Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedura ° Intervento ° Persone interessate ° Controversia relativa all' annullamento di un regolamento in materia di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nell' Atlantico nordoccidentale ° Xunta de Galicia ° Ricevibilità ° Assenza di motivi e argomenti di diritto nell' istanza di intervento ° Irrilevanza
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 115 )
Massima
Ai sensi dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte, ogni persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta al Tribunale ha il diritto di intervenire.
La Xunta di Galicia dev' essere pertanto ammessa ad intervenire in una controversia avente ad oggetto l' annullamento del regolamento n. 1761/95, che modifica, per la seconda volta, il regolamento n. 3366/94, che stabilisce, per il 1995, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell' Atlantico nordoccidentale, nella parte in cui stabilisce il contingente di catture di ippoglosso nero riservato alla flotta comunitaria. Da una parte, infatti, l' assetto economico e sociale della Comunità autonoma della Galizia dipende principalmente dal settore della pesca e, dall' altra, in forza della Costituzione spagnola del 1978 e del suo statuto autonomo, tale comunità ha il compito di tutelare la propria identità ed i propri interessi in sede nazionale e anche internazionale contro decisioni che potrebbero arrecarle pregiudizio.
D' altro canto, l' istanza di intervento presentata da tale Comunità non può essere considerata irricevibile per il fatto che non contiene l' esposizione dei motivi e degli argomenti che essa intende far valere poiché tale esposizione non figura tra i requisiti dell' istanza d' intervento enunciati dall' art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale.
Parti
Nella causa T-194/95 intv I,
Area Cova, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo (Spagna),
Armadora José Pereira, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Armadores Pesqueros de Aldán, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Centropesca, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Chymar, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Eloymar, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Estribela (Spagna),
Exfaumar, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Bueu (Spagna),
Farpespan, SL, società di diritto spagnolo, con sede in Moaña (Spagna),
Freiremar, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Hermanos Gandón, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Cangas (Spagna),
Heroya, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Hiopesca, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
José Pereira e Hijos, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Juana Oya Pérez, residente in Vigo,
Manuel Nores González, residente in Marín (Spagna),
Moradiña, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Cangas,
Navales Cerdeiras, SL, società di diritto spagnolo, con sede in Camariñas (Spagna),
Nugago Pesca, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Bueu,
Pesquera Austral, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Pescaberbés, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Pesquerías Bígaro Narval, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Pesquera Cíes, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Pesca Herculina, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Pesquera Inter, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Cangas,
Pesquerías Marinenses, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Marín,
Pesquerías Tara, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Cangas,
Pesquera Vaqueiro, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Sotelo Dios, SA, società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Merluza (Anamer), società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesquerías Varias (Anavar), società di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
Asociación de Sociedades Pesqueras Españolas (ASPE), associazione di diritto spagnolo, con sede in Vigo,
con gli avv.ti Antonio Creus Carreras e Xavier Ruiz Calzado, del foro di Barcellona, e Bonifacio García Porras, del foro di Salamanca, dello studio Cuatrecasas, 78, avenue d' Auderghem, Bruxelles,
ricorrenti,
contro
Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori John Carbery, consigliere giuridico, e Germán-Luis Ramos Ruano, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore generale della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1995, n. 1761, che modifica, per la seconda volta, il regolamento (CE) n. 3366/94, che stabilisce, per il 1995, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell' Atlantico nordoccidentale, nella parte in cui stabilisce il contingente di catture di ippoglosso nero riservato alla flotta comunitaria (GU L 171, pag. 1),
IL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE
DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 4 marzo 1996, la Xunta de Galicia, rappresentata dagli avv.ti Víctor Manuel Vázquez-Portomeñe Seijas, del foro di Santiago di Compostela, e Antonio Hierro Hernández Mora, del foro di Madrid, calle San Caetano, 5, Santiago di Compostela (A Coruña, Spagna) ha chiesto di intervenire nella causa T-194/95 a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti.
2 A sostegno dell' istanza di intervento la Xunta de Galicia fa valere in sostanza che il suo interesse ad intervenire nella presente causa è giustificato dal fatto che l' assetto economico e sociale della Comunità autonoma della Galizia dipende principalmente dal settore della pesca. Richiamandosi alla Costituzione spagnola del 1978 e al suo statuto autonomo, essa fa valere che le è stato affidato il compito di tutelare la propria identità ed i propri interessi in sede nazionale e internazionale contro decisioni che, come quella in argomento, potrebbero arrecarle pregiudizio.
3 L' istanza di intervento è stata notificata alle parti, conformemente all' art. 116 del regolamento di procedura.
4 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 25 marzo 1996, i ricorrenti hanno espresso il loro accordo sull' intervento della Xunta de Galicia.
5 Con lettera depositata in cancelleria il 22 marzo 1996 il Consiglio si è opposto all' intervento della Xunta de Galicia. Pur riconoscendo l' esistenza di un interesse indiretto di quest' ultima nella causa di cui trattasi, in considerazione delle gravi difficoltà cui deve far fronte l' industria della pesca in materia di occupazione, il Consiglio ritiene tuttavia che né il regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1995, n. 1761, che modifica, per la seconda volta, il regolamento (CE) n. 3366/94, che stabilisce, per il 1995, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell' Atlantico nordoccidentale, nella parte in cui stabilisce il contingente di catture di ippoglosso nero riservato alla flotta comunitaria (GU L 171, pag. 1), né l' accordo bilaterale di pesca concluso tra l' Unione europea e il Canada riguardino direttamente e individualmente la Xunta de Galicia. Inoltre, secondo il Consiglio, l' istanza d' intervento contiene soltanto argomenti di natura politica e non giuridica in ordine agli atti impugnati.
6 Ai sensi dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto (CE) della Corte, ogni persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta al Tribunale ha il diritto di intervenire.
7 Dalle considerazioni esposte sopra al punto 2, risulta che la Xunta de Galicia ha l' interesse richiesto per intervenire nella causa proposta al Tribunale. Inoltre l' assenza, contestata dal Consiglio, di motivi e argomenti giuridici nell' istanza di intervento non è tale da giustificarne il rigetto, poiché l' esposizione dei motivi e degli argomenti giuridici non figura tra i requisiti enunciati dall' art. 115 del regolamento di procedura.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La Xunta de Galicia è ammessa a intervenire nella causa T-194/95 a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti.
2) Una copia di tutti gli atti del procedimento verrà notificata dal cancelliere all' interveniente.
3) Verrà fissato un termine all' interveniente per comunicare, per iscritto, i motivi a sostegno delle sue conclusioni.
4) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 25 giugno 1996
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