambito del presente procedimento, a sostegno di un motivo fondato su un errore manifesto di valutazione, elementi di fatto che non ha sottoposto all'esame della Commissione nel corso del procedimento precontenzioso.
74 Anche ammesso che la ricorrente fosse legittimata ad avvalersi dello studio Z/Yen, occorre constatare che esso indica unicamente il rendimento degli investimenti ritenuto necessario per remunerare il capitale esistente o per rinnovare i mezzi di produzione dell'industria comunitaria. Esso non contiene dunque elementi idonei a dimostrare che, in assenza delle importazioni controverse, l'industria comunitaria avrebbe potuto ottenere i rendimenti cui fa menzione. Lo stesso non dimostra nemmeno quale margine di profitto avrebbe ottenuto l'industria comunitaria in assenza di tali importazioni.
75 In ogni caso, pertanto, lo studio Z/Yen non è idoneo a dimostrare che le istituzioni comunitarie hanno commesso un manifesto errore di valutazione nel calcolo del margine di profitto di cui trattasi.
76 Ne consegue che gli argomenti della ricorrente desunti dallo studio Z/Yen devono essere respinti.
Sulla rilevanza della decisione regionale
77 E' vero che, al punto 46 della motivazione della decisione regionale, il Consiglio ha dichiarato a proposito dell'industria britannica che «questo settore, per rimanere competitivo e per poter finanziare nuovi investimenti, deve ottenere un margine di profitto minimo del 10% sui costi». Secondo la ricorrente, tale osservazione sarebbe ugualmente valida per tutta l'industria comunitaria.
78 Occorre in primo luogo ricordare, com'è stato affermato ai precedenti punti 59-62, che il criterio del margine di profitto minimo che l'industria interessata deve realizzare, «per rimanere competitiv[a] e per poter finanziare nuovi investimenti», non consente, di per sé, di determinare il margine di profitto conforme a quanto prescritto dagli artt. 4, n. 1, e 13, n. 3, del regolamento base. Infatti, un criterio del genere non determina necessariamente il margine di profitto che l'industria comunitaria avrebbe potuto ottenere in assenza delle importazioni oggetto di dumping.
79 Ne consegue che il punto 46 della motivazione della decisione regionale non è rilevante per la soluzione della fattispecie in oggetto.
80 In secondo luogo, il mero fatto che il Consiglio ha determinato un certo margine di profitto in un procedimento antidumping precedente non è di per sé sufficiente per stabilire che lo stesso ha commesso un errore manifesto di valutazione non stabilendo il medesimo margine di profitto in un procedimento antidumping successivo. Va rilevato inoltre che, nella decisione regionale, l'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1_ gennaio e il 30 settembre 1992 (punto 6 di tale decisione) e ha preso in esame la situazione specifica dell'industria britannica dell'epoca, mentre, nella fattispecie, l'inchiesta si è svolta in relazione al periodo compreso tra il 1_ aprile 1993 e il 31 marzo 1994 (punto 9 del regolamento controverso) e ha riguardato l'industria comunitaria nel suo complesso.
81 In terzo luogo, dal punto 121 della decisione regionale emerge che il prezzo indicativo stabilito per i produttori britannici «è determinato aggiungendo ai costi di produzione un profitto del 10%, considerato equo. I costi sono stati adeguati per escludere un aumento registrato nel periodo dell'inchiesta a causa di fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping». Ne consegue che, anche ammesso che nell'ambito di tale procedura abbia dovuto essere calcolato un prezzo minimo (v. punti 118-121 della decisione regionale), le autorità comunitarie avrebbero necessariamente applicato un margine di profitto inferiore al 10% per tenere conto di tali altri fattori. Del resto, il Consiglio ha sottolineato chiaramente, al punto 91 della motivazione del regolamento controverso, che il margine di profitto del 10% adottato nel procedimento regionale non era applicabile alla fattispecie poiché «tale margine di profitto, di cui si è tenuto conto per il procedimento regionale, non è stato applicato ai reali costi di produzione dell'industria britannica, bensì ai costi adeguati per escludere l'impatto di fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping» (v. anche, qui di seguito, i punti 103 e ss).
82 In quarto luogo, dagli elementi di prova addotti dal Consiglio emerge che l'industria britannica aveva effettivamente costi di produzione meno onerosi degli altri produttori comunitari (v., in particolare, i calcoli allegati alla lettera della Commissione 2 giugno 1995). Ora, la ricorrente non ha addotto elementi tali da far concludere che la considerazione, al punto 91 della motivazione del regolamento controverso, secondo la quale la struttura dei costi dell'industria britannica le consente di nutrire una ragionevole aspettativa di un livello di profitto più elevato, in normali condizioni di mercato, rispetto all'industria comunitaria nel suo complesso, sia affetta da un manifesto errore di valutazione.
83 In quinto luogo, quando, come nella fattispecie, le imprese dell'industria comunitaria hanno costi di produzione diversi, e dunque livelli di profitto diversi, le istituzioni comunitarie non hanno altra possibilità, per stabilire il prezzo indicativo, che calcolare la media ponderata dei costi di produzione della totalità dei produttori comunitari ed aggiungervi il margine di profitto medio che sembra loro adeguato, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.
84 Nella fattispecie, dai calcoli allegati alla nota della Commissione 2 giugno 1995 emerge che, per verificare l'adeguatezza del margine di profitto del 5% in oggetto, la Commissione ha preso in esame, in particolare, i costi medi ponderati dell'industria comunitaria per i periodi 1990-1991 e 1993-1994, ed ha così calcolato il margine di profitto medio necessario per permettere all'industria comunitaria nel suo complesso di ottenere un prezzo indicativo che sarebbe equivalente ai costi di produzione dell'industria britannica, maggiorati di un margine di profitto del 10%. Il risultato di tali calcoli è il seguente:
Costi di produzione per il nitrato di ammonio in sacchi ECU per tonnellata
1990-1991 / 1993-1994 / differenza in percentuale
Industria britannica / 130 / 116 / - 11
Resto dell'industria comunitaria Media CE / 136 / 130 / - 4
(compreso il Regno Unito) / 134 / 124 / - 7
Calcolo del prezzo indicativo
1990-1991 / 1993-1994
Prezzo indicativo in ECU/tonnellata per l'industria britannica sulla base dei costi di produzione + 10% / 143 / 127,6
Margine di profitto calcolato in base alla media dei costi del complesso della produzione CE, richiesto per raggiungere il prezzo indicativo britannico / 6,7% / 2,9%
Margine di profitto medio per i periodi 1990-1991 e 1993-1994 / 4,8%
85 Tale metodo ha portato a un margine di profitto pari a circa il 5%. Ora, si deve constatare che la ricorrente non ha addotto alcun elemento idoneo a stabilire che il calcolo sopra esposto sia affetto da un errore manifesto di valutazione.
86 Da tutto quanto precede risulta che il margine di profitto considerato nella decisione regionale non è applicabile alla fattispecie.
87 Gli argomenti della ricorrente relativi alla decisione regionale devono essere pertanto respinti.
Sul profitto medio ponderato sulle vendite realizzato dall'industria comunitaria
88 Quanto all'argomento fondato sul profitto medio ponderato del 15,6% sulle vendite realizzato dall'industria comunitaria nel periodo 1990-1991 (v. il punto 51 della motivazione del regolamento controverso), è vero che la redditività registrata prima della comparsa delle importazioni oggetto di dumping può costituire un indice significativo per stabilire quale margine di profitto avrebbe potuto ottenere l'industria comunitaria in assenza di tali importazioni.
89 Tuttavia, l'importo di tale profitto, indicato al punto 51 della motivazione del regolamento controverso, in relazione a un'unica annata (vale a dire, nella fattispecie, quella che va dal 1_ aprile 1990 al 31 marzo 1991), non è di per sé solo sufficiente a stabilire che il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazione nella determinazione del margine di profitto rispetto ai costi che l'industria comunitaria avrebbe potuto ragionevolmente conseguire, in assenza di tali importazioni, nel periodo d'inchiesta, vale a dire tra il 1_ aprile 1993 e il 31 marzo 1994.
90 Infatti, poiché il profitto sulle vendite dipende da numerosi fattori che possono variare nel tempo, i risultati di un'unica annata precedente alla comparsa delle importazioni in esame non consentono di determinare con certezza quale sarebbe stato il margine di profitto che l'industria comunitaria avrebbe potuto ragionevolmente conseguire, in normali condizioni di mercato, nel corso di un dato periodo successivo. Ciò vale, a maggior ragione, in quanto nella fattispecie si tratta di una materia prima il cui prezzo di rivendita, e dunque la redditività, può variare da un anno all'altro in funzione, soprattutto, delle variazioni dell'offerta e della domanda sul piano internazionale, senza che tale variazione abbia una relazione diretta con i costi di produzione.
91 I margini di profitto, dal canto loro, indicati dai produttori comunitari in risposta al questionario della Commissione, parimenti invocati dalla ricorrente, dal momento che quest'ultima non ha fornito alcun elemento di prova atto a stabilire la veridicità e l'affidabilità di tali cifre, non possono rimettere in discussione i risultati dell'inchiesta svolta dalla Commissione.
92 Gli argomenti della ricorrente relativi al profitto medio ponderato sulle vendite realizzato dall'industria comunitaria devono essere dunque respinti.
Sui procedimenti UAN e urea
93 Per quanto riguarda l'argomento secondo il quale i procedimenti UAN e urea, citati al punto 89 della motivazione del regolamento controverso, non costituirebbero un valido precedente, è pacifico che in tali due procedimenti, conclusi rispettivamente il 22 dicembre 1994 e il 16 gennaio 1995 (v. il precedente punto 30), il Consiglio, per calcolare il prezzo indicativo, ha tenuto conto di un margine di profitto rispetto ai costi pari al 5%.
94 Nel procedimento UAN il Consiglio ha rilevato, al punto 36 della motivazione del citato regolamento 22 dicembre 1994, n. 3319, quanto segue:
«(...) nelle risposte ai questionari i produttori comunitari hanno presentato vari obiettivi di profitto previsti dalle società. Gli obiettivi variavano notevolmente da una società all'altra e in numerosi casi non venivano determinati specificamente per le UAN ma derivavano dalla politica di gruppo globale per la valutazione dei progetti di investimento. La Commissione ha pertanto ritenuto a titolo provvisorio che l'industria comunitaria non avesse specificamente giustificato la sua affermazione sul livello di un adeguato margine di profitto. Dopo le determinazioni provvisorie la EFMA non ha fornito altre informazioni.
Il margine di profitto utilizzato dalla Commissione per la determinazione provvisoria era stato stabilito in considerazione del fatto che il prodotto interessato è un prodotto maturo che richiede finanziamenti modesti per investimenti, ricerca e sviluppo. La Commissione non ha ricevuto informazioni dall'EFMA che giustificassero una diversa valutazione nella fase definitiva (...)».
95 La ricorrente non ha impugnato il citato regolamento 22 dicembre 1994, n. 3319.
96 Nel procedimento urea, il Consiglio ha affermato, al punto 73 della motivazione del citato regolamento 16 gennaio 1995, n. 477, quanto segue:
«La maggior parte dei produttori comunitari ha affermato che è necessario un profitto minimo del 10-15% al netto delle imposte, per poter rimanere competitivi. Essi però non hanno sostanziato tale affermazione e, dato che l'urea è un prodotto noto, questa cifra è stata ritenuta troppo elevata. La Commissione, tenuto conto del calo della domanda di urea, della necessità di finanziare ulteriori investimenti per gli stabilimenti di produzione, e del profitto ritenuto congruo nella prima inchiesta antidumping relativa a questo prodotto, ritiene che, ai fini del presente procedimento, ci si debba basare per la valutazione delle perdite su un livello di profitto, al netto delle imposte, pari al 5%».
97 Il ricorso proposto dalla ricorrente contro il regolamento n. 477/95 è stato respinto dal Tribunale con la sentenza EFMA/Consiglio. In tale sentenza il Tribunale ha constatato, in particolare, che la ricorrente non aveva addotto, nel corso del procedimento precontenzioso, elementi tali da mettere in dubbio il margine di profitto del 5% considerato dal Consiglio (v. supra, punto 69).
98 Dal fascicolo risulta che l'UAN è una soluzione di urea e di nitrato di ammonio e che queste tre sostanze sono fertilizzanti azotati che possono eventualmente essere prodotti nello stesso stabilimento.
99 Risulta inoltre che questi tre prodotti sono in concorrenza fra loro e che, come ha ammesso anche la ricorrente, la scelta di uno di essi da parte degli agricoltori dipende, fra altri elementi, dai loro prezzi rispettivi.
100 Inoltre, nella fattispecie, la ricorrente non ha contestato l'affermazione del Consiglio, figurante al punto 91 del regolamento controverso, secondo la quale i costi di produzione del nitrato di ammonio non sono maggiori di quelli dell'UAN e dell'urea.
101 La ricorrente non ha dimostrato pertanto che le istituzioni comunitarie, nel tener conto del margine di profitto considerato dal Consiglio nei procedimenti UAN e urea al fine, in particolare, di adottare una disciplina coerente per i tre prodotti interessati, abbiano commesso un manifesto errore di valutazione.
102 Peraltro, la ricorrente non ha addotto alcun elemento idoneo a far ritenere che le considerazioni svolte nei procedimenti UAN e urea, secondo le quali i prodotti in oggetto sono prodotti maturi e richiedono finanziamenti modesti per investimenti, ricerca e sviluppo, non siano applicabili anche ai nitrati di ammonio.
Sulle censure relative agli altri fattori di pregiudizio, dedotte nella replica
103 Nella replica la ricorrente ha rilevato che il Consiglio aveva violato i diritti della difesa, non aveva rispettato l'obbligo di motivazione e aveva commesso manifesti errori di valutazione, deducendo, per la prima volta nel suo controricorso, l'esistenza di altri fattori all'origine del pregiudizio subìto dall'industria comunitaria e, in particolare, un livello di sovrapproduzione di quest'ultima per giustificare un margine di profitto ridotto.
104 A tale proposito occorre osservare che il Consiglio ha esposto, al punto 91 della motivazione del regolamento controverso, che «si è stabilito che i costi fissi dell'industria comunitaria sono leggermente gonfiati dal mantenimento di un livello di sovrapproduzione» (v. punto 71).
105 Al punto 71 della motivazione del regolamento controverso, il Consiglio ha constatato, in particolare, che «è chiaro che in generale la capacità dell'industria comunitaria sarebbe comunque eccedente rispetto alla domanda, anche in assenza delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia e dalla Lituania. Questo stato di cose sembra aver contribuito a mantenere un livello di costi fissi più elevato del necessario per questo prodotto».
106 Al punto 72 della motivazione del regolamento controverso il Consiglio ha osservato inoltre che i fattori descritti ai punti 67-71 della motivazione e, in particolare, la strategia dei produttori comunitari (punto 70) e il mantenimento del livello di sovrapproduzione (punto 71) «hanno contribuito al declino della produzione dell'industria comunitaria, dell'utilizzazione degli impianti e dell'occupazione, e il mantenimento di un livello di sovrapproduzione può aver contribuito a determinare costi di produzione più elevati del necessario, con conseguente impatto sui profitti». Il Consiglio ne ha concluso, al punto 75, che «una parte del pregiudizio subìto dall'industria comunitaria è stato causato da altri fattori oltre alle importazioni oggetto di dumping».
107 Anche se, al punto 91 della motivazione del regolamento controverso, il Consiglio ha relativizzato l'aumento dei costi fissi causato dal mantenimento di un livello di sovrapproduzione tramite l'uso dell'avverbio «leggermente», dai punti 70-72, 75 e 91 della motivazione, considerati complessivamente, emerge chiaramente che la sua valutazione sul margine di profitto ha comunque tenuto conto del fatto che: a) l'industria comunitaria presentava un livello di sovrapproduzione; b) tale situazione ha contribuito a mantenere un livello di costi fissi più elevato del necessario; c) una certa parte del pregiudizio subìto dall'industria comunitaria è stato causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping e, in particolare, dall'esistenza di tale sovrapproduzione.
108 Inoltre, al punto 4.3 della sua seconda lettera d'informazione 6 aprile 1995, la Commissione citava, in sostanza, tutti i dati di fatto sopra menzionati, che figurano ai punti 70-72 e 75 del regolamento controverso. Del pari, nelle sue lettere 6 aprile, 2 giugno e 23 giugno 1995, la Commissione ha anche fatto menzione del complesso degli elementi di fatto che figurano ai punti 89-91 del regolamento controverso. Ora, la ricorrente non ha mai contestato tali elementi di fatto nel corso del procedimento precontenzioso.
109 Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente nella replica, il controricorso non contiene dunque nuovi elementi rilevanti, in relazione al contenuto del regolamento controverso o rispetto alle informazioni fornite nel corso del procedimento precontenzioso.
110 In particolare, il punto 15 del controricorso, secondo il quale il Consiglio avrebbe applicato nella fattispecie un margine di profitto inferiore a quello prescelto nella decisione regionale, per tener conto del fatto che, nel caso specifico, sono stati presi in considerazione i costi di produzione effettivi e non quelli adattati, non costituisce una nuova motivazione, poiché tale argomentazione figura già al punto 91 della motivazione del regolamento controverso (v. supra, punto 81). Peraltro, tale motivazione, nonché il fatto che i costi fissi dell'industria comunitaria sono stati «leggermente gonfiati» da un livello di sovrapproduzione, erano già menzionati nella lettera della Commissione 23 giugno 1995 (v. supra, punto 13).
111 Da quanto precede discende che i motivi addotti nella fase della replica, relativi ad una violazione dei diritti della difesa, all'inosservanza dell'obbligo di motivazione e ad un manifesto errore di valutazione quanto all'esistenza di un livello di sovrapproduzione, non si basano su elementi di fatto o di diritto emersi nel corso del procedimento.
112 Ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, tali motivi devono essere quindi dichiarati irricevibili.
Sull'asserita irragionevolezza del margine di profitto considerato dalle istituzioni comunitarie
113 Parimenti irrilevante è l'argomento secondo il quale il margine di profitto considerato dal Consiglio implicherebbe che l'industria comunitaria diversa da quella britannica abbia un profitto praticamente nullo. Occorre precisare che, nella fattispecie, il Consiglio ha dovuto far fronte ad una situazione specifica nella quale una parte dell'industria comunitaria, vale a dire quella britannica, che rappresentava circa il 45% della produzione comunitaria, aveva costi inferiori agli altri produttori comunitari che provvedevano a circa il 55% di tale produzione, e in particolare all'industria francese.
114 Infatti, secondo la nota della Commissione 2 giugno 1995, nel periodo 1993-1994 i costi di produzione del nitrato di ammonio in sacchi erano pari a 116 ECU la tonnellata per l'industria britannica e a 130 ECU la tonnellata per gli altri produttori comunitari (v. supra, punto 84).
115 Tuttavia, nell'ambito di un procedimento antidumping riguardante tutta la Comunità, che deve portare alla determinazione di un prezzo indicativo valido per tutta l'industria comunitaria, il Consiglio deve necessariamente tener conto dei costi di produzione di tutta l'industria comunitaria. In particolare, il Consiglio non è autorizzato a calcolare il prezzo indicativo unicamente sulla base dei costi di produzione più elevati, pena la fissazione di un prezzo indicativo che non sarebbe rappresentativo di tutta la Comunità.
116 Va aggiunto che, per quanto riguarda il calcolo di un margine di profitto rispetto ai costi, più questi saranno elevati, più lo sarà il prezzo minimo. Pertanto, se i prezzi prescelti ai fini di detto calcolo sono quelli dei produttori con i costi di produzione più elevati, il margine di profitto che ne risulterebbe per gli altri produttori rischierebbe di essere eccessivo, mentre vi sarebbe il rischio che i primi siano indebitamente protetti.
117 Ne consegue che, nella fattispecie, le istituzioni comunitarie dovevano basarsi, per calcolare il prezzo indicativo, sulla media ponderata dei costi di produzione del complesso dell'industria comunitaria, vale a dire, secondo la nota della Commissione 2 giugno 1995, circa 124 ECU per tonnellata.
118 Le istituzioni comunitarie dovevano poi aggiungere alla media ponderata dei costi di produzione il margine di profitto che giudicavano ragionevole per determinare il prezzo indicativo.
119 A questo riguardo da quanto precede discende che, nella fattispecie, la valutazione del Consiglio secondo la quale un margine di profitto del 5% era adeguato si fonda su un certo numero di elementi, vale a dire, tra gli altri: a) le considerazioni esposte nei procedimenti UAN e urea, in particolare a proposito della maturità del prodotto in oggetto; b) l'esigenza di non applicare un margine di profitto diverso da quello adottato in tali due procedimenti; c) il calcolo del margine di profitto medio necessario per consentire a tutta l'industria comunitaria di conseguire un prezzo indicativo equivalente ai costi di produzione dell'industria britannica aumentati di un margine di profitto del 10%; d) il fatto che il margine di profitto del 10% considerato nel procedimento regionale si applicava ai costi adottati e non a quelli effettivi; e) l'assenza di altri elementi idonei a giustificare un margine di profitto più elevato; f) l'esistenza di un certo livello di sovrapproduzione (v. supra, punti 59-112). Ora, per le ragioni già esposte, la ricorrente non ha dimostrato che la valutazione del Consiglio su tali diversi elementi sia viziata da un manifesto errore di valutazione.
120 Tale conclusione non può essere inficiata dal mero fatto che una parte considerevole dell'industria comunitaria si è così vista attribuire un margine di profitto estremamente esiguo, se non inesistente, rispetto al prezzo indicativo stabilito in tal modo.
121 Infatti, tale conseguenza discende dal fatto che questa parte dell'industria comunitaria aveva costi di produzione più elevati dei costi medi di produzione dell'industria comunitaria nel suo complesso. Inoltre, la ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a provare che per i produttori comunitari interessati era impossibile ridurre ulteriormente i loro costi di produzione e conseguire così, rispetto al prezzo indicativo, il margine di profitto previsto dal Consiglio.
122 La ricorrente non ha addotto inoltre alcun elemento che consentisse di stabilire che i calcoli fatti dalla Commissione e confermati dal Consiglio fossero falsati dalla svalutazione della lira sterlina nel 1992. Ad ogni modo, in assenza di una moneta unica, le istituzioni comunitarie non avevano altra possibilità, per eseguire i calcoli controversi, che di convertire le diverse valute nazionali in ECU in base al tasso di cambio in vigore al momento dei fatti di cui si discute.
123 L'argomento fondato sull'assunto secondo cui il margine di profitto di cui trattasi sarebbe manifestamente irragionevole per quanto riguarda una parte rilevante dell'industria comunitaria deve essere pertanto respinto.
124 Da tutto quanto precede discende che la ricorrente non ha dimostrato che il Consiglio, prendendo in considerazione, nel regolamento controverso, un margine di profitto del 5% rispetto ai costi, abbia commesso un manifesto errore di valutazione.
125 Il ricorso dev'essere pertanto interamente respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
126 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell'art. 87, n. 4, gli Stati membri e le istituzioni comunitarie intervenuti nella causa sostengono le proprie spese. La ricorrente è risultata soccombente e dev'essere quindi condannata a sopportare le proprie spese e quelle del Consiglio, in conformità alla domanda di quest'ultimo. La Repubblica francese e la Commissione, intervenienti, sopporteranno le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Seconda Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente sopporterà le sue spese e quelle del Consiglio. La Commissione e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese.
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