Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso d' annullamento ° Atti impugnabili ° Nozione ° Atti produttivi di effetti giuridici vincolanti ° Decisione della Commissione di aprire un procedimento antidumping ° Atto preparatorio
[Trattato CE, art. 173; regolamento (CE) del Consiglio n. 3283/94]
Massima
Costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso d' annullamento ai sensi dell' art. 173 del Trattato i provvedimenti produttivi di effetti giuridici vincolanti atti ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica. Quando si tratti di atti o decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, in via di principio costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell' istituzione al termine di tale procedimento, ad esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale.
Non può, al riguardo, essere considerato, in considerazione della sua natura e dei suoi effetti, come uno atto impugnabile una decisione della Commissione di aprire un procedimento antidumping.
Infatti, dalle disposizioni del regolamento antidumping di base n. 3283/94 emerge che la Commissione ha il compito di condurre indagini antidumping e di decidere, sulla base di queste, se archiviare il procedimento ovvero proseguirlo disponendo provvedimenti provvisori e proponendo al Consiglio l' adozione di provvedimenti definitivi. Spetta al Consiglio pronunciarsi definitivamente, potendo esso astenersi, in caso di disaccordo con la Commissione, dall' emanare qualsiasi decisione o, invece, adottare una decisione sulla base delle proposte della Commissione stessa. L' attività della Commissione si colloca così nell' ambito del processo di decisione del Consiglio e la sua decisione di avviare un procedimento antidumping, non determinando automaticamente l' imposizione di dazi antidumping e non costringendo le imprese interessate né a collaborare all' indagine né a modificare le proprie pratiche commerciali, costituisce un atto puramente preparatorio non idoneo ad incidere direttamente e in modo irreversibile sulla situazione giuridica delle dette imprese.
Parti
Nella causa T-134/95,
Dysan Magnetics Ltd, società di diritto inglese, con sede in Reading (Regno Unito),
e
Review Magnetics (Macao) Ltd, società di diritto portoghese, con sede in Macao,
con gli avv.ti Mark Clough e Mark Brealey, barristers, su incarico dello studio Rosenblatt, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Nicholas Khan, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta all' annullamento dell' avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di taluni dischi magnetici (microdischi da 3,5 pollici) originari del Canada, dell' Indonesia, di Macao e della Thailandia (GU 1995, C 84, pag. 4),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),
composto dai signori C.P. Brïet, presidente, B. Vesterdorf, signora P. Lindh, signori A. Potocki e J.D. Cooke, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatti all' origine del ricorso
1 Negli anni 1994 e 1995 la Dysan Magnetics importava nella Comunità dischi magnetici da 3,5 pollici acquistati presso la Review Magnetics (Macao).
2 Il 30 settembre 1994 il comitato dei produttori europei di dischetti presentava una denuncia alla Commissione secondo cui le importazioni di taluni dischi magnetici sarebbero state oggetto di pratiche di dumping con conseguente grave danno per l' industria comunitaria.
3 A seguito di tale denuncia, la Commissione avviava un' indagine, ai sensi dell' art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3283, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in prosieguo: il "regolamento n. 3283/94"; GU L 349, pag. 1). L' avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di taluni dischi magnetici (microdischi da 3,5 pollici) originari del Canada, dell' Indonesia, di Macao e della Thailandia è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 6 aprile 1995 (GU C 84, pag. 4).
Le conclusioni delle parti e il procedimento
4 Ciò premesso, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 giugno 1995, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso in cui chiedono che il Tribunale voglia:
° annullare la decisione della Commissione 6 aprile 1995 di avviare un procedimento antidumping riguardante le importazioni di taluni dischi magnetici (microdischi da 3,5 pollici) originari del Canada, dell' Indonesia, di Macao e della Thailandia;
° condannare la Commissione alle spese.
5 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 settembre 1995, la Commissione ha sollevato eccezione di irricevibilità con cui chiede che il Tribunale voglia:
° dichiarare il ricorso irricevibile;
° condannare le ricorrenti alle spese.
6 Nelle osservazioni relative all' eccezione di irricevibilità, depositate il 25 ottobre 1995, le ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale respinga l' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.
In diritto
7 Ai sensi dell' art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, il procedimento sull' eccezione di irricevibilità prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ritiene di essere sufficientemente istruito nella specie e che non occorra passare alla fase orale.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
8 Nell' eccezione di irricevibilità la Commissione rileva che l' apertura di un procedimento antidumping non costituisce un atto impugnabile con ricorso d' annullamento. Richiamandosi alla sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione (Racc. pag. 2639, punto 9), nonché alla sentenza del Tribunale 18 dicembre 1992, cause riunite T-10/92, T-11/92, T-12/92 e T-15/92, Cimenteries CBR e a./Commissione (Racc. pag. II-2667, punto 42), la Commissione sostiene che l' apertura di un procedimento antidumping costituisce un provvedimento preparatorio che non si tradurrebbe in una modifica irreversibile della situazione giuridica delle ricorrenti.
9 La Commissione ritiene inoltre che la circostanza che l' apertura di un procedimento implichi l' invio di questionari, in cui sono indicati termini entro i quali inviare le risposte e contenenti l' avvertimento che le rilevazioni possono essere operate sulla base delle migliori informazioni disponibili, dimostri come non si tratti altro che della prima fase di un procedimento da cui può scaturire l' istituzione di dazi antidumping (v., in particolare, sentenza della Corte 14 marzo 1990, cause riunite C-133/87 e C-150/87, Nashua Corporation e a./Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-719, punto 9). Il carattere prodromico dell' avvio di un siffatto procedimento emergerebbe inoltre dal fatto che solamente il Consiglio è competente ad imporre dazi definitivi (v. le conclusioni dell' avvocato generale Mischo relative alla sentenza Nashua Corporation e a./Commissione e Consiglio, citata, Racc. pag. I-742).
10 La Commissione ricorda, inoltre, che una decisione ex art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il "regolamento n. 17"), che ordini ad un' impresa di assoggettarsi ad accertamenti, costituisce un atto che può essere oggetto di ricorso in quanto impone all' impresa interessata un obbligo di cooperazione, in difetto del quale possono essere irrogate le penalità previste dall' art. 16 del regolamento medesimo. La Commissione aggiunge che il regolamento n. 3283/94, a differenza del regolamento n. 17, non attribuisce alla Commissione nessun potere di compiere accertamenti. Infatti, nell' ambito di un' inchiesta antidumping le informazioni possono essere ottenute da società stabilite all' interno della Comunità o in un paese terzo solamente a condizione che le società medesime accettino di renderle note.
11 Richiamandosi alla sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione (citata, punto 47), la Commissione fa valere che né la decisione di assoggettare un singolo esportatore al trattamento previsto per i soggetti che non cooperino né le innumerevoli altre decisioni relative alle modalità dell' inchiesta sono produttive di effetti giuridici, salvo che vengano imposti dazi antidumping e, in tale ipotesi, non prima dell' imposizione dei dazi medesimi. Le parti interessate non sarebbero peraltro assolutamente obbligate, al pari dei soggetti destinatari di una comunicazione di addebiti, a modificare le proprie pratiche commerciali a seguito dell' apertura del procedimento (v. sentenza IBM/Commissione, citata, punto 19). Una modifica delle pratiche commerciali conseguente all' apertura del procedimento resterebbe peraltro irrilevante quanto all' esito del procedimento medesimo, considerato che la decisione di istituire o meno dazi antidumping dipende dall' esito dell' inchiesta e dall' accertamento di un pregiudizio connesso con pratiche commerciali anteriori all' apertura del procedimento.
12 La Commissione deduce inoltre che l' avvio di un procedimento antidumping, nell' ipotesi in cui costituisse una decisione impugnabile, non riguarderebbe le ricorrenti direttamente e individualmente. Essa rileva al riguardo che l' avviso di apertura del procedimento indica il prodotto ed i paesi interessati, ma non fa menzione di imprese esportatrici o importatrici in particolare. La Commissione ritiene pertanto che, al momento dell' apertura del procedimento, il numero e l' identità dei soggetti interessati non possa essere né determinabile né verificabile e che, conseguentemente, l' atto impugnato non possa riguardare direttamente e individualmente alcun soggetto (v. sentenza della Corte 1 luglio 1965, cause riunite 106/63 e 107/63, Toepfer e Getreide-Import/Commissione, Racc. pag. 525, in particolare pag. 533).
13 Le ricorrenti sostengono che la decisione di avviare un procedimento antidumping costituisce un atto impugnabile e si richiamano al riguardo alla giurisprudenza della Corte relativa alla ricevibilità di ricorsi proposti avverso la decisione della Commissione di aprire il procedimento previsto all' art. 93, n. 2, del Trattato CE in materia di aiuti di Stato (sentenze della Corte 30 giugno 1992, causa C-312/90, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4117, punti 21-23, e causa C-47/91, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4145, punti 27-29). L' apertura del procedimento rappresenterebbe una posizione definitiva della Commissione (v. sentenze IBM/Commissione, citata, punti 11 e 12, Spagna/Commissione, citata, punti 21-23, e Italia/Commissione, citata, punti 27-29), produttiva di effetti giuridici atti ad incidere sui loro interessi (v. sentenze della Corte 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 263, punto 42, e IBM/Commissione, citata, punto 9) in quanto determinerebbe una rilevante modifica della loro situazione giuridica.
14 Le ricorrenti sostengono che la decisione di aprire il procedimento antidumping costituisce la base giuridica dell' indagine. L' avvio dell' indagine avrebbe modificato in modo rilevante la loro situazione giuridica atteso che, a seguito di tale avvio, sono stati loro inviati i questionari (art. 6, n. 2, del regolamento n. 3283/94) ai quali hanno dovuto rispondere entro il termine di 40 giorni. Esse potrebbero essere peraltro oggetto di verifiche (art. 16 del regolamento n. 3283/94) e, in caso di rifiuto di cooperazione, la Commissione è legittimata ad imporre loro un dazio antidumping elevato (art. 18 del regolamento n. 3283/94).
15 Le ricorrenti ritengono che la decisione di avviare un procedimento antidumping sia equiparabile alla decisione di procedere ad accertamenti emanata dalla Commissione ex art. 14 del regolamento n. 17, che costituisce un atto impugnabile (sentenza della Corte 21 settembre 1989, cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst/Commissione, Racc. pag. 2859). Proprio in quanto tale decisione dà avvio ad un' indagine e consente alla Commissione di procedere ad accertamenti ed irrogare sanzioni, l' art. 5 del regolamento n. 3283/94 dispone che la decisione di aprire un procedimento dev' essere fondata su elementi probatori sufficienti.
16 Le ricorrenti deducono poi tre argomenti a sostegno della tesi secondo cui l' apertura di un procedimento antidumping costituirebbe un provvedimento definitivo. Si tratta, in primo luogo, della circostanza che la Commissione è obbligata ad agire a seguito del reclamo: essa è obbligata a respingerlo quando gli elementi di prova relativi al dumping o al danno si rivelino insufficienti (art. 5, n. 7, del regolamento n. 3283/94) oppure deve invece avviare il procedimento antidumping in presenza di prove sufficienti (art. 5, n. 9, del regolamento n. 3283/94). In secondo luogo, si tratta della circostanza che la decisione che apre il procedimento costituisce la base giuridica che consente alla Commissione di esercitare i poteri investigativi e sanzionatori attribuitile dal regolamento n. 3283/94 e, in terzo luogo, del fatto che i requisiti dettati dall' art. 5 mirano a tutelare gli esportatori contro reclami ingiustificati. Richiamandosi alla sentenza della Corte 7 dicembre 1993, causa C-216/91, Rima Eletrometalurgia/Consiglio (Racc. pag. I-6303, punto 16), in cui è stato affermato che "l' apertura di un procedimento antidumping (...) è sempre subordinata all' esistenza di elementi probatori sufficienti quanto alla sussistenza di un dumping e del danno che ne deriva", le ricorrenti sostengono che la possibilità di impugnare dinanzi al Tribunale il regolamento che fissa un dazio antidumping definitivo non costituisce tutela adeguata contro la violazione delle disposizioni dell' art. 5 del regolamento n. 3283/94.
17 Le ricorrenti ritengono di essere destinatarie dell' atto impugnato. Esse sostengono di essere, in ogni caso, direttamente e individualmente interessate dall' atto medesimo. A tal riguardo sottolineano che la Review Magnetics (Macao) è un esportatore del prodotto che sarebbe oggetto di dumping, che la Dysan Magnetics è un importatore connesso con la Review Magnetics (Macao) e che la Commissione si baserebbe sulle informazioni fornite dalla Dysan Magnetics ai fini del calcolo del prezzo all' esportazione (v. sentenze della Corte 21 febbraio 1984, cause riunite 239/82 e 275/82, Allied Corporation e a./Commissione, Racc. pag. 1005, punti 10-15, e 11 luglio 1990, cause riunite C-305/86 e C-160/87, Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-2945, punti 20 e 21; ordinanza della Corte 8 luglio 1987, causa 279/86, Sermes/Commissione, Racc. pag. 3109, punti 14-17).
18 Le ricorrenti deducono infine che l' art. 5 del regolamento n. 3283/94 riconosce loro una tutela, che, per poter operare efficacemente, deve garantire che non vengano mai aperte "inchieste insufficientemente fondate". Secondo le ricorrenti, tale tutela consente di distinguere la decisione di aprire un' inchiesta nell' ambito di un procedimento antidumping dalla comunicazione degli addebiti nell' ambito di un procedimento in materia di concorrenza. Esse rilevano che la denuncia da cui è scaturita la decisione impugnata è una semplice fotocopia di una denuncia precedente e sostengono che i diritti loro riconosciuti dall' art. 5 verrebbero ad essere irrimediabilmente violati qualora dovessero essere soggette ad una siffatta inchiesta insufficientemente fondata.
Giudizio del Tribunale
19 Il ricorso proposto ex art. 173, quarto comma, del Trattato CE è diretto all' annullamento della "decisione" della Commissione di aprire un procedimento antidumping con riguardo alle importazioni di taluni dischi magnetici originari del Canada, dell' Indonesia, di Macao e della Thailandia.
20 Al fine di potersi pronunciare in merito alla ricevibilità del presente ricorso, si deve ricordare che costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso di annullamento ai sensi dell' art. 173 i provvedimenti produttivi di effetti giuridici vincolanti atti ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica. Si deve osservare, al riguardo, che, quando si tratti di atti o decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, in via di principio costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell' istituzione al termine di tale procedimento, ad esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale (v. sentenza IBM/Commissione, citata, punti 8 e seguenti; sentenze del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II-367, punto 42, Cimenteries CBR e a./Commissione, citata, punto 28, e 27 giugno 1995, causa T-186/94, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. II-1753, punto 39).
21 Nella specie, spetta quindi al Tribunale valutare se l' atto impugnato sia idoneo a produrre, di per sé, effetti giuridici che possono incidere sugli interessi delle ricorrenti o se, invece, costituisca un atto meramente preparatorio la cui illegittimità potrebbe essere dedotta nell' ambito di un ricorso proposto contro la decisione finale, restando così garantita un' adeguata tutela alle parti interessate (v. sentenze della Corte 24 giugno 1986, causa 53/85, Akzo Chemie/Commissione, Racc. pag. 1965, punto 19, e sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione, citata, punto 31). Orbene, solamente atti che incidano immediatamente e in modo irreversibile sulla situazione giuridica delle imprese interessate possono legittimare, prima che si sia concluso il procedimento amministrativo, la proposizione di un ricorso di annullamento (v. sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione, citata, punto 42).
22 Dalle disposizioni del regolamento n. 3283/94 emerge che la Commissione ha il compito di condurre indagini antidumping e di decidere, sulla base di queste, se archiviare il procedimento ovvero proseguirlo disponendo provvedimenti provvisori e proponendo al Consiglio l' adozione di provvedimenti definitivi. Spetta tuttavia al Consiglio pronunciarsi definitivamente. Il Consiglio può infatti astenersi, in caso di disaccordo con la Commissione, dall' emanare di qualsiasi decisione o può, invece, adottare una decisione sulla base delle proposte della Commissione stessa.
23 Dalle considerazioni che precedono, atteso che l' attività della Commissione si colloca nell' ambito del processo di decisione del Consiglio (v. ordinanze della Corte 8 maggio 1985, causa 256/84, Koyo Seiko/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1351, punto 3, 15 ottobre 1986, causa 299/85, Tokyo Juki Industrial/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2965, in particolare pag. 2967, 11 novembre 1987, causa 150/87, Nashua Corporation e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 4421, punto 6, e sentenza della Corte 14 marzo 1990, causa C-156/87, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-781, punto 7), la "decisione" della Commissione di aprire un procedimento antidumping costituisce un atto puramente preparatorio non idoneo ad incidere direttamente ed in modo irreversibile sulla situazione giuridica delle ricorrenti.
24 Tale conclusione non si pone in contrasto con la giurisprudenza riguardante, da un lato, le decisioni di procedere ad accertamenti emanate dalla Commissione ex art. 14 del regolamento n. 17 e, dall' altro, le decisioni di avviare il procedimento previsto all' art. 93, n. 2, del Trattato in materia di aiuti di Stato.
25 Per quanto riguarda, anzitutto, le decisioni di procedere ad accertamenti, si deve sottolineare che, a prescindere dal fatto che un ricorso avverso tali decisioni è espressamente previsto dall' art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, il regolamento n. 3283/94 si distingue dal regolamento n. 17 in quanto non attribuisce alla Commissione alcun potere di costringere le imprese interessate ad assoggettarsi ad accertamenti. Si deve peraltro rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la "decisione" della Commissione di avviare un procedimento di accertamento di violazione dell' art. 85 e/o dell' art. 86 del Trattato non costituisce, a differenza della decisione di procedere ad accertamenti emanata ai sensi dell' art. 14 del regolamento n. 17, un atto impugnabile ex art. 173 del Trattato (v. sentenza IBM/Commissione, citata, punto 21).
26 Per quanto attiene, inoltre, alle decisioni di avvio del procedimento di cui all' art. 93, n. 2, del Trattato, si deve ricordare che la Corte ha affermato che la decisione di avviare tale procedimento implica una scelta quanto alla qualificazione dell' aiuto e alle pertinenti norme procedurali e produce quindi, determinando in particolare la sospensione del versamento dell' aiuto previsto, effetti giuridici definitivi (v. sentenze della Corte Spagna/Commissione, citata, punto 24, e Italia/Commissione, citata, punto 30). La Corte ha infatti ritenuto che né l' ulteriore decisione della Commissione che accerti la compatibilità dell' aiuto con il Trattato né la possibilità di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione che accerti la sua incompatibilità consentirebbero l' eliminazione delle irreversibili conseguenze di un ritardo nel versamento dell' aiuto (v. sentenze della Corte Spagna/Commissione, citata, punti 22 e 23, e Italia/Commissione, citata, punti 28 e 29; v. sentenza del Tribunale Cimenteries CBR e a./Commissione, citata, punto 46).
27 A differenza di tali fattispecie, l' avvio di un procedimento antidumping non è atto ad incidere direttamente ed in modo irreversibile sulla situazione giuridica delle imprese interessate. Pertanto, come precedentemente rilevato, l' avvio di un procedimento non determina automaticamente l' imposizione di dazi antidumping. Il procedimento può essere infatti chiuso senza istituzione di misure (v. art. 9 del regolamento n. 3283/94). Le imprese interessate da un' indagine antidumping non sono peraltro affatto costrette a modificare le loro pratiche commerciali a seguito dell' apertura del procedimento e, a differenza del procedimento di accertamento della violazione dell' art. 85 e/o dell' art. 86 del Trattato ai sensi del regolamento n. 17, esse non possono essere costrette a cooperare ai fini dell' indagine.
28 Ne consegue che l' avvio di un procedimento antidumping non può essere considerato, in considerazione della sua natura e dei suoi effetti, una decisione ai sensi dell' art. 173 del Trattato, contro cui sia esperibile il ricorso d' annullamento.
29 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso dev' essere dichiarato irricevibile, senza che occorra pronunciarsi sulla questione se l' atto impugnato riguardi le ricorrenti direttamente e individualmente.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
30 A termini dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e devono essere quindi condannate alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Le ricorrenti sono condannate alle spese.
Lussemburgo, 14 marzo 1996.
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