Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedura ° Termini ° Intervento ° Decadenza ° Caso fortuito o di forza maggiore ° Nozione
[Statuto (CE) della Corte di giustizia, art. 42, secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 115, n. 1]
Massima
Il termine per la presentazione dell' istanza d' intervento, fissato in tre mesi a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell' avviso sulla presentazione del ricorso dall' art. 115, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, è perentorio e la sua osservanza, come quella dei termini processuali in generale, costituisce una questione di ordine pubblico che il Tribunale deve esaminare d' ufficio.
L' esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore ai sensi dell' art. 42, secondo comma, dello Statuto (CE) della Corte di giustizia, che consente di non incorrere nella decadenza, presuppone la sussistenza di difficoltà anormali, indipendenti dalla volontà della parte interessata e che risultino inevitabili, malgrado l' adozione di tutte le precauzioni del caso. Né la complessità delle procedure, né la lentezza delle comunicazioni interne in un' istituzione costituiscono circostanze del genere. In particolare, una parte non può addurre, a tale riguardo, un cattivo funzionamento dei propri uffici.
Parti
Nella causa T-194/95 intv II,
Area Cova, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo (Spagna),
Armadora José Pereira, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Armadores Pesqueros de Aldán, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Centropesca, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Chymar, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Eloymar, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Estribela (Spagna),
Exfaumar, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Bueu (Spagna),
Farpespan, SL, società di diritto spagnolo, con sede in Moaña (Spagna),
Freiremar, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Hermanos Gandón, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Cangas (Spagna),
Heroya, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Hiopesca, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
José Pereira e Hijos, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Juana Oya Pérez, residente in Vigo,
Manuel Nores González, residente in Marín (Spagna),
Moradiña, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Cangas,
Navales Cerdeiras, SL, società di diritto spagnolo, con sede in Camariñas (Spagna),
Nugago Pesca, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Bueu,
Pesquera Austral, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Pescaberbés, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Pesquerías Bígaro Narval, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Pesquera Cíes, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Pesca Herculina, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Pesquera Inter, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Cangas,
Pesquerías Marinenses, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Marín,
Pesquerías Tara, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Cangas,
Pesquera Vaqueiro, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Sotelo Dios, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Merluza (Anamer), società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesquerías Varias (Anavar), società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Asociación de Sociedades Pesqueras Españolas (ASPE), associazione di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
con gli avv.ti Antonio Creus Carreras e Xavier Ruiz Calzado, del foro di Barcellona, e Bonifacio García Porras, del foro di Salamanca, dello studio Cuatrecasas, 78, avenue d' Auderghem, Bruxelles,
ricorrenti,
contro
Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori John Carbery, consigliere giuridico, e Germán-Luis Ramos Ruano, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore generale della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1995, n. 1761, che modifica, per la seconda volta, il regolamento (CE) n. 3366/94, che stabilisce, per il 1995, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell' Atlantico nordoccidentale, nella parte in cui stabilisce il contingente di catture di ippoglosso nero riservato alla flotta comunitaria (GU L 171, pag. 1),
IL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE
DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con istanza pervenuta alla cancelleria del Tribunale a mezzo di telecopia il 27 febbraio 1996, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Thomas van Rijn, consigliere giuridico, e dalla signora Blanca Vilá Costa, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni del convenuto. L' originale, debitamente sottoscritto, dell' istanza è pervenuto in cancelleria il 28 febbraio 1996.
2 Si deve anzitutto ricordare che, ai sensi dell' art. 115, n. 1, del regolamento di procedura, "[l]' istanza d' intervento va proposta entro tre mesi dalla pubblicazione dell' avviso di cui all' articolo 24, paragrafo 6". Tale termine è perentorio e la sua osservanza, come quella dei termini processuali in generale, costituisce una questione di ordine pubblico che il Tribunale deve esaminare d' ufficio.
3 Nel caso di specie, il Tribunale constata che l' avviso relativo all' atto introduttivo del ricorso di cui all' art. 24, n. 6, è stato pubblicato il 25 novembre 1995 (GU C 315, pag. 22). Il termine di tre mesi, cui si aggiungono, in forza dell' art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, due giorni in ragione della distanza, è scaduto il 27 febbraio 1996. L' originale, debitamente sottoscritto, dell' istanza d' intervento è quindi pervenuto in cancelleria dopo la scadenza del termine fissato dall' art. 115, n. 1.
4 Quanto alla lettera contenente l' istanza d' intervento, pervenuta in cancelleria a mezzo di telecopia prima della scadenza del termine, si deve constatare che, in forza dell' art. 43, n. 1, del regolamento di procedura, l' originale di ogni atto processuale dev' essere sottoscritto dall' agente o dall' avvocato della parte. Ne discende che quest' esigenza non può ritenersi soddisfatta se non quando l' originale sottoscritto è effettivamente pervenuto in cancelleria e che il ricevimento, da parte della cancelleria, di una semplice copia o telecopia non è sufficiente a tal fine. Per questo motivo, ai sensi dell' art. 6, n. 3, delle istruzioni al cancelliere del 3 marzo 1994 (GU L 78, pag. 32), il cancelliere deve accettare esclusivamente gli atti recanti la firma in originale dell' avvocato o dell' agente della parte e, ai sensi dell' art. 10, n. 3, del medesimo testo, egli può accettare, considerandolo tempestivo, il deposito di un atto pervenuto a mezzo di telecopia soltanto qualora si tratti di un termine che poteva essere prorogato e a condizione che l' originale dell' atto sia poi depositato con la necessaria diligenza. La proroga del termine per la presentazione dell' istanza d' intervento, fissato dal regolamento di procedura, non è ammessa né in base all' art. 115 del regolamento di procedura, né in base all' art. 103 del medesimo regolamento; l' art. 10, n. 3, secondo comma, delle istruzioni al cancelliere stabilisce, inoltre, espressamente che il deposito delle istanze d' intervento a mezzo di telecopia non è ammesso.
5 La Commissione, invitata a comunicare le ragioni che potessero giustificare il deposito tardivo dell' istanza, ha invocato il ritardo, dovuto alla complessità delle procedure interne e alla lentezza delle comunicazioni in seno all' istituzione, con il quale il servizio giuridico ha ricevuto l' autorizzazione ad intervenire. La Commissione ha chiesto che il suo intervento fosse ammesso essendo essa convenuta nella causa connessa T-12/96, Area Cova e a./Consiglio e Commissione, e in ragione del suo coinvolgimento nei fatti di specie nonché delle sue competenze di gestione in materia di politica comune della pesca.
6 Va ricordato in proposito che l' esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore ai sensi dell' art. 42, secondo comma, dello Statuto (CE) della Corte presuppone la sussistenza di difficoltà anormali, indipendenti dalla volontà della parte interessata e che risultino inevitabili, malgrado l' adozione di tutte le precauzioni del caso. Né la complessità delle procedure, né la lentezza delle comunicazioni interne costituiscono circostanze del genere. In particolare, una parte non può addurre, a tale riguardo, un cattivo funzionamento dei propri uffici (v. sentenza della Corte 15 dicembre 1994, causa C-195/91 P, Bayer/Commissione, Racc. pag. I-5629, punti 30-34).
7 Per quanto riguarda le altre circostanze addotte dalla Commissione, che sono indubbiamente tali da spiegare il suo interesse ad essere presente nella causa in corso, esse non possono giustificare né l' inosservanza del termine né una deroga all' applicazione dell' art. 115, n. 1, del regolamento di procedura.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) L' istanza presentata dalla Commissione delle Comunità europee per essere ammessa ad intervenire nella causa T-194/95 a sostegno delle conclusioni del convenuto è respinta.
2) La Commissione sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 14 maggio 1996
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