Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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1. Procedimento sommario ° Presupposti di ricevibilità ° Ricevibilità del ricorso principale ° Irrilevanza ° Limiti
(Trattato CE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1)
2. Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Presupposti per la concessione ° Danno grave e irreparabile ° Danno finanziario
(Trattato CE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
1. Il problema della ricevibilità del ricorso principale non deve, in linea di principio, essere esaminato nell' ambito del procedimento sommario, ma dev' essere riservato all' esame del ricorso principale, salvo nel caso in cui quest' ultimo appaia, prima facie, manifestamente irricevibile. Pronunciarsi sulla ricevibilità in fase di procedimento sommario, qualora essa non sia, prima facie, completamente esclusa, equivarrebbe infatti a pregiudicare la decisione sul merito.
2. La valutazione dell' urgenza nell' adozione delle misure provvisorie dev' essere compiuta tenendo conto dell' esigenza di deliberare provvisoriamente per evitare che sia causato un pregiudizio grave e irreparabile alla parte che sollecita la misura provvisoria.
Spetta a detta parte fornire la prova di non poter attendere il risultato del procedimento principale senza dover subire un pregiudizio che comporterebbe conseguenze gravi e irreparabili; ciò implica ch' essa provi che il danno che, a suo avviso, rischia di subire è sufficientemente attuale e non semplicemente incerto e aleatorio.
Un danno di ordine meramente economico non può, salvo circostanze eccezionali, essere considerato irreparabile e neppure difficilmente riparabile, se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria.
Parti
Nel procedimento T-168/95 R,
Eridania Zuccherifici Nazionali SpA, società di diritto italiano, con sede in Genova (Italia),
ISI - Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA, società di diritto italiano, con sede in Padova (Italia),
Sadam Zuccherifici, divisione della SECI (Società Esercizi Commerciali Industriali) SpA, società di diritto italiano, con sede in Bologna (Italia),
Sadam Castiglionese SpA, società di diritto italiano, con sede in Bologna (Italia),
Sadam Abruzzo SpA, società di diritto italiano, con sede in Bologna (Italia),
Zuccherificio del Molise SpA, società di diritto italiano, con sede in Termoli (Italia),
SFIR - Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA, società di diritto italiano, con sede in Cesena (Italia),
Ponteco Zuccheri SpA, società di diritto italiano, con sede in Pontelagoscuro (Italia),
con gli avv.ti Bernard O' Connor, solicitor, e Ivano Vigliotti e Paolo Crocetta, del foro di Genova, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Arsène Kronshagen, 12, boulevard de la Foire,
richiedenti,
contro
Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori Jan-Peter Hix e Marco-Umberto Moricca, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore generale della direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti,
resistente,
avente ad oggetto la domanda di sospensione dell' esecuzione dell' art. 1, lett. f), del regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1995, n. 1534, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, i prezzi d' intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d' intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l' importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio (GU L 148, pag. 11),
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
La normativa comunitaria e i fatti all' origine della lite
1 Il presente procedimento sommario riguarda un regolamento del Consiglio diretto, segnatamente, a fissare taluni prezzi d' intervento nell' ambito del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4, modificato; in prosieguo: il "regolamento di base"). Le richiedenti, imprese produttrici di zucchero, chiedono la sospensione dell' esecuzione di una delle disposizioni del detto regolamento, a causa degli effetti da questa prodotti, conformemente al regolamento di base, sui prezzi delle barbabietole trasformate dalle richiedenti.
2 L' art. 24 del regolamento di base fissa, per ciascuna delle regioni di produzione (che coincidono, essenzialmente, con i rispettivi territori degli Stati membri), un quantitativo di base A e un quantitativo di base B, riferiti ogni volta ad una campagna di commercializzazione annuale. Gli Stati membri ripartiscono i quantitativi di base A e B loro attribuiti tra le imprese, sotto forma, rispettivamente, di quote A e B.
3 Lo zucchero prodotto nell' ambito delle quote A (zucchero A) e quello prodotto nell' ambito delle quote B (zucchero B), se immesso in commercio all' interno della Comunità, fruisce di una garanzia di prezzo e di smercio grazie ad un regime d' intervento (v. art. 9 del regolamento di base). I prezzi applicati dagli organismi d' intervento vengono fissati dal Consiglio ogni anno, in conformità dell' art. 3 del regolamento di base.
4 Per quanto riguarda lo zucchero bianco, i detti prezzi non sono identici per tutto il territorio comunitario. Infatti, l' art. 3, citato, prevede al n. 1 la fissazione di un "prezzo d' intervento" per le zone non deficitarie e di un "prezzo d' intervento derivato" per le zone deficitarie. Ai sensi dell' art. 9, n. 1, secondo comma, del regolamento di base, tali prezzi distinti si applicano a seconda della zona in cui si trova lo zucchero al momento dell' acquisto. I prezzi d' intervento derivati vengono sistematicamente fissati ad un livello superiore a quello del prezzo d' intervento. Così, si cerca di contribuire all' approvvigionamento delle zone deficitarie a cura dei produttori delle altre zone e la differenza tra i due prezzi d' intervento ha lo scopo di coprire, in tutto o in parte, le spese di trasporto aggiuntive.
5 Il regolamento di base prevede anche un regime di prezzo per le barbabietole trasformate, rispettivamente, in zucchero A o in zucchero B (barbabietole A o barbabietole B; v. art. 5, n. 4, del detto regolamento). I prezzi minimi che le imprese produttrici di zucchero devono corrispondere ai produttori di barbabietole, conformemente all' art. 6, nn. 1 e 2, variano a seconda delle zone di produzione. Infatti, ai sensi dell' art. 5, n. 3, del regolamento di base, per le zone per le quali viene fissato un prezzo d' intervento derivato dello zucchero bianco, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B subiscono una maggiorazione d' importo pari alla differenza fra il prezzo d' intervento derivato della zona interessata ed il prezzo d' intervento, importo cui si attribuisce un coefficiente 1,30. A norma dell' art. 10, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 febbraio 1968, n. 206, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l' acquisto di barbabietole (GU L 47, pag. 1), in via di principio, sono i contratti di somministrazione conclusi tra il commerciante di barbabietole e le imprese produttrici di zucchero a fissare i termini di pagamento degli eventuali acconti e di versamento del saldo del prezzo d' acquisto delle barbabietole. Il n. 2 dello stesso articolo dispone che questi termini corrispondano a quelli in vigore durante la campagna 1967/1968, ma che un accordo interprofessionale può derogare a tale disposizione.
6 Fino alla campagna di commercializzazione 1994/1995 il Consiglio, in occasione di ciascuna fissazione annua dei prezzi d' intervento, ha inserito l' Italia tra le zone deficitarie della Comunità e, di conseguenza, ha definito i prezzi d' intervento derivati applicabili al suo territorio. Considerate le ripercussioni di tale prassi sui prezzi minimi delle barbabietole prodotte in Italia, a partire dal 1990, le autorità e l' industria saccarifera italiane hanno chiesto, più volte, di abbandonarla, in quanto secondo loro l' Italia era in procinto di trasformarsi in una zona eccedentaria.
7 Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 1995/1996, in data 29 giugno 1995 il Consiglio ha definito per lo zucchero bianco sia i prezzi d' intervento sia i prezzi d' intervento derivati. Il prezzo d' intervento ammonta a 63,19 ECU per 100 kg, conformemente all' art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1533/95, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole (GU L 148, pag. 9). Per l' Italia, è stato fissato un prezzo d' intervento derivato pari a 65,53 ECU per 100 kg, conformemente all' art. 1, lett. f), del regolamento (CE) n. 1534/95, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, i prezzi d' intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d' intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l' importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio (GU L 148, pag. 11; in prosieguo: il "regolamento n. 1534/95").
8 Il terzo 'considerando' del regolamento n. 1534/95 indica "che si può prevedere una situazione di approvvigionamento deficiente nelle zone di produzione dell' Italia (...)".
Il procedimento
9 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale il 5 settembre 1995, le richiedenti, aziende con sede in Italia e titolari di gran parte delle quote A e B corrispondenti ai quantitativi di base attribuiti a tale Stato membro, hanno proposto, in forza dell' art. 173 del Trattato CE, un ricorso diretto all' annullamento del regolamento n. 1534/95 o, quanto meno, del suo art. 1, nonché, se necessario, di ogni altro atto precedente, successivo o, comunque, connesso al suddetto, ivi compreso il regolamento di base o, quanto meno, i suoi artt. 3, 5 e 6 ed ogni norma attuativa ad esso relativa.
10 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale in pari data, le richiedenti hanno proposto, in forza dell' art. 185 del Trattato CE, la presente domanda di sospensione dell' esecuzione del regolamento n. 1534/95 o, quanto meno, del suo art. 1, lett. f), nonché, se necessario, di ogni altro atto rispetto al suddetto precedente, successivo o comunque connesso.
11 Il Consiglio ha presentato le proprie osservazioni sulla presente domanda di provvedimenti urgenti in data 25 settembre 1995. Le parti sono state sentite nelle loro osservazioni orali il 10 ottobre seguente.
In diritto
Sull' oggetto della controversia
12 A seguito di un quesito rivolto loro durante l' audizione delle parti, le richiedenti hanno precisato che la presente domanda riguarda la sospensione dell' esecuzione del solo art. 1, lett. f), del regolamento n. 1534/95.
Sulla ricevibilità e la fondatezza della domanda di provvedimenti urgenti
13 In forza del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato CE e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), rettificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), e dalla decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29), il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato ovvero disporre i provvedimenti provvisori necessari.
14 L' art. 104, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale precisa che la domanda di sospensione dell' esecuzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato l' atto di cui trattasi in un ricorso dinanzi al Tribunale. Il n. 2 dello stesso articolo prevede che le domande di provvedimenti provvisori di cui agli artt. 185 e 186 del Trattato debbano precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento richiesto. I provvedimenti richiesti devono avere natura provvisoria, nel senso che non devono pregiudicare la decisione sul merito (v. ordinanza del presidente del Tribunale 10 marzo 1995, causa T-395/94 R, Atlantic Container Line e a./Commissione, Racc. pag. II-595, punto 27).
Argomenti delle parti
° Sulla ricevibilità
15 Facendo leva sull' art. 104, n. 1, già citato, e sulla giurisprudenza (ordinanze del presidente della Corte 8 maggio 1987, causa 82/87 R, Autexpo/Commissione, Racc. pag. 2131, punto 15; 27 gennaio 1988, causa 376/87 R, Distrivet/Consiglio, Racc. pag. 209; e 13 luglio 1988, causa 160/88 R, Fedesa e a./Consiglio, Racc. pag. 4121, punto 22, e del presidente del Tribunale 15 marzo 1995, causa T-6/95 R, Cantine dei colli Berici/Commissione, Racc. pag. II-647, punto 26), il Consiglio ritiene che si debba dichiarare la presente domanda irricevibile, in quanto il ricorso principale è esso stesso manifestamente irricevibile, dal momento che le richiedenti non sono individualmente interessate dall' atto impugnato.
16 Secondo il Consiglio, perché un operatore economico possa essere considerato individualmente interessato da un atto determinato, è necessario che egli sia toccato nella sua posizione giuridica a causa di una situazione di fatto che lo contraddistingua rispetto a chiunque altro e lo identifichi in modo analogo ad un destinatario (ordinanza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T-183/94, Cantina cooperativa fra produttori vitivinicoli di Torre di Mosto e a./Commissione, Racc. pag. II-1941, punto 49; sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 194, in particolare pag. 219; 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 18). Ebbene, l' art. 1, lett. f), del regolamento n. 1534/95 riguarda tutti i produttori di barbabietole e i fabbricanti di zucchero in Italia. Le richiedenti sono interessate solo nella loro posizione oggettiva di fabbricanti di zucchero, alla stregua di qualunque altro fabbricante dello stesso prodotto in Italia. In particolare, la detta disposizione non è stata emanata avendo di mira, in particolare, la loro situazione. Al contrario, essa si fonda sull' osservazione che era prevedibile una situazione di approvvigionamento deficitario nella zona in questione.
17 Questa valutazione non è inficiata dal fatto che le richiedenti sono titolari di quote di produzione. Inoltre, considerata la possibilità di attribuire quote a nuovi produttori, conformemente all' art. 25, nn. 2 e 3, del regolamento di base, la cerchia dei titolari non ha carattere chiuso.
18 Nell' atto introduttivo del ricorso principale le richiedenti sostengono che il loro ricorso è ricevibile. La Corte riconosce la legittimazione ad agire di soggetti individualmente interessati in quanto appartenenti ad una cerchia ristretta di operatori economici identificabili e particolarmente colpiti dall' atto, anche se si tratta di un regolamento (sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, e 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477). Nel caso di specie, le richiedenti, in quanto imprese italiane produttrici di zucchero titolari di quote di produzione per la campagna 1995/1996, sono individualmente interessate dall' atto impugnato. Solo i titolari di quote infatti hanno la facoltà di cedere lo zucchero all' organismo d' intervento al prezzo d' intervento. Ora, proprio la fissazione di tale prezzo costituisce l' oggetto della controversia.
° Sul fumus boni juris
19 Per dimostrare la fondatezza prima facie delle loro domande, le richiedenti rinviano ai motivi dedotti a sostegno del ricorso principale. Un primo gruppo di motivi riguarda una violazione del regolamento di base, uno sviamento di potere e, infine, un' erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, una violazione del principio di coerenza tra presupposti e decisioni, nonché un difetto di istruttoria. Con i detti motivi le ricorrenti contestano al Consiglio di aver ritenuto, ingiustamente, che si potesse prevedere per l' Italia una situazione di approvvigionamento deficitario (v. supra, punto 8). Infatti, secondo dati provenienti dagli uffici della Comunità e dalle autorità italiane, nelle campagne 1992/1993 e 1993/1994 tale Stato era fortemente eccedentario. I dati provvisori per la campagna 1994/1995 dimostrano che anche durante questa campagna l' Italia ha sperimentato una produzione eccedentaria. Nel corso dell' audizione, le richiedenti hanno aggiunto che questa stima è stata recentemente confermata dai dati definitivi. Considerati questi precedenti, una situazione analoga rischia di riprodursi durante la campagna 1995/1996. Omettendo di motivare adeguatamente la sua conclusione opposta il Consiglio ha violato anche l' art. 190 del Trattato CE.
20 Gli altri motivi delle richiedenti riguardano violazioni, rispettivamente, dell' art. 40 e degli artt. 30 e 34 del Trattato CE. Per quanto riguarda la violazione dell' art. 40, le richiedenti affermano che, essendo obbligate ad acquistare la materia prima ad un prezzo minimo più elevato dei loro concorrenti con sede negli altri Stati membri considerati come zone eccedentarie, esse subiscono una discriminazione illecita sia nelle loro vendite in Italia (e ciò malgrado tali concorrenti sopportino spese di trasporto aggiuntive, dal momento che tali spese sono inferiori alla differenza tra i due prezzi minimi) sia nelle esportazioni verso gli altri Stati membri (che per questo motivo, di fatto, restano escluse) sia in occasione delle esportazioni verso i paesi terzi (in quanto le restituzioni all' esportazione sono legate al prezzo d' intervento e non ai prezzi d' intervento derivati). Secondo le spiegazioni fornite dalle richiedenti nel corso dell' audizione, gli effetti di questa discriminazione sugli scambi intracomunitari si producono nonostante il prezzo d' intervento fissato per l' Italia si situi ad un livello più elevato rispetto a quello applicabile nei paesi circostanti, poiché tali prezzi non corrispondono ai prezzi di mercato. Tutti questi effetti sono contrari al principio della libera circolazione delle merci, attuato dagli artt. 30 e 34 del Trattato.
21 In risposta al primo gruppo di motivi dedotti dalle richiedenti, il Consiglio sostiene che poteva legittimamente prevedere il manifestarsi, nuovamente, di un deficit strutturale durante la campagna 1995/1996 sulla base dell' analogo deficit esistente in Italia durante il decennio precedente le due campagne di commercializzazione (1992/1993 e 1993/1994) che le richiedenti hanno evidenziato a che, ammettendo la veridicità delle loro affermazioni, erano state caratterizzate da una produzione leggermente eccedentaria. In ogni caso il Consiglio gode di un ampio margine discrezionale nella valutazione dei molteplici dati di cui si deve tener conto per la determinazione annuale dei prezzi d' intervento. Il sindacato giurisdizionale sull' esercizio di detto potere deve limitarsi agli eventuali vizi di errore manifesto, sviamento di potere o palese sconfinamento dai limiti del potere discrezionale da parte dell' autorità di cui trattasi (sentenza 29 ottobre 1980, causa 138/79, Roquette Frères/Consiglio, Racc. pag. 3333, punto 25). I dati pregressi suindicati non consentono di desumere tali vizi. Per quanto riguarda l' asserita violazione dell' art. 190 del Trattato CE, il Consiglio fa valere che dal momento che i regolamenti di fissazione dei prezzi d' intervento vengono adottati tenendo conto di realtà economiche complesse, la loro motivazione va considerata adeguata purché indichi la situazione complessiva che ha condotto alla loro adozione e gli scopi generali che essi si propongono (v. sentenze della Corte 13 marzo 1968, causa 5/67, Beus, Racc. pag. 113, in particolare pag. 129; e del Tribunale 13 luglio 1995, cause riunite T-466/93, T-469/93, T-473/93, T-474/93 e T-477/93, O' Dwyer e a./Consiglio, Racc. pag. II-2071, punto 67). Orbene, il regolamento n. 1534/95 fa riferimento al regolamento di base e, di conseguenza, a tutti gli obiettivi ivi definiti per il settore di cui trattasi, e il suo terzo 'considerando' illustra i motivi che giustificano la fissazione di prezzi d' intervento derivati, specificando che era previsibile una situazione di approvvigionamento deficitario.
22 Il Consiglio ritiene anche che la disposizione impugnata non comporti alcuna discriminazione in contrasto con l' art. 40 del Trattato, in quanto la differenza di regime che essa istituisce si fonda su criteri obiettivi, quali la copertura più o meno integrale del fabbisogno di zucchero nelle diverse zone della Comunità. In ogni caso, dal momento che il prezzo d' intervento derivato applicabile ai produttori italiani era più elevato del prezzo d' intervento applicabile ai loro concorrenti siti in zone considerate non deficitarie, i margini di fabbricazione dei due gruppi di produttori, espressi in ECU, sono identici, malgrado la differenza tra i prezzi minimi della materia prima. Peraltro, in conseguenza della svalutazione della lira rispetto all' ECU, il "prezzo istituzionale" dello zucchero bianco, espresso in lire, è aumentato del 22,7% dal 1 luglio 1994, senza che a tale aumento abbia corrisposto un pari aumento del costo degli altri fattori della produzione, che i produttori pagano parimenti in lire. Quanto al trattamento riservato ai produttori italiani in occasione di operazioni di esportazione verso paesi terzi, il Consiglio sostiene che, a fronte dello svantaggio che sostengono di subire al riguardo, l' onere che viene loro imposto in termini di contribuzioni è relativamente meno elevato di quello sopportato dai loro concorrenti ai quali si applica il prezzo d' intervento. Se ne evince che la discriminazione, se esistente, è del tutto trascurabile. Infine, in replica al motivo attinente alla violazione degli artt. 30 e 34 del Trattato CE, il Consiglio nega che l' applicazione del prezzo d' intervento derivato allo zucchero fabbricato in Italia costituisca un ostacolo alle esportazioni intracomunitarie di tale prodotto. Infatti, lo zucchero A e lo zucchero B prodotti in tale paese fruiscono sempre del prezzo d' intervento derivato in questione, indipendentemente dal fatto che siano smerciati nel mercato italiano o esportati in altri Stati membri o verso paesi terzi.
° Sull' urgenza
23 Le richiedenti sostengono che, qualora non venga concessa la sospensione dell' esecuzione delle disposizioni impugnate, esse rischiano di subire un pregiudizio grave ed irreparabile. Per la campagna di commercializzazione oggetto della controversia, la maggiorazione del prezzo delle barbabietole conseguente all' applicazione della disposizione impugnata raggiungerebbe gli 82 miliardi di LIT per il complesso dei produttori italiani titolari di quote, 76 miliardi di LIT dei quali a carico delle richiedenti. Gli aiuti nazionali versati all' industria saccarifera nell' ambito dell' art. 46 del regolamento di base, aiuti che, in passato, hanno consentito di compensare tale aumento del costo della materia prima, sono stati ridotti ad un livello trascurabile a partire dalla campagna controversa [v. regolamento (CE) del Consiglio 24 aprile 1995, n. 1101, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1785/81, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero nonché del regolamento (CEE) n. 1010/86, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell' industria chimica (GU L 110, pag. 1)]. L' importo suindicato del costo aggiuntivo sostenuto dalle richiedenti rappresenta circa l' 8,8% del loro margine di fabbricazione. Durante l' audizione, queste ultime hanno affermato che la differenza tra i due prezzi minimi della barbabietola era pari ad un terzo del loro utile operativo, percentuale assai più elevata di quella riscontrabile nel caso dei bieticoltori. Esse hanno aggiunto, in primo luogo, che l' aumento del "prezzo istituzionale" dello zucchero, espresso sotto forma di media ponderata dal 1 luglio 1994, ha raggiunto solo il 9% e, in secondo luogo, che i costi relativi al consumo di combustibile, che esse sostengono in USD e che rappresentano una parte importante dei loro costi totali, hanno subito un aumento nettamente più importante (20%) dell' inflazione generale in Italia (6%), a causa dell' andamento del tasso di cambio. Secondo le richiedenti, gli accordi interprofessionali conclusi ogni anno da venti anni, cui rimandano i contratti d' acquisto di bietole, prevedono che il pagamento delle somme dovute ai bieticoltori (vale a dire il saldo esigibile degli acconti versati) vada effettuato al più tardi il 31 dicembre successivo all' inizio della campagna. Considerato il carattere consolidato di questa prassi, la detta scadenza costituisce un dato invariabile, anche se l' accordo per la campagna 1995/1996 non è ancora stato concluso. Durante l' audizione le richiedenti hanno contestato l' argomento del Consiglio fondato sul fatto che il tasso di conversione sarebbe fissato dopo tale data. L' andamento di tale tasso, imprevedibile per natura, non comporta necessariamente un saldo positivo a favore dell' industria saccarifera. Se il Tribunale dovesse accogliere il ricorso principale dopo il 31 dicembre 1995, le società richiedenti dovrebbero chiedere il rimborso di quanto indebitamente pagato ad oltre 100 000 bieticoltori, molti dei quali conferiscono solo quantitativi limitati e non sarebbero sicuramente disposti ad effettuare immediatamente e spontaneamente il rimborso. Orbene, la giurisprudenza ammette che l' interessato rischia di subire un pregiudizio grave e irreparabile quando, in assenza di un provvedimento sospensivo, il recupero di forti somme appare incerto (ordinanza del presidente della Corte 20 ottobre 1977, causa 119/77 R, Nippon Seiko e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1867). Un giudizio analogo vale per i danni causati dagli effetti discriminatori, soprammenzionati, della disposizione impugnata (v. supra, punto 20).
24 Ritenendo che l' onere della prova in materia incomba alle richiedenti (ordinanze del presidente del Tribunale 26 ottobre 1994, cause riunite T-231/94 R, T-232/94 R e T-234/94 R, Transacciones Marítimas e a./Commissione, Racc. pag. II-875, punto 41; e 1 dicembre 1994, causa T-353/94 R, Postbank/Commissione, Racc. pag. II-1141, punto 30), il Consiglio sostiene che esse non hanno dimostrato la sussistenza dell' asserita urgenza. A suo parere, dal momento che sono tuttora in corso le trattative per l' accordo interprofessionale per la campagna 1995/1996, le richiedenti possono far sì che tale accordo preveda una data di pagamento che tenga conto della lite pendente o il versamento del saldo su conti bloccati o eventualmente l' obbligo per i bieticoltori di costituire delle garanzie bancarie per la restituzione dell' eventuale indebito. I fatti del caso di specie sono dunque diversi da quelli che hanno originato l' ordinanza nella causa Nippon Seiko e a./Consiglio e Commissione. Il Consiglio aggiunge che la data del 31 dicembre 1995 non può, in ogni caso, essere considerata come la data finale di pagamento del prezzo delle barbabietole. In primo luogo il tasso di conversione applicabile al prezzo minimo di tale prodotto sarà noto, afferma questa istituzione, unicamente nel corso del mese di luglio del 1996 [v. art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 30 giugno 1993, n. 1713, recante modalità particolari per l' applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero (GU L 159, pag. 94)]. In secondo luogo, solamente nell' ottobre 1996 saranno noti gli importi dei contributi alla produzione per la campagna 1995/1996, importi che determineranno il saldo finale da pagare per la barbabietola di tale campagna (v. artt. 28 bis, n. 3, e 29, n. 2, del regolamento di base). Quanto alla valutazione del pregiudizio allegato dalle richiedenti, il Consiglio spiega che sono i consumatori a subire l' aumento del prezzo delle barbabietole, in quanto anche il prezzo d' intervento applicabile all' Italia è più elevato di quello delle zone non deficitarie. D' altro canto, i prezzi vigenti nel mercato dello zucchero in Italia, sono addirittura più elevati di tale prezzo d' intervento. Inoltre, l' importo di 76 miliardi di LIT è relativamente modesto rispetto agli elevati giri d' affari delle richiedenti, al loro margine di fabbricazione suindicato, espresso in ECU, nonché all' aumento del "prezzo istituzionale" dello zucchero bianco espresso in lire, intervenuto dopo il luglio 1994 (punto 22 della presente ordinanza). Per finire, il preteso pregiudizio è di ordine puramente economico e, di conseguenza, non può essere considerato irreparabile né tampoco difficilmente riparabile se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria (ordinanza del presidente della Corte 19 dicembre 1990, causa C-358/90 R, Compagnia italiana alcool/Commissione, Racc. pag. I-4887, punto 26; ordinanza del presidente del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-185/94 R, Geotronics/Commissione, Racc. pag. II-519, punto 22). Le richiedenti non hanno provato che il detto pregiudizio non possa essere interamente riparato ove il Tribunale annulli l' atto impugnato.
° Sulla valutazione comparativa degli interessi
25 Le richiedenti fanno valere che la richiesta sospensione, ove ottenuta, non arrecherebbe alcun pregiudizio grave ed irreparabile a chicchessia.
26 Secondo il Consiglio, la sospensione del provvedimento impugnato arrecherebbe una grave lesione agli interessi comunitari oltre che agli interessi dei bieticoltori. Sul primo punto, il Consiglio ritiene che, nel caso in cui il Tribunale rigettasse il ricorso, l' abolizione temporanea del prezzo d' intervento derivato applicabile all' Italia metterebbe in discussione la stabilità del sistema dei prezzi d' intervento previsto dal regolamento di base. Gli interessi dei bieticoltori, dal canto loro, rischierebbero di essere gravemente colpiti dall' improvvisa diminuzione del prezzo dei loro prodotti. Ebbene, qualora i provvedimenti richiesti al giudice del procedimento sommario possano ripercuotersi gravemente sui diritti e gli interessi di terzi che non sono parti della controversia e non hanno potuto pertanto essere ascoltati ° è il caso dei bieticoltori °, siffatti provvedimenti potrebbero essere giustificati soltanto se risultasse che, in caso di mancata adozione, le richiedenti sarebbero esposte ad una situazione che potrebbe mettere in pericolo la loro stessa esistenza (ordinanza del presidente del Tribunale 10 maggio 1994, causa T-88/94 R, Société commerciale des potasses et de l' azote et Entreprise minière et chimique/Commissione, Racc. pag. II-263, punto 44). Nel caso di specie, le richiedenti non hanno fornito elementi che consentano di concludere per l' imminenza di un tale rischio in caso di rigetto della loro domanda.
Valutazione del giudice del procedimento sommario
° Sull' asserita irricevibilità manifesta del ricorso principale
27 Per giurisprudenza consolidata, il problema della ricevibilità del ricorso principale non deve, in linea di principio, essere esaminato nell' ambito del procedimento sommario, ma deve essere riservato all' esame del ricorso principale, salvo nel caso in cui quest' ultimo appaia, prima facie, manifestamente irricevibile. Pronunciarsi sulla ricevibilità in fase di procedimento sommario, qualora essa non sia, prima facie, completamente esclusa, equivarrebbe infatti a pregiudicare la decisione sul merito (v., in particolare, ordinanze del presidente della Corte 16 ottobre 1986, causa 221/86 R, Gruppo delle Destre europee/Parlamento, Racc. pag. 2969, e 27 giugno 1991, causa C-117/91 R, Bosman/Commissione, Racc. pag. I-3353, nonché ordinanze del presidente del Tribunale 23 marzo 1992, cause riunite T-10/92 R, T-11/92 R, T-12/92 R, T-14/92 R e T-15/92 R, Racc. pag. II-1571, punti 44 e 54; 15 dicembre 1992, causa T-96/92 R, CCE de la Société générale des grandes sources e a./Commissione, Racc. pag. II-2579, punti 31-35, e 24 febbraio 1995, causa T-2/95 R, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, Racc. pag. II-485, punto 24).
28 Nel caso di specie è necessario dunque verificare se, come sostiene il Consiglio, il ricorso principale diretto all' annullamento dell' art. 1, lett. f), del regolamento n. 1534/95 sia da considerare, a prima vista, manifestamente irricevibile.
29 Ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro un atto avente forma di regolamento, solo se quest' ultimo la riguardi direttamente e individualmente. A questo proposito, emerge dalla giurisprudenza che la natura normativa di un atto, che si applica alla totalità degli operatori economici interessati, non esclude che possa riguardare individualmente taluni di essi. Perché un operatore economico possa essere considerato individualmente interessato da un atto di portata generale emanato da un' istituzione comunitaria, è necessario che egli sia toccato nella sua posizione giuridica a causa di talune qualità particolari o di una situazione di fatto che lo contraddistingue rispetto a chiunque altro (v., in particolare, sentenze della Corte Plaumann/Commissione, già citata, in particolare pag. 220, 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-2501, punto 13, e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, già citata, punti 19-22). In particolare, è stato segnatamente dichiarato che il fatto che l' istituzione interessata abbia dovuto, in forza delle norme applicabili, prendere in considerazione all' atto dell' adozione del provvedimento in riferimento la situazione di taluni operatori economici è idoneo ad individuarli (v. sentenze della Corte 17 gennaio 1985 Piraiki-Patraiki e a./Commissione, già citata, punti 19-21, e Sofrimport/Commissione, già citata, punti 10-13, nonché sentenza della Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. II-0000, punti 64-78).
30 Nel caso di specie va osservato che sarebbe necessaria un' analisi approfondita per determinare se, nella fissazione del prezzo d' intervento derivato controverso, il Consiglio potesse fondarsi esclusivamente, come esso afferma a sostegno dell' eccezione di irricevibilità, su un esame della situazione obiettiva del mercato dello zucchero in Italia, senza tener conto della posizione specifica dei produttori di zucchero italiani. In particolare, la questione se, nell' ambito di tale analisi della struttura del mercato, la situazione delle ricorrenti, che detengono complessivamente il 92% delle quote di produzione di zucchero attribuite all' Italia, dovesse essere presa in considerazione, in forza della normativa applicabile, fra gli altri elementi, non può essere decisa dal giudice del procedimento sommario.
31 Del pari va osservato che, fissando per la campagna di commercializzazione 1995/1996, che è iniziata il 1 luglio 1995, un prezzo d' intervento derivato dello zucchero bianco per l' Italia, l' art. 1, lett. f), del regolamento impugnato, emanato il 29 giugno 1995, ha l' effetto di aumentare i prezzi minimi applicabili in tale paese alle forniture di barbabietole stipulate nei contratti conclusi, tenuto conto dei ritmi della campagna saccarifera, già nel mese di febbraio dello stesso anno tra i bieticoltori e i produttori di zucchero, come emerge dalle indicazioni fornite dalle richiedenti nella loro domanda di provvedimenti urgenti (punto 3). Infatti, in forza dell' art. 5, n. 3, del regolamento di base, l' importo della detta maggiorazione è pari alla differenza tra il prezzo d' intervento derivato della zona interessata ed il prezzo d' intervento, importo cui si attribuisce un coefficiente 1,30. In questo contesto, la questione se la normativa applicabile obbligasse il Consiglio a tener conto di tali contratti al momento dell' adozione della disposizione controversa del regolamento n. 1534/95, suindicato, richiederebbe anch' essa un esame approfondito cui il giudice del procedimento sommario non può procedere.
32 Per tutte queste ragioni, e senza pregiudicare la conclusione cui potrà giungere il Tribunale nell' esame del ricorso principale, il giudice del procedimento sommario non può, in questa fase, affermare l' irricevibilità manifesta della domanda principale diretta all' annullamento dell' art. 1, lett. f), del regolamento n. 1534/95. Ne consegue che la domanda di provvedimenti urgenti non può essere respinta per questo motivo.
° Sull' urgenza
33 Secondo la costante giurisprudenza, la valutazione dell' urgenza nell' adozione delle misure provvisorie dev' essere compiuta tenendo conto dell' esigenza di deliberare provvisoriamente onde evitare che sia causato un pregiudizio grave e irreparabile alla parte che sollecita la misura provvisoria. Spetta alla parte ricorrente fornire la prova che non potrebbe attendere il risultato del procedimento principale senza dover subire un pregiudizio che comporterebbe conseguenze gravi e irreparabili (ordinanza Atlantic Container/Commissione, già citata, punto 50).
34 Nel caso di specie, il danno che le richiedenti sostengono di subire nel caso di esecuzione della disposizione impugnata si compone di due elementi. Si tratta, da un lato, delle somme versate ai bieticoltori e il cui recupero, in caso di annullamento della detta disposizione, sarebbe improbabile, tenuto conto del gran numero di produttori e del fatto che molti di essi avranno conferito quantitativi limitati, e, dall' altro, dei gravi danni che provocherebbero loro le discriminazioni introdotte con la normativa denunciata.
35 Quanto all' asserita incertezza del recupero delle somme indebitamente versate, va osservato in primo luogo che questo rischio non sembra sufficientemente attuale da giustificare la sospensione sollecitata.
36 Secondo le spiegazioni date dalle richiedenti nella domanda di provvedimenti urgenti e ribadite durante l' audizione, l' accordo interprofessionale vertente, tra l' altro, sul pagamento di tali somme da parte dell' industria saccarifera è tuttora in via di contrattazione. Uno dei capitoli di detta contrattazione riguarda proprio i problemi legati al fatto che le richiedenti contestano la fissazione di un prezzo d' intervento derivato per l' Italia e, quindi, l' applicazione del prezzo minimo corrispondente per le barbabietole.
37 Stando così le cose, la scadenza e le altre modalità di pagamento del saldo in questione non possono essere considerate come fissate e neppure come prevedibili con un margine di probabilità sufficiente.
38 Le richiedenti hanno sì indicato, in audizione, che tale punto era oggetto di un difficile dibattito tra i rappresentanti dei due gruppi di operatori interessati. Esse hanno anche affermato che, dopo il 31 dicembre 1995 e nel caso in cui l' accordo interprofessionale non venga concluso, rischiano di vedersi condannare al pagamento delle somme controverse, in quanto i giudici nazionali probabilmente considereranno quella data come scadenza, date le analoghe disposizioni dei numerosi accordi relativi alle campagne precedenti.
39 Tuttavia, il giudice del procedimento sommario non dispone per il momento di elementi che gli consentano di escludere, prima facie, la seria possibilità che prima di tale data le contrattazioni avviate sfocino in una soluzione consensuale, la quale, contemplando la data o le altre modalità di pagamento, eviterà alle richiedenti l' asserito rischio di non poter recuperare le somme indebitamente versate. La stessa contrattazione consente anche, di converso, ai bieticoltori di salvaguardare i loro interessi nel caso in cui il ricorso principale venga respinto, interessi dei quali, in ogni caso, il giudice del provvedimento sommario dovrebbe tener conto (v. ordinanza del presidente della Corte 22 maggio 1978, causa 92/78 R, Simmenthal/Commissione, Racc. pag. 1129, punti 8, 9, 18 e 19).
40 In secondo luogo, e in ogni caso, le richiedenti non hanno dimostrato che il pagamento delle somme controverse al 31 dicembre 1995 causerebbe loro un pregiudizio grave ed irreparabile a motivo delle difficoltà di un futuro recupero.
41 Infatti, da un lato, le richiedenti non hanno spiegato per quale motivo i bieticoltori o quanto meno molti di essi non dovrebbero rispondere positivamente e senza indugio alle richieste di rimborso dell' industria saccarifera, nonostante la situazione giuridica chiara che si presenterebbe in caso di annullamento della disposizione impugnata. In secondo luogo, il fatto che le richiedenti debbano recuperare le somme di cui trattasi presso un numero elevato di operatori non sembra, a prima vista, compito impossibile da svolgere, tenuto conto segnatamente delle relazioni commerciali regolari che essi hanno con i produttori di barbabietole. A questo proposito le richiedenti non hanno fornito prove specifiche che consentano di ritenere probabile il danno risultante dalle difficoltà di recupero delle somme indebitamente versate. Ne consegue che questo danno ha natura aleatoria e incerta. D' altro canto, nell' audizione le richiedenti hanno ammesso almeno implicitamente la possibilità che la fissazione a fine campagna del tasso di cambio definitivo applicabile al prezzo minimo delle barbabietole origini, nei loro rapporti con i bieticoltori, un saldo a loro favore. In un caso del genere, inerente al funzionamento dell' organizzazione del mercato, come previsto dal regolamento applicabile, le richiedenti dovrebbero compiere uno sforzo analogo.
42 Infine, anche ammesso che il recupero, totale o parziale, della somma controversa, presso i produttori di barbabietole, possa rivelarsi impossibile o particolarmente arduo e che pertanto l' importo non recuperato possa, una volta realizzatosi, rappresentare un pregiudizio a danno delle richiedenti, non è dimostrato che tale danno eventuale sia talmente grave da giustificare la sospensione della disposizione impugnata del regolamento n. 1534/95. A questo proposito, va ricordato che, per giurisprudenza consolidata, un danno di ordine puramente economico non può, salvo circostanze eccezionali, essere considerato irreparabile né tampoco difficilmente riparabile, se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria (v. ordinanza del presidente della Corte 18 ottobre 1991, causa C-213/91 R, Abertal e a./Commissione, Racc. pag. I-5109, punto 24, nonché ordinanza Industrie des poudres sphériques/Consiglio, già citata, punto 28). In applicazione dei detti principi, la sospensione sollecitata nel caso di specie si giustificherebbe soltanto se fosse evidente che, in assenza di un siffatto provvedimento, le richiedenti dovrebbero affrontare una situazione tale da mettere in pericolo la loro stessa esistenza o di modificare in modo irrimediabile le rispettive quote di mercato.
43 Ebbene, nemmeno le indicazioni fornite dalle ricorrenti in merito all' impatto del danno allegato sulla loro attività consentono di desumere che la normativa impugnata sia idonea a causare loro danni di una tale gravità. Emerge infatti dalle osservazioni concordanti delle due parti che l' entità massima del danno che le richiedenti subirebbero qualora tutti i produttori di barbabietole, che sono pagati in ECU, omettessero di rimborsare le somme indebitamente versate nel caso in cui fosse accolta la domanda di annullamento formulata nella causa principale, equivarrebbe all' 8,8% del margine di fabbricazione delle richiedenti ° pari alla differenza tra i costi e ricavi della produzione di zucchero ° espresso in ECU. A questo proposito, le richiedenti non forniscono alcun elemento convincente che consenta di stabilire che tale danno lederebbe la loro possibilità di sopravvivenza o modificherebbe in modo irrimediabile le loro quote di mercato.
44 Ne consegue che, per quanto riguarda le conseguenze legate alle asserite difficoltà per le richiedenti di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate ai bieticoltori, il presupposto dell' urgenza non sussiste.
45 Lo stesso vale per quanto riguarda i danni che, secondo le richiedenti, sono connessi alle discriminazioni illustrate nel ricorso principale. A questo proposito, basti osservare che, di per sé tali danni hanno natura di lucro cessante, atto ad essere risarcito integralmente dopo l' annullamento del provvedimento impugnato e che, pertanto, in assenza di indizi in contrario, si tratta di danni puramente finanziari, riparabili.
46 Dalle considerazioni svolte discende che, poiché il presupposto dell' urgenza non sussiste per nessuno dei danni allegati dalle richiedenti, la presente domanda va respinta, senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti necessari per il suo accoglimento.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda di sospensione dell' esecuzione è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 7 novembre 1995.
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