Massima
Parole chiave
1 Procedura - Spese - Liquidazione - Spese ripetibili - Spese indispensabili sostenute dalle parti - Nozione - Spese del Consiglio relative alle fotocopie degli atti processuali inviati ai rappresentanti permanenti degli Stati membri - Esclusione
[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91, lett. b), e 92, n. 1]
2 Procedura - Spese - Liquidazione - Spese ripetibili - Spese indispensabili sostenute dalle parti - Nozione - Spese relative all'effettuazione di un numero di fotocopie delle memorie superiore a quello previsto all'art. 43, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale - Esclusione
[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 43, n. 1, 91, lett. b), e 92, n. 1]
3 Procedura - Spese - Liquidazione - Oggetto
[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91, lett. b), e 92, n. 1]
4 Procedura - Spese - Liquidazione - Elementi da prendere in considerazione
[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91, lett. b), e 92, n. 1]
Massima
1 La nozione di spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, di cui all'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale non comprende le spese che una parte ha dovuto sostenere a causa della sua organizzazione interna.
Le spese relative all'invio da parte del Consiglio di una copia degli atti processuali alle rappresentanze permanenti degli Stati membri non hanno il carattere di spese indispensabili ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura. Infatti, tali spese non sono legate direttamente alla difesa del Consiglio dinanzi al Tribunale, ma dipendono dall'organizzazione interna del Consiglio e dalle disposizioni adottate, tenuto conto della natura di tale istituzione che costituisce un'entità giuridica unica sebbene composta di quindici Stati membri, e derivano da disposizioni relative alla sua organizzazione interna, adottate allo scopo di assicurare un'informazione adeguata tra l'istituzione e gli Stati membri che la compongono.
(v. punti 17-18)
2 Risulta dall'art. 43, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale che devono considerarsi come spese indispensabili per la causa, ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura, esclusivamente quelle relative alla realizzazione e all'invio al Tribunale di cinque copie delle memorie nella lingua processuale, più tante copie quante sono le parti in causa. Il fatto che, nell'ambito della cooperazione interistituzionale, le istituzioni forniscano al Tribunale un numero di copie superiore, nonché copie di memorie tradotte in lingua francese allo scopo di facilitare il lavoro interno del Tribunale, non può in alcun caso modificare la portata delle disposizioni del suo regolamento di procedura a danno delle altre parti.
Di conseguenza, non possono essere considerate ripetibili né le spese relative alla realizzazione di un numero di copie delle memorie nella lingua processuale superiore a quello previsto all'art. 43, n. 1, del regolamento di procedura, né le spese relative alle copie delle traduzioni in francese delle memorie del Consiglio inviate al Tribunale.
(v. punti 22-24)
3 Nell'ambito di un procedimento di liquidazione delle spese, il giudice comunitario non è competente a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese.
(v. punto 32)
4 Poiché nel diritto comunitario non figurano disposizioni di natura tariffaria, il giudice comunitario deve liberamente valutare i termini della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l'aspetto del diritto comunitario, nonché del grado di difficoltà della stessa, dell'entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti od ai consulenti che hanno prestato la loro opera e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti e, perciò, non è obbligato a prendere in considerazione una tariffa nazionale che fissa gli onorari degli avvocati né eventuali accordi conclusi a tale scopo tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti.
(v. punto 32)
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