Massima
Parole chiave
1 Ricorso per carenza - Persone fisiche o giuridiche - Atto richiesto - Regolamento - Irricevibilità
(Trattato CE, art. 175, terzo comma)
2 Ricorso per carenza - Persone fisiche o giuridiche - Omissioni impugnabili - Omissione del Consiglio di chiedere alla Commissione di sottoporgli proposte di modifica dello Statuto del personale - Irricevibilità
(Trattato CE, artt. 152 e 175)
Massima
3 Va dichiarato irricevibile il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 175 del Trattato, da una persona fisica o giuridica, qualora l'unico strumento giuridico che consentisse di dar seguito alla richiesta fatta all'istituzione interessata sarebbe stato un regolamento, dato che questo non può essere considerato, né per la forma né per la natura, come un atto di cui detta persona potrebbe essere destinataria ai sensi dell'art. 175, terzo comma.
Anche ammesso che un singolo possa rimproverare ad un'istituzione di aver omesso di emanare un atto di cui non fosse il destinatario, ma che lo riguardasse direttamente e individualmente, il ricorso è irricevibile se il ricorrente non prova di trovarsi in tale situazione nei confronti dell'atto di cui trattasi.
4 E' irricevibile il ricorso per carenza, proposto da una persona fisica o giuridica, che miri a far accertare che, non chiedendo alla Commissione di sottoporgli proposte di modifica dello Statuto del personale, il Consiglio, dato che dispone in materia di un ampio potere discrezionale, ha omesso di statuire in violazione dell'art. 152 del Trattato.
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