Massima
Parole chiave
Procedura - Regime linguistico - Deroghe - Presupposti
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 35, n. 2)
Massima
Ai sensi dell'art. 35, n. 2, lett. b), del regolamento di procedura, il Tribunale può autorizzare, su richiesta di una parte, l'uso totale o parziale di una lingua diversa dalla lingua processuale. Tuttavia, trattandosi di ottenere una deroga all'uso esclusivo della lingua processuale, tale istanza va accompagnata da una motivazione sufficientemente circostanziata e specifica, soprattutto quando è formulata dalla parte ricorrente.
Non soddisfa siffatto requisito di motivazione l'istanza, presentata dalla ricorrente, diretta a ottenere l'autorizzazione a svolgere le proprie difese all'udienza in una lingua diversa dalla lingua processuale e motivata soltanto dalla circostanza che quest'ultima non è la lingua materna dei suoi avvocati, senza che sia dimostrata l'impossibilità di prevedere tale circostanza all'atto del deposito del ricorso e, pertanto, della scelta della lingua processuale.
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