Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Sospensione dell' esecuzione di una decisione che infligge un' ammenda ° Presupposti ° Costituzione di una garanzia bancaria ° Ammissibilità ° Limiti ° Circostanze eccezionali
(Trattato CE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
Il giudice dell' urgenza può disporre la sospensione dell' obbligo dell' impresa richiedente di costituire una cauzione bancaria a garanzia del pagamento dell' ammenda inflittale solo se sussistono circostanze eccezionali.
Per quanto riguarda il rischio di messa in liquidazione giudiziaria che l' esazione dell' ammenda o la costituzione di una garanzia bancaria potrebbero comportare, esso non può essere considerato circostanza attestante l' urgenza poiché la richiedente costituisce oggetto di una procedura diretta al risanamento delle imprese in difficoltà, nel corso della quale è esclusa una dichiarazione di fallimento, e poiché comunque, vale a dire anche ammesso che una messa in liquidazione non sia esclusa, i provvedimenti che la Commissione potrebbe prendere per ottenere il pagamento dell' ammenda secondo le modalità previste dall' art. 192 del Trattato non risultano idonei, di per sé, a provocarla, data la gravissima situazione d' indebitamento dell' impresa richiedente, nell' ambito della quale il credito della Commissione ha solo un' infima rilevanza, e dati i diritti vantati dagli altri creditori.
Per quanto concerne, peraltro, il contemperamento degli interessi in causa, una situazione economica gravissima come quella in cui versa la richiedente esige che vengano chieste garanzie dirette a salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità.
Parti
Nel procedimento T-104/95 R,
Tsimenta Chalkidos AE, società di diritto ellenico, con sede in Atene (Grecia), con l' avv. Panagiotis Bernitsas, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Philippe Dupont, 8-10, rue Mathias Hardt,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Theofanis Christoforou e Richard Lyal, membri del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
avente ad oggetto la domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione 30 novembre 1994, 94/815/CE, relativa ad una procedura d' applicazione dell' art. 85 del Trattato CE (IV/33.126 e 33.322 ° Cemento; GU L 343, pag. 1), nella parte in cui impone alla richiedente il pagamento di un' ammenda di 1 856 000 ECU,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatti e procedimento
1 Il 30 novembre 1994 la Commissione ha adottato la decisione 94/815/CE, relativa ad una procedura d' applicazione dell' art. 85 del Trattato CE (IV/33.126 e 33.322 ° Cemento; GU L 343, pag. 1, in prosieguo: la "decisione").
2 Secondo l' art. 1 della decisione, i 42 produttori di cemento e associazioni di categoria che vi sono elencati, fra cui la richiedente, hanno violato l' art. 85, n. 1, del Trattato CE partecipando ad un accordo avente ad oggetto l' osservanza dei limiti dei mercati nazionali e la regolamentazione dei trasferimenti di cemento da un paese all' altro.
3 A tenore dell' art. 6 della decisione, alcuni di tali produttori di cemento, fra cui la richiedente, dal 1 luglio 1981 al 19 maggio 1989 hanno del pari violato l' art. 85, n. 1, del Trattato partecipando, nel quadro dell' EPC (Export Policy Committee), ad una pratica concordata continua riguardante l' esame della situazione dei mercati comunitari, la ripartizione dei mercati dei paesi terzi, la fissazione dei prezzi per i prodotti destinati alla grande esportazione, lo scambio di dati relativi ad ogni singola impresa sulle quantità di prodotti disponibili per l' esportazione e sulle esportazioni effettuate nei paesi terzi allo scopo di prevenire incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali all' interno della Comunità.
4 L' art. 9 della decisione infligge alla richiedente un' ammenda pari a 1 856 000 ECU per le infrazioni rilevate negli artt. 1 e 6. Ai sensi dell' art. 11, il termine per il pagamento dell' ammenda è di tre mesi a decorrere dalla notifica della decisione e l' importo produce interessi di pieno diritto al tasso del 9,25% a partire dalla scadenza di tale termine.
5 La decisione è stata inizialmente notificata alla richiedente il 13 dicembre 1994. Cionondimeno, tale notifica è stata sostituita con una notifica successiva, in data 8 febbraio 1995, a seguito di un errore commesso nella riproduzione del testo della decisione.
6 Le lettere di notifica informavano la richiedente che, qualora essa avesse proposto ricorso dinanzi al Tribunale, la Commissione non avrebbe adottato alcun provvedimento per l' esazione dell' ammenda nelle more del procedimento dinanzi a tale organo giurisdizionale, a condizione che il credito producesse interessi a decorrere dalla data di scadenza del termine di pagamento e che entro la stessa data fosse costituita una garanzia bancaria accettabile per la Commissione, a copertura del debito principale e degli interessi o maggiorazioni.
7 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 aprile 1995, la richiedente ha proposto, ai sensi dell' art. 173 del Trattato CE, un ricorso diretto all' annullamento della decisione.
8 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 maggio 1995, la richiedente ha proposto, in forza degli artt. 185 e 186 del Trattato CE, una domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione, nella parte in cui questa le impone il pagamento di un' ammenda di 1 856 000 ECU.
9 La Commissione ha presentato osservazioni sulla domanda di provvedimenti urgenti il 29 maggio 1995.
10 Le parti hanno esposto le loro spiegazioni orali il 26 giugno 1995. Nel corso di tale audizione, la richiedente ha prodotto un certo numero di documenti relativi alla sua situazione finanziaria ed è stata invitata a produrre altri documenti e dati numerici entro una settimana.
11 Il 30 giugno 1995 la richiedente ha trasmesso al Tribunale i documenti richiesti.
In diritto
12 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato CE e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), nella versione modificata dalle decisioni del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), e 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29), il Tribunale può, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o adottare i necessari provvedimenti provvisori.
13 L' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura dispone che le domande relative a provvedimenti provvisori contemplati dagli artt. 185 e 186 del Trattato debbono precisare i motivi d' urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto. I provvedimenti richiesti devono presentare carattere provvisorio, nel senso che non devono pregiudicare la decisione nel merito (v. ordinanza del presidente del Tribunale 21 dicembre 1994, causa T-301/94 R, Laakmann Karton/Commissione, Racc. pag. II-1279, punto 10).
Argomenti delle parti
14 Per quanto riguarda i motivi d' urgenza, la richiedente assume anzitutto che, nel caso di specie, la proposizione di un ricorso dinanzi al Tribunale non comporta la sospensione dell' esecuzione forzata della decisione, dato che essa si trova nell' impossibilità totale, suffragata da documenti versati al fascicolo, di presentare la lettera di garanzia richiesta dalla Commissione e che la presentazione di una lettera del genere è una condizione essenziale perché la Commissione non adotti provvedimenti ai fini dell' esazione dell' ammenda a partire dalla data di scadenza del termine di pagamento. Orbene, secondo la richiedente, tenuto conto della sua situazione finanziaria estremamente difficile e, in particolare, del suo indebitamento reale che raggiunge l' importo di 104 730 284 254 DR, nonché del fatto che essa è già soggetta al regime nazionale della liquidazione speciale, l' esazione dell' ammenda da parte della Commissione o, in alternativa, l' ottenimento di una lettera di garanzia con le relative spese potrebbero solo arrecarle un danno grave e irreparabile, cioè il fallimento, nonché la disoccupazione dei suoi dipendenti.
15 Per quanto riguarda gli argomenti che giustificano prima facie la sospensione dell' esecuzione richiesta, la richiedente sostiene, in primo luogo, che la semplice lettura della decisione consente di constatare una contraddizione tra la parte "I fatti" (capitoli 3, 4, 5 e 6), in cui non si fa nessun riferimento ad essa, la parte "Valutazione giuridica" (capitoli 8, 9 e 10), che contiene solo vaghi riferimenti nei suoi confronti, e il dispositivo. In realtà, secondo la richiedente, la Commissione non è riuscita a provare né a dimostrare che la richiedente abbia commesso le asserite infrazioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato. Gli elementi di fatto provati riguarderebbero solo altre imprese. In secondo luogo, la richiedente ritiene che la decisione violi l' art. 15, n. 2, primo e secondo comma, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d' applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), in quanto, dato che la Commissione non ha potuto provare la sua partecipazione, con intenzione o per negligenza, ad accordi che hanno una ripercussione sul mercato interno, essa non era legittimata ad infliggerle un' ammenda in forza di tale disposizione. Infine, la richiedente ritiene che, di conseguenza, l' ammenda che le è stata inflitta costituisca simultaneamente una violazione del principio di proporzionalità.
16 La Commissione, da parte sua, ritiene che la richiedente non abbia dimostrato di trovarsi nell' impossibilità di pagare l' ammenda o di prestare una garanzia bancaria. In proposito, la Commissione rileva, in primo luogo, che alla richiedente è stata attribuita dai giudici ellenici la somma di 50 miliardi di DR nell' ambito di una controversia con l' impresa cementiera italiana Calcestruzzi, benché tale importo costituisca oggetto di un divieto d' alienazione, di costituzione di pegno, di compensazione o di cessione a favore della Banca nazionale ellenica, principale creditore della richiedente. In secondo luogo, la Commissione osserva che, attualmente, nessuna delle cause pendenti dinanzi ai giudici nazionali contro la richiedente l' obbliga in modo definitivo ed irrevocabile a pagare immediatamente i suoi debiti né le impone una vendita forzata dei suoi beni. In terzo luogo, la Commissione rileva che la richiedente rientra nell' ambito d' applicazione della legge greca sul risanamento delle imprese in difficoltà, il che significa che essa non può essere dichiarata fallita nelle more della procedura diretta al suo risanamento. In quarto luogo, secondo la Commissione, dal progetto di bilancio della richiedente per l' esercizio 1994 risulta che questa vanta nei confronti di clienti nazionali crediti che ammontano a 3 190 344 953 DR e, pertanto, può disporre della somma di 550 000 000 di DR che corrisponde all' ammenda inflitta. Infine, la Commissione ritiene che le sole lettere di due banche di medie dimensioni versate al fascicolo non comprovino sufficientemente che la richiedente non sia in grado di costituire la garanzia bancaria richiesta in alternativa al pagamento dell' ammenda.
17 Quanto al fumus boni juris dei motivi dedotti a sostegno del ricorso, la Commissione deduce che la decisione, contrariamente a quanto assume la richiedente, si riferisce a quest' ultima, e non soltanto nel suo dispositivo, ma anche nella parte in fatto e nella valutazione giuridica. Comunque, secondo la Commissione, a partire dal momento in cui la decisione ha accertato che la richiedente è uno dei membri fondatori dell' EPC, il riferimento all' EPC nonché alla pratica concordata rilevata nell' ambito di questo comprende automaticamente la richiedente. La Commissione sostiene che, di conseguenza, gli argomenti della richiedente non sembrano, prima facie, fondati e che, quindi, qualsiasi giudizio che il giudice dell' urgenza potrebbe formulare su di essi implicherebbe un esame del merito atto a pregiudicare gravemente la decisione finale. La Commissione deduce infine che un esame dell' importo dell' ammenda inflitta con riguardo al principio di proporzionalità esulerebbe dall' ambito del presente procedimento sommario.
Valutazione del giudice dell' urgenza
18 Prima di statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori, occorre rilevare che, nell' ambito di questa, la richiedente conclude per la sospensione dell' esecuzione della decisione in quanto le infligge, nell' art. 9, un' ammenda di 1,856 milioni di ECU. Orbene, è pacifico che, nella lettera di notifica della decisione, la Commissione ha precisato alla richiedente che, nel caso in cui essa avesse proposto ricorso dinanzi al Tribunale, non sarebbe stato adottato alcun provvedimento per l' esazione dell' ammenda in pendenza del procedimento dinanzi a tale organo giurisdizionale, a condizione che essa costituisse una garanzia bancaria, accettabile per la Commissione, a copertura del debito principale nonché degli interessi e maggiorazioni eventualmente dovuti. D' altronde, nel corso dell' audizione la Commissione ha precisato che, malgrado il fatto che, alla data della scadenza del termine di pagamento dell' ammenda, la richiedente non abbia costituito la garanzia bancaria, non sarà adottato alcun provvedimento per l' esazione fintantoché il presidente del Tribunale non si sia pronunciato sulla domanda di provvedimenti provvisori. Di conseguenza, si deve rilevare che la domanda della richiedente non può avere altro scopo pratico che una sospensione della condizione cui è stata subordinata la rinuncia all' esazione immediata dell' ammenda, cioè la costituzione di una garanzia bancaria in caso di proposizione di un ricorso dinanzi al Tribunale.
19 Per giurisprudenza costante, una domanda del genere può essere accolta soltanto in presenza di circostanze eccezionali. Questo presupposto deve essere inteso come strettamente connesso ai requisiti previsti dall' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura, già citato. Ne consegue che il giudice del procedimento sommario deve valutare l' urgenza dei provvedimenti provvisori richiesti accertando se l' esecuzione dell' atto controverso, prima che venga emessa una decisione nel merito, possa comportare, per la parte che chiede tali provvedimenti, danni gravi e irreversibili che non potrebbero essere riparati nemmeno se la decisione impugnata fosse annullata dal Tribunale. Tocca comunque alla richiedente provare di non poter attendere l' esito del procedimento principale senza dover subire danni del genere. Un provvedimento di sospensione presuppone altresì che il confronto fra gli interessi confliggenti faccia pendere la bilancia a favore dell' adozione di detto provvedimento (v., da ultimo, l' ordinanza del presidente del Tribunale 17 febbraio 1995, causa T-308/94 R, Cascades/Commissione, Racc. pag. II-265).
20 Per quanto riguarda le circostanze che provano l' urgenza, la richiedente assume in sostanza che, tenuto conto della sua difficilissima situazione finanziaria, l' esazione dell' ammenda da parte della Commissione o, in alternativa, l' ottenimento di una lettera di garanzia con le relative spese ° ammesso che fosse possibile, malgrado il rifiuto delle banche finora consultate ° potrebbero solo comportare il suo fallimento nonché la disoccupazione dei suoi dipendenti.
21 Orbene, occorre rilevare in proposito che la richiedente non è stata in grado di confutare l' asserzione della Commissione secondo la quale essa è soggetta all' art. 44 della legge greca sul risanamento delle imprese in difficoltà, il che significa che essa non può essere dichiarata fallita nelle more della procedura diretta al suo risanamento. Di conseguenza, si deve constatare che non è stato dimostrato, nemmeno prima facie, che l' esecuzione immediata della decisione potrebbe comportare un rischio di messa in liquidazione giudiziaria per la richiedente.
22 Comunque, e anche ammettendo che la richiedente non sia soggetta al regime giuridico soprammenzionato e che, pertanto, sussista davvero un grave rischio di messa in liquidazione giudiziaria, tenuto conto, fra l' altro, dell' importo dei suoi debiti, l' adozione di provvedimenti per l' esazione dell' ammenda da parte della Commissione non appare, di per sé sola, idonea a produrre un risultato del genere. In proposito, occorre anzitutto rilevare che, secondo le risultanze del fascicolo di causa, non contestate dalla richiedente, l' ammenda rappresenta solo lo 0,025% dell' importo totale dei suoi debiti. D' altronde, dall' art. 192, secondo comma, del Trattato CE risulta che l' esecuzione forzata della decisione è disciplinata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro in questione, nel caso di specie la Grecia. L' esazione dell' ammenda da parte della Commissione presuppone quindi l' inizio di una procedura del genere, nel corso della quale è verosimile che la situazione della Commissione rispetto agli altri creditori, privilegiati o meno, e il rango del suo credito nel contesto di una gravissima situazione d' indebitamento della richiedente debbano ancora essere esaminati. Ne consegue che, prima facie, i provvedimenti che la Commissione potrà prendere ai fini dell' esazione dell' ammenda non rischiano di ripercuotersi immediatamente sulla situazione finanziaria della richiedente, almeno fino a che la situazione giuridica sussistente sia definitivamente chiarita. In tale contesto, si deve tener conto pure del fatto che è in corso un arbitrato internazionale vertente sulla controversia che oppone la richiedente all' impresa Calcestruzzi e che il lodo dovrebbe, secondo le spiegazioni fornite dalla richiedente, essere emesso nel luglio 1995.
23 Si deve rilevare d' altronde che, in tale situazione, il confronto fra gli interessi confliggenti non fa pendere la bilancia a favore dell' adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Infatti, tenuto conto delle particolari circostanze del caso di specie, la sospensione dell' esecuzione della decisione, nella parte in cui impone alla richiedente il pagamento di un' ammenda, sarebbe, malgrado la sua natura provvisoria, sproporzionata rispetto all' interesse della Commissione a poter esigere effettivamente l' ammenda qualora il ricorso venga respinto e, pertanto, a salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità.
24 Da quanto precede risulta che la richiedente non ha dimostrato che l' esecuzione della decisione potrebbe provocarle un danno cui non potrebbe più rimediarsi con l' esecuzione di una sentenza del Tribunale ad essa favorevole. La richiedente non ha nemmeno dimostrato che i danni da essa eventualmente subiti sarebbero manifestamente sproporzionati rispetto all' interesse della resistente a che la decisione venga eseguita.
25 Di conseguenza, occorre respingere la domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata, senza che sia necessario accertare se i motivi e gli argomenti dedotti dalla richiedente a sostegno del ricorso appaiano giuridicamente fondati.
26 Si deve osservare in ogni caso che, ai sensi dell' art. 108 del regolamento di procedura, su richiesta di una delle parti, l' ordinanza con cui viene adottato un provvedimento provvisorio può, in qualsiasi momento, essere modificata o revocata in seguito a mutamento delle circostanze. Spetterà eventualmente alla richiedente rivolgersi al Tribunale nel caso in cui si trovasse, a causa della modifica della sua situazione finanziaria a seguito, in particolare, della decisione della corte arbitrale, esposta al rischio di subire un danno imminente che non potrebbe attendere l' esito del procedimento principale (v., da ultimo, l' ordinanza del presidente del Tribunale 12 maggio 1995, cause riunite T-79/95 R e T-80/95 R, SNCF e British Railways/Commissione, Racc. pag. II-1433, punto 43).
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 11 agosto 1995.
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