Massima
Parole chiave
1 Procedura - Spese - Liquidazione - Oggetto
[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91, lett. b), e 92, n. 1]
2 Procedura - Spese - Liquidazione - Elementi da prendere in considerazione
[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91, lett. b), e 92, n. 1]
3 Procedura - Spese - Liquidazione - Spese ripetibili - Interveniente
[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91, lett. b), e 92, n. 1]
Massima
1 Nell'ambito di un procedimento di liquidazione delle spese, il giudice comunitario non è competente a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura i cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese.
(v. punto 21)
2 Poiché il diritto comunitario non contiene disposizioni di natura tariffaria, il giudice comunitario deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto comunitario nonché delle difficoltà della stessa, dell'entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti e, a tal fine, non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito fra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti.
(v. punto 22)
3 Nell'ambito di una domanda di liquidazione delle spese proposta da un interveniente, occorre tener conto del fatto che, essendo, per sua natura, subordinato all'azione principale, l'intervento non può presentare difficoltà pari a quest'ultima, salvo casi eccezionali. Gli onorari dell'avvocato dell'interveniente non possono così, in linea di principio, essere più alti di quelli dell'avvocato della parte principale.
Tuttavia, qualora la parte principale sia un'istituzione alla cui difesa abbiano provveduto membri del suo servizio giuridico assistiti da un avvocato e l'importo delle spese richiesto dalla detta istituzione comprenda unicamente gli onorari dell'avvocato, senza tener conto delle ore di lavoro dedicate alla causa dai suoi agenti, tale importo non è adeguatamente rappresentativo dell'onere di lavoro né delle difficoltà che la causa ha presentato per l'istituzione. Di conseguenza, esso non può servire come riferimento per valutare la misura nella quale gli onorari di avvocato dell'interveniente devono essere considerati spese indispensabili.
(v. punti 23, 25)
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