Massima
Parole chiave
1 Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento n. 1761/95 che fissa per il 1995 la quota comunitaria di catture di ippoglosso nero nelle sottozone 2 e 3 dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale - Ricorso di armatori e di associazioni che rappresentano gli interessi collettivi di armatori - Irricevibilità
[Trattato CE, art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE); regolamento (CE) del Consiglio n. 1761/95]
2 Eccezione di illegittimità - Carattere incidentale - Ricorso irricevibile - Irricevibilità dell'eccezione
[Trattato CE, art. 184 (divenuto art. 241 CE)]
Massima
1 E' irricevibile il ricorso di annullamento presentato da armatori stabiliti in uno Stato membro contro il regolamento n. 1761/95 che fissa per il 1995 a 5 013 tonnellate la quota comunitaria di catture di ippoglosso nero nelle sottozone 2 e 3 dell'Organizzazione per la pesca dell'Atlantico nord-occidentale (NAFO).
Infatti, i ricorrenti non sono interessati dal regolamento impugnato, che ha una portata generale, a causa di talune loro particolarità o di una situazione di fatto che li caratterizzi, nei confronti del suddetto regolamento, rispetto a tutti gli altri operatori cui esso è applicabile.
In particolare, le autorità comunitarie non dovevano, al momento dell'emanazione dell'atto controverso, tener conto della particolare situazione dei ricorrenti. La circostanza che l'istituzione autrice dell'atto avesse conoscenza dei soggetti da esso riguardati non può essere in sé un elemento individualizzante, indipendentemente dall'esistenza concomitante di un tale obbligo. Parimenti, il fatto che i ricorrenti avessero partecipato, in qualità di consiglieri della Commissione, alle trattative preliminari all'adozione, da parte della commissione per la pesca NAFO, di un totale ammissibile di catture per l'ippoglosso nero non è tale da individualizzarli, in quanto nessuna disposizione della normativa comunitaria applicabile imponeva al Consiglio, ai fini della fissazione della quota disponibile per la Comunità del totale ammissibile delle catture per contingente di talune specie determinate di pesce nell'ambito della convenzione NAFO, di seguire un procedimento nel cui ambito le persone appartenenti alla categoria dei ricorrenti avrebbero potuto rivendicare eventuali diritti o anche essere ascoltate.
Inoltre, la pretesa incidenza di ordine economico sugli interessi dei ricorrenti non li caratterizza in modo sensibile rispetto ad ogni altro operatore economico considerato dal regolamento impugnato, non avendo, infatti, quest'ultimo pregiudicato specifici diritti di cui essi fossero titolari.
E' del pari irricevibile il ricorso di annullamento presentato contro lo stesso regolamento da tre associazioni rappresentati gli interessi collettivi di armatori. Infatti, un'associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di amministrati non può considerarsi individualmente lesa, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE), da un atto riguardante gli interessi generali della stessa categoria e, di conseguenza, non è legittimata a presentare un ricorso di annullamento a nome dei suoi membri qualora questi non lo siano a titolo individuale.
Pur se è vero che l'esistenza di circostanze particolari, quali la parte avuta da un'associazione nel procedimento sfociante nell'emanazione di un atto ai sensi del detto articolo, può giustificare la ricevibilità di un ricorso presentato da un'associazione i cui membri non sono direttamente e individualmente riguardati dall'atto suddetto, segnatamente allorquando la sua posizione di negoziatrice è stata interessata da quest'ultimo, ciò non si verifica quando l'associazione ricorrente non ha assunto la veste di negoziatore, veste riservata alle parti contraenti, e la normativa in causa non le riconosce alcun diritto di natura procedurale.
2 La facoltà offerta dall'art. 184 del Trattato (divenuto art. 241 CE) di invocare l'inapplicabilità di un regolamento o di un atto di carattere generale costituente la base giuridica dell'atto di applicazione impugnato non costituisce un autonomo diritto d'azione e non può essere esercitata se non in via incidentale. In mancanza di un diritto di impugnazione, detto articolo non può essere invocato.
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