Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
1. Procedura - Spese - Liquidazione - Spese ripetibili - Spese sostenute durante il procedimento amministrativo in materia di concorrenza - Spese sostenute successivamente alla fase orale - Esclusione
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]
2. Procedura - Spese - Liquidazione - Elementi da prendere in considerazione
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]
Massima
1. Le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al giudice comunitario e, dall'altro, a quelle risultate indispensabili a tali fini.
L'art. 91 del regolamento di procedura del Tribunale si riferisce unicamente al procedimento dinanzi al Tribunale, escludendo la fase che precede quest'ultimo. Va quindi respinta la domanda di liquidazione diretta al rimborso delle spese relative al procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione in materia di concorrenza.
Si deve del pari rifiutare la rifusione delle spese relative al periodo successivo alla data della trattazione orale, qualora dopo tale data non sia stato adottato nessun atto processuale. Infatti, le spese sostenute in data posteriore non appaiono direttamente connesse alla difesa dinanzi al giudice comunitario e non possono, di conseguenza, essere considerate spese indispensabili per la causa, ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura.
( v. punti 28-31 )
2. Il giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Pronunciandosi su una domanda di liquidazione delle spese, il giudice comunitario non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata ed i suoi agenti o consulenti. Poiché il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria, il giudice comunitario deve liberamente valutare i termini della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto comunitario, nonché delle difficoltà della stessa, dell'entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti.
L'importanza di una causa sotto il profilo del diritto comunitario a motivo della novità delle questioni di diritto e della complessità delle questioni di fatto che essa solleva può giustificare onorari elevati e il fatto che una delle parti sia rappresentata da più avvocati.
( v. punti 32-33, 37 )
Parti
Nella causa T-38/95 DEP,
Groupe Origny SA, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall'avv. X. de Roux, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Lyal, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese che la convenuta deve rimborsare alla ricorrente a seguito della sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione (Racc. pag. II-491),
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),
composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, R. García-Valdecasas, K. Lenaerts, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J. Azizi, giudici,
cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore principale
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con la sua decisione 30 novembre 1994, 94/815/CE, relativa ad una procedura d'applicazione dell'art. 85 del Trattato CE (Caso IV/33.126 e 33.322 - Cemento) (GU L 343, pag. 1; in prosieguo: la «decisione Cemento»), la Commissione ha inflitto ammende a 42 imprese ed associazioni di imprese che operano nel settore del cemento grigio e del cemento bianco, per violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE).
2 Le infrazioni imputate alla Cedest SA, nei cui diritti è subentrata la Origny SA (in prosieguo: la «ricorrente»), nella decisione Cemento erano le seguenti: partecipazione, dal 14 gennaio 1983, ad un accordo avente per oggetto l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e la regolamentazione dei trasferimenti di cemento da un paese all'altro (art. 1); partecipazione, dal 23 giugno 1982 almeno fino al 30 settembre 1989, ad accordi e pratiche concordate riguardanti la regolamentazione delle forniture di cemento dalla Francia verso la Germania e viceversa [art. 3, n. 3, lett. a)]. La Cedest si è vista irrogare, ai sensi dell'art. 9 della decisione Cemento, un'ammenda di ECU 2 522 000.
3 Il 17 febbraio 1995, con atto introduttivo iscritto nella cancelleria del Tribunale al numero T-38/95, la ricorrente ha chiesto l'annullamento degli artt. 1, 3, n. 3, e 9 della decisione Cemento per la parte in cui tali articoli la riguardavano.
4 Con sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione (Racc. pag. II-491; in prosieguo: la «sentenza Cemento»), il Tribunale, nella causa T-38/95, Groupe Origny/Commissione, ha annullato, nei confronti della ricorrente, gli artt. 1, 3, n. 3, lett. a), e 9 della decisione Cemento e ha condannato la Commissione alle spese.
5 Con lettera 31 maggio 2000, la ricorrente ha chiesto alla Commissione il rimborso di un importo totale di franchi francesi (FRF) 1 469 281,64 (euro 223 990,54) per gli onorari d'avvocato versati dall'inizio del procedimento dinanzi alla Commissione fino alla pronuncia della sentenza Cemento.
6 Con lettera in data 11 agosto 2000, la Commissione ha respinto tale richiesta per il fatto che gli onorari d'avvocato riguardanti il procedimento dinanzi ad essa non costituiscono spese ripetibili, che talune parcelle presentate dalla ricorrente si riferiscono al periodo successivo all'udienza nella causa T-38/95, che non veniva fornita alcuna indicazione riguardo alle prestazioni effettuate e al numero di ore dedicate e che la ricorrente non compariva nel novero delle imprese messe principalmente in causa, il che aveva consentito di limitare l'ampiezza delle memorie depositate dinanzi al Tribunale. Essa ha inoltre fatto una controproposta che ammontava a FRF 300 000 (euro 45 734,70) per le spese e a franchi lussemburghesi (LUF) 112 230 (euro 2 782,11) per le spese di elezione di domicilio a Lussemburgo.
7 Considerando inaccettabili gli argomenti e la proposta della Commissione, la ricorrente ha presentato, con atto introduttivo depositato in cancelleria il 1° agosto 2001, una domanda di liquidazione delle spese.
8 Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale il 5 ottobre 2001, la Commissione ha presentato le sue osservazioni riguardo a tale domanda.
Conclusioni delle parti
9 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia fissare in FRF 1 469 281,64 (euro 223 990,54) l'ammontare delle spese dovute dalla Commissione.
10 La Commissione conclude che il Tribunale voglia fissare le spese ripetibili, ivi comprese quelle connesse alla presente causa, in FRF 600 000 (euro 91 469,41).
Argomenti delle parti
11 La ricorrente deduce quattro argomenti a sostegno della propria domanda. Col primo argomento essa sostiene che le spese relative al procedimento dinanzi alla Commissione e quelle che si riferiscono al periodo successivo all'udienza dinanzi al Tribunale nella causa T-38/95 sono spese ripetibili. Il secondo, terzo e quarto argomento sono diretti a sottolineare, rispettivamente, l'interesse economico che tale controversia ha costituito per la ricorrente, l'interesse e la difficoltà della causa sotto il profilo del diritto comunitario e l'ampiezza delle attività dispiegate dai suoi legali.
12 In primo luogo, la ricorrente sostiene che le spese relative al procedimento dinanzi alla Commissione dovevano essere considerate «spese indispensabili sostenute (...), per la causa», ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura del Tribunale. Ricordando che, secondo costante giurisprudenza, per «procedimento», ai sensi della disposizione menzionata, deve intendersi il procedimento contenzioso, essa sostiene che la comunicazione degli addebiti segna, in cause analoghe a quella della fattispecie, la fine della fase precontenziosa di indagine e l'avvio del procedimento contenzioso, dal momento che esso è atto a concludersi con la constatazione di una violazione dell'art. 81, n. 1, CE o dell'art. 82 CE e con la condanna al pagamento di un'ammenda.
13 E' questa la ragione per cui, secondo la ricorrente, nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione, devono essere rispettati i diritti della difesa, i quali implicano, in particolare, l'accesso ai documenti utilizzati dalla Commissione a sostegno dei suoi addebiti, nonché il principio del contraddittorio, in forza del quale l'impresa interessata è autorizzata a presentare le sue osservazioni scritte e orali riguardo a tali addebiti. La designazione di un consigliere uditore, incaricato di assicurare l'imparzialità del procedimento, e la presenza abituale dei legali delle parti interessate confermerebbe il carattere contenzioso di tale procedimento.
14 Inoltre le prestazione relative alla difesa sarebbero state fornite, essenzialmente, nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione. Il procedimento giudiziario si sarebbe fondato sul complesso degli argomenti, dei documenti e delle memorie discussi e scambiati nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione.
15 Nella fattispecie la notifica degli addebiti sarebbe avvenuta il 25 novembre 1991, cosicché la ricorrente potrebbe a giusto titolo pretendere il rimborso delle spese sostenute per la causa a partire da tale data, tanto più che il Tribunale avrebbe concluso per l'insussistenza degli addebiti mossi nei suoi confronti.
16 Relativamente alle spese sostenute dopo l'udienza nella causa T-38/95, la ricorrente sottolinea che essa ha dovuto analizzare le diverse dichiarazioni effettuate durante le udienze tenutesi dinanzi al Tribunale il 16 settembre e il 21 ottobre 1998 nelle altre cause conclusesi con la sentenza Cemento (in prosieguo: le «cause Cemento»), nonché le ipotesi prospettabili in caso di annullamento o di conferma della decisione Cemento.
17 In secondo luogo, la ricorrente sottolinea che il valore economico della controversia era ingente, in considerazione dell'ammontare dell'ammenda che le era stata inflitta con la decisione Cemento. Il suo ricorso d'annullamento avrebbe pertanto giustificato che fossero impiegati tutti i mezzi necessari per l'esercizio della difesa.
18 In terzo luogo, la ricorrente espone che le difficoltà della controversia, sotto il profilo comunitario, consistevano, in particolare, nella specificità delle questioni relative ai diritti della difesa e ai criteri per l'addebito di una violazione ad un'impresa in ragione della sua appartenenza ad un'associazione nazionale, essa stessa appartenente ad un'associazione europea. Riguardo ai diritti della difesa, la sentenza Cemento avrebbe chiarito la portata del principio dell'accesso al fascicolo della Commissione e la ricorrente sarebbe stata dichiarata estranea ai fatti proprio sulla base dei documenti cui non aveva avuto accesso nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione. La ricorrente aggiunge, quanto al merito, di essere stata costretta a formulare un'argomentazione dettagliata per controbattere il ragionamento della Commissione secondo il quale le pratiche attuate sui mercati francese e tedesco del cemento hanno costituito una misura d'attuazione di un accordo più ampio, concluso a livello dell'associazione europea Cembureau, della quale la Cedest doveva essere considerata membro in ragione della sua appartenenza all'associazione dei cementieri francesi.
19 La ricorrente soggiunge di aver dovuto presentare e analizzare, nelle sue memorie presentate dinanzi al Tribunale, le caratteristiche strutturali dell'industria del Cemento per ricavarne le conseguenze utili riguardo alla concorrenza.
20 In quarto luogo, la ricorrente sottolinea di aver dovuto esaminare, al pari delle altre parti interessate, decine di migliaia di pagine, contenenti gli elementi a carico e discarico del fascicolo, e di aver dovuto rispondere agli stessi addebiti mossi nei confronti delle altre parti, in considerazione della tesi della Commissione riguardo alla partecipazione delle diverse imprese e associazioni interessate ad una vasta intesa europea. Essa avrebbe dovuto inoltre difendersi dall'addebito specifico riguardante la presunta intesa franco-tedesca. Inoltre, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, essa avrebbe dovuto preparare, oltre ad un ricorso e ad una replica, numerose memorie a seguito delle misure adottate dal Tribunale per costringere la Commissione a concedere l'accesso al suo fascicolo amministrativo.
21 Sottolineando di essere stata rappresentata nella detta causa da due avvocati, la ricorrente, tenuto conto della tariffa oraria di tali avvocati, nonché del numero di ore e della natura delle prestazioni riguardanti tale causa, calcola l'importo delle spese dovute dalla Commissione in FRF 1 469 281,64 (euro 223 990,54).
22 In risposta a tali argomenti la Commissione sostiene, in primo luogo, che la tesi della ricorrente riguardo alla nozione di spese relative al procedimento contenzioso non può portare a discostarsi dalla giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale secondo la quale le spese ripetibili, ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura del Tribunale, sono limitate a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale, ad esclusione di quelle attinenti alla fase precontenziosa.
23 Riguardo alle spese relative al periodo successivo all'udienza nella causa T-38/95, la Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza, tali spese non possono essere considerate spese indispensabili sostenute per la causa (ordinanza della Corte 16 dicembre 1999, causa C-137/92 P-DEP, Hüls/Commissione, non pubblicata nella Raccolta). Essa aggiunge che, nella fattispecie, la ricorrente non ha dimostrato che tali spese erano necessarie.
24 In secondo luogo, la Commissione non contesta il fatto che l'ammenda inflitta alla ricorrente dalla decisione Cemento rappresentasse una somma considerevole, la cui rilevanza deve tuttavia essere relativizzata, in considerazione, da un lato, del fatto che rappresenterebbe solo il 2,8% del fatturato della ricorrente e, d'altro lato, dell'ammontare totale delle ammende irrogate con la decisione Cemento (circa euro 250 000 000). Il raffronto tra quest'ultimo ammontare e l'entità dell'ammenda inflitta alla ricorrente farebbe apparire il ruolo marginale di quest'ultima nell'intesa considerata dalla decisione Cemento e nel procedimento.
25 In terzo luogo, la Commissione sostiene che la causa T-38/95 non ha sollevato nuove e importanti questioni di diritto. Per quanto riguarda l'accesso al fascicolo, il Tribunale avrebbe applicato i principi fissati dalla giurisprudenza precedente. Riguardo alla questione della partecipazione della ricorrente alla violazione, essa si sarebbe posta in termini molto simili a quelli degli altri casi di intese.
26 In quarto luogo, la Commissione non nega che le misure istruttorie adottate dal Tribunale per accordare, in particolare alla ricorrente, l'accesso al fascicolo nella sua integralità abbiano provocato un aumento del lavoro. Essa considera, tuttavia, che l'opera prestata dai legali della ricorrente appare in una certa misura sproporzionata rispetto alla difficoltà alla complessità e al volume della causa.
27 Essa ammette che la causa giustificava il ricorso a due avvocati e non commenta la tariffa oraria applicata da questi ultimi nella fattispecie.
Giudizio del Tribunale
28 A tenore dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all'agente, consulente o avvocato». Da tale disposizione deriva che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e, dall'altro, a quelle risultate indispensabili a tali fini (v., per analogia, ordinanza della Corte 9 novembre 1995, causa C-89/95 DEP, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 14; ordinanze del Tribunale 15 luglio 1998, causa T-115/94 DEP, Opel Austria/Consiglio, Racc. pag. II-2739, punto 26, e 19 settembre 2001, causa T-64/99, UK Coal/Commissione, Racc. pag. II-2547, punto 25).
29 Pur se nel corso del procedimento che precede la fase giurisdizionale è generalmente svolto un lavoro giuridico sostanziale, si deve ricordare che, col termine «causa», l'art. 91 del regolamento di procedura si riferisce unicamente al procedimento dinanzi al Tribunale, escludendo la fase che precede quest'ultimo. Questo risulta in particolare dall'art. 90 del regolamento, il quale fa menzione del «procedimento dinanzi al Tribunale» (v., analogamente, ordinanze della Corte 21 ottobre 1970, causa 75/69, Hake/Commissione, Racc. pagg. 901, 902, e 30 novembre 1994, causa C-294/90 DEP, British Aerospace/Commissione, Racc. pag. I-5423, punti 10-12, e sentenza Cemento, citata, punto 5134).
30 Va quindi respinta la domanda della ricorrente laddove chiede il rimborso da parte della Commissione delle spese relative al procedimento dinanzi a quest'ultima.
31 Si deve del pari rifiutare alla ricorrente la rifusione da parte della Commissione delle spese relative al periodo successivo alla trattazione orale della causa T-38/95. Occorre infatti sottolineare che le cause Cemento non sono state riunite ai fini della trattazione orale e che nessun atto processuale è stato adottato dopo il 16 settembre 1998, data dell'udienza nella causa T-38/95. Le spese sostenute dalla ricorrente in data posteriore non appaiono pertanto direttamente connesse alla sua difesa dinanzi al Tribunale e non possono, di conseguenza, essere considerate spese indispensabili per la causa, ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura (v., in tal senso, ordinanza della Corte Hüls/Commissione, citata, punto 19, e ordinanza del Tribunale 27 novembre 2000, causa T-78/99 DEP, Elder/Commissione, Racc. pag. II-3717, punto 17).
32 In materia di spese riguardanti il procedimento dinanzi al Tribunale, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui i detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Pronunciandosi su una domanda di liquidazione delle spese, il Tribunale non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata ed i suoi agenti o consulenti (v. ordinanze del Tribunale 8 novembre 1996, causa T-120/89 DEP, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commissione, Racc. pag. II-1547, punto 27; Opel Austria/Consiglio, citata, punto 27, e UK Coal/Commissione, citata, punto 26).
33 Inoltre, secondo costante giurisprudenza, poiché il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria, il Tribunale deve liberamente valutare i termini della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto comunitario, nonché del grado di difficoltà della stessa, dell'entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti (v. ordinanza della Corte 26 novembre 1985, causa 318/82, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 3727, punti 2 e 3; ordinanze del Tribunale 8 marzo 1995, causa T-2/93 DEP, Air France/Commissione, Racc. pag. II-533, punto 16; Opel Austria/Consiglio, citata, punto 28, e UK Coal/Commissione, citata, punto 27).
34 E' sulla base dei criteri menzionati che va valutato l'importo delle spese ripetibili nella fattispecie.
35 Per quanto attiene alle difficoltà della causa ed alla rilevanza della fattispecie sotto l'aspetto del diritto comunitario, risulta che la detta causa era di una relativa complessità e comportava, in particolare riguardo ai diritti della difesa, una questione relativa all'accesso al fascicolo della Commissione. Pur se, naturalmente, non si trattava di una nuova questione, essa ha rivestito nelle cause Cemento, e in particolare nella causa in esame, aspetti peculiari che hanno condotto il Tribunale ad apportare importanti precisazioni riguardo alla portata del principio dell'accesso al fascicolo amministrativo nell'ambito di un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE.
36 Nel merito, la causa sollevava, in particolare, la questione, nuova in diritto, se un'impresa può essere considerata parte di un accordo contrario all'art. 81, n. 1, CE, per il fatto, da un lato, di essere affiliata ad un'associazione nazionale, a sua volta membro dell'associazione europea al cui livello è stato concluso l'accordo di cui trattasi, e, d'altro lato, per la sua partecipazione ad una misura particolare di applicazione di tale accordo.
37 La natura della controversia giustificava pertanto, da un lato, onorari elevati e, d'altro lato, il fatto che la ricorrente fosse rappresentata da due avvocati (v., in tal senso, le ordinanze Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commissione, citata, punto 30, e Opel Austria/Consiglio, citata, punto 29).
38 Per quanto riguarda l'ampiezza del lavoro connesso al procedimento dinanzi al Tribunale, occorre constatare che, oltre al ricorso e alla replica, due memorie di osservazioni sono state presentate dalla ricorrente dopo che il Tribunale aveva ingiunto alla Commissione di autorizzare l'accesso delle parti interessate al suo fascicolo amministrativo.
39 Pur se è vero che la circostanza ricordata al punto precedente ha aggravato il carico di lavoro degli avvocati della ricorrente nella fattispecie e che la controversia ha sollevato complesse questioni di diritto (v. supra, punti 34 e 35), va tuttavia rilevato che la ricorrente compariva tra i destinatari della decisione Cemento ai quali era addebitato un numero limitato di infrazioni, il che ha ridotto il volume delle memorie da essa presentate al Tribunale.
40 Per quanto riguarda gli interessi economici della controversia per la ricorrente, si deve sottolineare che l'ammenda inflitta a quest'ultima nella decisione Cemento costituiva una somma ingente (v. supra, punto 2).
41 Tenuto conto dell'analisi che precede, vanno considerate, nella fattispecie, spese ripetibili, ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura, il complesso delle spese, debitamente giustificate, sostenute dalla ricorrente per la causa T-38/95 dinanzi al Tribunale.
42 Dalle indicazioni fornite dalla ricorrente in allegato alla sua domanda risulta che, come constata la Commissione nelle sue osservazioni, il totale delle spese sostenute dalla ricorrente tra il 1° dicembre 1994, giorno successivo all'adozione della decisione Cemento, e la fine del mese di settembre 1998, nel corso del quale ha avuto luogo l'udienza nella causa T-38/95, ammonta a circa FRF 760 000 (euro 115 851,25). Da tale importo deve tuttavia essere detratta la cifra di FRF 60 000 (euro 9 146,94) all'incirca, menzionata nella lettera inviata il 29 giugno 1998 alla ricorrente dai suoi avvocati, che non corrisponde ad una parcella di onorari e spese, ma ad una domanda di anticipo sugli onorari.
43 Pertanto, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, in base ad un'equa valutazione, l'importo degli onorari e delle spese da rifondere alla ricorrente va fissato in euro 106 714,31 (FRF 700 000).
44 Dato che il Tribunale, nel fissare l'ammontare delle spese ripetibili, ha tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie fino alla data della pronuncia, non occorre statuire con atto separato sulle spese sostenute dalle parti per il presente procedimento di liquidazione delle spese (ordinanze del Tribunale 5 luglio 1993, causa T-84/91 DEP, Meskens/Parlamento, Racc. pag. II-757, punto 16; Opel Austria/Consiglio, citata, punto 33, e UK Coal/Commissione, citata, punto 33).
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
così provvede:
L'ammontare delle spese da rifondere alla ricorrente nella causa T-38/95 è fissato in euro 106 714,31 (FRF 700 000).
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